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RESPONSABILITA’ CIVILE DEI MAGISTRATI – GIUDIZIO RISARCITORIO.

 

CORTE COSTITUZIONALE 6 luglio – 15 settembre 2022 SENTENZA n. 205 

 

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. 
 
Magistratura -  Responsabilita'  civile  dei  magistrati  -  Giudizio
  risarcitorio  -  Risarcimento  dei   danni   non   patrimoniali   -
  Limitazione  a  quelli  derivanti  da  privazione  della   liberta'
  personale - Irragionevole  limitazione  della  tutela  dei  diritti
  fondamentali,  compreso  quello  alla   salute   -   Illegittimita'
  costituzionale in parte qua. 
Magistratura -  Responsabilita'  civile  dei  magistrati  -  Giudizio
  risarcitorio - Risarcimento dei danni non  patrimoniali  -  Novella
  che abroga, senza disporne l'efficacia retroattiva, la  limitazione
  ai  danni  derivanti  da  privazione  della  liberta'  personale  -
  Censurata  violazione  della  tutela  dei   diritti   fondamentali,
  compreso quello alla salute - Non fondatezza delle questioni. 
- Legge 13 aprile 1988, n. 117, art. 2, comma 1, nel testo  anteriore
  alla modifica introdotta dall'art. 2, comma 1,  lettera  a),  della
  legge 27 febbraio 2015, n. 18. 
- Costituzione, artt. 2, 3 e 32. 

(GU n.38 del 21-9-2022 )

  
 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
composta dai signori: 
Presidente:Giuliano AMATO; 
Giudici :Silvana SCIARRA, Daria de  PRETIS,  Nicolo'  ZANON,  Augusto
  Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI,  Giovanni  AMOROSO,  Francesco
  VIGANO', Luca ANTONINI, Stefano PETITTI, Angelo  BUSCEMA,  Emanuela
  NAVARRETTA, Maria Rosaria SAN GIORGIO, Filippo PATRONI GRIFFI, 
      
    ha pronunciato la seguente 
 
                              SENTENZA 
 
    nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 2, comma 1,
della legge 13 aprile 1988, n. 117 (Risarcimento dei danni  cagionati
nell'esercizio delle funzioni giudiziarie  e  responsabilita'  civile
dei  magistrati),  nel  testo  antecedente  alla  modifica  apportata
dall'art. 2, comma 1, lettera a), della legge 27 febbraio 2015, n. 18
(Disciplina della responsabilita' civile dei magistrati) e  dell'art.
2, comma 1, lettera a), della legge n. 18 del  2015,  promosso  dalla
Corte di cassazione, sezione terza civile, nel procedimento  vertente
tra P.A. B. e la Presidenza del Consiglio dei ministri, con ordinanza
del 3 novembre 2021, iscritta al n. 217 del registro ordinanze 2021 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale  della  Repubblica  n.  3,  prima
serie speciale, dell'anno 2022. 
    Visto l'atto di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri; 
    udita nella camera di consiglio del  6  luglio  2022  la  Giudice
relatrice Emanuela Navarretta; 
    deliberato nella camera di consiglio del 6 luglio 2022. 
 
