AGENZIA DELLE ENTRATE
PROVVEDIMENTO 25 novembre 2019
Dismissione delle specifiche tecniche (programma NOTA) di cui all'allegato B al decreto 10 marzo 1995 per la redazione delle note presentate su supporto informatico. (19A07518)
(GU n.281 del 30-11-2019)
IL DIRETTORE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE di concerto con IL CAPO DEL DIPARTIMENTO per gli affari di giustizia del Ministero della giustizia Visto il decreto ministeriale 10 marzo 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 79 del 4 aprile 1995, emanato dal Ministro delle finanze di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, concernente il nuovo sistema di elaborazione dei servizi di pubblicita' immobiliare nelle conservatorie dei registri immobiliari e negli uffici del territorio, e l'approvazione dei connessi nuovi modelli di nota di trascrizione, di iscrizione e di domanda di annotazione, nonche' le relative specifiche tecniche, come modificato dal decreto ministeriale 6 dicembre 2001, recante: «Adeguamento all'euro delle specifiche tecniche allegate al decreto ministeriale 10 marzo 1995 relativamente alle note di iscrizione e alle domande di annotazione nei campi contenenti dati espressi in lire»; Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, ed in particolare l'art. 15, comma 2, il quale prevede, tra l'altro, che gli atti, dati e documenti formati dalla pubblica amministrazione e dai privati con strumenti informatici o telematici, i contratti stipulati nelle medesime forme, nonche' la loro archiviazione e trasmissione con strumenti informatici, sono validi e rilevanti a tutti gli effetti di legge; Visto il decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 463, e successive modificazioni, ed in particolare gli articoli 3-bis, 3-ter e 3-sexies, riguardanti l'utilizzazione di procedure telematiche per gli adempimenti in materia di registrazione di atti relativi a diritti sugli immobili, di trascrizione, di iscrizione, di annotazione nei registri immobiliari, nonche' di voltura catastale; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernente: «Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e successive modificazioni e, in particolare, l'art. 64, concernente ulteriori funzioni dell'Agenzia delle entrate; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 agosto 2000, n. 308, recante il regolamento per l'utilizzazione di procedure telematiche per gli adempimenti tributari in materia di atti immobiliari; Visto il decreto 13 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29 dicembre 2000, emanato dal direttore generale del Dipartimento delle entrate e dal direttore generale del Dipartimento del territorio del Ministero delle finanze, di concerto con il direttore generale del Dipartimento degli affari civili e delle libere professioni del Ministero della giustizia, concernente l'utilizzazione delle procedure telematiche per gli adempimenti in materia di atti immobiliari e l'approvazione del modello unico informatico e delle modalita' tecniche necessarie per la trasmissione dei dati; Visto il decreto 12 dicembre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 297 del 22 dicembre 2001, emanato dal direttore dell'Agenzia del territorio e dal direttore dell'Agenzia delle entrate, di concerto con il Capo del Dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero della giustizia, concernente l'attivazione della trasmissione per via telematica del modello unico informatico per la registrazione, trascrizione e voltura degli atti relativi a diritti sugli immobili; Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, concernente il codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati; Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, recante il codice dell'amministrazione digitale; Visto il decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito con modificazioni dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, e successive modificazioni, il quale ha dettato disposizioni per la progressiva estensione delle procedure telematiche di cui all'art. 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 463 a tutti i soggetti, nonche' a tutti gli atti; Visto il provvedimento 6 dicembre 2006, emanato dal direttore dell'Agenzia delle entrate e dal direttore dell'Agenzia del territorio di concerto con il Capo del Dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero della giustizia, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 288 del 12 dicembre 2006, riguardante l'estensione delle procedure telematiche per gli adempimenti in materia di registrazione, trascrizione, iscrizione, annotazione e voltura ad ulteriori tipologie di atti e soggetti; Visto il decreto 14 giugno 2007, emanato dal direttore dell'Agenzia del territorio di concerto con il Capo del Dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero della giustizia, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 139 del 18 giugno 2007, con il quale e' stata prevista la nuova automazione dei servizi di pubblicita' immobiliare degli uffici provinciali dell'Agenzia del territorio e l'approvazione dei nuovi modelli di nota; Visto il provvedimento 30 aprile 2008, emanato dal direttore dell'Agenzia delle entrate e dal direttore dell'Agenzia del territorio di concerto con il Capo del Dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero della giustizia, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 109 del 10 maggio 2008, recante approvazione delle nuove specifiche tecniche per gli adempimenti in materia di registrazione, trascrizione, iscrizione, annotazione e voltura; Visto il provvedimento 17 novembre 2009, emanato dal direttore dell'Agenzia delle entrate e dal direttore dell'Agenzia del territorio di concerto con il Capo del Dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero della giustizia, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 279 del 30 novembre 2009, concernente l'estensione delle procedure telematiche di cui all'art. 