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RIFIUTI: Trasporto non autorizzato di rifiuti. Nuovo indirizzo giurisprudenziale.

Discarica rifiuti
RIFIUTI – Trasporto non autorizzato di rifiuti – Nuovo indirizzo giurisprudenziale – Assoluta occasionalità – Illecito istantaneo – Attività di gestione abusiva di rifiuti – Necessità – Art. 256, c.1, lett.a) e 260 decreto legislativo n.152/2006.
Ai fini della configurabilità del reato di gestione abusiva di rifiuti, non rileva la qualifica soggettiva del soggetto agente bensì la concreta attività posta in essere in assenza dei prescritti titoli abilitativi, che può essere svolta anche di fatto o in modo secondario, purché non sia caratterizzata da assoluta occasionalità (Cass. Sez. 3, n. 5716 del 07/01/2016, Isoardi). E’ stato inoltre chiarito che, per la configurabilità del reato, è sufficiente, trattandosi di illecito istantaneo, anche una sola condotta integrante una delle ipotesi alternative previste dalla norma, purché costituisca “un’attività di gestione” di rifiuti e non sia quindi assolutamente occasionale (Cass. Sez. 3, n. 8193 del 11/02/2016, Revello). Ne consegue che, per la configurabilità dell’illecito, è necessario accertare che l’attività di gestione dei rifiuti, indipendentemente dalla qualifica giuridica soggettiva posseduta dall’agente o dalla accertata ripetitività delle condotte, sia svolta non occasionalmente con modalità diverse da quelle autorizzate, con la conseguenza che il tratto della “non occasionalità” rappresenta l’autentica cifra di riconoscimento della fattispecie di reato. Per converso, soltanto il trasporto «occasionale», inteso nel senso rigoroso di operazione oggettivamente isolata e del tutto priva di collegamento rispetto ad una stabile o, anche solo, continuativa attività di gestione di rifiuti o comunque scollegata da una fonte stabile di produzione del rifiuto stesso, fuoriesce dall’ambito di operatività della norma incriminatrice. (Mentre precedentemente la regola era che il reato di trasporto non autorizzato di rifiuti si configurava anche in presenza di una condotta occasionale, in ciò differenziandosi dall’art. 260 D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, che sanziona la continuità della attività illecita – Cass., Sez. 3, n. 24428 del 25/05/2011, D’Andrea).
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CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. 3^ 14/07/2016 (ud. 23/03/2016) Sentenza n.29975
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE
composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
omissis
ha pronunciato la seguente
 
SENTENZA
– sul ricorso proposto da Bottazzi Alessandro, nato a Tortona il 16-06-1977;
– avverso la sentenza del 19-12-2014 del tribunale di Alessandria;
– visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
– udita la relazione svolta dal consigliere Vito Di Nicola;
– Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Giuseppe Corasaniti che ha concluso per il rigetto del ricorso;
– Udito per il ricorrente l’avvocato Piero Monti che ha concluso per l’accoglimento del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
1. Alessandro Bottazzi ricorre per cassazione impugnando la sentenza indicata in epigrafe con la quale il tribunale di Alessandria o ha condannato alla pena, condizionalmente sospesa e con il beneficio della non menzione, di € 1.734,00 di ammenda per il reato di cui all’articolo 256, comma 1, lettera a), decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 perché effettuava attività di gestione (raccolta e trasporto) non autorizzata di rifiuti ferrosi non pericolosi (nella fattispecie, utilizzando l’autocarro targato CR487824, di sua proprietà, ed effettuando l’attività di raccolta e trasporto di rifiuti ferrosi vari). In Pozzolo Formigaro, il 21 dicembre 2011.
2. Per la cassazione dell’impugnata sentenza il ricorrente solleva, tramite il difensore, due motivi di impugnazione, qui enunciati, ai sensi dell’articolo 173 delle disposizioni di attuazione al codice di procedura penale, nei limiti strettamente necessari per la motivazione.
2.1. Con il primo motivo il ricorrente deduce l’inosservanza e l’erronea applicazione della legge penale in relazione all’articolo 256, comma 1, lettera a), d.lgs. n. 152 del 2006 (articolo 606, comma 1, lettera b), codice di procedura penale).
Osserva che l’articolo 256, comma 1, decreto legislativo n. 152 del 2006 sanziona chi effettui un’attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento di rifiuti, con la conseguenza che il riferimento al concetto di “attività” rende palese che la condotta debba avere ad oggetto lo svolgimento di un complesso unitario di atti di gestione di rifiuti e non singole operazioni, laddove il tribunale ha ritenuto integrata la fattispecie incriminatrice anche nel caso in cui, come nella specie, si sia al cospetto della realizzazione di un unico trasporto abusivo di rifiuti, anche se occasionale.
2.2. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta la mancanza, la contraddittorietà o la manifesta illogicità della motivazione su punti decisivi per il giudizio (articolo 606, comma 1, lettera e), codice di procedura penale).