                          Ritenuto in fatto 
 
    1.- Con ordinanza iscritta al n. 217 del reg. ord. 2021, la Corte
di cassazione, sezione terza civile,  ha  sollevato,  in  riferimento
agli artt. 2, 3 e 32 della Costituzione,  questioni  di  legittimita'
costituzionale dell'art. 2, comma 1, della legge 13 aprile  1988,  n.
117 (Risarcimento dei danni cagionati nell'esercizio  delle  funzioni
giudiziarie e  responsabilita'  civile  dei  magistrati),  nel  testo
antecedente alla modifica apportata dall'art. 2, comma 1, lettera a),
della legge 27 febbraio 2015, n. 18 (Disciplina della responsabilita'
civile dei magistrati), nella parte in cui limita  la  risarcibilita'
dei danni non patrimoniali a quelli  derivanti  da  privazione  della
liberta' personale; nonche' dell'art. 2, comma 1, lettera  a),  della
legge n. 18 del 2015, nella parte in cui non  dispone  l'applicazione
della suddetta modifica, introdotta all'art. 2, comma 1, della  legge
n. 117 del 1988, ai giudizi ancora in corso e per  fatti  antecedenti
alla sua entrata in vigore. 
    2.- In punto di fatto, il giudice rimettente riferisce di doversi
pronunciare sulla richiesta, avanzata da P.A. B., di risarcimento dei
danni non patrimoniali conseguenti al suo erroneo  coinvolgimento  in
un procedimento penale avviato  dalla  Procura  della  Repubblica  di
Catanzaro, nel quale si ipotizzava un suo concorso esterno nel  reato
di associazione per delinquere di tipo mafioso. 
    2.1.- Nell'ordinanza di rimessione, il giudice a quo  espone  che
il ricorrente era stato sottoposto a una  perquisizione  personale  e
domiciliare  e  che  questa  notizia  aveva  avuto  una   vasta   eco
giornalistica. Il ricorrente aveva domandato  inutilmente  di  essere
sentito dai pubblici ministeri inquirenti e, solo dopo due  anni,  la
sua posizione era stata stralciata e rimessa alla Procura  competente
che, effettuato l'interrogatorio,  aveva  richiesto  l'archiviazione,
disposta dal Giudice per le indagini preliminari presso il  Tribunale
ordinario di Roma. 
    2.2.- La Corte di cassazione riferisce che  il  ricorrente  aveva
promosso un'azione per il risarcimento dei danni patrimoniali  e  non
patrimoniali e che il Tribunale ordinario  di  Salerno  aveva  emesso
inizialmente  un  decreto  di  inammissibilita'  del   ricorso,   poi
riformato in sede di reclamo dalla Corte d'appello  di  Salerno,  che
aveva rimesso gli atti al  primo  giudice  per  la  prosecuzione  del
giudizio. Il Tribunale aveva quindi accolto parzialmente  la  domanda
del  ricorrente,   escludendo   il   risarcimento   dei   danni   non
patrimoniali, in assenza di condotte lesive della liberta'  personale
dell'attore. 
    Il ricorrente aveva, quindi, proposto appello, insistendo per  la
condanna al  risarcimento  dei  danni  non  patrimoniali,  mentre  la
Presidenza del  Consiglio  dei  ministri  aveva  chiesto  l'integrale
rigetto della domanda risarcitoria, resistendo e  proponendo  appello
incidentale. 
    La Corte d'appello di Salerno - riporta ancora il giudice a quo -
aveva rigettato entrambi i gravami e  aveva  confermato  la  sentenza
impugnata; pertanto, P.A. B. aveva proposto ricorso per cassazione. 
    2.3.- Il  rimettente  chiarisce  che,  intervenuto  il  giudicato
interno sull'an  debeatur,  il  ricorso  ha  riguardato  soltanto  la
spettanza del risarcimento dei danni non patrimoniali. 
    2.3.1.- Piu' in particolare, il giudice a quo riferisce che,  con
il primo motivo di ricorso, e' stata denunciata «violazione e/o falsa
applicazione degli articoli 11  disp.  prel.  c.c.;  della  legge  n.
18/2015, tutti con riferimento all'art. 360, co. 1, n. 3 c.p.c.». 
    Secondo il ricorrente, la  legge  n.  18  del  2015  non  avrebbe
carattere innovativo, avendo invece operato «una  corretta  "lettura"
dei valori gia' presenti nell'ordinamento  interno  e  sovranazionale
[...] eliminando  ex  tunc  l'incompatibilita'  del  sistema  con  il
diritto  dell'Unione  Europea».  Inoltre,  sempre   ad   avviso   del
ricorrente, la Corte d'appello, nel ritenere operante  la  precedente
disciplina, si sarebbe posta «in irriducibile contrasto [...] con  il
diritto europeo» e avrebbe travisato il principio di irretroattivita'
della legge civile, la cui applicabilita' troverebbe  un  limite  nei
«rapporti non esauriti», qualora il fatto - come nel caso di specie -
«resti identico nella sua disciplina». 
    2.3.2.- La Corte di cassazione riporta, di  seguito,  il  secondo
motivo di ricorso, con il quale sono state denunciate «la  violazione
e/o la falsa applicazione degli artt. 2059 c.c., 3 Cost. e  2  l.  n.
117/1988, con riferimento all'art. 360, co. 1°, nn. 3 e 4 c.p.c.»  ed
e' stata censurata «la sentenza  impugnata  nella  parte  in  cui  ha
rigettato  la  richiesta  di  interpretazione  costituzionalmente   o
convenzionalmente orientata». 
    Secondo il ricorrente, una lettura dell'art. 2 della legge n.  18
del 2015 conforme ai principi costituzionali indicati  sarebbe  stata
un'«opzione ermeneutica obbligata».  In  ogni  caso,  anche  a  voler
escludere tale soluzione,  «la  norma  in  questione  avrebbe  potuto
essere disapplicata - sempre a parere del  ricorrente  -  per  palese
contrasto  con  l'ordinamento  comunitario»,   tenuto   conto   della
«ineludibile necessita',  per  ciascun  Stato-membro,  di  assicurare
tutela effettiva ai cittadini danneggiati da attivita'  illecita  dei
propri organi istituzionali, ai fini di  una  piena  e  reale  tutela
della persona e dei suoi diritti fondamentali». 
    2.3.3.- Infine, il giudice a quo espone il terzo motivo,  con  il
quale il ricorrente ha dedotto la «violazione e/o falsa  applicazione
degli artt. 2, 3, 32, 117 Cost.; dell'art. 2059 c.c.; degli artt. 2 e
3 L 117/88, tutti con riferimento all'art. 360, co. 1, n. 3 c.p.c.». 
    Secondo il ricorrente, la Corte  d'appello  avrebbe  erroneamente
negato efficacia preclusiva all'ordinanza resa  in  sede  di  reclamo
dalla  stessa  Corte,  che  aveva  ritenuto   ammissibile   l'azione,
riguardante  l'istanza  risarcitoria  in  tutte  le  sue  componenti,
compresi i danni non patrimoniali. Inoltre,  avrebbe  immotivatamente
ed erroneamente ritenuto non fondate  le  questioni  di  legittimita'
costituzionale dell'art. 2, comma 1, della legge  n.  117  del  1988,
nella sua formulazione originaria, e dell'art. 2,  comma  1,  lettera
a), della legge n. 18 del 2015,  per  non  aver  previsto  una  norma
transitoria che consentisse l'applicazione ai giudizi in corso  della
nuova disciplina. 
    3.- La Corte di cassazione,  disattesi  i  primi  due  motivi  di
ricorso,  nonche'  il  primo  profilo  del  terzo  motivo,   ritiene,
viceversa, rilevanti e non manifestamente infondate le  questioni  di
legittimita' costituzionale indicate in epigrafe. 
    3.1.-  In  merito  alla  rilevanza  dei  dubbi  di   legittimita'
costituzionale relativi all'art. 2, comma 1, della legge n.  117  del
1988, nella sua formulazione originaria, il giudice a quo precisa che
solo la dichiarazione di illegittimita'  costituzionale  della  norma
potrebbe determinare la cassazione della sentenza impugnata. 
    I fatti posti alla base della richiesta risarcitoria - precisa il
rimettente - si sono verificati nella vigenza di tale testo normativo
e,  d'altro  canto,  non  sarebbe  stato  dedotto  che  i  danni  non
patrimoniali lamentati dal ricorrente si siano  verificati  in  epoca
successiva. Pertanto, a parere del  giudice  a  quo,  deve  ritenersi
applicabile, ratione temporis, il testo dell'art. 2  della  legge  n.
117 del 1988 non ancora novellato dalla legge n. 18 del  2015,  posto
che il sorgere del diritto al risarcimento del danno dipenderebbe dal
«momento  in  cui  si  verificarono  i  fatti  lesivi   e   i   danni
