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RICORSO PER CASSAZIONE: Inammissibilità del gravame per intempestività.

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Giurisprudenza

DIRITTO PROCESSUALE PENALE –  Procedura incidentale di esecuzione – Mancato passaggio in giudicato della sentenza e difetto del titolo esecutivo.

Deve essere dichiarato inammissibile, e non può essere qualificato come incidente di esecuzione (Cass. Sez. 6, n. 20522 del 11/05/2010, El Azouzi e altro, Rv. 247392), il ricorso per cassazione proposto avverso la sentenza d’appello che abbia dichiarato l’inammissibilità del gravame per intempestività, quando il ricorso sia stato presentato sul presupposto del mancato decorso dei termini d’impugnazione in ragione del vizio di notificazione dell’estratto contumaciale e quindi dell’erronea declaratoria dell’inammissibilità dell’impugnazione come se i termini per impugnare non fossero mai decorsi, ferma restando la facoltà della parte interessata di attivare in ogni tempo la procedura incidentale di esecuzione per dedurre il mancato passaggio in giudicato della sentenza e l’illegittimità della sua esecuzione per difetto del titolo esecutivo.

(dich. inamm. ordinanza del 07/03/2014 della Corte di appello di Roma) Pres. Squassoni, Rel. Di Nicola.

 

Sentenza per esteso —> CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez.3^ Ud. 18/06/2015, Sentenza n.36372

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