CORTE DI CASSAZIONE CIVILE, Sez.3^ 28/02/2019 (Ud. 23/01/2019), Ordinanza n.5841
Omessa custodia di edifici di culto responsabile il proprietario del bene e non l’ente territoriale.
La responsabilità da omessa custodia di un bene destinato all’attività di culto, anche se per consuetudine asservito a un uso pubblico, grava sul proprietario del bene e non sull’ente territoriale su cui insiste il bene, a meno che non sia dimostrata una detenzione o un potere di fatto dell’ente territoriale sulla cosa.
Imposizione di un vincolo di uso pubblico su strada vicinale non altera il diritto di proprietà sulla medesima, che rimane privata.
L’uso pubblico è in genere riferito al transito che può interessare una strada o un altro bene di proprietà privata e, in merito, è stato sancito che la semplice imposizione di un vincolo di uso pubblico su strada vicinale, pur permettendo alla collettività di esercitarvi il diritto di servitù di passaggio con le modalità consentite dalla conformazione della strada stessa, non altera il diritto di proprietà sulla medesima, che rimane privata (Sez. 2 – Sentenza n. 15618 del 14/06/2018; Cass., Sez. 6 – 2, n. 11028 del 19 maggio 2011). Pertanto, per quanto la dicatio ad patriam sorga in presenza di un comportamento ab immemorabile di destinazione ad uso pubblico da parte del proprietario che, seppur non intenzionalmente diretto a dar vita al relativo diritto, metta volontariamente, con carattere di continuità, un proprio bene a disposizione della collettività, assoggettandolo al relativo uso (Cass., Sez. 1, n. 4207 del 16 marzo 2012), tale uso, tuttavia, eventualmente concorrente con la precipua destinazione dell’area stessa all’attività di culto, non è di per sé in grado di trasferire il potere di fatto sulla cosa (ovvero gli oneri di custodia) sull’ente territoriale preposto alla gestione e manutenzione delle adiacenti pubbliche vie.
Presidente SPIRITO ANGELO Relatore FIECCONI FRANCESCA
1. Con atto di citazione in data 14/2/2006, Salvatore Balletta introduceva giudizio dinanzi al Tribunale di Termini Imerese, Sezione Distaccata di Cefalù, lamentando la sussistenza di un’insidia nella rottura, non adeguatamente segnalata, di un gradino della scalinata di accesso al Duomo, a causa della quale la stessa parte attrice era rovinata a terra in data 16/4/2004. Nel giudizio di primo grado si costituivano le parti convenute ossia la Diocesi di Cefalù, nonché il Comune di Cefalù, il quale svolgeva chiamata di terzo nei confronti dell’allora Fondiaria SAI s.p.a., quale assicuratrice della Pubblica Amministrazione così convenuta. Con sentenza n. 263/2009, il Tribunale di Termini Imerese, Sezione distaccata di Cefalù, condannava la Diocesi di Cefalù a risarcire Salvatore Barletta dei danni subiti in occasione del sinistro avvenuto sulla scalinata di accesso al Duomo di Cefalù, mentre rigettava la domanda nei confronti del Comune di Cefalù.
2. Con atto notificato in data 25/3/2010, la Diocesi di Cefalù proponeva appello innanzi alla Corte d’Appello di Palermo per reiterare l’eccezione di carenza di legittimazione non accolta in primo grado. Con sentenza n. 2178/2016, depositata in data 22/11/2016, la Corte d’Appello accoglieva il gravame e riformava parzialmente la sentenza di primo grado, rigettando la domanda svolta in prime cura da Salvatore Balletta nei confronti della Diocesi di Cefalù, in quanto «l’attore avrebbe dovuto dare prova del fatto che Diocesi comunque mar teneva una disponibilità giuridica e materiale della scala di accesso del Duomo e solo successivamente dar prova del nesso causale tra cosa in custodia e danno». Rigettava, inoltre, appello incidentale svolto da Salvatore Balletta nei confronti del Comune di Cefalù, in quanto «le scale su coi si è verificato il sinistro non ricadono nella proprietà del Comune», nonché era da escludersi qualsiasi responsabilità ex art 2051 cod. civ. in quanto non era stata fornita alcuna «prova di una disponibilità giuridica e materiale da parte del Comune della scala di accesso al Duomo».
