Di Fulvio Conti Guglia. Giorgio Napolitano rieletto al Colle. Una notizia certamente forte sia perché si vìola una certezza costituzionale più che una consuetudine cioè la ineleggibilità di un Presidente della Repubblica uscente, sia per il particolare contesto politico.
Analizzando il primo aspetto la rielezione di Napolitano (Presidente della repubblica uscente) rappresenta un fatto senza precedenti nella storia della Repubblica.
L’art. 85 della Costituzione si limita a disporre che “Il Presidente della Repubblica è eletto per sette anni”, senza nulla indicare su una possibile rielezione. Durante i lavori preparatori era stata approvata, in assemblea costituente, dalla prima Sezione della seconda Sottocommissione della Commissione per la Costituzione, una prima formulazione dell’art. 85 che così prevedeva “Il Presidente della Repubblica è eletto per sette anni e non è rieleggibile”. Nella stesura finale la previsione espressa di non rieleggibilità è stata soppressa.
Tuttavia alcuni elementi giuridici ci permettono di sollevare qualche dubbio sulla genuinità Costituzionale di tale scelta. Gli ex Presidenti della Repubblica prendono il nome di Presidenti emeriti della Repubblica e assumono di diritto la carica, salvo rinunzia, di Senatore di diritto e a vita (Articolo 59 della Costituzione 1° comma: “È senatore di diritto e a vita, salvo rinunzia, chi è stato Presidente della Repubblica”). Inoltre, i presidenti emeriti vengono ascoltati per un loro parere dal Presidente della Repubblica in carica durante le consultazione per la formazione di un nuovo governo. Mentre, ai sensi dell’art.84 della Cost. c.2° “L’ufficio di Presidente della Repubblica è incompatibile con qualsiasi altra carica”. Anche quella di Senatore? e nel numero legale per raggiungere la maggioranza si dovrà tenere conto (come si è fatto sino ad oggi) del “Presidente emerito-Senatore” e se fosse legittima la rielezione deve rinunciare alla carica di Senatore a vita? in caso contrario diventa contestualmente un suo diritto-dovere votare nelle vesti di Senatore! E quindi non essere più super partes?
Della non immediata rieleggibilità del Presidente della Repubblica si è discusso molto. La questione è stata addirittura fatta oggetto di un messaggio alle Camere del Presidente della Repubblica Antonio Segni nel settembre 1963 nel quale si legge: “La nostra Costituzione non ha creduto di stabilire il principio della non rieleggibilità del Presidente della Repubblica, ma mi sembra opportuno che tale principio sia introdotto nella Costituzione, essendo il periodo di sette anni sufficiente a garantire una continuità nell’azione dello Stato. La proposta modificazione vale anche ad eliminare qualunque, sia pure ingiusto, sospetto che qualche atto del Capo dello Stato sia compiuto al fine di favorirne la rielezione. Una volta disposta la non rieleggibilità del Presidente, si potrà anche abrogare la disposizione dell’articolo 88 comma 2 della Costituzione, il quale toglie al Presidente il potere di sciogliere il Parlamento negli ultimi mesi del suo mandato. Questa disposizione altera il difficile e delicato equilibrio tra i poteri dello Stato, e può far scattare la sospensione del potere di scioglimento delle Camere in un momento politico tale da determinare gravi effetti. I due punti, che segnalo al Parlamento perché nella sua sovranità li esamini con serenità per una eventuale revisione della Costituzione, mentre non toccano le linee fondamentali di essa, riguardano aspetti d’importanza notevole per lo sviluppo democratico del Paese”.
I disegni di legge di modifica costituzionale, che seguirono tale messaggio, non sono stati approvati dal Parlamento. Ma più recentemente, il Presidente Ciampi, rispondendo alle ipotesi di una sua rielezione, affermava: “il rinnovo di un mandato lungo, quale è quello settennale, mal si confà alle caratteristiche proprie della forma repubblicana del nostro Stato”.
Ma al di là delle questioni giuridiche e costituzionali, la vicenda della rielezione del Presidente Napolitano sancisce, se mai fosse stata necessaria un’ennesima prova, la crisi profonda dell’attuale sistema politico e dei partiti. Così potrebbe essere data lettura alla richiesta di soccorso invocata al Presidente uscente, proprio quel Napolitano che aveva affermato pochi giorni prima «Non mi convinceranno mai, la mia rielezione sfiorerebbe il ridicolo» e che, in attesa dell’imminente scadenza del mandato, aveva dichiarato la resa con la nomina dei dieci saggi.
2 commenti su “Riflessioni sulla rielezione del Presidente della Repubblica.”
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inutile girarci intorno, è stata una rielezione non prevista nè voluta nello spirito del legislatore costituente. Ma da questa oligachia di gerontocrati non ci si può aspettare altro.
Da leonardo barassi
Lo spunto è interessante, ma non mi trova d’accordo laddove si considera che la rielezione vìola una certezza costituzionale più che una consuetudine, in quanto l’art. 85 della Costituzione non stabilisce nulla in merito alla rielezione. Una eventuale rielezione non sarebbe, quindi, “in fraudem legis” ma una semplice violazione di una (sensata per vari motivi) consuetudine costituzionale. Tuttavia, essendo tale elezione espressione del Parlamento sovrano, non vi sono dubbi sulla liceità del voto.
In realtà si potrebbe disquisire su un altro punto dottrinale interessante : ormai la Consuetudine costituzionale dell’ineleggibilità del Presidente per un secondo mandato, (fonte-fatto per eccellenza) con questa elezione è definitivamente diventata una consuetudine “contra constitutionem”.