conseguenti». 
    3.2.- Sempre in punto di rilevanza, con riferimento ai due gruppi
di questioni sollevate, il giudice a quo, per un verso,  esclude  che
l'art. 2,  comma  1,  della  legge  n.  117  del  2018  possa  essere
interpretato in senso conforme alla  Costituzione  e,  per  un  altro
verso, confuta che dall'art. 2, comma 1, lettera a), della  legge  n.
18 del 2015 si possa inferire, in via ermeneutica, la  retroattivita'
della norma. 
    L'interpretazione adeguatrice della prima  disposizione  sarebbe,
infatti, ostacolata dal «chiaro tenore letterale  della  legge»,  che
impedirebbe  di  adeguarla  «ai   mutamenti   economici   e   sociali
intervenuti  nel  frattempo»,  cio'  che  sarebbe  invece  consentito
rispetto a «una formula legislativa generica od ampia». 
    Quanto alla  possibilita'  di  inferire  in  via  ermeneutica  la
retroattivita' della riforma,  introdotta  con  l'art.  2,  comma  1,
lettera a), della legge n. 18 del 2015, essa sarebbe inibita  proprio
dalla vigenza del principio di  irretroattivita',  che  richiederebbe
una previsione espressa. D'altro canto, tale riforma -  a  detta  del
giudice a quo -  non  potrebbe  ritenersi  meramente  ricognitiva  di
valori  gia'  presenti   nell'ordinamento   interno   o   in   quello
sovranazionale. 
    Da ultimo, secondo il  rimettente,  dall'ordinamento  dell'Unione
europea  non  sarebbe  desumibile  una  disciplina  che  obblighi  al
risarcimento   di   qualsiasi    danno    derivante    dall'attivita'
giurisdizionale, sicche' sarebbe escluso il  possibile  ricorso  alla
disapplicazione. 
    4.-  In  punto  di  non  manifesta  infondatezza,  la  Corte   di
cassazione ravvisa, sia nell'art. 2, comma 1, della legge n. 117  del
1988, nella sua originaria formulazione, sia nell'art.  2,  comma  1,
lettera a), della legge n. 18 del 2015, un vulnus agli artt. 2,  3  e
32 Cost. 
    4.1.- Con riguardo al primo  gruppo  di  censure,  il  rimettente
contesta che, «nell'ambito di un ordinamento giuridico che  riconosce
massima espansione ai diritti della persona e alla  tutela  dei  suoi
valori [...,] il riconoscimento o l'esclusione del  risarcimento  per
poste afferenti ad una medesima categoria di pregiudizio (quello  non
patrimoniale)» possano farsi dipendere «dal solo fatto che l'illecito
che  ha  determinato  il  danno  sia  o  non  sia  costituito  da  un
provvedimento  limitativo  della  liberta'  personale,   con   totale
irrilevanza delle conseguenze, in concreto intervenute, di  attivita'
giudiziarie che nelle peculiarita' della singola fattispecie  possano
essersi rivelate particolarmente invasive della sfera  dell'individuo
e lesive di valori di rango costituzionale». 
    Un simile sacrificio di diritti  inviolabili  della  persona  non
appare  al   rimettente   giustificato   da   presunte   ragioni   di
bilanciamento con i principi di  indipendenza  dei  magistrati  e  di
autonomia e pienezza della funzione giudiziaria,  «a  fronte  di  una
normativa che  riconosceva  l'idoneita'  delle  condotte  individuate
dall'art. 2 della l. n. 117/1988 a determinare danni sia patrimoniali
che non patrimoniali» e nell'ambito di  un  contesto  normativo  che,
gia' nel  testo  del  1988,  «prevedeva  la  responsabilita'  diretta
unicamente a carico dello Stato e solo quella indiretta, per di  piu'
con  rivalsa  limitata,  per  il  magistrato  autore  degli  atti   e
provvedimenti causativi del danno». 
    Peraltro, il giudice  a  quo  chiarisce  che,  seppure  la  Corte
costituzionale abbia in passato riconosciuto la non  irragionevolezza
di alcuni bilanciamenti, che hanno imposto  un  "tetto"  risarcitorio
(e' citata la sentenza n. 235 del 2014),  gli  stessi  argomenti  non
potrebbero essere spesi per giustificare  la  norma  in  questa  sede
sospettata  di  illegittimita'  costituzionale,  non   essendoci   un
rapporto  «di  vicendevole  dipendenza  fra   il   contenimento   dei
risarcimenti  e  quello  dei  premi»,  «apprezzabile  con   immediata
evidenza». 
    4.2.- Quanto alle questioni sollevate con riferimento all'art. 2,
comma 1, lettera a),  della  legge  n.  18  del  2015,  la  Corte  di
cassazione ritiene  che  l'assenza  di  una  estensione  della  nuova
formulazione dell'art. 2, comma 1, della legge  n.  117  del  1988  a
fatti   verificatisi   anteriormente,   ma   ancora    sub    iudice,
legittimerebbe la perdurante applicazione di un  regime  risarcitorio
ormai superato sul piano normativo. Cio' rileverebbe «sotto i profili
della disparita' di trattamento e della violazione  dei  principi  di
effettivita'  ed  integralita'  del   risarcimento   correlato   alla
violazione di diritti primari della persona; e, in definitiva,  della
ragionevolezza di  una  disciplina,  non  altrimenti  interpretabile,
[...] abrogata fin dal 2015 siccome  ritenuta  non  piu'  rispondente
alla mutata sensibilita' sociale». 
    5.- Nel giudizio e' intervenuto il Presidente del  Consiglio  dei
ministri,  rappresentato  e  difeso  dall'Avvocatura  generale  dello
Stato, che ha chiesto di dichiarare le questioni non fondate. 
    L'Avvocatura rileva, in primo luogo, la necessita' di restringere
il thema decidendum al solo art. 2, comma 1, della legge n.  117  del
1988,  nella   sua   formulazione   originaria,   in   quanto   norma
pacificamente applicabile all'epoca dei fatti. 
    Con riferimento alla non fondatezza  delle  questioni  sollevate,
l'Avvocatura precisa che «al tempo  della  sua  emanazione  la  norma
censurata era perfettamente  allineata  all'ordinamento  in  cui  era
inserita, per come  interpretato  da  [questa]  Corte»  che,  con  le
sentenze n. 87 del  1979  e  n.  184  del  1986,  aveva  riconosciuto
l'attinenza dell'art. 2059 del codice civile  ai  soli  danni  morali
consistenti  nell'ingiusto  perturbamento  dello  stato  d'animo  del
soggetto offeso. 
    In ogni caso, ritiene che la norma possa andare esente da censure
anche a fronte della nuova interpretazione della nozione di danno non
patrimoniale, esteso alla lesione  di  tutti  i  diritti  inviolabili
della persona. 
    A tal fine, rinvia agli argomenti che questa Corte avrebbe  speso
per escludere l'illegittimita' costituzionale di  norme  che  pongono
limiti al danno risarcibile per la lesione  del  diritto  inviolabile
all'integrita' della persona, quando  derivino  dalla  necessita'  di
contemperare le esigenze del danneggiato con altri diritti di rilievo
costituzionale (viene richiamata, in proposito, la  sentenza  n.  164
del 2017). Piu' in particolare, sostiene  che  l'essenzialita'  della
funzione   giurisdizionale   e   la   tutela   dell'indipendenza    e
dell'autonomia dei magistrati (riconosciute e garantite  dagli  artt.
101 e 104 Cost.) giustificherebbero la limitazione posta dalla  norma
censurata al risarcimento dei danni non patrimoniali. 
    Infine, l'Avvocatura obietta che «l'apertura al  risarcimento  di
danni non tipizzati all'epoca dei  fatti  dall'art.  2  della  l.  n.
117/1988 determinerebbe - di fatto -  un  ampliamento  dell'area  del
danno risarcibile (con i suoi riflessi anche in punto di  rivalsa)  a
fatti illeciti commessi anteriormente alla modifica  legislativa».  A
parere della difesa del Presidente del  Consiglio  dei  ministri,  un
tale risultato sarebbe lesivo degli artt. 3, 24 e  111  Cost.,  oltre
che dell'art.  117,  primo  comma,  Cost.  in  relazione  all'art.  6
Convenzione   europea   dei   diritti   dell'uomo   (CEDU),   perche'
«produrrebbe l'effetto di attribuire retroattivamente rilievo  -  sul
piano della responsabilita'  -  a  comportamenti  che  la  legge  non
considerava illeciti al momento in cui furono compiuti [...], ovvero,
per quanto qui interessa, non produttivi di  danni  non  patrimoniali
risarcibili». 
 
