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RIFORMA DEL DIRITTO DI FAMIGLIA: nessuna differenza tra figli naturali e figli legittimi.

Arriva al Consiglio dei ministri, per l’approvazione, il testo che elimina le differenze tra figli naturali e figli legittimi, introducendo il principio dell’unicità dello stato di figlio e il principio della filiazione fuori dal matrimonio producente effetti successori nei confronti dell’intera parentela.

Cambia la nozione di ‘potestà genitoriale’ che viene sostituita con quella di ‘responsabilità genitoriale’, previste modifiche anche alle disposizioni del diritto internazionale privato in modo che possa essere attuato il principio dell’unificazione dello stato di figlio.

Ecco gli articoli che subiranno probabilmente le modifiche:

– art. 18: riguardante i termini per proporre l’azione di disconoscimento della paternità, in particolare si segnala il comma 4, ai sensi del quale l’azione del padre e della madre non può essere intrapresa quando sono decorsi cinque anni dalla nascita: dopo questo termine, infatti, la norma fa prevalere sul principio di verità della filiazione, l’interesse del figlio alla conservazione dello stato; l’azione rimane imprescrittibile solo per il figlio. La modifica recepisce la giurisprudenza della Corte Costituzionale sull’art. 244 del codice civile;

– art. 27: che reca modifiche all’art. 262 del codice civile; l’articolo si adegua ai principi delineati dalla Corte Costituzionale nella sentenza n.297 del 25 luglio 1996 con la quale era stata dichiarata l’illegittimità dell’articolo nella parte in cui non prevedeva che il figlio naturale, nell’assumere il cognome del genitore che lo ha riconosciuto, potesse ottenere dal giudice il riconoscimento del diritto a mantenere, anteponendolo o, a sua scelta, aggiungendolo a questo, il cognome precedentemente attribuitogli con atto formalmente legittimo, ove tale cognome fosse divenuto autonomo segno distintivo della sua identità personale;

– art. 28: in tema di impugnazione del riconoscimento per difetto di veridicità, introducendo per l’autore del riconoscimento il termine di cinque anni per l’impugnazione decorrente dall’annotazione del riconoscimento sull’atto di nascita e, pertanto, dal momento in cui l’atto viene pubblicizzato, ritenendosi che oltre questo termine prevalga l’interesse del riconosciuto al mantenimento dello stato di figlio;
-artt. 39 e segg.: in attuazione del su menzionato principio dell’unicità dello stato di figlio, viene raggruppata in un unico titolo, il IX del libro I del codice civile, (artt. 316-371) la disciplina relativa ai diritti e doveri dei figli ed alla responsabilità genitoriale, sia nella fase per così dire “fisiologica” del rapporto genitoriale che in quella “patologica” in cui si dissolva il legame matrimoniale o di fatto tra i genitori ed il giudice sia chiamato ad omologare, prendere atto di accordi, ovvero dettare provvedimenti di affidamento e di mantenimento dei figli (attualmente la disciplina dei rapporti fra genitori e figli si rinviene anche nel titolo VI del I, che detta disposizioni in materia di matrimonio);

-art 42: l’introduzione del diritto degli ascendenti a mantenere “rapporti significativi” con i nipoti minorenni;

-art. 53: che introduce e disciplina le modalità dell’ascolto dei minori, che abbiano compiuto dodici anni o anche di età inferiore, se capace di discernimento, all’interno dei procedimenti che li riguardano. Tale previsione tiene luogo di numerose sentenze della Corte di Cassazione (cfr. Cass. SS. UU. 21 ottobre 2009 n. 22238, Cass. 16 aprile 2007 n. 9094, Cass. 18 marzo 2006 n. 6081, Cass. 26 gennaio 2011, n. 1838, Cass. 4 dicembre 2012 n. 21662) che hanno sottolineato che il mancato ascolto dei minori costituisce violazione del principio del contraddittorio e dei principi del giusto processo, salvo che ciò possa arrecare danno ai minori stessi

-art. 69: che modifica l’art. 480 c. c. recependo la sentenza della Corte Costituzionale n. 191 del 1983 in merito alla decorrenza del termine decennale di prescrizione per l’accettazione dell’eredità per i figli nati fuori dal matrimonio;

-art. 71: che reca una modifica in materia di successione, prevedendo la soppressione del c. d. diritto di commutazione in capo ai figli legittimi fino ad oggi previsto per l’eredità dei figli naturali (art. 537, terzo comma, ai sensi del quale “i figli legittimi possono soddisfare in denaro o in beni immobili ereditari la porzione spettante ai figli naturali che non vi si oppongono. Nel caso di opposizione decide il giudice valutate le circostanze personali e patrimoniali”).
-art. 88: che reca modifiche all’art. 803 del c. c. che viene riformulato tenendo conto dei principi contenuti nella sentenza della Corte Costituzionale n. 250 del 2000, che ha dichiarato l’illegittimità della norma nella parte in cui disponeva che in caso di sopravvenienza di figlio naturale la donazione poteva essere revocata solo se il riconoscimento era intervenuto entro due anni dalla donazione.

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