5 minuti

Il Consiglio dei ministri ha approvato due decreti legislativi di attuazione della legge di riforma del Codice penale, del Codice di procedura penale e dell’ordinamento penitenziario (legge 23 giugno 2017, n. 103).

Di seguito le principali previsioni normative introdotte.

  1. Procedibilità a querela di parte

Disposizioni di modifica della disciplina del regime di procedibilità per taluni reati in attuazione della delega di cui all’articolo 1, commi 16, lettere a) e b), e 17 della legge 23 giugno 2017, n. 103 (secondo esame preliminare)

Il decreto amplia l’istituto della procedibilità a querela di parte, estendendola a quei reati contro la persona e contro il patrimonio che si caratterizzano essenzialmente per il valore privato dell’offesa o per il suo modesto valore offensivo, con l’obiettivo di migliorare l’efficienza del sistema penale, favorendo meccanismi di conciliazione per i reati di minore gravità, anche attraverso la collegata operatività dell’istituto della estinzione del reato per condotte riparatorie, che riguarda i reati procedibili a querela ma con querela rimettibile, e di conseguenza una maggiore efficacia dell’azione di punizione dei reati più gravi.

In particolare, la procedibilità a querela viene introdotta per i reati contro la persona puniti con la sola pena pecuniaria o con la pena detentiva non superiore a quattro anni, con l’eccezione per il delitto di violenza privata, nonché per i reati contro il patrimonio previsti dal Codice penale. Viene fatta salva, in ogni caso, la procedibilità d’ufficio qualora la persona offesa sia incapace per età o per infermità, o ricorrano circostanze aggravanti a effetto speciale ovvero le circostanze aggravanti indicate all’articolo 339 del Codice penale o, in caso di reati contro il patrimonio, il danno arrecato alla persona offesa sia di rilevante gravità. Inoltre, in relazione a reati che già prevedono la procedibilità a querela nella ipotesi base, si riduce il novero delle circostanze aggravanti che comportano la procedibilità d’ufficio.

In tal modo, le nuove norme fanno emergere e valorizzano anche l’interesse privato alla punizione del colpevole in un ambito connotato dall’offesa a beni strettamente individuali, collegandolo alla necessità di condizionare la repressione penale di un fatto, astrattamente offensivo, alla valutazione in concreto della sua gravità da parte della persona offesa.

Il testo tiene conto dei pareri espressi dalle competenti Commissioni parlamentari, con particolare riferimento all’espunzione della previsione relativa alla procedibilità a querela per i delitti di arresto illegale, di indebita limitazione della libertà personale, di perquisizione e ispezione personali arbitrarie e alla conservazione della procedibilità d’ufficio nei casi in cui ricorrano circostanze aggravanti ad effetto speciale. È ora necessario un secondo esame delle Commissioni parlamentari competenti ai fini della definitiva approvazione da parte del Consiglio dei ministri.

*

  1. Riserva di codice nella materia penale

Disposizioni di attuazione del principio di delega della riserva di codice nella materia penale, a norma dell’articolo 1, comma 85, lettera q), della legge 23 giugno 2017, n. 103 (esame definitivo)

Il decreto avvia l’attuazione del principio della riserva di codice nella materia penale, al fine di una migliore conoscenza dei precetti e delle sanzioni e quindi dell’effettività della funzione rieducativa della pena, presupposto indispensabile perché l’intero ordinamento penitenziario sia pienamente conforme ai principi costituzionali, attraverso l’inserimento nel Codice penale di tutte le fattispecie criminose previste da disposizioni di legge in vigore che abbiano a diretto oggetto di tutela beni di rilevanza costituzionale, quali la vita e la protezione della comunità civile.

Le nuove disposizioni avviano a un processo virtuoso che freni la proliferazione della legislazione penale, rimetta al centro del sistema il codice penale e ponga le basi di un più ragionevole rapporto fra il rilievo del bene tutelato e la corrispettiva sanzione penale.

Sul piano generale, va evidenziato che il decreto non interviene, operando una trasposizione dalla legge speciale al Codice penale della relativa fattispecie incriminatrice, nei casi in cui sussista una forte interrelazione dei singoli precetti penali con la disciplina di base che già li contiene, come ad esempio nel caso delle disposizioni penali in materia di sicurezza nella circolazione stradale, ancorché le stesse siano comunque preposte alla tutela della vita e dell’incolumità personale.

Il testo tiene conto dei pareri espressi dalle competenti Commissioni parlamentari.

Lascia un commento