                       Considerato in diritto 
 
    1.- Con ordinanza iscritta al n. 217 del reg. ord. 2021, la Corte
di cassazione, sezione terza civile,  ha  sollevato,  in  riferimento
agli artt. 2, 3 e 32 della Costituzione,  questioni  di  legittimita'
costituzionale dell'art. 2, comma 1, della legge n. 117 del 1988, nel
testo antecedente alla  modifica  apportata  dall'art.  2,  comma  1,
lettera a), della legge n. 18 del 2015, nella parte in cui limita  la
risarcibilita' dei danni non patrimoniali ai soli danni derivanti  da
privazione della liberta' personale; nonche' dell'art.  2,  comma  1,
lettera a), della legge n. 18  del  2015,  nella  parte  in  cui  non
dispone l'applicazione della suddetta modifica,  introdotta  all'art.
2, comma 1, della legge n. 117 del 1988, ai giudizi ancora in corso e
per fatti antecedenti alla sua entrata in vigore. 
    1.1.- L'art. 2, comma 1, della legge n. 117 del 1988,  nel  testo
antecedente alla citata legge n. 18 del 2015, disponeva che «[c]hi ha
subito un danno ingiusto per effetto di un comportamento, di un  atto
o di un provvedimento giudiziario posto in essere dal magistrato  con
dolo o colpa grave  nell'esercizio  delle  sue  funzioni  ovvero  per
diniego di giustizia puo' agire  contro  lo  Stato  per  ottenere  il
risarcimento  dei  danni  patrimoniali  e   anche   di   quelli   non
patrimoniali che derivino da privazione della liberta' personale». 
    In seguito, l'art. 2, comma 1, lettera a), della legge n. 18  del
2015 ha, invece, previsto che, all'art. 2, comma 1,  della  legge  n.
117 del 1988, le parole «che derivino da  privazione  della  liberta'
personale» siano «soppresse». 
    2.- In punto di fatto, il giudice rimettente riferisce di doversi
pronunciare  sulla  richiesta   di   risarcimento   dei   danni   non
patrimoniali  patiti  da  P.A.  B.,  per  essere  stato  erroneamente
coinvolto in un  procedimento  penale  avviato  dalla  Procura  della
Repubblica di Catanzaro, nel quale  si  ipotizzava  un  suo  concorso
esterno nel reato di associazione a delinquere di tipo mafioso. 
    3.- Sulla rilevanza delle questioni, il giudice a quo ritiene che
ai  fatti  di  causa  debba  applicarsi  ratione  temporis  il  testo
originario dell'art. 2 della legge n. 117 del 1988,  in  quanto,  non
avendo la legge n. 18 del 2015 previsto una  disciplina  transitoria,
che valga a derogare alla regola generale prevista dall'art. 11 delle
preleggi, non potrebbe operare la  norma  riformata,  ne'  la  stessa
potrebbe reputarsi «meramente ricognitiva  di  valori  gia'  presenti
nell'ordinamento interno e in quello sovranazionale». 
    4.-  In  punto  di  non  manifesta  infondatezza,  la  Corte   di
cassazione ravvisa, sia nell'art. 2, comma 1, della legge n. 117  del
1988, nella sua originaria formulazione, sia nell'art.  2,  comma  1,
lettera a), della legge n. 18 del 2015, un vulnus agli artt. 2,  3  e
32 Cost. 
    4.1.- In particolare, con riguardo alle questioni sollevate sulla
prima norma, il giudice rimettente lamenta, rispetto a «diritti della
persona», «di  rango  costituzionale»,  cui  l'ordinamento  giuridico
«riconosce  massima  espansione»,  un  sacrificio  che  non   sarebbe
ragionevolmente giustificato  da  esigenze  di  bilanciamento  con  i
principi dell'indipendenza  dei  magistrati  e  dell'autonomia  della
funzione giudiziaria. 
    4.2.- Quanto alle questioni di legittimita' costituzionale  poste
con riferimento all'art. 2, comma 1, lettera a), della  legge  n.  18
del 2015, il giudice rimettente ritiene che l'inapplicabilita'  della
nuova formulazione dell'art. 2, comma 1, della legge n. 117 del  1988
a  fatti  verificatisi   anteriormente,   ma   ancora   sub   iudice,
determinerebbe una «disparita' di trattamento  e  [una  lesione]  dei
principi di effettivita' ed integralita' del  risarcimento  correlato
alla violazione di diritti primari della persona». 
    5.- Le questioni di  legittimita'  costituzionale  sollevate  con
riguardo all'art. 2, comma 1, della legge n. 117 del 1988, nella  sua
formulazione antecedente alla modifica apportata dall'art.  2,  comma
1, lettera a), della legge n. 18 del 2015, sono fondate. 
    6.-  In  via  preliminare,   si   rende   necessario   un   breve
inquadramento sistematico della norma censurata. 
    6.1.- L'art. 2 costituiva il fulcro della legge n. 117 del  1988,
che aveva introdotto - all'esito del referendum abrogativo del 1987 -
una  disciplina   sulla   responsabilita'   civile   del   magistrato
profondamente riformata rispetto alle precedenti regole dettate dagli
artt. 55, 56 e 74 del codice di procedura civile.  A  sua  volta,  la
citata legge n. 117 del 1988 (compreso l'art. 2) e' stata oggetto  di
significative modifiche apportate dalla legge  n.  18  del  2015,  in
conseguenza  degli  sviluppi  della  giurisprudenza  della  Corte  di
giustizia dell'Unione europea (sentenze  13  giugno  2006,  in  causa
C-173/03, Traghetti del Mediterraneo spa, e  30  settembre  2003,  in
causa C-224/01, Köbler). 
    6.2.- Nello specifico, l'art. 2  della  legge  n.  117  del  1988
disegnava i tratti della fattispecie  illecita  e  il  perimetro  dei
danni risarcibili. 
    6.2.1.- Sotto il primo profilo, l'art. 2  specificava  l'elemento
soggettivo dell'illecito, nonche' le  condotte,  attive  e  omissive,
idonee a rendere non iure  l'esercizio  della  funzione  giudiziaria,
oltre che contra ius il danno cagionato, in quanto  conseguente  alla
lesione di interessi giuridicamente rilevanti e meritevoli di  tutela
risarcitoria. 
    Tali condotte venivano identificate sia nel diniego di giustizia,
sia nei comportamenti, atti o provvedimenti posti in essere con  dolo
o colpa grave nell'esercizio  delle  funzioni  giudiziarie  (art.  2,
comma  1).  In  particolare,  relativamente  all'illecito  gravemente
colposo,  l'art.  2,  comma  3,  tipizzava  le  condotte  non   iure,
individuandole: (a) nella grave violazione di legge,  determinata  da
negligenza  inescusabile;  (b)  nell'affermazione,   determinata   da
negligenza  inescusabile,  di  un   fatto   la   cui   esistenza   e'
incontrastabilmente esclusa dagli atti del  procedimento;  (c)  nella
negazione, determinata da negligenza inescusabile, di un fatto la cui
esistenza risulta incontrastabilmente dagli  atti  del  procedimento;
(d) nell'emissione di un provvedimento concernente la liberta'  della
persona  fuori  dei  casi  consentiti  dalla   legge   oppure   senza
motivazione. 
    Viceversa,  erano  attratte  nella  sfera  della  condotta   iure
«l'attivita' di interpretazione di norme di diritto», nonche' «quella
di valutazione del fatto e delle prove», in virtu'  della  cosiddetta
clausola di salvaguardia, di cui all'art. 2, comma 2. 
