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RIFORMA DELLA PRODUZIONE AUDIOVISIVA

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Il Consiglio dei Ministri, ha approvato, in esame preliminare, tre decreti legislativi che, in attuazione delle deleghe previste dalla legge sulla “Disciplina del cinema e dell’audiovisivo” (legge 14 novembre 2016, n. 220), riformano in modo organico il settore della produzione audiovisiva, introducendo nuove norme sul lavoro nel settore cinematografico e audiovisivo, sulla tutela del pubblico non adulto e sulla promozione delle opere italiane ed europee.

Di seguito le principali previsioni dei decreti approvati.

1. Disposizioni in materia di lavoro nel settore cinematografico e audiovisivo, a norma dell’articolo 35 della legge 14 novembre 2016, n. 220

Il decreto introduce norme che, in coerenza con il “Jobs Act”, perfezionano la disciplina del rapporto di lavoro nel settore cinematografico e audiovisivo, prevedendo anche la definizione delle professioni.

Le nuove norme:

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2. Riforma delle disposizioni legislative in materia di promozione delle opere europee e italiane da parte dei fornitori di servizi di media audiovisivi, a norma dell’articolo 34 della legge 14 novembre 2016, n.220

Il decreto mira alla razionalizzazione delle disposizioni legislative di disciplina degli strumenti e delle procedure in materia di promozione delle opere italiane ed europee da parte dei fornitori di servizi di media audiovisivi, sulla base di alcuni specifici criteri:

Il testo realizza una profonda revisione dell’assetto attuale e rende più efficace anche il regime sanzionatorio.

In particolare, riguardo agli obblighi di programmazione dei fornitori di servizi di media audiovisivi-lineari, è definita, dal 2019, una quota generale di riserva prevista per le opere europee pari al 55% per tutti gli operatori (quota elevata al 60% a partire dal 2020).

È prevista, inoltre, sempre a partire dal 2019, una sotto-quota di diffusione riservata alle opere di espressione originale italiana pari alla metà per la concessionaria del servizio pubblico e a un terzo per tutti gli altri operatori.

Inoltre, per quanto riguarda gli obblighi d’investimento dei fornitori di servizi di media audiovisivi-lineari, si conferma la base degli introiti netti annui per il calcolo degli investimenti richiesti e si prevedono le modalità contrattuali di assolvimento degli obblighi. Per le emittenti commerciali la quota di investimento in opere europee sarà di almeno il 12,5% nel 2019 e del 15% a partire dal 2020, di cui almeno i cinque sesti per opere prodotte da produttori indipendenti. All’interno di tale quota, le suddette emittenti riservano ogni anno alle opere cinematografiche di espressione originale italiana una sotto-quota non inferiore al 3,5% dei propri introiti netti annui nel 2018, del 4% nel 2019 e del 4,5% a partire dal 2020.

Per quanto riguarda la concessionaria del servizio pubblico, la quota di riserva per l’investimento in opere europee è pari, nel 2019, ad almeno il 18,5%, e nel 2020 ad almeno il 20%, dei ricavi complessivi annui derivanti dal canone, nonché dei ricavi pubblicitari connessi alla stessa (al netto degli introiti derivanti da convenzioni con la pubblica amministrazione indipendenti e della vendita di beni e servizi), di cui almeno i cinque sesti per opere prodotte da produttori indipendenti. All’interno di tale quota, le suddette emittenti riservano ogni anno alle opere cinematografiche di espressione originale italiana una sotto-quota non inferiore al 4% dei propri ricavi complessivi annui nel 2018, del 4,5% nel 2019 e del 5% a partire dal 2020.

Il decreto introduce anche, in anticipo rispetto alla normativa europea in corso di approvazione, obblighi di programmazione e di investimento per i fornitori di servizi media audiovisivi a richiesta, cosiddetti Over-The-Top(OTT).

Crescono infine le sanzioni (oggi da 10.000 a 250.000 euro), che salgono da 100.000 a 5.000.000 di euro ovvero sino al 2 per cento del fatturato, quando il valore di tale percentuale è superiore all’importo di 5.000.000 di euro.

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3. Riforma delle disposizioni legislative in materia di tutela dei minori nel settore cinematografico e audiovisivo, a norma dell’articolo 33 della legge 14 novembre 2016, n. 220

Il decreto delinea un nuovo sistema di tutela dei minori nella visione di opere cinematografiche e audiovisive, ispirandosi ai princìpi di libertà e di responsabilità, tanto degli imprenditori del settore cinematografico e audiovisivo, quanto dei principali agenti educativi, tra i quali in primo luogo la famiglia, e sostituisce le procedure attualmente vigenti relative al “nulla osta” alla proiezione in pubblico dei film rilasciato dalla Direzione generale per il Cinema del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo.

Il nuovo sistema è caratterizzato da tre principali innovazioni:

Il decreto, inoltre, prevede l’adozione di un apposito regolamento dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, con il quale è disciplinata la classificazione delle opere audiovisive destinate al web e dei videogiochi, al fine di assicurare, anche per tali opere, il giusto e equilibrato bilanciamento tra la tutela dei minori e la libertà di manifestazione del pensiero e dell’espressione artistica.

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