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Riforma del processo penale e del codice penale: tutte le novità.

Approvate le modifiche al codice penale e al codice di procedura penale. Con 267 voti favorevoli mentre i contrari 136 e gli astenuti 24. Ad astenersi i deputati di Mdp. Contro hanno votato quelli di SI, M5S, Fi, Cor, Scelta civica e Udc.

Alcuni dettagli dei contenuti della riforma:

INTERCETTAZIONI E TUTELA DELLA PRIVACY – La delega al Governo ha lo scopo di garantire la riservatezza delle comunicazioni e delle conversazioni telefoniche e telematiche oggetto di intercettazione: speciale attenzione sarà rivolta alla tutela della privacy delle persone occasionalmente coinvolte nel procedimento e delle comunicazioni comunque non rilevanti a fini penali. Per la selezione del materiale da inviare al giudice a sostegno di una richiesta di misura cautelare il pm, oltre che per necessità di prosecuzione delle indagini, deve assicurare la riservatezza anche degli atti contenenti registrazioni di conversazioni o comunicazioni informatiche o telematiche inutilizzabili a qualunque titolo o contenenti dati sensibili che non siano pertinenti all’accertamento delle responsabilità per i reati per cui si procede o per altri reati emersi nello stesso procedimento o nel corso delle indagini, oppure irrilevanti ai fini delle indagini perché riguardanti esclusivamente circostanze estranee all’inchiesta. Viene prevista una nuova fattispecie penale, punita con la reclusione non superiore a 4 anni, nei confronti di chi diffonde il contenuto di riprese audiovisive o registrazioni di conversazioni telefoniche captate fraudolentemente per danneggiare la reputazione di una persona. La punibilità è esclusa quando registrazioni o riprese sono utilizzate nell’ambito di un procedimento amministrativo o giudiziario o per l’esercizio del diritto di difesa o del diritto di cronaca. Vengono semplificate le condizioni per le intercettazioni nei procedimenti su reati contro la Pubblica amministrazione. Previsto un risparmio di 80 milioni in 3 anni per le spese relative alle intercettazioni.

RIFORMA DELLE IMPUGNAZIONI – Il ddl semplifica il regime delle impugnazioni e recepisce alcuni principi dettati in sede europea: si stabilisce che l’impugnazione puo’ essere proposta personalmente dall’imputato tranne che per i ricorsi in Cassazione. Per l’atto di appello e’ previsto l’onere della specificita’ dei motivi, a pena di inammissibilita’, oltre che quello di indicazione delle prove di cui si deduce l’inesistenza o l’omessa o erronea valutazione. Viene reintrodotto il concordato sui motivi in appello (abrogato nel 2008), ossia un accordo sulla rideterminazione della pena con rinuncia agli altri motivi di impugnazione, non possibile pero’ per reati di mafia e terrorismo e per quelli sessuali e in danno di minori. Per il giudizio in Cassazione, vengono aumentate le sanzioni pecuniarie da versare alla Cassa delle ammende nel caso di ricorso inammissibile e si rafforzano le garanzie per la difesa di partecipare nei giudizi contro provvedimenti di sequestro. Iter piu’ semplice per le pronunce di inammissibilita’ e limiti al ricorso per Cassazione nel caso di doppia decisione di proscioglimento ai soli vizi di violazione di legge. Le sezioni semplici della Suprema Corte hanno l’obbligo di interpellare le sezioni unite quando non concordino con un principio di diritto gia’ enunciato. Vengono aumentati i casi in cui la Cassazione puo’ procedere all’annullamento senza rinvio di una decisione e si attribuisce la competenza sui casi di rescissione del giudicato alle Corti d’appello, sgravando cosi’ i giudici di legittimita’. La riforma prevede poi ulteriori criteri delega per limitare ancora i casi di impugnazione.

UDIENZA A DISTANZA – La partecipazione a distanza al processo diventa la regola nel caso in cui la persona sia detenuta per un delitto mafioso o comunque particolarmente grave, oppure sia ammessa a misure di protezione. L’eccezione, ossia la presenza fisica in udienza, puo’ essere prevista dal giudice con decreto motivato, ma mai per detenuti per reati di allarme sociale.

