RIFLESSIONI SULLA APPLICABILITÀ DELL’ARTICOLO 54 C.P. ALLA LUCE DELLA GIURISPRUDENZA.
Giulio La Barbiera
Introduzione
La presente trattazione verte sulla analisi peculiare dell’applicazione, sostanziale e processuale, della normativa prevista all’articolo 54 c.p., in funzione di scriminante.
1) Profili di diritto penale sostanziale e processuale relativi all’articolo 54 c.p. Muovendo da tale premessa, va evidenziato che, lo stato di necessità è cosa diversa dalla legittima difesa.
Nel caso di legittima difesa, il bene che viene leso dalla reazione dell’aggredito è un bene dell’aggressore stesso, mentre nelle ipotesi di cui all’art. 54, l’azione lesiva è diretta nei confronti di un soggetto che non ha nulla a che vedere con l’azione posta in essere per stato di necessità.
Non c’è, quindi, un’aggressione da cui difendersi, ma uno stato oggettivo di necessità.
Dalla lettura testuale della norma si desume che i requisiti perché si possa invocare lo stato di necessità sono:
– l’esistenza di un pericolo attuale e inevitabile;
– l’esistenza di un pericolo che riguardi un danno grave alla persona.
Ne deriva che la ratio della previsione normativa in analisi, risiede nell’equivalenza tra l’interesse sottoposto a pericolo di lesione e l’interesse leso dall’azione necessitata .
L’articolo 2045 c.c. prevede, poi, che la condotta lesiva posta in essere in stato di necessità comporti l’obbligo della corresponsione di un’indennità la cui misura è rimessa all’equo apprezzamento del giudice e non un risarcimento del danno .
Al fine di esemplificare quanto sin qui illustrato, vanno riportati gli orientamenti giurisprudenziali, favorevoli e contrari alla configurabilità della scriminante dello stato di necessità (art. 54 c.p.), in quanto la giurisprudenza, in quanto “scienza del diritto”, “figlia” della normativa codicistica e prima ancora dell’attività legislativa parlamentare, nonché risultato dell’applicazione du queste ultime,nell’attività forense e giudiziaria, non può non illustrare chiaramente (al di là delle ragionevoli critiche, oggettivamente sollevabili, dal punto di vista giuridico, con riguardo ai singoli orientamenti giurisprudenziali di legittimità e/o di merito), quando l’applicazione della normativa in oggetto si configuri o meno come scriminante.
Ne deriva, dunque, che risulta possibile operare una suddivisione per comparti (alla luce della giurisprudenza più rilevante, sinora formulata), tra applicazione dell’articolo 54 c.p. in funzione di scriminante ed applicazione della disposizione codicistica in analisi, non in funzione di scriminante.
2)Applicazione dell’articolo 54 c.p. come scriminante.
A tal proposito, vanno segnalati, per la loro pregnanza, i seguenti orientamenti giurisprudenziali:
Cassazione Penale, sez. IV, 26.02.2016, n. 27151
In caso di furto in supermercato, il monitoraggio dell’azione furtiva in essere, esercitato mediante appositi apparati di rilevazione automatica del movimento della merce ovvero attraverso la diretta osservazione da parte della persona offesa o dei dipendenti addetti alla sorveglianza ovvero delle forze dell’ordine presenti nel locale ed il conseguente intervento difensivo “in continenti”, impediscono la consumazione del delitto di furto che resta allo stadio del tentativo, non avendo l’agente conseguito, neppure momentaneamente, l’autonoma ed effettiva disponibilità della refurtiva, non ancora uscita dalla sfera di vigilanza e di controllo del soggetto passivo.
Cassazione Penale, sez. V, 07.01.2016, n. 18248.
Non è punibile per il reato di furto chi per l’imprescindibile esigenza di alimentarsi, senza fissa dimora e senza occupazione, tenti di occultare e sottrarre da un supermercato piccole quantità di generi alimentari di esiguo valore, essendo ravvisabile la scriminante dello stato di necessità di cui all’art. 54 c.p.
Cassazione Penale, sez. II, 26.11.2015, n. 2724
In tema di furto, la circostanza aggravante dell’esposizione della cosa alla pubblica fede non è esclusa dall’esistenza, nel luogo in cui si consuma il delitto, di un sistema di videosorveglianza, che non garantisce l’interruzione immediata dell’azione criminosa, mentre soltanto una sorveglianza specificamente efficace nell’impedire la sottrazione del bene consente di escludere l’aggravante di cui all’art. 625, comma primo, n. 7, cod. proc. pen .