3. Con ricorso notificato in data 13/2/2017, Salvatore Balletta chiedeva la cassazione della sentenza r. 2178/2016, notificata telematicamente il 13 dicembre 2016; della Corte d’Appello di Palermo, deducendo cinque motivi di gravame. Le parti intimate hanno notificato separati controricorsi. Il ricorrente e la Diocesi producevano memorie. Considerato che: 1. Con il primo motivo, ex articolo 360, 1 comma, n. 3 cod. proc. civ., il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 75 e 112 cod. proc. civ. e dell’art. 2697 cod. civ. in relazione all’art 116 cod. proc. civ., laddove la Corte d’Appello non ha rilevato la mancata tempestiva allegazione da parte della Diocesi, fatta so ‘o nella fase di appello, del provvedimento che stabiliva che la proprietà della Cattedrale passava alla rispettiva parrocchia, nonché il fatto che tale tardività abbia di fatto provocato la preclusione sul punto. Con il secondo motivo, il ricorrente denuncia l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, ex articolo 360, numero 5, cod. proc. civ., laddove la Corte d’Appello ha omesso qualsiasi motivazione sul motivo per cui abbia ritenuto che la convenuta Diocesi avesse in primo grado dedotto solo mere difese e non specifiche eccezioni difensive. Con il terzo motivo, ex articolo 360, 1 comma, n. 3 cod. proc. civ., il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 2051 cod. civ. anche in relazione agli artt. 817 e 2697 cod. civ. e 116 cod. proc. civ., laddove la Corte Territoriale ha ritenuto che a scalinata di accesso al Duomo non era nella disponibilità della Diocesi di Cefalù e, quindi, che quest’ultima non era tenuta alla custodia e/o manutenzione.
1.1. I primi tre motivi, da trattarsi congiuntamente, sono infondati.
1.2. I primi due motivi sono diretti ad affermare che la Diocesi in primo grado non aveva svolto sul punto una mera difesa, bensì un’eccezione che essa stessa doveva corredare di prova. L’assunto di fondo è nel senso che la parte convenuta abbia formulato un’eccezione basata sul fatto che l’ente ecclesiastico, essendo ente riconosciuto mediante D.M. 31.1.1987, avrebbe dovuto provare che il bene in questione (la cattedrale di Cefalù), era stato assegnato alla parrocchia con provvedimento del Vescc vo, secondo quanto indicato dall’art. 29 della L. 222/85. Tale fatto, costitutivo dell’eccezione sollevata dalla Diocesi ai fini dell’affermazione dela propria carenza di legittimazione passiva, sarebbe stato allegato e provato solo tardivamerte dalla convenuta appellante nel giudizio di appello.
1.3. I motivi non tengono conto della ratio decidendi, laddove la sentenza ha affermato ce l’azione era stata proposta ex 2051 cod. civ. e che l’onere di provare I rapporto di custodia tra la convenuta e la res causativa dell’infortunio ( la scalinata del sagrato della chiesa, teatro e causa delle lesioni), gravasse sulla parte attrice.
1.4. La questione da esaminare logicamente per prima, in via preliminare e assorbente, è pertanto di natura sostanziale, e non processuale come ritenu:o dal ricorrente, concernente la titolarità del rapporto di custodia da cui trae titolo la domanda di chiamata in responsabilità della convenuta. In merito, deve essere condivisa la distinzione tra legittimazione al processo e titolarità della posizione soggettiva oggetto dell’azione e deve essere altrettanto condivisa l’affermazione dei giudici di merito secondo cui il problema della titolarità, non solo attiva ma anche passiva, della posizione soggettiva attiene al merito della Cecisione. Il fatto che la questione attenga al merito significa che rientra nel problema della fondatezza della domanda, della verifica della sussistenza del diritto fatto valere in giudizio, e che spetti all’attore allegarla e provarla, salvo il riconoscimento, o lo svol3imento di difese ncompatibili con la negazione della titolarità del rapporto da parte del convenuto. Anche l’eventuale contumacia o tardiva cosituzione o allegazione in merito alla carenza di titolarità non potrebbero assumere valore di non contestazione o alterare la ripartizione degli oneri probatori, ferme le eventuali preclusioni maturate per – l’allegazione e la prova di fatti impeditivi, modificativi od estintivi della titolarità del diritto non rilevabili dagli atti, tra i quali non rientra l’eccezione de qua, rilevabile di ufficio dal giudice se risultante dagli atti d causa (Cass., Sez. U, Sentenza n. 2951 del 16/02/2016, Rv. 638371, 638372 e 638373 – 01; conf.: Sez. 3, Sentenza n. 14652 del 13/07/2016, Rv. 640517 – 01; Sez. 1, Sentenza n. 15037 del 21/07/2016, Rv. 640745 – 01; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 30545 del 20/12/2017, Rv. 647184 – 01; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 22525 del 24/09/2018).
