CORTE DI CASSAZIONE CIVILE Sez. Un. 29/12/2017 (Ud.9/05/2017) Sentenza n.31240
VIA VAS AIA – DANNO AMBIENTALE – Autorizzazione integrata ambientale (AIA) – Impianto denominato “termovalorizzatore ed impianto di trattamento rifiuti liquidi – Autorizzazione allo scarico – Danni sull’ambiente – Competenza giurisdizionale – Art. 29-quater d.lgs. n. 152/2006.
L’
art. 29-quater del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (articolo introdotto dal d.lgs. 29 giugno 2010, n.128), sostituisce ad ogni effetto, fra le altre, la «autorizzazione allo scarico» prevista nell’allegato IX alla parte seconda del decreto stesso. L’autorizzazione integrata ambientale è definita, appunto, «integrata» perché con essa, (al fine di uniformarsi ai principi di integrated pollution prevention and control (IPPC) dettati dall’Unione europea a partire dal 1996), si è passati da autorizzazioni di tipo settoriale ad un controllo complessivo, con il quale nelle relative valutazioni tecniche sono considerati congiuntamente i diversi danni sull’ambiente causati dall’attività da autorizzare. A fronte, pertanto, di un siffatto strumento giuridico, introdotto all’evidente scopo di razionalizzare e semplificare il procedimento amministrativo nella materia
de qua, un frazionamento della competenza giurisdizionale risulterebbe contrario al principio di ragionevolezza e al criterio di efficienza e funzionalità del sistema processuale, e quindi, in definitiva, agli artt. 3 e 111 Cost.
ACQUA – INQUINAMENTO IDRICO – Acque pubbliche – Autorizzazione integrata ambientale – Competenze del Tribunale superiore delle acque pubbliche – Esclusione – Incidenza diretta – Limiti – Giurisdizione del TAR- Consiglio di Stato – Giurisprudenza.
La giurisdizione di legittimità in unico grado attribuita al Tribunale superiore delle acque pubbliche dal citato art. 143, primo comma, lett. a), del r.d. n. 1775 del 1933, con riferimento ai «ricorsi per incompetenza, per eccesso di potere e per violazione di legge avverso i provvedimenti presi dall’amministrazione in materia di acque pubbliche», sussiste solo quando provvedimenti amministrativi impugnati siano caratterizzati da incidenza diretta sulla materia delle acque pubbliche (nel senso che concorrano, in concreto, a disciplinare la gestione, l’esercizio delle opere idrauliche, i rapporti con i concessionari o a determinare i modi di acquisto dei beni necessari all’esercizio ed alla realizzazione delle opere stesse od a stabilire o modificare la localizzazione di esse o ad influire nella loro realizzazione mediante sospensione o revoca dei relativi provvedimenti), mentre restano fuori da tale competenza giurisdizionale tutte le controversie che solo in via di riflesso, o indirettamente, abbiano una siffatta incidenza; appartengono, pertanto, alla giurisdizione del complesso TAR- Consiglio di Stato tutte le controversie che abbiano ad oggetto atti soltanto strumentalmente inseriti in procedimenti finalizzati ad influire sul regime delle acque pubbliche (tra altre, Cass., 19/4/2013, n.9534; 20/9/2013, n. 21593; 25/10/2013, n. 24154; 31/7/2017, nn. 18976 e 18977). Nella specie, non sussiste la giurisdizione del Tribunale superiore delle acque pubbliche in materia di autorizzazione integrata ambientale (AIA) per quanto riguarda l’ambito di un tipo settoriale ad un controllo complessivo, con il quale nelle relative valutazioni tecniche sono considerati congiuntamente i diversi danni sull’ambiente o attività da autorizzare.
DIRITTO DEMANIALE – RIFIUTI – Divieto di utilizzazione come discarica di un’area di proprietà del demanio idrico – Impugnazione di un’ordinanza comunale – Competenze del Tribunale superiore delle acque pubbliche – Esclusione.
Non sussiste la giurisdizione del Tribunale superiore delle acque pubbliche in ordine all’impugnazione di un’ordinanza comunale con la quale venga disposto il divieto di utilizzazione come discarica di un’area di proprietà del demanio idrico (coincidente con il corso di un torrente), trattandosi di un provvedimento rivolto esclusivamente a scongiurare il danno ambientale insito nelle discariche incontrollate, privo d’incidenza diretta sulla materia delle acque pubbliche e conseguentemente assoggettato alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo (Cass., Sez. U., 9/11/2011, n. 23300).
DIRITTO PROCESSUALE CIVILE – Controllo della Corte di cassazione sulle pronunce giurisdizionali del Consiglio di Stato – Presupposti e limiti – Giurisprudenza.
Il controllo della Corte di cassazione sulle pronunce giurisdizionali del Consiglio di Stato è limitato all’accertamento dell’eventuale sconfinamento dai limiti esterni della propria giurisdizione da parte del massimo organo della giustizia amministrativa, cui non è consentito invadere arbitrariamente il campo dell’attività riservata alla pubblica amministrazione attraverso l’esercizio di poteri di cognizione e di decisione non previsti dalla legge, con conseguente trapasso da una giurisdizione di legittimità a quella di merito, come può accadere, ad esempio, quando il giudice amministrativo compia atti di valutazione della mera opportunità dell’atto impugnato, sostituendo propri criteri di valutazione a quelli discrezionali della pubblica amministrazione, o adotti decisioni finali interamente sostitutive delle determinazioni spettanti all’amministrazione medesima. Si è perciò affermato che l’eccesso di potere giurisdizionale, denunziabile sotto il profilo dello sconfinamento nella sfera del merito, ai sensi dell’art. 111, ultimo comma, Cost., è configurabile solo quando l’indagine svolta dal giudice amministrativo, eccedendo i limiti del riscontro di legittimità del provvedimento impugnato, sia stata strumentale a una diretta e concreta valutazione dell’opportunità e convenienza dell’atto, ovvero quando la decisione finale, pur nel rispetto della formula dell’annullamento, esprima la volontà dell’organo giudicante di sostituirsi a quella dell’amministrazione, procedendo ad un sindacato di merito che si estrinsechi in una pronunzia che abbia il contenuto sostanziale e l’esecutorietà stessa del provvedimento sostituito, senza salvezza degli ulteriori provvedimenti dell’autorità amministrativa (tra altre, Cass., Sez. U., 14/1/1997, n. 313; 15/3/1999, n. 137; 22/12/2003, n. 19664; 21/12/2005, n. 28263; 21/6/2010, n. 14893; 28/4/2011, n. 9443; 9/11/2011, n. 23302). In ordine, poi, alle valutazioni tecniche, si è precisato che anche su di esse è esercitabile in sede giurisdizionale il controllo di ragionevolezza, logicità e coerenza e che il sindacato non è limitato ai profili giuridico-formali dell’atto amministrativo, con esclusione di ogni eventuale verifica dei presupposti di fatto; compete, cioè, comunque al giudice di vagliare la correttezza dei criteri giuridici, la logicità e la coerenza del ragionamento e l’adeguatezza della motivazione con cui l’amministrazione ha supportato le proprie valutazioni tecniche, non potendosi altrimenti neppure compiutamente verificare quali siano in concreto i limiti di opinabilità dell’apprezzamento da essa compiuto (da ult., Cass., Sez. U., 20/1/2014, n. 1013).
(conferma sentenza n. 163/2015 del CONSIGLIO DI STATO, depositata il 20/01/2015) Pres. RODORF, Rel. VIRGILIO, Ric. SCARLINO ENERGIA S.R.L. c. COMUNE DI FOLLONICA controric. WWF ITALIA ed altri