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Con la conversione con modifiche del d.l. del 22/06/ 2012 n. 83, la legge del 7 agosto 2012 n. 134, contenenti “Misure urgenti per la crescita del Paese”, riconferma la fiducia del Parlamento posta dal Governo. E passa anche, rispetto al testo originario una formulazione più incisiva, dell’articolo 54 del Dl n.83/2012, contenente il filtro in appello.

Con la nuova riforma del processo civile, sono tre in linea di massima, gli obiettivi che si intende centrare con il filtro in appello contenuto nell’articolo 54:

1) introdurre un giudizio d’inammissibilità per gli appelli che non abbiano «ragionevole probabilità» di essere accolti (nuovi artt. 348-bis e 348-ter c.p.c.);
2) arginare e limitare la possibilità di proporre ricorso per cassazione ai sensi dell’articolo 360, n. 5 c.p.c.;
3) incentivare l’attore ad introdurre la causa in primo grado nelle forme del procedimento sommario di cognizione (articolo 702-bis ss. c.p.c.).

La riforma si prefigge, principalmente, di trasformare circa il 70% per cento di appelli dichiarati infondati, al termine del processo, in provvedimenti d’inammissibilità con un’attività di cognizione minima, all’inizio del processo.

Così, i nuovi requisiti di forma contenuto (nuovo articolo 342 c.p.c.) sono “ingabbiati” nell’atto introduttivo del giudizio d’appello. Nei fatti, si prevede che l’appellante indichi specificamente, a pena di inammissibilità, le parti del provvedimento impugnate, le modifiche richieste alla ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di primo grado, nonché le circostanze da cui deriva la violazione di legge e la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata.

In sintesi, il giudice, mentre, da un lato, per dichiarare inammissibili appelli privi di una «ragionevole probabilità» di essere accolti dovrà svolgere una sia pur minima attività di apprezzamento cognitivo circa la fondatezza dei motivi di appello, dall’altro, dovrà verificare unicamente se l’atto di appello risponde ai requisiti della fattispecie legale di cui all’articolo 342, comma 1 c.p.c. e, ove questa corrispondenza non vi sia, dovrà dichiarare l’appello inammissibile. Il tutto con l’inciso che: le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano al processo tributario di cui al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546. Inoltre, il legislatore ha colto l’occasione della riforma per limitare il potere di dedurre nuove prove in appello, che è ormai concesso solo se la parte dimostra di non averle potute proporre nel giudizio di primo grado per causa a lei non imputabile (articolo 345, comma 2 c.p.c., nuovo testo), e contenere, la possibilità di proporre ricorso per cassazione per vizio della motivazione su questione di fatto (articolo 360, n. 5 c.p.c.).

Le modifiche pubblicate in gazzetta.

LEGGE 7 agosto 2012, n. 134
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, recante misure urgenti per la crescita del Paese. (12G0152) (GU n.187 del 11-8-2012 – Suppl. Ordinario n. 171 )
note: Entrata in vigore del provvedimento: 12/08/2012

All’articolo 54:
al comma 1, alla lettera a) sono premesse le seguenti:
«0a) all’articolo 342, il primo comma e’ sostituito dal seguente:
“L’appello si propone con citazione contenente le indicazioni prescritte dall’articolo 163. L’appello deve essere motivato. La motivazione dell’appello deve contenere, a pena di inammissibilita’:
1) l’indicazione delle parti del provvedimento che si intende appellare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado;
2) l’indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata”;
0b) all’articolo 345, terzo comma, le parole: “che il collegio non li ritenga indispensabili ai fini della decisione della causa ovvero” sono soppresse»;
al comma 1, lettera a):
al capoverso «Art. 348-bis» la rubrica e’ sostituita dalla seguente: «Inammissibilita’ dell’appello»;
al capoverso «Art. 348-ter»:
al primo comma, dopo le parole: «prima di procedere alla trattazione» sono inserite le seguenti: «, sentite le parti»;
al terzo comma, primo periodo, le parole: «nei limiti dei motivi specifici esposti con l’atto di appello» sono soppresse;
al quarto comma, dopo le parole: «di cui ai numeri 1), 2), 3) e 4)» sono inserite le seguenti: «del primo comma»;
al comma 1, dopo la lettera c) e’ inserita la seguente:
«c-bis) all’articolo 434, il primo comma e’ sostituito dal seguente:
“Il ricorso deve contenere le indicazioni prescritte dall’articolo 414. L’appello deve essere motivato. La motivazione dell’appello deve contenere, a pena di inammissibilita’:
1) l’indicazione delle parti del provvedimento che si intende appellare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado;
2) l’indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata”»;
dopo il comma 1 e’ inserito il seguente:
«1-bis. All’articolo 702-quater, primo comma, del codice di procedura civile, la parola: “rilevanti” e’ sostituita dalla seguente: “indispensabili”»;
al comma 2, le parole: «lettere a), c), d) ed e)» sono sostituite dalle seguenti: «lettere 0a), a), c), c-bis), d) ed e),»;
dopo il comma 3 e’ aggiunto il seguente:
«3-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano al processo tributario di cui al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546».

All’articolo 55:
al comma 1, lettera d), capoverso, sono premesse le seguenti parole: «Art. 4. – (Termine di proponibilita’). – 1.»;
dopo il comma 2 e’ aggiunto il seguente:
«2-bis. L’articolo 1, comma 1225, della legge 27 dicembre 2006, n.296, si interpreta nel senso che il Ministero dell’economia e delle finanze procede comunque ai pagamenti degli indennizzi in caso di pronunce emesse nei suoi confronti e nei confronti della Presidenza del Consiglio dei Ministri».

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