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 463 ad altri pubblici ufficiali; Visto il provvedimento 18 dicembre 2009, emanato dal direttore dell'Agenzia delle entrate e dal direttore dell'Agenzia del territorio di concerto con il Capo del Dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero della giustizia, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 8 del 12 gennaio 2010, concernente l'estensione delle procedure telematiche di cui all'art. 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 463 agli agenti della riscossione; Visto il provvedimento 21 dicembre 2010, emanato dal direttore dell'Agenzia del territorio di concerto con il direttore generale della giustizia civile del Dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero della giustizia, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 28 dicembre 2010, con il quale e' stato attivato, a titolo sperimentale, il regime transitorio di facoltativita' della trasmissione per via telematica del titolo da presentare al conservatore dei registri immobiliari nell'ambito delle procedure telematiche di cui all'art. 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 463; Visto il provvedimento 10 maggio 2011, pubblicato sul sito internet dell'Agenzia del territorio in data 10 maggio 2011, ai sensi dell'art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, emanato dal direttore dell'Agenzia del territorio, concernente l'attribuzione delle funzioni di conservatore dei registri immobiliari; Visto l'art. 23-quater del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, che ha disposto, con decorrenza dall'1 dicembre 2012, l'incorporazione dell'Agenzia del territorio nell'Agenzia delle entrate; Visto il provvedimento 20 luglio 2012, emanato dal direttore dell'Agenzia del territorio di concerto con il direttore generale della giustizia civile del Dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero della giustizia, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 173 del 26 luglio 2012, con il quale il regime transitorio di facoltativita' della trasmissione per via telematica del titolo da presentare al conservatore dei registri immobiliari e' stato esteso, per i notai, a tutto il territorio nazionale; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 febbraio 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 117 del 21 maggio 2013, che definisce le regole tecniche in materia di generazione, apposizione e verifica delle firme elettroniche avanzate, qualificate e digitali; Visto il provvedimento 10 marzo 2014, emanato dal direttore dell'Agenzia delle entrate di concerto con il Capo del Dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero della giustizia, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 65 del 19 marzo 2014, con il quale il regime transitorio di facoltativita' della trasmissione telematica del titolo da presentare al conservatore dei registri immobiliari e' stato esteso ad altri soggetti; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 novembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 8 del 12 gennaio 2015, recante regole tecniche in materia di formazione, trasmissione, copia, duplicazione, riproduzione e validazione temporale dei documenti informatici, nonche' di formazione e conservazione dei documenti informatici delle pubbliche amministrazioni ai sensi degli articoli 20, 22, 23-bis, 23-ter, 40, comma 1, 41, e 71, comma 1, del codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005; Visto il provvedimento 17 marzo 2016, emanato dal direttore dell'Agenzia delle entrate di concerto con il Capo del Dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero della giustizia, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 73 del 29 marzo 2016, con il quale sono state approvate nuove specifiche tecniche per gli adempimenti di registrazione, di trascrizione, iscrizione e annotazione nei registri immobiliari e di voltura catastale; Considerato che l'art. 3, comma 2, del citato decreto 14 giugno 2007 prevede che con successivo decreto e' fissata la data fino alla quale e' possibile utilizzare per la redazione delle note presentate su supporto informatico le specifiche tecniche (programma NOTA) di cui all'allegato B al decreto 10 marzo 1995, come modificate dal decreto 6 dicembre 2001; Dispongono: Art. 1 Utilizzo delle specifiche tecniche di redazione delle note di trascrizione, iscrizione e annotazione da presentare nei registri immobiliari. 1. A decorrere dal 1° marzo 2020, per la redazione delle note di trascrizione, iscrizione e annotazione nei registri immobiliari da presentare su supporto informatico dovranno essere utilizzate, analogamente a quanto previsto per le note trasmesse per via telematica, unicamente le specifiche tecniche (programma UNIMOD) allegate al provvedimento 17 marzo 2016. 2. A decorrere dalla stessa data non potranno piu' essere utilizzate, per il compimento delle attivita' di cui al comma 1, le specifiche tecniche (programma NOTA) di cui all'allegato B al decreto 10 marzo 1995, come modificate dal decreto 6 dicembre 2001.
Art. 2 Disposizioni finali 1. Il presente provvedimento sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 25 novembre 2019 Il direttore dell'Agenzia delle entrate Maggiore Il Capo del Dipartimento per gli affari di giustizia Casola