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Rifiuti oleosi composti solo parzialmente da oli usati. Disciplina degli oli usati.

RIFIUTI – Rifiuti oleosi composti solo parzialmente da oli usati – Disciplina degli oli usati – Art. 1, c. 2 d.lgs. n. 95/1992 – Art. 216 bis, c. 8 d.lgs. n. 152/2006 – Spedizione transfrontaliera – Codici 130501, 130502, 130899.
I rifiuti oleosi anche composti solo parzialmente da oli usati sono comunque soggetti alla disciplina degli oli usati. In tal senso dispongono sia l’art. 1, comma 2, del Dlgs. 27 luglio 1992, n. 95 (per il quale “sono comunque soggette alla disciplina prevista per gli olii usati le miscele oleose, intendendosi per tali i composti usati fluidi o liquidi solo parzialmente formati di olio minerale o sintetico, compresi i residui oleosi di cisterna, i miscugli di acque ed olio e le emulsioni”) e l’art. 216 bis, comma 8, del Dlgs. 3 aprile 2006, n. 152 (per il quale “i composti usati fluidi o liquidi solo parzialmente formati di olio minerale o sintetico, compresi i residui oleosi di cisterna, i miscugli di acqua e olio, le emulsioni ed altre miscele oleose sono soggette alla disciplina sugli oli usati”).Pertanto, nel caso venga richiesta l’autorizzazione alla spedizione transfrontaliera di rifiuti da avviare all’incenerimento che consistono nei codici: 130501 (rifiuti solidi delle camere a sabbia e di prodotti di separazione olio – acqua); 130502 (fanghi di prodotti di separazione olio acqua); 130503 (fanghi da collettori); 130802 (altre emulsioni); 130899 (rifiuti non specificati altrimenti), si applicano le disposizioni di cui all’art. 216 bis del Dlgs. 3 aprile 2006, n. 152.

Vedi altre massime e sentenza per esteso: TAR VENETO, Sez 3^ – Aprile 2014, n.

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