ESTINZIONE DEL REATO PER CONDOTTE RIPARATORIE – Nei reati procedibili a querela il giudice dichiara estinto il reato, sentite le parti e la persona offesa, quando l’imputato ripara interamente il danno mediante restituzione o risarcimento ed elimina le conseguenze del reato. La regola è che il danno sia riparato prima che abbia inizio il dibattimento. Con una delega, poi, si affida al Governo il compito di estendere la procedibilità a querela anche ai reati che arrecano offese di modesta entità, salvo che la persona offesa sia incapace, per età o infermità. Il nuovo istituto è applicabile solo ai reati perseguibili a querela remissibile.

POTERE-DOVERE CAPO PROCURA SU ISCRIZIONE NOTIZIE REATO – Viene modificata l’organizzazione dell’ufficio del pm attribuendo al procuratore della Repubblica il potere-dovere di assicurare l’osservanza delle disposizioni relative all’iscrizione delle notizie di reato.

STRUTTURA DELLA SENTENZA – La sentenza dovra’ contenere l’indicazione dei risultati acquisiti e dei criteri di valutazione della prova adottati, tra cui l’accertamento dei fatti e le circostanze relative all’imputazione e alla loro qualificazione giuridica, la punibilita’ e la determinazione della pena e della misura di sicurezza.

CASELLARIO GIUDIZIALE – La delega al Governo ha obiettivi di semplificazione della disciplina del casellario giudiziale. Sara’ eliminata la previsione dell’iscrizione dei provvedimenti che applicano la causa di non punibilita’ per tenuita’ del fatto e saranno rimodulati i limiti temporali per l’eliminazione delle iscrizioni delle condanne per fatti di modesta entità.

PENE PIU’ SEVERE PER FURTI IN APPARTAMENTO, RAPINE E VOTO DI SCAMBIO – Per il furto in abitazione e lo scippo si innalza il minimo della pena detentiva da un anno a 3 anni e si aumenta anche la pena pecuniaria. Per il reato di rapina si innalzano i limiti sia della pena detentiva, dagli attuali 3 a 4 anni nel minimo, sia di quella pecuniaria. Si inasprisce il quadro sanzionatorio relativo alle condotte aggravate. Per quanto riguarda il reato di scambio elettorale politico-mafioso, il disegno di legge prevede la pena della reclusione da 6 a 12 anni.

TEMPI PIU’ LUNGHI PER LA PRESCRIZIONE – Dopo una sentenza di condanna di primo grado si introducono delle parentesi di sospensione dei termini della prescrizione: 3 anni in totale (18 mesi tra primo grado e appello, altrettanti tra secondo grado e Cassazione) per dar modo ai giudizi di impugnazione di poter disporre di un periodo congruo per il loro svolgimento. Il periodo di sospensione per i giudizi di impugnazione viene però computato nei termini di prescrizione nei casi in cui la sentenza di condanna venga riformata o annullata (o sia annullata la sua conferma in appello).

TEMPI CERTI PER LE INDAGINI – Per ridurre i “tempi morti” nel passaggio alla fase del giudizio, la riforma fissa il termine di 3 mesi (prorogabile di altri 3 mesi) per la decisione del pm di chiedere l’archiviazione o esercitare l’azione penale. Il termine è invece di 15 mesi nei procedimenti per i delitti di mafia e terrorismo. Viene aumentato a 20 giorni il termine concesso alla persona offesa per opporsi alla richiesta di archiviazione e chiedere la prosecuzione delle indagini. Il giudice ha il dovere, nel caso in cui non accolga la richiesta di archiviazione, di fissare entro 3 mesi la data dell’udienza in camera di consiglio e, dopo questa, di provvedere sulle richieste entro 3 mesi nel caso non ritenga necessarie ulteriori indagini. La riforma interviene anche sulla disciplina della nullità del provvedimento di archiviazione e sul regime di impugnazione del decreto o dell’ordinanza di archiviazione e sulla disciplina degli accertamenti tecnici non ripetibili.

OK AI VIRUS TROJAN PER MAFIA E TERRORISMO – Vengono disciplinate le intercettazioni effettuate con virus informatici, i cosiddetti Trojan, prevedendo, in particolare, che si possa procedere in tali casi ad intercettazione ambientale senza limiti solo per mafia e terrorismo.

