REQUISITI TECNICI DELLE NAVI ADIBITE A NAVIGAZIONE INTERNA
Attuazione della direttiva (UE) 2016/1629 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 settembre 2016, che stabilisce i requisiti tecnici per le navi adibite alla navigazione interna, che modifica la direttiva 2009/100/CE e che abroga la direttiva 2006/87/CE (decreto legislativo – esame preliminare)
Il Consiglio dei ministri ha approvato, in esame preliminare, un decreto legislativo – predisposto in attuazione della delega legislativa contenuta nell’articolo 1 della legge di delegazione europea 2016-2017 – che provvede al recepimento della direttiva (UE) 2016/1629 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 settembre 2016, che stabilisce i requisiti tecnici per le navi adibite alla navigazione interna.
La direttiva è stata introdotta con la finalità di incrementare gli standard di sicurezza per le navi, a protezione dell’uomo e dell’ambiente, in connessione con l’obiettivo europeo di incrementare sensibilmente nei prossimi anni il trasporto fluviale nello spazio comune, ancora molto limitato nel nostro Paese, anche al fine di ridurre quello su rotaie o su strada. Essa è tesa ad armonizzare i requisiti tecnici per il rilascio dei certificati di navigazione per le navi addette alla navigazione interna, al fine di garantire un livello uniforme di sicurezza della navigazione ed evitare distorsioni della concorrenza tra i Paesi membri.
In questa prospettiva, si mira a migliorare la sicurezza nella navigazione interna e a prevenire l’inquinamento migliorando il trasporto fluviale delle persone e delle cose in Italia, tenendo conto che le vie navigabili interne, le cui potenzialità non sono ancora valorizzate, possono svolgere un ruolo sempre più importante per il trasporto delle merci e delle persone nell’entroterra e come collegamenti con i mari europei. L’obiettivo che si pone l’Italia nei prossimi anni, in aderenza all’obiettivo dell’Europa sarà, infatti, quello di incrementare notevolmente il trasporto per vie d’acqua e diminuire quelle per via treno e strada entro il 2030, con vantaggi significativi in termini di diminuzione dell’inquinamento e di minore costo sociale. Nel medio termine il provvedimento si propone di conseguire anche il miglioramento della competitività delle imprese e delle società armatrici che rispettano gli obblighi normativi, realizzando altresì un’efficace azione di sorveglianza del mercato stesso.
Nello specifico, il punto saliente del provvedimento è costituito dalla descrizione della procedura prevista per il rilascio del nuovo Certificato unico europeo della navigazione interna. A tal fine, la nave deve essere sottoposta, su iniziativa del proprietario e previa presentazione della documentazione utile, certificata dagli Organismi di classificazione, ad un’ispezione compiuta dalla Commissione territoriale della navigazione interna competente per territorio. Quest’ultima effettua poi le visite per il rinnovo del medesimo certificato nonché quelle addizionali, previste laddove l’imbarcazione subisca un sinistro ovvero sia sottoposta a riparazioni o innovazioni di una certa rilevanza. Nel caso in cui il proprietario o l’armatore omettano di sottoporre l’imbarcazione a tali visite è prevista a loro carico l’irrogazione di una sanzione penale. Oltre a tali ispezioni, restano salve le attività di controllo ordinario compiute dagli uffici dell’autorità competente del luogo in cui avviene il transito dell’imbarcazione.
L’adeguamento normativo ha riguardato anche una serie di regole costruttive da applicare alle navi addette alla navigazione interna e alla connessa gestione dei procedimenti amministrativi relativi ai certificati delle medesime navi, introducendo la Banca europea degli scafi e il Numero unico di identificazione delle navi.
Rispetto alla vigente normativa in materia di navigazione interna, il decreto specifica con maggior chiarezza gli obblighi cui sono tenuti i proprietari delle unità navali e i poteri di controllo della pubblica autorità e descrive con maggior precisione le condotte che comportano sanzioni penali.