    In sostanza, l'illecito da esercizio della  funzione  giudiziaria
presentava - e presenta tuttora, pur con le  significative  modifiche
introdotte nel 2015 - caratteri  di  specialita',  posti  a  presidio
dell'indipendenza  e  dell'autonomia   della   funzione   giudiziaria
(sentenze n. 49 del 2022, n. 164 del 2017, n. 468 del 1990  e  n.  18
del 1989). 
    A cio' si aggiungeva - sempre nel testo originario del 1988 -  la
previsione  di  una  condizione  di  ammissibilita'   della   domanda
risarcitoria, regolata all'art. 5, che la successiva legge n. 18  del
2015 ha poi rimosso. 
    Infine, il quadro della disciplina sulla  responsabilita'  civile
del magistrato si completava con la previsione (confermata nel  2015)
della possibilita' di rivolgere l'azione in  via  diretta  unicamente
contro lo Stato. 
    Quanto all'azione di rivalsa nei confronti del  magistrato  (resa
nel 2015 espressamente obbligatoria), essa era  consentita  solo  una
volta intervenuto il giudicato di condanna al risarcimento del  danno
e con i limiti di importo indicati dal successivo art. 8, vale a dire
-  salvo  il  caso  dell'illecito  doloso  -  non  oltre   un   terzo
dell'annualita' dello stipendio, al netto degli oneri fiscali, e,  in
caso di rivalsa esercitata tramite trattenute  sullo  stipendio,  con
rate mensili non superiori a un quinto dello  stipendio  netto  (tali
limiti, con la legge n.  18  del  2015,  sono  stati  rispettivamente
elevati alla meta'  dello  stipendio  annuale  netto  e  a  rate  non
superiori a un terzo dello stipendio mensile netto). 
    6.2.2.- Venendo, ora, al profilo dei danni risarcibili -  oggetto
specifico  delle  odierne  censure  -  il  perimetro  tracciato   dal
legislatore risultava ispirato a una duplice scelta. 
    Per un verso, veniva garantito il risarcimento dei medesimi danni
suscettibili di essere liquidati, in quel momento storico, sulla base
delle norme generali: il  danno  patrimoniale;  il  danno  biologico,
inquadrato all'epoca nell'art. 2043 cod. civ.,  quale  tertium  genus
ascrivibile al danno ingiusto (sentenza n. 184 del 1986) o -  secondo
una diversa  prospettiva  -  quale  danno  lato  sensu  patrimoniale,
categorie entrambe menzionate dall'art. 2; e, infine,  il  danno  non
patrimoniale da reato, riconducibile alle «norme ordinarie»,  che  si
riespandevano, ai sensi dell'art. 13,  in  presenza  di  un  illecito
penale. 
    Per un altro verso, il legislatore del 1988 -  a  seguito  di  un
vivace confronto parlamentare e in  una  fase  storica  in  cui  gia'
ferveva il dibattito su possibili prospettive  di  ampliamento  della
risarcibilita' dei  danni  non  patrimoniali,  specie  a  tutela  dei
diritti della persona - ammetteva la piena  protezione  risarcitoria,
estesa a tali danni, nella sola ipotesi di privazione della  liberta'
personale. 
    Veniva, dunque, selezionato e protetto il diritto inviolabile  di
cui all'art. 13 Cost., implicato a  fronte  di  coercizioni  fisiche,
ovvero di forme di «privazione o restrizione», aventi  a  oggetto  il
corpo della persona (sentenze n. 127 e n. 22 del  2022,  n.  275  del
2017, n. 222 del 2004 e n. 238 del 1996), non astrattamente  previste
dalla legge e irrogate senza «un regolare giudizio [...] a  tal  fine
instaurato» (sentenza n. 11 del 1956). 
    6.3.- Di seguito, dopo circa tre lustri da quella prima  apertura
al risarcimento dei danni non patrimoniali  da  lesione  di  uno  dei
diritti inviolabili della persona, la regola generale di cui all'art.
2059  cod.  civ.  e'  stata  sottoposta  a  un  radicale  cambiamento
ermeneutico. 
    Con cinque pronunce, di identico tenore, la Corte  di  cassazione
(terza sezione civile, sentenze 31 maggio 2003, n. 8828 e n.  8827  e
12 maggio 2003, n. 7283, n. 7282 e n. 7281), dopo oltre un  ventennio
di riflessioni dottrinali incentrate sulla necessita' di estendere, a
tutela della persona, la risarcibilita' dei danni  non  patrimoniali,
ha  optato  per  un'interpretazione  adeguatrice  alla   Costituzione
dell'art. 2059 cod. civ. 
    In particolare, la lesione dei diritti inviolabili della persona,
di cui all'art. 2 Cost., e' stata ascritta ai  «casi  previsti  dalla
legge»,  che  ai  sensi  dell'art.  2059  cod.  civ.  consentono   il
risarcimento dei danni non patrimoniali. Piu'  precisamente,  sia  la
previsione,  nell'art.  2  Cost.,  della   "garanzia"   dei   diritti
inviolabili della persona, sia il senso  stesso  dell'inviolabilita',
proiettata nei rapporti orizzontali, sono  stati  ritenuti  idonei  a
recepire implicitamente il rinvio di cui all'art. 2059 cod.  civ.  Ai
diritti inviolabili della persona non puo' negarsi la  tutela  civile
offerta  dal  risarcimento  dei  danni  non  patrimoniali  che,   non
differenziando i danneggiati in base alla loro capacita' di  produrre
reddito, assicura una protezione basilare, riconoscibile  a  tutti  e
idonea a svolgere  una  funzione  solidaristico-satisfattiva,  talora
integrata -  in  presenza  di  una  particolare  gravita'  soggettiva
dell'illecito e relativamente alla  componente  del  danno  morale  -
anche da una funzione individual-deterrente. 
    Il citato diritto vivente ha poi conseguito  l'avallo  di  questa
Corte che, a fronte della tutela assicurata in via  ermeneutica  agli
«interessi di rango costituzionale inerenti alla  persona»  (sentenza
n. 233 del 2003), ha giudicato come non fondata «nei sensi di cui  in
motivazione» la questione di  legittimita'  costituzionale  dell'art.
2059 cod. civ., sollevata in riferimento agli artt. 2 e  3  Cost.  E,
nella motivazione, questa Corte ha riconosciuto alle  sentenze  della
Cassazione (e specificamente alle pronunce n.  8828  e  n.  8827  del
2003) «l'indubbio pregio di  [aver]  ricond[otto]  a  razionalita'  e
coerenza il tormentato capitolo della tutela risarcitoria  del  danno
alla persona», in virtu'  di  «un'interpretazione  costituzionalmente
orientata  dell'art.   2059   cod.   civ.,   tesa   a   ricomprendere
nell'astratta  previsione  della  norma  ogni  danno  di  natura  non
patrimoniale derivante da lesione di valori inerenti  alla  persona»,
incluso «il danno biologico». 
    Successivamente, l'intervento nel 2008 di ulteriori sentenze,  di
contenuto identico, della Corte di cassazione (sezioni unite  civili,
sentenze 11 novembre 2008, n. 26975, n. 26974, n. 26973 e  n.  26972)
ha consolidato il revirement, nel solco - per  quanto  interessa  nel
presente giudizio - della necessaria dimostrazione della  lesione  di
un diritto inviolabile della persona al fine di poter  conseguire  il
danno non patrimoniale, sulla base del coordinamento  tra  art.  2059
cod. civ. e  art.  2  Cost.  Al  contempo,  allo  stesso  presupposto
