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REGISTRI IMMOBILIARI: Note di trascrizione, iscrizione e annotazione, specifiche tecniche.

AGENZIA DELLE ENTRATE

PROVVEDIMENTO 25 novembre 2019

Dismissione  delle  specifiche  tecniche  (programma  NOTA)  di   cui
all'allegato B al decreto 10 marzo 1995 per la redazione  delle  note
presentate su supporto informatico. (19A07518) 

(GU n.281 del 30-11-2019)

 
                            IL DIRETTORE 
                     DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE 
 
                           di concerto con 
 
                      IL CAPO DEL DIPARTIMENTO 
                     per gli affari di giustizia 
                    del Ministero della giustizia 
 
  Visto il decreto  ministeriale  10  marzo  1995,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 79 del 4  aprile  1995,  emanato  dal  Ministro
delle finanze di concerto con il  Ministro  di  grazia  e  giustizia,
concernente  il  nuovo  sistema  di  elaborazione  dei   servizi   di
pubblicita' immobiliare nelle conservatorie dei registri  immobiliari
e negli uffici del territorio, e l'approvazione  dei  connessi  nuovi
modelli di nota di  trascrizione,  di  iscrizione  e  di  domanda  di
annotazione, nonche' le relative specifiche tecniche, come modificato
dal decreto  ministeriale  6  dicembre  2001,  recante:  «Adeguamento
all'euro delle specifiche tecniche allegate al  decreto  ministeriale
10 marzo 1995 relativamente alle note di iscrizione e alle domande di
annotazione nei campi contenenti dati espressi in lire»; 
  Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, ed
in particolare l'art. 15, comma 2, il quale prevede, tra l'altro, che
gli atti, dati e documenti formati dalla pubblica  amministrazione  e
dai privati con  strumenti  informatici  o  telematici,  i  contratti
stipulati nelle medesime  forme,  nonche'  la  loro  archiviazione  e
trasmissione con strumenti informatici, sono  validi  e  rilevanti  a
tutti gli effetti di legge; 
  Visto il decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 463, e successive
modificazioni,  ed  in  particolare  gli  articoli  3-bis,  3-ter   e
3-sexies, riguardanti l'utilizzazione di  procedure  telematiche  per
gli adempimenti in  materia  di  registrazione  di  atti  relativi  a
diritti  sugli  immobili,  di   trascrizione,   di   iscrizione,   di
annotazione nei registri immobiliari, nonche' di voltura catastale; 
  Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n.  300,  concernente:
«Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'art.  11  della
legge 15  marzo  1997,  n.  59»  e  successive  modificazioni  e,  in
particolare, l'art. 64, concernente ulteriori  funzioni  dell'Agenzia
delle entrate; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 agosto 2000, n.
308,  recante  il  regolamento  per  l'utilizzazione   di   procedure
telematiche  per  gli  adempimenti  tributari  in  materia  di   atti
immobiliari; 
  Visto il  decreto  13  dicembre  2000,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 302 del 29 dicembre 2000, emanato dal direttore generale
del  Dipartimento  delle  entrate  e  dal  direttore   generale   del
Dipartimento del territorio del Ministero delle finanze, di  concerto
con il direttore generale del  Dipartimento  degli  affari  civili  e
delle libere professioni del Ministero della  giustizia,  concernente
l'utilizzazione delle procedure telematiche per  gli  adempimenti  in
materia di  atti  immobiliari  e  l'approvazione  del  modello  unico
informatico e delle modalita' tecniche necessarie per la trasmissione
dei dati; 
  Visto il  decreto  12  dicembre  2001,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale  n.  297  del  22  dicembre  2001,  emanato  dal  direttore
dell'Agenzia  del  territorio  e  dal  direttore  dell'Agenzia  delle
entrate, di concerto con il Capo del Dipartimento per gli  affari  di
giustizia del Ministero della  giustizia,  concernente  l'attivazione
della trasmissione per via telematica del modello  unico  informatico
per la registrazione, trascrizione e voltura degli  atti  relativi  a
diritti sugli immobili; 
  Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, concernente il
codice  in  materia  di  protezione  dei  dati   personali,   recante
disposizioni  per   l'adeguamento   dell'ordinamento   nazionale   al
regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del  Consiglio,
del 27 aprile 2016, relativo alla protezione  delle  persone  fisiche
con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche'  alla  libera
circolazione di tali dati; 
  Visto il decreto legislativo 7 marzo  2005,  n.  82,  e  successive
modificazioni, recante il codice dell'amministrazione digitale; 
  Visto il decreto-legge  10  gennaio  2006,  n.  2,  convertito  con
modificazioni  dalla  legge  11  marzo  2006,  n.  81,  e  successive
modificazioni, il quale ha dettato disposizioni  per  la  progressiva
estensione delle procedure telematiche  di  cui  all'art.  3-bis  del
decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.  463  a  tutti  i  soggetti,
nonche' a tutti gli atti; 
  Visto il provvedimento  6  dicembre  2006,  emanato  dal  direttore
dell'Agenzia  delle  entrate  e  dal   direttore   dell'Agenzia   del
territorio di concerto con il Capo del Dipartimento per gli affari di
giustizia del Ministero della giustizia,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 288 del 12 dicembre 2006, riguardante l'estensione delle
procedure   telematiche   per   gli   adempimenti   in   materia   di
registrazione, trascrizione, iscrizione,  annotazione  e  voltura  ad
ulteriori tipologie di atti e soggetti; 
  Visto il decreto 14 giugno 2007, emanato dal direttore dell'Agenzia
del territorio di concerto con  il  Capo  del  Dipartimento  per  gli
