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RIFORMA DELLA MAGISTRATURA ONORARIA.

Riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace, nonché disciplina transitoria relativa ai magistrati onorari in servizio, a norma della legge 28 aprile 2016, n. 57 (decreto legislativo – esame definitivo)

Il Consiglio dei ministri, ha approvato, in esame definitivo, un decreto legislativo che completa la riforma organica della magistratura onoraria, prevedendo ulteriori disposizioni sui giudici di pace, nonché una disciplina transitoria relativa ai magistrati onorari già in servizio e ai procedimenti già assegnati.

Con il decreto, nello specifico, si introducono:

  1. uno statuto unico della magistratura onoraria, applicabile ai giudici di pace, ai giudici onorari di tribunale e ai vice procuratori onorari, inserendo i primi due nell’ufficio del giudice di pace, a sua volta sottoposto ad un radicale ripensamento;
  2. la previsione dell’intrinseca temporaneità dell’incarico;
  3. la riorganizzazione dell’ufficio del giudice di pace;
  4. la rideterminazione del ruolo e delle funzioni dei giudici onorari e dei vice procuratori onorari;
  5. il riconoscimento della precipua natura formativa delle attività svolte presso le rispettive strutture organizzative;
  6. l’individuazione dei compiti e delle attività delegabili dal magistrato professionale al magistrato onorario;
  7. la regolamentazione dei compensi, in modo da delineare un quadro omogeneo;
  8. l’articolazione di un regime previdenziale, assistenziale e assicurativo adeguato in ragione dell’onorarietà dell’incarico.

Si delinea dunque una disciplina omogenea relativamente alle modalità di conferimento dell’incarico; alla sua durata temporanea, limitata, a regime, a non più di due quadrienni e da svolgersi in modo da assicurare la piena compatibilità con lo svolgimento di altre attività; al tirocinio formativo; alla necessità di conferma dopo il primo quadriennio; alla modulazione delle funzioni con l’attribuzione ai magistrati onorari sia di compiti di supporto all’attività dei magistrati professionali, sia di funzioni propriamente giudiziarie; alla formazione e ai criteri di liquidazione dei compensi.

In particolare, si prevede che i giudici onorari di pace esercitino, presso l’ufficio del giudice di pace, la giurisdizione in materia civile e penale e la funzione conciliativa in materia civile, nel rispetto delle disposizioni dei codici di procedura civile e penale e delle leggi speciali.

Inoltre, i giudici onorari di pace sono assegnati alla struttura organizzativa denominata “ufficio per il processo”, costituita presso il tribunale del circondario nel cui territorio ha sede l’ufficio del giudice di pace cui sono assegnati. A questi si può delegare, nel settore civile, oltre che il compimento di atti istruttori civili di non particolare complessità, anche la pronuncia dei provvedimenti che definiscono i seguenti procedimenti:

Si prevede poi un significativo ampliamento della competenza del giudice di pace attraendovi un insieme di cause e di procedimenti civili attualmente di competenza del tribunale, ritenuti di minore complessità. Tale spostamento di competenza opererà, per espressa previsione normativa, a decorrere dal 2021, cioè da quando i nuovi giudici onorari immessi secondo le disposizioni del presente decreto avranno terminato la fase formativa, comprendente il tirocinio e il primo biennio all’interno dell’ufficio per il processo.

Sul modello dell’ufficio per il processo in ogni procura della Repubblica presso i tribunali ordinari, è istituito l’ufficio di collaborazione del procuratore della Repubblica, che si avvale, secondo le determinazioni organizzative del Procuratore della Repubblica, dei vice procuratori onorari, del personale di segreteria, di coloro che svolgono lo stage o la formazione professionale presso gli uffici giudiziari.

Il coordinamento e la vigilanza delle attività dei vice procuratori onorari è affidato al procuratore della Repubblica.

Il decreto contiene poi uno specifico regime transitorio per i magistrati onorari in servizio alla data della riforma e per i procedimenti civili e penali assegnati e assegnabili ai giudici onorari di pace in servizio alla data di entrata in vigore del decreto. I magistrati onorari che ne facciano domanda potranno quindi essere confermati nell’incarico per un periodo massimo di quattro quadrienni, da computare a far data dal giugno 2016, purché confermati ad ogni scadenza quadriennale dal Consiglio superiore della magistratura. L’incarico cesserà comunque al compimento del sessantottesimo anno di età.

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