Referendum No Triv, i consigli comunali dovranno tacere e scoppia la polemica, colpa della Legge 22 Febbraio 2000, n. 28 nata e interpretata male (in violazione dell’autonomia degli enti tutelati dalla Carta Costituzionale).
Il divieto è incluso e ribadito in una nota del ministero degli Interni si riporta di seguito il comunicato stampa dell’Anci Sicilia.
Referendum trivelle, la campagna elettorale chiama in causa i sindaci e si trasforma in una difesa dell’autonomia degli enti
Scoppia la polemica sulla norma con cui il Ministero dell’Interno invita sindaci e istituzioni ad astenersi dalla propaganda elettorale sul referendum “no-Triv”del 17 aprile. “Un tale divieto – interviene Leoluca Orlando, sindaco di Palermo e presidente dell’AnciSicilia- ove fatto applicare veramente, rischia di essere paradossale e nega una delle prerogative essenziali che caratterizzano la vita democratica delle comunità locali. Non si può chiedere ai rappresentanti dei cittadini, eletti democraticamente, di astenersi su decisioni che chiamano in causa la difesa dell’autonomia comunale sulle scelte che ricadono sul proprio territorio”.
“La circolare del Ministero (5 / 2016 ) ricorda , di fatto, ai sindaci che, ai sensi dell’art. 9, comma 1, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, a far data dalla convocazione dei comizi – cioè dal 16 febbraio 2016, giorno di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto del Presidente della Repubblica – e fino alla conclusione delle operazioni di voto “é fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l’efficace assolvimento delle proprie funzioni”.
“Con il decreto “Sblocca Italia” – continua Orlando – attraverso il concetto di “pubblica utilità”, gli enti locali sono stati già estromessi dalle scelte decisionali che riguardano il loro territorio o i loro mari. Oggi si vuole anche negare ai rappresentati dei cittadini il diritto di parola nella campagna referendaria. L’AnciSicilia, con la stragrande maggioranza dei comuni siciliani, non può che sostenere ogni battaglia di autonomia nelle scelte che hanno o possono avere ricadute significative sui territori. Scelte come quelle delle trivellazioni non possono essere concepite senza un coinvolgimento preventivo e diretto dei comuni sul cui territorio possono ricadere costi ed eventuali benefici.”
In particolare nel quesito referendario si chiede: “Volete che, quando scadranno le concessioni, vengano fermati i giacimenti in attività nelle acque territoriali italiane anche se c’è ancora gas o petrolio?”. Il quesito riguarda solo la durata delle trivellazioni già in atto entro le 12 miglia dalla costa, e non riguarda le attività petrolifere sulla terraferma, né quelle in mare che si trovano a una distanza superiore alle 12 miglia dalla costa (22,2 chilometri).
Se vincerà il sì, sarà abrogato l’articolo 6 comma 17 del codice dell ‘Ambiente, dove si prevede che le trivellazioni continuino fino a quando il giacimento lo consente. La vittoria del sì bloccherà tutte le concessioni per estrarre il petrolio entro le 12 miglia dalla costa italiana, quando scadranno i contratti. Tra gli altri saranno interessati dalla misura: il giacimento Guendalina (Eni) nell’Adriatico, il giacimento Gospo (Edison) nell’Adriatico e il giacimento Vega (Edison) davanti a Ragusa, in Sicilia. Non saranno interessate dal referendum tutte le 106 piattaforme petrolifere presenti nel mare italiano per estrarre petrolio o metano.
“È un appuntamento rispetto al quale – conclude Leoluca Orlando – sosteniamo la necessità di due sì: il primo è una prerogativa di ogni comune, ovvero favorire la partecipazione democratica sulle scelte di sviluppo del proprio territorio. Non basta fare riferimento a “scelte strategiche” per privare cittadini e territori del diritto di esprimersi. Come sindaco di Palermo, infine, affermo anche la necessità che ci si esprima con un sì contro le trivelle e per uno sviluppo sostenibile dell’economia della città e più in generale di una terra come la Sicilia, la cui immagine nel mondo non può essere compromessa dalla presenza inquietante di istallazioni industriali di varia natura e dalle scelte di chi non accetta che l’era dello sfruttamento intensivo degli idrocarburi e del sottosuolo debba lasciare il passo al più sostenibile sviluppo delle energie pulite”.
Tratto dal sito del Ministero degli Interni http://www.interno.gov.it/it/notizie/verso-referendum-17-aprile-2016
Domenica 17 aprile i cittadini italiani saranno chiamati al voto per il “referendum sulle trivellazioni”, ovvero la consultazione popolare per l’abrogazione del comma 17 dell’articolo 6 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 (Norme in materia ambientale).
La data è stata individuata con la pubblicazione in Gazzetta ufficiale (serie generale n.38 del 16 febbraio 2016) del decreto del Presidente della Repubblica del 15 febbraio 2016.
Dal 16 febbraio 2016, quindi, è fatto divieto “a tutte le Amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l’efficace assolvimento delle proprie funzioni” ai sensi dell’art. 9 della legge del 22 febbraio 2000, n. 28.
Una circolare del ministero dell’Interno (n.5 del 26 febbraio 2016) chiarisce tempistica, scadenze e principali adempimenti prescritti dalla norma in materia di propaganda elettorale e comunicazione politica.
