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Rifiuti: condanna con Decreto Penale restituzione del mezzo di trasporto confiscato.

Chi viene condannato con decreto penale di condanna in ordine al reato di cui all’art. 256, comma 1, lett. a), d. lgs. 3 aprile 2006, n. 152, può ottenere la restituzione del mezzo di trasporto in sequestro o addirittura confiscato.

E’ la decisione della Suprema Corte di Cassazione, contenuta in una recente sentenza, del 16 maggio 2012. La confisca, si legge in motivazione, ex artt. 256 e 259 d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (codice della’ambiente, ha natura speciale e rientra appunto fra le confische obbligatorie speciali, nelle quali la specialità può consistere o nell’estendere l’oggetto della confisca obbligatoria o nello specificare i casi e le condizioni in cui essa è possibile.

Pertanto, le misure di sicurezza patrimoniale previste come obbligatorie da leggi speciali, nel caso di condanna dell’imputato, non sono equiparabili a quel­la di cui all’art. 240, comma 2, cod. pen., sicché la previsione della applicabilità della misura di sicurezza pa­trimoniale ex art. 240, comma 2, cod. pen. non sono estensibile ad altre ipotesi di confisca obbligatoria previste da leggi speciali, al di fuori dei casi in cui la stes­sa legge speciale la consente.

 

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