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RIFIUTI: disfacimento del manto stradale. Regole per lo smaltimento.

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Giurisprudenza

RIFIUTI – Disfacimento del manto stradale – Trasporto di rifiuti – Reato di cui all’art.  256, c.1, d.lgs. n. 152/2006 – Configurabilità – Attività di demolizione e costruzione – Disciplina prevista per le terre e rocce – Applicabilità – Esclusione.
Il trasporto di rifiuti provenienti dal disfacimento del manto stradale (nella specie, lastre di asfalto) configura il reato di cui all’art. 256 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 poiché detti rifiuti sono classificati come rifiuti speciali non pericolosi in quanto derivanti dalle attività di demolizione e costruzione (Cass. Sez. 3, n. 23788 del 15/05/2007, Arcuti). Ne consegue che ad essi non è applicabile la disciplina prevista per le terre e rocce da scavo, cui non sono assimilabili e tanto sul fondamentale rilievo che, mentre le terre e le rocce derivano dall’escavazione, che ha per oggetto il terreno, le lastre dismesse di asfalto derivano dalla demolizione di un manufatto ed ha invece per oggetto un’opera costruita dall’uomo.
(conferma sentenza del 22/04/2013 del Tribunale di Velletri) Pres. Teresi, Est. Di Nicola, Ric. Colabucci
RIFIUTI – Imprese – Attività di raccolta e di trasporto di rifiuti non pericolosi prodotti da terzi – Iscrizione all’albo nazionale dei gestori ambientali – Obbligo – Procedure semplificate per le imprese che trasportano in proprio i rifiuti non pericolosi da esse stesse prodotti – Art. 212, cc.5 e 8 d.lgs. 152/2006.
Ai sensi dell’art. 212, comma 5, d.lgs. 152 del 2006 le imprese che svolgono attività di raccolta e di trasporto di rifiuti non pericolosi prodotti da terzi sono obbligate ad iscriversi all’albo nazionale dei gestori ambientali. L’art. 212, comma 8, d.lgs. 152 del 2006 prevede, in ogni caso, un obbligo generalizzato di iscrizione all’Albo, seppure secondo procedure semplificate, anche per le imprese che trasportano in proprio i rifiuti non pericolosi da esse stesse prodotti.
(conferma sentenza del 22/04/2013 del Tribunale di Velletri) Pres. Teresi, Est. Di Nicola, Ric. Colabucci
RIFIUTI – Reato di trasporto non autorizzato di rifiuti – Condotta occasionale – Configurabilità.
Il reato di trasporto non autorizzato di rifiuti è integrato anche in presenza di una condotta occasionale, non essendo richiesta per la configurabilità della fattispecie incriminatrice, né la continuità del trasporto (come invece nell’art. 260 T.U. amb.), né l’abitualità della condotta (Cass. Sez. 3, n. 24428 del 25/05/2011, D’Andrea).
(conferma sentenza del 22/04/2013 del Tribunale di Velletri) Pres. Teresi, Est. Di Nicola, Ric. Colabucci
RIFIUTI – Trasporto di rifiuti – Confisca del mezzo – Sopravvenuta iscrizione all’Albo – Effetti e natura della misura ablativa – Art. 259, c.2, d.lgs. n. 152/2006.
L’automezzo adibito al trasporto di rifiuti, ai sensi dell’art. 259, comma 2, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, è assoggettabile alla confisca obbligatoria tanto che persino la sopravvenuta iscrizione all’Albo non esclude la confisca del mezzo (Cass. Sez. 3, n. 5353 del 12/01/2011, Elisei). La misura ablativa trova infatti fondamento non sulla pericolosità intrinseca della cosa, ma sulla base della funzione dissuasiva e general-preventiva attribuitale dal legislatore (Cass. Sez. 3, n. 10710 del 28/01/2009, Girardi).
 
(conferma sentenza del 22/04/2013 del Tribunale di Velletri) Pres. Teresi, Est. Di Nicola, Ric. Colabucci
CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. 3^, 14 Marzo 2014 (Ud. 17/01/2014), Sentenza n. 12230
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