MISURE DI SICUREZZA – Dopo il superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari, la riforma prevede la destinazione alle residenze di esecuzione delle misure di sicurezza (Rems) in via prioritaria per i condannati per i quali sia stato accertato in via definitiva lo stato di infermita’ al momento della commissione del fatto, da cui derivi il giudizio di pericolosita’ sociale. Per chi si trova in uno stato di infermita’ psichica sopravvenuta, di vizio parziale di mente e per coloro che sono sottoposti alla misura di sicurezza provvisoria, si prevede la collocazione prioritaria presso sezioni specializzate degli istituti penitenziari per assicurare trattamenti terapeutici e riabilitativi che tengano conto delle peculiari esigenze di cura di ciascuno. Si bilancia cosi’ l’esigenza di tutela della salute della persona con quella della sicurezza sociale. L’effetto di tali modifiche sara’ proprio quello auspicato dell’alleggerimento del carico delle Rems che rendera’ possibile una migliore gestione personalizzata dei pazienti e un piu’ idoneo rapporto tra operatori ed internati.

TUTELE PER VITTIME REATI E SOGGETTI IN CUSTODIA CAUTELARE – Con la riforma si rivede la disciplina dei colloqui del difensore con l’imputato in custodia cautelare, per circoscrivere la possibilita’ di dilazionare il colloquio con il difensore alle indagini preliminari concernenti reati di maggior allarme sociale, nonche’ sul potere della persona offesa dal reato di chiedere informazioni sullo stato del procedimento penale nel quale ha presentato la denuncia o la querela, e sulle informazioni che la vittima del reato ha il diritto di ricevere in una lingua comprensibile.

ORDINAMENTO PENITENZIARIO – Questa delega prevede la semplificazione di procedure e la revisione di modalita’ ed accesso alle misure alternative e ai benefici penitenziari. Oltre ad attivita’ di giustizia riparativa, si pensa all’incremento delle opportunita’ di lavoro retribuito, sia all’interno che fuori dal carcere, e di attivita’ di volontariato. Vengono poi riviste disposizioni relative alla medicina penitenziaria, con il potenziamento dell’assistenza psichiatrica negli istituti di pena, l’utilizzo dei collegamenti audiovisivi e il riconoscimento del diritto all’affettivita’. Interventi specifici saranno attuati per favorire l’integrazione dei detenuti stranieri, per tutelare le detenute donne e madri e per il reinserimento sociale, soprattutto per i detenuti minorenni. Saranno previste norme per il rispetto della dignita’ umana attraverso la responsabilizzazione dei detenuti, la massima conformita’ della vita penitenziaria a quella esterna, la sorveglianza dinamica e la revisione delle attuali previsioni in materia di liberta’ di culto e dei diritti ad essa connessi.

NUOVE NORME SUI RITI SPECIALI – Si modifica l’impugnazione della sentenza di non luogo a procedere emessa in sede di udienza preliminare: si potra’ ricorrere in appello, anziche’ direttamente in Cassazione. Viene soppressa la disposizione che consente alla persona offesa, costituita parte civile nel processo, di proporre ricorso per Cassazione, che, in ogni caso, puo’ essere presentato solo per violazione di legge. Quanto al rito abbreviato, nel caso in cui la richiesta dell’imputato giunga subito dopo il deposito dei risultati delle indagini difensive, il giudice provvede soltanto dopo che sia decorso l’eventuale termine (massimo 60 giorni) chiesto dal pm per lo svolgimento di indagini suppletive sui temi sollevati dalla difesa; se il rito abbreviato riguarda un delitto il provvedimento conferma la diminuzione della pena di un terzo ma, se si procede per una contravvenzione, consente il dimezzamento della pena. Si semplifica poi il controllo sulle sentenze di patteggiamento: a rimediare a errori nell’indicazione della specie o della quantita’ della pena, sara’ lo stesso giudice che ha emesso la sentenza a provvedere; in caso di impugnazione del provvedimento, alla rettifica provvedera’ la Cassazione senza bisogno di pronunciare annullamento della sentenza. Il ricorso per Cassazione da parte del pm e dell’imputato contro la sentenza di patteggiamento puo’ essere presentato solo in casi limitati, quali il difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, l’erronea qualificazione del fatto e l’illegalita’ della pena o delle misure di sicurezza applicate. Modifiche, infine, sono previste al decreto penale di condanna, per potenziarne la capacita’ deflattiva, con un ragguaglio favorevole all’imputato tra pena detentiva e pena pecuniaria.

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