costituito dalla lesione di un diritto inviolabile della  persona  e'
stata associata la  non  risarcibilita'  di  offese  bagatellari,  in
quanto non idonee a coinvolgere  in  concreto  la  categoria  di  cui
all'art. 2 Cost. Del resto, deve ritenersi immanente alla  necessaria
coesistenza pluralistica di liberta'  e  diritti  l'esigenza  di  non
assecondare  mere  reazioni  idiosincratiche,  richiedendo  «a   ogni
persona inserita nel complesso contesto sociale» il  rispetto  di  un
minimo di tolleranza (cosi' la citata sentenza  della  Cassazione  n.
26972 del 2008, ripresa da questa Corte nella  sentenza  n.  235  del
2014). 
    7.- L'evoluzione ermeneutica dell'art. 2059 cod. civ., pur se  ha
visto richiamare l'art. 2, comma 1, della  legge  n.  117  del  1988,
quale esempio di «ampliamento dei casi di espresso riconoscimento del
risarcimento  del  danno  non  patrimoniale   anche   al   di   fuori
dell'ipotesi di reato, in relazione  alla  compromissione  di  valori
personali (art. 2 della legge 13/4/1988  n.  117  [...])»  (Corte  di
cassazione, sentenze n. 8828 e n. 8827 del 2003 e, in senso  analogo,
la sentenza di questa Corte n. 233 del 2003), di fatto ha finito  per
rendere ancora piu' evidente il contrasto  fra  la  scelta  selettiva
operata dall'art.  2,  comma  1,  della  legge  n.  117  del  1988  e
l'esigenza di una  piena  tutela  risarcitoria  di  tutti  i  diritti
inviolabili della persona. 
    D'altro canto, il carattere precursore di una  maggiore  apertura
alla risarcibilita' dei danni non patrimoniali, proprio della  citata
disciplina, non basta a  suffragare  l'ipotesi  di  una  applicazione
sopravvenuta, alla responsabilita' civile del  magistrato,  dell'art.
2059 cod. civ., raccordato con l'art. 2 Cost.,  nei  termini  di  una
interpretazione costituzionalmente orientata. 
    Si frappongono a una tale  ricostruzione  sia  il  dato  testuale
della disposizione censurata, frutto  della  consapevole  e  meditata
decisione del legislatore del 1988 di recepire  il  rinvio  dell'art.
2059 cod. civ., limitando la tutela al  solo  caso  della  privazione
della  liberta'  personale,  sia  la  stessa   scelta   operata   dal
legislatore del 2015, che e'  intervenuto  per  eliminare  il  citato
richiamo, onde consentire il riespandersi della norma generale. Non a
caso, la pur limitata giurisprudenza che si e'  espressa  in  materia
(Corte d'appello  di  Palermo,  sezione  terza  civile,  sentenza  25
gennaio 2022; Tribunale ordinario di Trento, sezione civile, sentenza
20 maggio 2020; Tribunale ordinario di Messina, sezione prima civile,
sentenza 30 maggio 2017) ha negato  il  risarcimento  dei  danni  non
patrimoniali da lesione di diritti diversi dalla liberta'  personale,
nell'applicazione  della   disciplina   della   responsabilita'   del
magistrato antecedente alla riforma  del  2015.  Inoltre,  la  stessa
Corte di cassazione ha evidenziato il carattere non retroattivo, e di
riflesso innovativo, della legge n. 18 del 2015 (Corte di cassazione,
sezioni unite civili, sentenza 3 maggio  2019,  n.  11747  e  sezione
terza civile, sentenza 15 dicembre 2015, n. 25216,  cui  si  aggiunge
l'ordinanza in epigrafe). 
    8.- Esclusa, dunque,  una  possibile  soluzione  ermeneutica  dei
dubbi di legittimita' costituzionale sollevati in merito all'art.  2,
comma 1, della legge n. 117  del  1988,  l'irragionevolezza  che,  in
contrasto con l'art. 3 Cost., il  rimettente  lamenta  rispetto  agli
artt. 2 e 32 Cost., si ravvisa nella scelta del legislatore di negare
la piena tutela risarcitoria, estesa ai danni  non  patrimoniali,  ai
diritti inviolabili della persona diversi dalla  liberta'  personale,
che la Costituzione «riconosce e garantisce» all'art. 2  Cost.  e  ai
quali si ascrive certamente anche  il  diritto  alla  salute  di  cui
all'art. 32 Cost. 
    La selezione di un unico diritto inviolabile  della  persona  (la
liberta' di cui all'art. 13 Cost.), cui garantire,  a  fronte  di  un
illecito civile, piena ed  effettiva  tutela  risarcitoria,  appalesa
oggi, con il maturare della consapevolezza circa la  rilevanza  e  le
funzioni del risarcimento dei danni non  patrimoniali  a  tutela  dei
diritti inviolabili della persona, i tratti della irragionevolezza e,
dunque, della contrarieta' all'art. 3 Cost. 
    8.1.-   In   particolare,   non   e'   dato   rinvenire    alcuna
giustificazione che possa sottrarre  la  valutazione  effettuata  dal
legislatore al giudizio di irragionevolezza. 
    8.1.1.-  In  primo  luogo,  la  selezione  di  un  solo   diritto
inviolabile della persona da proteggere con il risarcimento dei danni
non patrimoniali, anche fuori dai casi di reato, non e'  giustificata
dalla specificita' dell'illecito civile da esercizio  della  funzione
giudiziaria. 
    L'esigenza  di  preservare  l'autonomia  e  l'indipendenza  della
magistratura rileva  nella  definizione  del  confine  fra  lecito  e
illecito e nella dialettica tra azione civile diretta  nei  confronti
dello Stato e azione di rivalsa nei  riguardi  del  magistrato.  Sono
questi i profili della disciplina volti  a  realizzare  il  «delicato
bilanciamento» tra i principi di cui agli artt. 101 e 103 Cost. e gli
interessi di chi risulta «ingiustamente danneggiato» (sentenza n. 164
del 2017, che richiama affermazioni gia' svolte nella sentenza  n.  2
del 1968). Viceversa, una volta delimitato il campo dell'illecito,  a
beneficio  della  serenita'  e  dell'autonomia  del   giudice   nello
svolgimento delle sue funzioni (sentenze n. 49 del 2022, n.  164  del
2017, n. 18 del 1989, n. 26 del  1987  e  n.  2  del  1968),  non  si
ravvisano ragioni idonee a giustificare una  compressione  di  quella
tutela essenziale dei diritti inviolabili della persona, che e'  data
dal risarcimento dei danni non patrimoniali. 
    E  l'irragionevolezza  diviene  ancora  piu'  evidente,  ove   si
consideri che l'autonomia del  magistrato  e'  preservata  anche  dal
carattere indiretto della responsabilita', nonche' dai  limiti  posti
all'azione di rivalsa. 
    In un simile contesto, la compressione della  tutela  civile  dei
diritti inviolabili della persona si  traduce  in  una  irragionevole
limitazione  della  responsabilita'  civile   dello   Stato   e   del
magistrato. 
    8.1.2.- In secondo luogo, se e' vero che la  liberta'  personale,
di cui all'art. 13 Cost., puo' ritenersi esposta a subire  pregiudizi
particolarmente  gravi  per  effetto  dell'illecito  del  magistrato,
simile circostanza rileva su un piano meramente di fatto,  del  tutto
inidoneo a giustificare l'esclusione dalla tutela degli altri diritti
inviolabili della persona, parimenti suscettibili di subire danni  in
