RIFIUTI – Conferimento in discarica – Gestore della discarica – Verifiche e obblighi – Criteri di ammissibilità del rifiuto – Accertamento con tutti i mezzi idonei – Art. 256, cc. 1, lett. a) e 3 d.lgs. n.152/06.
Le disposizioni che individuano i criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica hanno come finalità esclusiva, quella di verificare la conferibilità in discarica del singolo rifiuto previo accertamento delle caratteristiche e della loro rispondenza ai requisiti normativamente fissati, il che non consente di estenderne l’ambito di applicazione in momenti successivi a quello del conferimento. Tali disposizioni, peraltro, non prevedono alcuna sanzione di nullità o inutilizzabilità in caso di inosservanza ed hanno pertanto carattere ordinatorio. Deve inoltre ritenersi possibile che la verifica circa l’ammissione, in una discarica di inerti, di rifiuti che non soddisfano i criteri normativamente individuati possa essere effettuata, dopo il conferimento, non soltanto mediante accertamento analitico, ma anche attraverso l’utilizzazione di ogni elemento di prova valutabile dal giudice. Sicché, sul gestore della discarica grava l’obbligo di verificare la caratterizzazione dei rifiuti effettuata dai produttori o dai detentori che li conferiscono al fine di determinare l’ammissibilità dei rifiuti stessi (Sez. III n. 37559, 3 ottobre 2008) e che tale obbligo va assolto con tutti i mezzi idonei, non potendo essere limitato ad una comparazione meramente visiva (Sez. III n. 36818, 12 ottobre 2011).
(conferma sentenza n. 432/2010 CORTE APPELLO di TRENTO, del 20/04/2012) Pres. Teresi, Est. Ramacci, Ric. Galvagni
RIFIUTI – DIRITTO PROCESSUALE PENALE – Attività di prelievo e di analisi – Natura – Garanzie difensive – Art. 220 e 223 disp. att. cod. proc. Pen..
L’attività di prelievo e di analisi ha natura amministrativa a meno che non venga eseguita su disposizione del magistrato o non esista già un soggetto determinato, indiziabile di reati. In tale ultimo caso soltanto trovano applicazione le garanzie difensive previste dall’art. 220 disp. att. cod. proc. pen., mentre, con riferimento all’attività amministrativa, è applicabile l’art. 223 disp. att. Il presupposto, per l’operatività dell’art. 220 disp. att. cod. proc. pen. e per il sorgere del conseguente obbligo di osservare le disposizioni codicistiche in tema di assicurazione delle fonti di prova e raccogliere quant’altro possa servire ai fini dell’applicazione della legge penale, è costituito dalla sussistenza della mera possibilità di attribuire comunque rilevanza penale al fatto che emerge dall’inchiesta amministrativa e nel momento in cui emerge, a prescindere dalla circostanza che esso possa essere riferito ad una persona determinata (Cass. Sez. III n. 16386 del 27 aprile 2010, con richiami ai precedenti. Di analogo contenuto e riferita alla stessa vicenda anche la sentenza n. 15372\2010).
(conferma sentenza n. 432/2010 CORTE APPELLO di TRENTO, del 20/04/2012) Pres. Teresi, Est. Ramacci, Ric. Galvagni
Vedi sentenza per esteso e altre massime: CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez.3^ 16/05/2013 (Ud. 2/05/2013) Sentenza n. 21146