Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 9 giugno 2016 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Supremo – Spagna) – María del Pilar Planes Bresco / Comunidad Autónoma de Aragón
(Cause riunite C-333/15 e C-334/15)
[Rinvio pregiudiziale – Politica agricola comune – Sistema integrato di gestione e di controllo relativo a taluni regimi di aiuti – Regolamento (CE) n. 1782/2003 – Regime di pagamento unico – Articoli 43 e 44 – Diritti al pagamento basati sulle superfici – Ettari ammissibili al beneficio dell’aiuto basato sulla superficie – Pascoli permanenti – Normativa nazionale che sottopone l’ammissibilità delle superfici di pascolo permanente, superiori alle superfici foraggere inizialmente prese in considerazione per stabilire i diritti al pagamento, alla condizione che siano utilizzate per i bisogni dell’allevamento propri dell’azienda agricola]
Lingua processuale: lo spagnolo
Giudice del rinvio
Tribunal Supremo
Parti
Ricorrente: María del Pilar Planes Bresco
Convenuta: Comunidad Autónoma de Aragón
Disposotivo
Il regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell’ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori e che modifica i regolamenti (CEE) n. 2019/93, (CE) n. 1452/2001, (CE) n. 1453/2001, (CE) n. 1454/2001, (CE) n. 1868/94, (CE) n. 1251/1999, (CE) n. 1254/1999, (CE) n. 1673/2000, (CEE) n. 2358/71 e (CE) n. 2529/2001, come modificato dal regolamento (CE) n. 2012/2006 del Consiglio, del 19 dicembre 2006, deve essere interpretato nel senso che osta a una normativa nazionale come quella di cui al procedimento principale, che impedisce di considerare ettari ammissibili al beneficio dell’aiuto basato sulla superficie per una campagna agricola superfici di pascolo permanente dichiarate da un agricoltore che superano la superficie di pascolo permanente inizialmente presa in considerazione per determinare l’importo dei suoi diritti al pagamento per ettaro, a meno che esso non dimostri che tali superfici sono effettivamente utilizzate per i bisogni dell’allevamento nella propria azienda agricola nel corso della suddetta campagna.
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GU C 302 del 14.9.2015.