conseguenza di  una  acclarata  responsabilita'  del  magistrato.  Al
contempo, pur potendosi ben configurare, in concreto, diversi livelli
di gravita' dell'illecito, nondimeno e' certamente da  escludere  una
astratta differenziazione, rispetto a un rimedio civile che offre una
tutela basilare, dei diritti inviolabili della  persona,  evocatrice,
in tale  ambito,  di  una  insostenibile  gerarchia  interna  a  tale
categoria di diritti. 
    8.2.- Infine, non e' dato neppure invocare - come si legge  nella
difesa dell'Avvocatura  generale  dello  Stato  -  la  necessita'  di
preservare un presunto affidamento  nella  pregressa  normativa,  sul
presupposto  che  una  pronuncia  di  illegittimita'   costituzionale
andrebbe a rendere illecito cio' che tale non era  sulla  base  della
precedente disciplina. 
    Un simile assunto non puo' essere, infatti, condiviso. 
    Il  raggio  dell'illecito  civile  da  esercizio  della  funzione
giudiziaria abbracciava sin dal 1988  -  tramite  il  riferimento  al
danno ingiusto - la lesione di qualsivoglia interesse  giuridicamente
rilevante, paradigma ovviamente comprensivo dei  diritti  inviolabili
della persona. Ed e' rispetto  al  sintagma  del  danno  ingiusto,  e
specificamente rispetto all'evento lesivo, che si valutano  tanto  il
nesso di causalita' di fatto (o  causalita'  materiale),  quanto  gli
elementi soggettivi dell'illecito. 
    Di conseguenza, affermare la possibile liquidazione dei danni non
patrimoniali da lesione dei diritti  inviolabili  della  persona  non
equivale a  un  ampliamento  del  raggio  dell'illecito,  ma  implica
soltanto  un'estensione  dei  danni  risarcibili.  Ed  e'  noto  che,
nell'illecito aquiliano, i  danni  risarcibili  sono  sottratti  alla
sfera di controllo del danneggiante e  sono  unicamente  circoscritti
dall'elemento oggettivo costituito dal nesso di causalita' giuridica. 
    9.- L'art. 2, comma 1, della legge n. 117  del  1988,  nel  testo
antecedente alla modifica apportata dall'art. 2, comma 1, lettera a),
della  legge  n.  18  del  2015,   e',   dunque,   costituzionalmente
illegittimo, nella parte in cui limita il risarcimento dei danni  non
patrimoniali alla sola lesione della liberta'  personale,  escludendo
dalla medesima tutela gli altri  diritti  inviolabili  della  persona
garantiti dall'art. 2 Cost. (compreso il diritto alla salute  di  cui
all'art. 32 Cost.). 
    In definitiva, la norma e' costituzionalmente  illegittima  nella
parte in cui non prevede il risarcimento dei danni  non  patrimoniali
da lesione di diritti inviolabili della persona anche  diversi  dalla
liberta' personale. 
    10.- Passando ora a considerare il  secondo  gruppo  di  censure,
sollevate sempre in riferimento agli  artt.  2,  3  e  32  Cost.,  ma
relativamente all'art. 2, comma 1, lettera a), della legge n. 18  del
2015, esse sono non fondate alla luce della declaratoria di  parziale
illegittimita' costituzionale dell'art. 2, comma 1,  della  legge  n.
117 del 1988, nel testo antecedente alla riforma. 
    Con  le  citate  questioni  si  lamenta,  infatti,   la   mancata
applicazione retroattiva, ai processi in  corso  per  fatti  commessi
prima dell'entrata in vigore  della  legge  n.  18  del  2015,  della
modifica apportata dalla medesima legge all'art. 2,  comma  1,  della
legge n. 117 del 1988. Sennonche',  la  norma  di  cui  si  prospetta
l'applicazione  retroattiva  ha  un   contenuto   che   finisce   per
combaciare, salvo per l'appunto  il  profilo  temporale,  con  quello
della   norma   che,   all'esito   del   giudizio   di   legittimita'
costituzionalita' sull'art. 2, comma 1, della legge n. 117 del  1988,
nel testo antecedente alla  riforma,  risulta  applicabile  ai  fatti
antecedenti al 2015. 
    Vero e' che la disciplina novellata sembrerebbe avere un  respiro
piu' ampio della mera risarcibilita' dei danni  non  patrimoniali  da
lesione  dei  diritti  inviolabili  della  persona,  cui  conduce  la
declaratoria  di   parziale   illegittimita'   costituzionale   della
pregressa  disciplina.  Infatti,  con  la  rimozione  nel  2015   del
riferimento  alla  privazione  della  liberta'  personale,  e'  stata
correlata la risarcibilita' dei danni patrimoniali e non patrimoniali
al paradigma del danno ingiusto, il che potrebbe indurre  a  ritenere
che si possano liquidare i  danni  non  patrimoniali  in  conseguenza
della lesione di qualsivoglia interesse giuridicamente rilevante. 
    Tuttavia, cosi'  interpretata,  la  disposizione  paleserebbe  un
senso del tutto divergente rispetto all'intentio legis desumibile dai
lavori preparatori. Ivi, infatti, si giustificava  l'abrogazione  del
richiamo alla liberta' personale,  facendo  riferimento  agli  «ormai
costanti orientamenti della giurisprudenza (v. tra  le  altre,  Cass.
SS. UU., sent. 26972/2008 e la recente Corte cost., sent.  235/2014)»
che riconoscono i danni non patrimoniali conseguenti alla lesione  di
«interessi costituzionalmente protetti» e, piu' precisamente, -  come
chiarito proprio nella sentenza della Corte di cassazione  che  viene
citata, la n. 26972 del 2008 - conseguenti alla  lesione  di  diritti
inviolabili della persona. Del resto, l'intentio  legis  era  proprio
quella di garantire, nel caso dell'illecito  derivante  da  esercizio
della funzione giudiziaria, la medesima tutela risarcitoria  prevista
per gli altri illeciti. Sulla base di tali premesse, e in  linea  con
la pur sporadica giurisprudenza che si e' confrontata con il problema
ermeneutico posto dalla nuova formulazione dell'art. 2 della legge n.
117 del 1988 (in particolare, e' esplicita  in  proposito  la  citata
sentenza della Corte d'appello di Palermo del 25  gennaio  2022),  si
puo', dunque, ritenere che la rimozione, attuata nel 2015, del limite
costituito dalla lesione della liberta'  personale,  abbia  avuto  il
senso di eliminare  un  ostacolo  testuale  alla  piena  riespansione
dell'art. 2059 cod. civ., nel suo coordinamento con l'art. 2 Cost. 
    In definitiva, sia la corrispondenza fra la disciplina che deriva
dalla  declaratoria   di   parziale   illegittimita'   costituzionale
dell'art. 2, comma 1, della legge n. 117 del 1988,  antecedente  alla
riforma del 2015, e la norma che si desume dalla modifica  introdotta
nel 2015, sia la considerazione che, in ogni caso, il secondo  gruppo
di censure mirava alla retroattivita' della nuova regola, ma  solo  a
difesa dei diritti di cui  agli  artt.  2  e  32  Cost.,  che  oramai
risultano protetti dall'intervento di questa  Corte,  determinano  il
venir meno del vulnus lamentato e, dunque, la sicura  non  fondatezza
delle questioni poste con riferimento all'art. 2,  comma  1,  lettera
a), della legge n. 18 del 2015. 
      
