La circolare n. 2/E, che fa seguito alla circolare n. 40/E del 2012, fornisce ulteriori chiarimenti sulla responsabilità solidale negli appalti, introdotta dal “decreto crescita”. L’art. 13 ter del Dl 83/2012 stabilisce, infatti, per il committente o per l’appaltatore l’obbligo di verificare l’esecuzione del corretto versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e dell’Iva da parte rispettivamente dell’appaltatore o del subappaltatore.
Questa regola si applica al contratto di appalto di opere e servizi come definito dall’art. 1655 del Codice civile. Pertanto, restano fuori, ad esempio, gli appalti di fornitura dei beni così come il contratto d’opera e quello di trasporto. Escluse anche le stazioni appaltanti, i condomìni e, per carenza del requisito soggettivo, le persone fisiche non soggetti passivi Iva. Il documento di prassi chiarisce inoltre che le nuove disposizioni hanno una portata generale, nel senso che prescindono dal settore economico in cui operano le parti contraenti.
Ambito oggettivo – Restano quindi fuori dal perimetro tracciato dalla nuova norma le tipologie di contratto diverse dal contratto di appalto di opere e servizi, come: gli appalti di fornitura dei beni, il contratto d’opera (art. 2222 del Codice civile), il contratto di trasporto (articoli 1678 e seguenti), il contratto di subfornitura (L. 192/98) e le prestazioni rese nell’ambito del rapporto consortile. La circolare chiarisce inoltre che le nuove disposizioni hanno una portata generale e non riguardano, dunque, solo gli operatori economici del settore edilizio. Nel ribadire che rilevano i contratti stipulati a partire dal 12 agosto 2012, indicazione peraltro già contenuta nella circolare n. 40/E, l’Agenzia spiega anche che l’eventuale rinnovo del contratto deve ritenersi equivalente a una nuova stipula: ne consegue che le nuove disposizioni si applicano, a partire dalla data di rinnovo, anche ai contratti rinnovati
successivamente al 12 agosto dello scorso anno.
Ambito soggettivo – Il documento di prassi chiarisce che la nuova responsabilità solidale si applica ai contratti di appalto e subappalto conclusi da soggetti che li stipulano nell’ambito di attività rilevanti ai fini Iva e, in ogni caso, dai soggetti Ires, dallo Stato e dagli enti pubblici (articoli 73 e 74 del Testo unico delle imposte sui redditi, Tuir). Restano escluse sia le stazioni appaltanti sia le persone fisiche prive di soggettività passiva ai fini Iva. Fuori anche il condominio, perché non rientra tra i soggetti individuati agli articoli 73 e 74 del Tuir.
Casi particolari – La circolare si sofferma inoltre su alcune ipotesi particolari. Ad esempio, in caso di più contratti tra le stesse parti, la certificazione che attesta la regolarità dei versamenti delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e dell’Iva relativi al contratto d’appalto può essere rilasciata in modo unitario e anche con cadenza periodica. Quanto, infine, ai pagamenti effettuati tramite bonifico (o con altri strumenti che non consentono al beneficiario l’immediata disponibilità della somma versata), è necessario attestare la regolarità dei versamenti scaduti al momento in cui il committente o l’appaltatore effettua la disposizione
bancaria, e non anche di quelli scaduti al momento in cui vengono accreditate le somme. Il testo della circolare è disponibile sul sito dell’agenzia entrate.