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RIFORMA DELLA P.A.: FORZE DI POLIZIA, VIGILI DEL FUOCO.

RIFORMA DELLA P.A. – FORZE DI POLIZIA, VIGILI DEL FUOCO E DOCUMENTO UNICO DI PROPRIETÀ DEGLI AUTOVEICOLI

Il Consiglio dei ministri, ha approvato, in esame definitivo, tre decreti legislativi di attuazione della legge di riforma della pubblica amministrazione (legge 7 agosto 2015, n. 124).

Di seguito le principali misure introdotte.

 

1. Ruoli delle forze di polizia

Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle forze di polizia ai sensi dell’articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n.124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche

Il provvedimento realizza la revisione dei ruoli delle quattro forze di polizia (Polizia di Stato, Arma dei carabinieri, Corpo della guardia di finanza e Corpo di polizia penitenziaria), introducendo disposizioni volte a migliorare l’efficienza delle istituzioni preposte alla tutela della sicurezza dei cittadini e della difesa del Paese e a valorizzare la professionalità e il merito del personale.

In particolare, il complessivo intervento di riforma degli ordinamenti è volto:

– all’adeguamento delle dotazioni organiche complessive, rendendole corrispondenti alla consistenza effettiva del personale in servizio e rimodulandole nell’ambito dei diversi ruoli;

-all’adeguamento dell’ordinamento per semplificarlo e razionalizzarlo, anche attraverso la rimodulazione e la valorizzazione del percorso formativo, nonché la riduzione dei tempi per la conclusione delle procedure;

– all’ampliamento delle opportunità di progressione in carriera attraverso la valorizzazione del merito e della professionalità, nonché dell’anzianità di servizio;

– all’elevazione del titolo di studio per l’accesso alla qualifica iniziale del ruolo di base, prevedendo il possesso di titoli di studio universitari per la partecipazione al concorso ovvero per l’immissione in servizio, dopo il corso di formazione iniziale, nelle carriere degli ispettori e dei funzionari e ufficiali;

– al potenziamento ed all’ampliamento delle funzioni, in particolare, per il personale con qualifica e gradi apicali del ruolo degli agenti e assistenti, dei sovrintendenti e degli ispettori, con il conseguente intervento sui trattamenti economici connessi alle nuove funzioni e responsabilità;

– alla valorizzazione e all’adeguamento, in particolare, delle carriere degli ispettori e dei funzionari e ufficiali, attraverso la loro qualificazione professionale, rispettivamente, direttiva e dirigenziale, conseguente al potenziamento delle funzioni;

– all’adeguamento della disciplina della dirigenza e dei relativi trattamenti, con il superamento di alcuni istituti risalenti nel tempo.

 

2. Corpo nazionale dei vigili del fuoco

Disposizioni recanti modifiche al decreto legislativo 8 marzo 2006, n.139, concernente le funzioni e i compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n.217, concernente l’ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e altre norme per l’ottimizzazione delle funzioni del Corpo nazionale dei vigili del fuoco

Il decreto migliora l’efficacia e l’efficienza del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, anche alla luce delle competenze, trasferite dal Corpo forestale, in materia di lotta attiva contro gli incendi boschivi e di spegnimento con mezzi aerei degli stessi.

A tal fine, il testo procede alla revisione e al riassetto delle strutture organizzative del Corpo, ne disciplina le funzioni e i compiti in materia di soccorso pubblico, prevenzione incendi, difesa civile e incendi boschivi e modifica l’ordinamento del personale per gli aspetti non demandati alla contrattazione collettiva nazionale, in modo da assicurarne l’unitaria coerenza giuridica e nell’ottica di una valorizzazione delle qualità professionali del relativo personale. Nell’ambito del rafforzamento del sistema del soccorso pubblico è valorizzata altresì l’attività di formazione anche allo scopo di migliorare i servizi resi alla cittadinanza.

 

3. Documento unico di proprietà degli autoveicoli

Razionalizzazione dei processi di gestione dei dati di circolazione e di proprietà di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi, finalizzata al rilascio di un documento unico ai sensi dell’articolo 8, comma 1, lettera d), della legge n. 124 del 2015

Il decreto introduce, dal 1° luglio 2018, il documento unico di circolazione per gli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi. La nuova “carta di circolazione” sostituirà i due documenti attuali: il certificato di proprietà del veicolo, di competenza dell’Aci, e il libretto di circolazione prodotto dalla Motorizzazione civile, come previsto negli altri Paesi europei, e consentirà di ottimizzare i costi di produzione, archiviazione e controllo a carico dell’amministrazione. All’unico documento, inoltre, corrisponderà una tariffa unica, che sostituirà i diritti di Motorizzazione e gli emolumenti per l’iscrizione o la trascrizione di ogni veicolo al Pubblico Registro Automobilistico (PRA). Manterranno validità le carte di circolazione rilasciate anteriormente all’entrata in vigore del decreto ed anche quelle rilasciate successivamente, fino al 1° luglio 2018.

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