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Riduzione del numero dei parlamentari – testo di legge costituzionale.

TESTO LEGGE COSTITUZIONALE

Testo di  legge  costituzionale  approvato  in  seconda  votazione  a
maggioranza assoluta,  ma  inferiore  ai  due  terzi  dei  membri  di
ciascuna Camera, recante: «Modifiche agli articoli 56, 57 e 59  della
Costituzione in materia di riduzione del  numero  dei  parlamentari».
(19A06354) 

(GU n.240 del 12-10-2019)

 





Avvertenza: 
 
  Il testo della legge costituzionale e' stato approvato  dal  Senato
della Repubblica, in seconda votazione, con la  maggioranza  assoluta
dei suoi componenti, nella seduta dell'11 luglio 2019, e dalla Camera
dei deputati, in seconda votazione, con la maggioranza dei due  terzi
dei suoi componenti, nella seduta dell'8 ottobre 2019. 
  Entro tre mesi dalla pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  del
testo seguente, un quinto dei membri di una Camera, o cinquecentomila
elettori, o  cinque  Consigli  regionali  possono  domandare  che  si
proceda al referendum popolare. 
  Il presente comunicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 3  della
legge 25 maggio 1970, n. 352. 
 
                               Art. 1. 
 
                        (Numero dei deputati) 
 
  1. All'articolo 56 della Costituzione sono  apportate  le  seguenti
modificazioni; 
    a) al secondo comma, la parola: « seicentotrenta » e'  sostituita
dalla seguente:  «  quattrocento  »  e  la  parola:  «  dodici  »  e'
sostituita dalla seguente: « otto »; 
    b) al quarto comma, la parola: « seicentodiciotto » e' sostituita
dalla seguente: « trecentonovantadue ». 
                               Art. 2. 
 
                        (Numero dei senatori) 
 
  1. All'articolo 57 della Costituzione sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
    a)  al  secondo  comma,  la  parola:  «  trecentoquindici  »   e'
sostituita dalla seguente: « duecento » e  la  parola:  «  sei  »  e'
sostituita dalla seguente: « quattro »; 
    b) al terzo comma, dopo la parola: « Regione » sono  inserite  le
seguenti: « o Provincia  autonoma  »  e  la  parola:  «  sette  »  e'
sostituita dalla seguente: « tre »; 
    c) il quarto comma e' sostituito dal seguente: « La  ripartizione
dei seggi tra le Regioni o le Province autonome, previa  applicazione
delle disposizioni del precedente comma, si effettua  in  proporzione
alla loro popolazione, quale risulta dall'ultimo censimento generale,
sulla base dei quozienti interi e dei piu' alti resti ». 
                               Art. 3. 
 
                          (Senatori a vita) 
 
  1.  All'articolo  59  della  Costituzione,  il  secondo  comma   e'
sostituito dal seguente: 
  « Il Presidente della Repubblica  puo'  nominare  senatori  a  vita
cittadini che hanno illustrato la Patria  per  altissimi  meriti  nel
campo  sociale,  scientifico,  artistico  e  letterario.  Il   numero
complessivo dei senatori in  carica  nominati  dal  Presidente  della
Repubblica non puo' in alcun caso essere superiore a cinque ». 
                               Art. 4. 
 
                   (Decorrenza delle disposizioni) 
 
  1. Le disposizioni di cui agli articoli 56 e 57 della Costituzione,
come  modificati  dagli  articoli  1  e  2   della   presente   legge
costituzionale,  si  applicano  a  decorrere  dalla  data  del  primo
scioglimento o della prima cessazione delle  Camere  successiva  alla
data di entrata in  vigore  della  presente  legge  costituzionale  e
comunque non prima che siano decorsi sessanta giorni  dalla  predetta
data di entrata in vigore. 




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