 
                          per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    1) dichiara l'illegittimita' costituzionale dell'art. 2, comma 1,
della legge 13 aprile 1988, n. 117 (Risarcimento dei danni  cagionati
nell'esercizio delle funzioni giudiziarie  e  responsabilita'  civile
dei  magistrati),  nel  testo  antecedente  alla  modifica  apportata
dall'art. 2, comma 1, lettera a), della legge 27 febbraio 2015, n. 18
(Disciplina della responsabilita' civile dei magistrati), nella parte
in cui non prevede il risarcimento  dei  danni  non  patrimoniali  da
lesione dei diritti inviolabili della  persona  anche  diversi  dalla
liberta' personale; 
    2)  dichiara   non   fondate   le   questioni   di   legittimita'
costituzionale dell'art. 2, comma 1, lettera a), della  legge  n.  18
del 2015, sollevate, in riferimento  agli  artt.  2,  3  e  32  della
Costituzione, dalla Corte di cassazione, sezione  terza  civile,  con
l'ordinanza indicata in epigrafe. 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 6 luglio 2022. 
 
                                F.to: 
                     Giuliano AMATO, Presidente 
                   Emanuela NAVARRETTA, Redattrice 
             Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria 
 
    Depositata in Cancelleria il 15 settembre 2022. 
 
                   Il Direttore della Cancelleria 
                        F.to: Roberto MILANA