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Chi viene condannato con decreto penale di condanna in ordine al reato di cui all’art. 256, comma 1, lett. a), d. lgs. 3 aprile 2006, n. 152, può ottenere la restituzione del mezzo di trasporto in sequestro o addirittura confiscato.

E’ la decisione della Suprema Corte di Cassazione, contenuta in una recente sentenza, del 16 maggio 2012. La confisca, si legge in motivazione, ex artt. 256 e 259 d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (codice della’ambiente, ha natura speciale e rientra appunto fra le confische obbligatorie speciali, nelle quali la specialità può consistere o nell’estendere l’oggetto della confisca obbligatoria o nello specificare i casi e le condizioni in cui essa è possibile.

PertantoCamion rifiuti, le misure di sicurezza patrimoniale previste come obbligatorie da leggi speciali, nel caso di condanna dell’imputato, non sono equiparabili a quel­la di cui all’art. 240, comma 2, cod. pen., sicché la previsione della applicabilità della misura di sicurezza pa­trimoniale ex art. 240, comma 2, cod. pen. non sono estensibile ad altre ipotesi di confisca obbligatoria previste da leggi speciali, al di fuori dei casi in cui la stes­sa legge speciale la consente.

 

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