CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez.3^ 10/07/2018 (Ud. 11/05/2018), Sentenza n.31398
RIFIUTI – Gestione di categorie particolari di rifiuti – Rifiuti di amianto – Raccordo della disciplina ordinaria con le discipline speciali – Sussistenza delle condizioni di legge – Onere della prova circa – Assenza di esecuzione di prove sul coefficiente di dispersione delle fibra – Artt. 183, 227, 256 e 265 d. Lgs. 152/2006.
In tema di rifiuti contenenti amianto, la disciplina generale dei rifiuti è applicabile in tutti i casi non disciplinati in modo specifico dalla legge. L’applicazione di norme aventi natura eccezionale e derogatoria rispetto alla disciplina ordinaria in tema di rifiuti fa sì che l’onere della prova circa la sussistenza delle condizioni di legge debba essere assolto da colui che ne richiede l’applicazione (v., con riferimento al deposito temporaneo Sez. 3, n. 15680 del 3/3/2010, Abbatino; Sez. 3, n. 21587 del 17/3/2004, Marucci; Sez. 3, n. 30647del 15/06/2004, Dell’Angelo). Inoltre, i rapporti tra la disciplina generale dei rifiuti e quella contenuta in norme specifiche, legge n. 257 del 1992, riguardano in via principale, la cessazione dell’impiego dell’amianto e si occupano dei rifiuti di amianto per la realizzazione di misure di decontaminazione e di bonifica delle aree interessate dall’inquinamento di amianto, cosicché, viene contemplato fra i “rifiuti di amianto” qualsiasi sostanza o qualsiasi oggetto che abbia perso la sua destinazione d’uso e che possa disperdere fibre di amianto nell’ambiente in determinate concentrazioni applicabili, alle attività disciplinate dalla legge n.257/92 e non alla disciplina generale dei rifiuti (Sez. 3, n. 31011 del 18/6/2002, Zatti).
RIFIUTI – Definizione di rifiuto – Eterogeneità dei rifiuti – Deposito incontrollato – SICUREZZA SUL LAVORO – Presidi di sicurezza in materia di rifiuti pericolosi contenenti amianto – Abbandono dei rifiuti – Accorgimento tecnico-preventivo – Esclusione della configurabilità del deposito temporaneo – D.M. 29/07/2004, n. 248, D.M. Sanità 6/09/1994, D.M. Sanità 26/10/1995 e D.M. Sanità 20/08/1999.
Secondo quanto disposto dall’art. 183, comma 1, lettera a), d.lgs. 152\06, nella sua attuale formulazione, deve ritenersi rifiuto «qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l’intenzione o abbia l’obbligo di disfarsi». La eterogeneità dei rifiuti e l’assenza di cautele volte ad impedire pericoli o lesioni dell’integrità dell’ambiente sono dati fattuali certamente indicativi della presenza di un deposito incontrollato. Nel nostro ordinamento, i presidi di sicurezza in materia di rifiuti pericolosi contenenti amianto sono specificamente previsti non solo dalla norma generale dell’art. 183 del D.Lgs. cit. ma anche dal D.M. 29 luglio 2004, n. 248 e da quelli del D.M. Sanità 6 settembre 1994, D.M. Sanità 26 ottobre 1995 e D.M. Sanità 20 agosto 1999, sicché anche la mancanza di presidi di sicurezza, determina l’abbandono dei rifiuti, escludendo la configurabilità del deposito temporaneo. Fattispecie: deposito incontrollato di rifiuti pericolosi costituiti da materiale cementizio tipo “eternit”: vasche, onduline e raccordi di tubo contenenti fibre di amianto.
(dich. inammissibile il ricorso avverso sentenza del 08/07/2016 della CORTE APPELLO di L’AQUILA) Pres. DI NICOLA, Rel. RAMACCI, Ric. Capuzzi