1.5. Quanto al terzo motivo, il mero riferimento alla legge 222/85 che disciplina la successione dei beni tra diversi enti ecclesiastici, non è idoneo a dimostrare che la Diocesi sia proprietaria o detentrice di fatto del Duomo e delle sue pertinenze, posto che tale normativa contempla la possibilità di assegnazione di detti beni agli enti parrocchiali, e l’attore avrebbe dovuto comunque dimostrare in concreto il rapporto di fatto, ovvero una disponibilità giuridica e materiale, tra la convenuta in giudizio e la scalinata su cui si è verificato l’occorso, ai sensi dell’art. 2051 cod. civ.: « la responsabilità ex articolo 2051 c.c, postula la sussistenza di un rapporto di custodia della cosa e una relazione di fatto tra un soggetto e la cosa stessa, tale da consentire il potere di controllarla, di eliminare le situazioni di pericolo che siano insorte e di escludere i terzi dal contatto con la cosa» (Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 27724 del 30/10/2018; Cass. , sez. 3, sentenza n. 15761/2016). Atteso che l’onere della prova sul potere di controllo del bene incombeva, sotto ogni profilo, a carico dell’attore, solo dopo tale dimostrazione avrebbe potuto discutersi del nesso causale tra fatto ed evento lesivo; sicché, tutto il discorso in via generale svolto dal ricorrente non ha alcura attinenza con la motivazione in concreto adottata. Esso risulta oltretutto tautologico, lacIdove sostiene che «non è davvero contestabile che … la scalinata … era nella disponibilità materiale della Diocesi>.
2. Con il quarto motivo, il ricorrente denuncia l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto ai discussione tra le parti, ex articolo 360, numero 5, ccd. proc. civ., laddove la Corte d’Appello ha omesso qualsiasi motivazione sulla ragione per cui abbia ritenuto che la convenuta Diocesi, pacificamente nella disponibilità materiale della scalinata, non fosse custode della chiesa e della sua scalinata d’accesso.
2.1. L’argomento ripone su affermazioni non dimostrate e resta assorbito da quanto sopra detto; in generale tende, in via del tutto inammissibile, a sostenere la responsabilità della Diocesi (già esclusa dal primo giudice), esplicitamente su un argomento riferito alla valutazione della prova (cfr. il 1° cpv. a pag. 20 del ricorso), in questa sede insindacabile.
3. Con il quinto motivo, ex articolo 360, 1 comma, n. 3 cod. proc. civ., il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 2051 cod. civ. anche in relazione agli artt. 825 cod. civ. e 116 cod. proc. civ., laddove la Corte d’Appello ha dubitato della responsabilità del Comune di Cefalù, proprietario dell’area limitrofa alla scalinata e, quindi, del fatto che il Comune era tenuto all’obbligo di manutenzione della stessa, potendo derivare pericolo per gli utenti dato l’uso pubblico generalizzato, a nulla rilevando l’obbligo di manutenzione incombente sul proprietario della scalinata.
3.1. Il motivo si dimostra infondato, e comunque non considera la ragione per cui la Corte d’appello ha ritenuto non provata la responsabilità del Comune, anche sotto il profilo della responsabilità aquiliana ex art. 2043 cod.proc.civ., e – quanto al rapporto di custodia generato da un uso pubblico del bene – non equiparabile la scalinata di accesso al duomo a una strada privata determinante un diritto di uso pubblico (che può identificarsi nella protrazione dell’uso da tempo indeterminabile), e ciò al fine di indicare che anche il Comune convenuto non sia anch’esso ” titolare passivo” della pretesa , in quanto non è stata dimostrata, anche in questo caso, la disponibilità giuridica o materiale della scalinata della cattedrale ai fini della affermazione di una responsabilità ex art. 2051 cod. civ. ( v. sopra punto 1).
3.2. In parziale correzione della motivazione della sentenza, occorre precisare che l’eventuale sussistenza di un uso pubblico della scalinata della chiesa, che potrebbe sussistere come nel caso di una strada privata lasciata al pubblico accesso, non può di per sé porsi a fondamento della responsabilità dell’ente territoriale in termini di omessa custodia.