Rileva che il procedimento argomentativo seguito dal Tribunale di Alessandria è risultato palesemente carente e comunque illogico per avere trascurato elementi di pacifica rilevanza acquisiti agli atti, non avendo preso posizione in ordine alla contestata attività di raccolta non autorizzata di rifiuti ferrosi non pericolosi, la quale attività si configura allorché è realizzato il prelievo, la cernita ed il raggruppamento per il trasporto di rifiuti. Tale circostanza non si sarebbe verificata nel caso in esame se si considera che lo stesso Tribunale ha ritenuto pacifico che, in data 21 dicembre 2011, il ricorrente stesse trasportando sul suo furgone con cassone aperto, e quindi visibili a chiunque, vari rifiuti ferrosi e del legno provenienti da un rustico in ristrutturazione svuotato dai proprietari per la prima volta dopo alcuni anni dall’acquisto, in occasione dei lavori. In altri termini, il tribunale ha omesso di prendere posizione, con riferimento alla preliminare attività di raccolta, confezionando una motivazione carente su un punto decisivo per l’affermazione della responsabilità.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
2. I motivi, essendo tra loro connessi, vanno congiuntamente esaminati.
Va premesso che il Tribunale ha ritenuto pacifico che, in data 21 dicembre 2011, il ricorrente stesse trasportando sul suo furgone con cassone aperto, e quindi visibili a chiunque, vari rifiuti ferrosi e in legno, speciali ed urbani, di diversa tipologia (sedie, banchi da lavoro, trafilati, un’ impastatrice per cemento, pali ed altro) provenienti dal rustico in ristrutturazione dei Crisafulli, i quali lo avevano svuotato per la prima volta dopo alcuni anni dall’acquisto, in occasione dei lavori. Secondo la ricostruzione del giudice del merito, i Crisafulli avevano chiesto, a titolo di piacere personale, al Bottazzi (loro amico e che aveva un’azienda agricola e non si era mai occupato di trasporto di rifiuti) di trasportare con il suo furgoncino il materiale sopra indicato nella discarica di Pozzolo.
Il ricorrente si era reso disponibile ed aveva anche collaborato nel caricare il materiale, sicché il Tribunale ha ritenuto provato che egli avesse effettuato il trasporto di rifiuti, anche ferrosi per conto terzi, in mancanza di qualsivoglia autorizzazione e di iscrizione all’apposito albo, integrando così il fatto di reato contestato e a nulla rilevando che non rivestisse la qualità di imprenditore, posto che la legge punisce chiunque effettua un’attività di trasporto di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, comunicazione o iscrizione, ed essendo sufficiente per la consumazione anche un unico trasporto abusivo di rifiuti, quantunque occasionale.
3. Va detto che l’approdo cui è giunto il Tribunale risulta in linea con l’orientamento più volte espresso dalla giurisprudenza di legittimità secondo il quale il reato di trasporto non autorizzato di rifiuti si configura anche in presenza di una condotta occasionale, in ciò differenziandosi dall’art. 260 D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, che sanziona la continuità della attività illecita (per tutte, Sez. 3, n. 24428 del 25/05/2011, D’Andrea, Rv. 250674).
Tuttavia, più recentemente, il precedente orientamento è stato rivisitato dalla giurisprudenza della Corte che ha inaugurato un diverso indirizzo, che il Collegio maggiormente condivide, secondo il quale, ai fini della configurabilità del reato di gestione abusiva di rifiuti, non rileva la qualifica soggettiva del soggetto agente bensì la concreta attività posta in essere in assenza dei prescritti titoli abilitativi, che può essere svolta anche di fatto o in modo secondario, purché non sia caratterizzata da assoluta occasionalità (Sez. 3, n. 5716 del 07/01/2016, Isoardi, Rv. 265836).
E’ stato infatti chiarito che, per la configurabilità del reato, è sufficiente, trattandosi di illecito istantaneo, anche una sola condotta integrante una delle ipotesi alternative previste dalla norma, purché costituisca “un’attività di gestione” di rifiuti e non sia quindi assolutamente occasionale ( Sez. 3, n. 8193 del 11/02/2016, Revello, Rv. 266305).
Ne consegue che, per la configurabilità dell’illecito, è necessario accertare che l’attività di gestione dei rifiuti, indipendentemente dalla qualifica giuridica soggettiva posseduta dall’agente o dalla accertata ripetitività delle condotte, sia svolta non occasionalmente con modalità diverse da quelle autorizzate, con la conseguenza che il tratto della “non occasionalità” rappresenta l’autentica cifra di riconoscimento della fattispecie di reato.
Per converso, come è stato condivisibilmente affermato, soltanto il trasporto «occasionale», inteso nel senso rigoroso di operazione oggettivamente isolata e del tutto priva di collegamento rispetto ad una stabile o, anche solo, continuativa attività di gestione di rifiuti o comunque scollegata da una fonte stabile di produzione del rifiuto stesso, fuoriesce dall’ambito di operatività della norma incriminatrice.
4. Nel caso di specie, dal testo della sentenza impugnata, emerge come il Tribunale abbia ritenuto del tutto occasionale il trasporto dei rifiuti, eseguito dal ricorrente per spirito di amicizia, con la conseguenza di aver erroneamente affermato la configurabilità del reato.
5. La sentenza impugnata va pertanto annullata senza rinvio perché, accertata la occasionalità del trasporto dei rifiuti, il fatto non sussiste.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non sussiste.
Così deciso il 23/03/2016
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