affari di giustizia del Ministero della giustizia,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 139 del 18 giugno 2007, con il quale  e'  stata
prevista la nuova automazione dei servizi di pubblicita'  immobiliare
degli uffici provinciali dell'Agenzia del territorio e l'approvazione
dei nuovi modelli di nota; 
  Visto il  provvedimento  30  aprile  2008,  emanato  dal  direttore
dell'Agenzia  delle  entrate  e  dal   direttore   dell'Agenzia   del
territorio di concerto con il Capo del Dipartimento per gli affari di
giustizia del Ministero della giustizia,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 109 del 10 maggio 2008, recante approvazione delle nuove
specifiche tecniche per gli adempimenti in materia di  registrazione,
trascrizione, iscrizione, annotazione e voltura; 
  Visto il provvedimento 17  novembre  2009,  emanato  dal  direttore
dell'Agenzia  delle  entrate  e  dal   direttore   dell'Agenzia   del
territorio di concerto con il Capo del Dipartimento per gli affari di
giustizia del Ministero della giustizia,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 279 del 30 novembre 2009, concernente l'estensione delle
procedure telematiche di cui all'art. 3-bis del  decreto  legislativo
18 dicembre 1997, n. 463 ad altri pubblici ufficiali; 
  Visto il provvedimento 18  dicembre  2009,  emanato  dal  direttore
dell'Agenzia  delle  entrate  e  dal   direttore   dell'Agenzia   del
territorio di concerto con il Capo del Dipartimento per gli affari di
giustizia del Ministero della giustizia,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 8 del 12 gennaio 2010,  concernente  l'estensione  delle
procedure telematiche di cui all'art. 3-bis del  decreto  legislativo
18 dicembre 1997, n. 463 agli agenti della riscossione; 
  Visto il provvedimento 21  dicembre  2010,  emanato  dal  direttore
dell'Agenzia del territorio di concerto  con  il  direttore  generale
della giustizia civile del Dipartimento per gli affari  di  giustizia
del Ministero della giustizia, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
302 del 28 dicembre 2010, con il quale e' stato  attivato,  a  titolo
sperimentale,  il  regime   transitorio   di   facoltativita'   della
trasmissione  per  via  telematica  del  titolo  da   presentare   al
conservatore dei registri  immobiliari  nell'ambito  delle  procedure
telematiche di cui all'art. 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre
1997, n. 463; 
  Visto il provvedimento 10 maggio 2011, pubblicato sul sito internet
dell'Agenzia  del  territorio  in  data  10  maggio  2011,  ai  sensi
dell'art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, emanato
dal direttore dell'Agenzia del territorio, concernente l'attribuzione
delle funzioni di conservatore dei registri immobiliari; 
  Visto l'art. 23-quater del decreto-legge  6  luglio  2012,  n.  95,
convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n.  135,  che
ha disposto, con decorrenza dall'1  dicembre  2012,  l'incorporazione
dell'Agenzia del territorio nell'Agenzia delle entrate; 
  Visto il  provvedimento  20  luglio  2012,  emanato  dal  direttore
dell'Agenzia del territorio di concerto  con  il  direttore  generale
della giustizia civile del Dipartimento per gli affari  di  giustizia
del Ministero della giustizia, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
173 del 26 luglio  2012,  con  il  quale  il  regime  transitorio  di
facoltativita' della trasmissione per via telematica  del  titolo  da
presentare al conservatore dei registri immobiliari e' stato  esteso,
per i notai, a tutto il territorio nazionale; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  22
febbraio 2013, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.  117  del  21
maggio  2013,  che  definisce  le  regole  tecniche  in  materia   di
generazione,  apposizione  e  verifica   delle   firme   elettroniche
avanzate, qualificate e digitali; 
  Visto  il  provvedimento  10  marzo  2014,  emanato  dal  direttore
dell'Agenzia delle entrate di concerto con il Capo  del  Dipartimento
per gli affari di giustizia del Ministero della giustizia, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 65 del 19 marzo 2014,  con  il  quale  il
regime transitorio di facoltativita'  della  trasmissione  telematica
del titolo da presentare al conservatore dei registri immobiliari  e'
stato esteso ad altri soggetti; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  13
novembre 2014, pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  8  del  12
gennaio 2015, recante  regole  tecniche  in  materia  di  formazione,
trasmissione,  copia,  duplicazione,   riproduzione   e   validazione
temporale  dei  documenti  informatici,  nonche'  di   formazione   e
conservazione   dei    documenti    informatici    delle    pubbliche
amministrazioni ai sensi degli articoli 20, 22, 23-bis,  23-ter,  40,
comma 1, 41, e 71, comma 1, del codice dell'amministrazione  digitale
di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005; 
  Visto  il  provvedimento  17  marzo  2016,  emanato  dal  direttore
dell'Agenzia delle entrate di concerto con il Capo  del  Dipartimento
per gli affari di giustizia del Ministero della giustizia, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 73 del 29 marzo 2016, con il  quale  sono
state approvate nuove specifiche  tecniche  per  gli  adempimenti  di
registrazione, di trascrizione, iscrizione e annotazione nei registri
immobiliari e di voltura catastale; 
  Considerato che l'art. 3, comma 2, del  citato  decreto  14  giugno
2007 prevede che con successivo decreto e' fissata la data fino  alla
quale e' possibile utilizzare per la redazione delle note  presentate
su supporto informatico le specifiche tecniche  (programma  NOTA)  di
cui all'allegato B al decreto 10  marzo  1995,  come  modificate  dal
decreto 6 dicembre 2001; 
 