3.3. Le leggi che storicamente sono intervenute per regolare i rapporti tra Stato e Chiesa cattolica non consentono di svolgere ragionamenti diversi quanto alla natura privata del sagrato e di ogni area pertinenziale di un bene appartenente a un ente ecclesiastico. L’art.15 della legge 27 maggio 1929 n.848, stabilendo che le chiese sono giuridicamente rappresentate dall’ordinario diocesano, dal parroco, dal rettore o dal sacerdote che, sotto qualsiasi denominazione o titolo, sia legittimamente ad esse preposto, non precisa in quali casi la rappresentanza spetti all’ordinario, al parroco, al rettore od ad altro sacerdote, onde deve ritenersi implicito, in detto articolo, il richiamo alle norme di diritto canonico. E pertanto, poiché la chiesa succursale di una parrocchia, che è destinata, come la Chiesa parrocchiale, all’esercizio delle funzioni inerenti all’ufficio di parroco, ha come rettore lo stesso parroco, versandosi non in ipotesi di cumulo di uffici incompatibili (can.156 C.i.C.) ma di Unione di uffici minus principalis (can.1419 C.i.C.), nella quale la provvista canonica dell’ufficio principale importa ipso iure il conferimento di quello accessorio. L’art. 18 della 1.7 luglio 1866 n.3036, inoltre, escludendo gli edifici di culto dalla devoluzione al demanio di tutti i beni delle corporazioni religiose soppresse, in quanto appariva necessario conservare la loro destinazione a soddisfare effettive e concrete esigenze spirituali della popolazione, ha usato l’espressione edifici di culto in senso ampio, sì da comprendersi non solo gli edifici destinati a chiesa, ma anche i sagrati, consistenti in un’area di distacco tra le chiese e le strade o piazze su cui prospettano, i quali sono destinati esclusivamente ai fini di una migliore esplicazione dell’attività
di culto che vengono esercitate nelle chiese e dello svolgimento di cerimonie religiose ed altri atti di culto che si svolgono all’aperto (cfr . Sez. 2, Sentenza n. 4362 del 12/11/1957).
3.4. L’uso pubblico è in genere riferito al transito che può interessare una strada o un altro bene di proprietà privata e, in merito, è stato sancito che la semplice imposizione di un vincolo di uso pubblico su strada vicinale, pur permettendo alla collettività di esercitarvi il diritto di servitù di passaggio con le modalità consentite dalla conformazione della strada stessa, non altera il diritto di proprietà sulla medesima, che rimane privata (Sez. 2 – Sentenza n. 15618 del 14/06/2018; Cass., Sez. 6 – 2, n. 11028 del 19 maggio 2011). Pertanto, per quanto la dicatio ad patriam sorga in presenza di un comportamento ab immemorabile di destinazione ad uso pubblico da parte del proprietario che, seppur non intenzionalmente diretto a dar vita al relativo diritto, metta volontariamente, con carattere di continuità, un proprio bene a disposizione della collettività, assoggettandolo al relativo uso (Cass., Sez. 1, n. 4207 del 16 marzo 2012), tale uso, tuttavia, eventualmente concorrente con la precipua destinazione dell’area stessa all’attività di culto, non è di per sé in grado di trasferire il potere di fatto sulla cosa (ovvero gli oneri di custodia) sull’ente territoriale preposto alla gestione e manutenzione delle adiacenti pubbliche vie.
3.5. Pertanto, deve affermarsi il seguente principio :«la responsabilità da omessa custodia di un bene destinato all’attività di culto, anche se per consuetudine asservito a un uso pubblico, grava sul proprietario del bene e non sull’ente territoriale su cui insiste il bene, a meno che non sia dimostrata una detenzione o un potere di fatto dell’ente territoriale sulla cosa», circostanza – quest’ultima – che la Corte di merito, nell’ambito della discrezionalità di valutazione “in fatto” che le è propria, ha ritenuto non essere provata dal solo rilievo che, dopo l’incidente occorso in danno del ricorrente, il dirigente del servizio comunale competente abbia rivolto all’ente ecclesiastico un invito a porre la scalinata di ingresso al duomo in sicurezza.
3.6. Conclusivamente il ricorso va rigettato, con ogni conseguenza in ordine alle spese, che si liquidano in dispositivo ai sensi del D.M. n. 55 del 2014 a favore delle parti resistenti.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese, liquidate in € 8.200,00, oltre € 200,00 er spese, spese forfettarie al 15% e oneri di legge.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis, dello stesso articolo 13.
Così deciso in Roma, il 23 gennaio 2019, nella Camera di consiglio della Terza Sezione Civile.
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