Cassazione Penale, sez. IV, 04.03.2015, n. 11230
Nel delitto di furto, non integra l’aggravante del mezzo fraudolento il mero nascondimento sulla persona della merce sottratta a un esercizio commerciale, trattandosi di banale e ordinario accorgimento che non vulnera in modo apprezzabile le difese apprestate a tutela del bene .
Cassazione Penale, sez. unite, 18.07.2013, n. 40354
Nel reato di furto, l’aggravante dell’uso del mezzo fraudolento delinea una condotta, posta in essere nel corso dell’azione delittuosa dotata di marcata efficienza offensiva e caratterizzata da insidiosità, astuzia, scaltrezza, idonea, quindi, a sorprendere la contraria volontà del detentore e a vanificare le misure che questi ha apprestato a difesa dei beni di cui ha la disponibilità .
Nella giurisprudenza di legittimità sopra illustrata, è, chiaramente, evidente che, nella prassi giudiziaria penale, si tende a salvaguardare, anche nel caso della configurabilità della previsione normativa in oggetto, l’innocenza del potenziale reo, (sotto il versante processuale), salvo che sia, inconfutabilmente comprovata, la sua colpevolezza, nel qual caso nulla potrà impedire al giudice naturale “precostitutito per legge” di pronunciare la sentenza definitiva di condanna nei confronti dell’agente (artt. 25, primo comma e 27, secondo comma della Costituzione della Repubblica Italiana).
In altri termini: l’articolo 54 c.p. funge sia da “valvola di sicurezza” nel preservare, salvo la compresenza di indizi gravi, precisi e concordanti, a carico del soggetto agente, ai sensi dell’articolo art. 192, secondo comma, c.p.p., la innocenza dello stesso, che da argine contro potenziali arbitrii giudiziari, in quanto finalità basilare dell’esercizio del potere giudiziario è quella di attuare un processo “giusto”, nel senso che siano scrupolosamente ed ampiamente valutate e comprovate, dal giudicante (specialmente in sede di processo penale), tutti gli aspetti della vita sia dell’agente che delle potenziali vittime, purché rilevanti,in base a quanto previsto all’articolo 133 c.p., ai fini della pronuncia della sentenza di condanna od, eventualmente., di assoluzione nei confronti del reo (ai sensi dell’articolo 530, terzo comma, c.p.p.).
3)Applicazione dell’articolo 54 c.p. non in funzione di scriminante.
Passando, ad esaminare, alla luce della giurisprudenza, questo nuovo aspetto, si riportano i seguenti orientamenti giurisprudenziali, in quanto esemplificativi in materia:
Cassazione penale sentenza del 06/02/2015 n. 8603
Il fatto che l’imputato si trovi in una situazione di difficoltà economica non legittima, ai sensi dell’art. 54 c.p., un’occupazione permanente di un immobile per risolvere un’esigenza abitativa .
Cassazione penale sentenza del 11/11/2014 n. 1725
La decisione di non versare l’Iva per garantire gli stipendi ai dipendenti e per pagare i fornitori a fronte di una crisi di liquidità, non integra una ipotesi di causa di forza maggiore o di stato di necessità. L’assenza del dolo o l’impossibilità di adempiere l’obbligazione tributaria, potrà avere valenza scriminante solo laddove siano assolti gli oneri di allegazione che, per quanto attiene alla crisi di liquidità, dovranno investire non solo l’aspetto della non imputabilità, a chi abbia omesso il versamento, della crisi economica, ma anche la prova che tale crisi non sarebbe stata altrimenti fronteggiabile tramite il ricorso, da parte dell’imprenditore, ad idonee misure da valutarsi in concreto come anche il credito bancario.
Cassazione penale sentenza del 21/10/2014 n. 48430
In materia di reato di evasione, non sussiste la causa di giustificazione dello stato di necessità per l’imputato che aveva portato al Pronto Soccorso dell’ospedale la convivente, in preda ad un malore, dopo avere chiamato l’ambulanza che però tardava ad arrivare, allorché sia stato appurato che la situazione di pericolo di un danno grave alla persona era stata provocata dallo stesso imputato, il quale aveva percosso la convivente, e che il pericolo avrebbe potuto essere evitato attendendo per qualche minuto l’arrivo dell’ambulanza.
Nei casi giurisprudenziali ivi per ultimo illustrati , si evince come sia richiesto al giudicante, in sede di processo penale, una attenta ponderazione circa la non applicabilità della scriminante, prevista all’articolo 54 c.p., in quanto l’eventuale decisione in tal senso deve avvenire sempre bilanciando la tutela della personalità del reo con quella delle vittime valori (anche potenziali) e dei valori giuridici lesi.
Conclusioni
L’applicazione dell’articolo 54 c.p,, in sede processuale, va vagliata dal giudicante, in ogni caso, con oculatezza, come sin qui dimostrato.