                             Dispongono: 
 
                               Art. 1 
 
Utilizzo  delle  specifiche  tecniche  di  redazione  delle  note  di
  trascrizione, iscrizione e annotazione da presentare  nei  registri
  immobiliari. 
 
  1. A decorrere dal 1° marzo 2020, per la redazione  delle  note  di
trascrizione, iscrizione e annotazione nei  registri  immobiliari  da
presentare  su  supporto  informatico  dovranno  essere   utilizzate,
analogamente  a  quanto  previsto  per  le  note  trasmesse  per  via
telematica, unicamente  le  specifiche  tecniche  (programma  UNIMOD)
allegate al provvedimento 17 marzo 2016. 
  2.  A  decorrere  dalla  stessa  data  non  potranno  piu'   essere
utilizzate, per il compimento delle attivita' di cui al comma  1,  le
specifiche tecniche (programma NOTA) di cui all'allegato B al decreto
10 marzo 1995, come modificate dal decreto 6 dicembre 2001. 

                               Art. 2 
 
                         Disposizioni finali 
 
  1.  Il  presente  provvedimento  sara'  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana. 
    Roma, 25 novembre 2019 
 
                                                  Il direttore        
                                           dell'Agenzia delle entrate 
                                                    Maggiore          
  Il Capo del Dipartimento   
per gli affari di giustizia 
           Casola           

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