Ecco il quesito referendario che si dovrà votare
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 febbraio 2016
Indizione del referendum popolare per l’abrogazione del comma 17, terzo periodo, dell’articolo 6 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come sostituito dal comma 239 dell’articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, limitatamente alle seguenti parole: «per la durata di vita utile del giacimento, nel rispetto degli standard di sicurezza e di salvaguardia ambientale». (16A01356) (GU Serie Generale n.38 del 16-2-2016)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 75 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 25 maggio 1970, n. 352, recante “Norme sui referendum previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo”, e successive modificazioni;
Visto l’articolo 1, comma 399, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilita’ 2014);
Vista l’ordinanza del 7 gennaio 2016 depositata in pari data, con la quale l’Ufficio centrale per il referendum presso la Corte suprema di cassazione, intervenendo per deliberare sull’incidenza del comma 239 dell’articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge di stabilita’ 2016), sul comma 17 dell’articolo 6 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), come in precedenza sostituito dal comma 1 dell’articolo 35 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 (Misure urgenti per la crescita del Paese), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, ha disposto il trasferimento del quesito
referendario sul citato comma 17, terzo periodo, dell’articolo 6 del decreto legislativo n. 152 del 2006, come sostituito, da ultimo, dal comma 239 dell’articolo 1 della legge n. 208 del 2015, con la seguente denominazione: “Divieto di attivita’ di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi in zone di mare entro dodici miglia marine. Esenzione da tale divieto per i titoli abilitativi gia’ rilasciati. Abrogazione della previsione che tali titoli hanno la durata della vita utile del giacimento” e con il seguente quesito:
«Volete voi che sia abrogato l’art. 6, comma 17, terzo periodo, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, “Norme in materia ambientale”, come sostituito dal comma 239 dell’art. 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilita’ 2016)”, limitatamente alle seguenti parole: “per la durata di vita utile del giacimento, nel rispetto degli standard di sicurezza e di salvaguardia ambientale”?»;
Vista la sentenza della Corte costituzionale n. 17 del 19 gennaio 2016, depositata il 2 febbraio 2016 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale – lª Serie speciale – n. 5 del 3 febbraio 2016, con la quale e’ stata dichiarata ammissibile la richiesta di referendum popolare secondo il quesito di cui alla suindicata ordinanza dell’Ufficio centrale per il referendum;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri adottata nella riunione del 10 febbraio 2016; Sulla proposta del Presidente del Consiglio del ministri, di concerto con i Ministri dell’interno e della giustizia;
Emana
il seguente decreto:
Il referendum popolare per l’abrogazione del comma 17 dell’articolo 6 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), come sostituito dal comma 1 dell’articolo 35 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 (Misure urgenti per la crescita del Paese), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, trasferito, come disposto dall’Ufficio centrale per il referendum con l’ordinanza citata in premessa, sul comma 17, terzo periodo, dell’articolo 6 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come sostituito dal comma 239 dell’articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge di stabilita’ 2016), e’ indetto sul seguente quesito corrispondentemente riformulato:
«Volete voi che sia abrogato l’art. 6, comma 17, terzo periodo, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, “Norme in materia ambientale”, come sostituito dal comma 239 dell’art. 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilita’ 2016)”, limitatamente alle seguenti parole: “per la durata di vita utile del giacimento, nel rispetto degli standard di sicurezza e di salvaguardia ambientale”?».
I relativi comizi sono convocati per il giorno di domenica 17 aprile 2016.
Il presente decreto sara’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Dato a Roma, addi’ 15 febbraio 2016
MATTARELLA
Renzi, Presidente del Consiglio dei ministri
Alfano, Ministro dell’interno
Orlando, Ministro della giustizia
Legge 22 Febbraio 2000, n. 28
“Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica”
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 43 del 22 febbraio 2000
Art. 1.
(Finalità e ambito di applicazione)
1. La presente legge promuove e disciplina, al fine di garantire la parità di trattamento e l’imparzialità rispetto a tutti i soggetti politici, l’accesso ai mezzi di informazione per la comunicazione politica.
2. La presente legge promuove e disciplina altresì, allo stesso fine, l’accesso ai mezzi di informazione durante le campagne per l’elezione al Parlamento europeo, per le elezioni politiche, regionali e amministrative e per ogni referendum.
Art. 2.
(Comunicazione politica radiotelevisiva)
1. Le emittenti radiotelevisive devono assicurare a tutti i soggetti politici con imparzialità ed equità l’accesso all’informazione e alla comunicazione politica.
2. S’intende per comunicazione politica radiotelevisiva ai fini della presente legge la diffusione sui mezzi radiotelevisivi di programmi contenenti opinioni e valutazioni politiche. Alla comunicazione politica si applicano le disposizioni dei commi successivi. Esse non si applicano alla diffusione di notizie nei programmi di informazione.
3. È assicurata parità di condizioni nell’esposizione di opinioni e posizioni politiche nelle tribune politiche, nei dibattiti, nelle tavole rotonde, nelle presentazioni in contraddittorio di programmi politici, nei confronti, nelle interviste e in ogni altra trasmissione nella quale assuma carattere rilevante l’esposizione di opinioni e valutazioni politiche.
4. L’offerta di programmi di comunicazione politica radiotelevisiva è obbligatoria per le concessionarie radiofoniche nazionali e per le concessionarie televisive nazionali con obbligo di informazione che trasmettono in chiaro. La partecipazione ai programmi medesimi è in ogni caso gratuita.
5. La Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, di seguito denominata “Commissione”, e l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, di seguito denominata “Autorità”, previa consultazione tra loro e ciascuna nell’ambito della propria competenza, stabiliscono le regole per l’applicazione della disciplina prevista dal presente articolo.
Art. 3.
(Messaggi politici autogestiti)
1. Le emittenti radiofoniche e televisive che offrono spazi di comunicazione politica gratuita ai sensi dell’articolo 2, comma 3, possono trasmettere messaggi politici autogestiti, gratuiti o a pagamento, di seguito denominati “messaggi”.
2. La trasmissione di messaggi è facoltativa per le emittenti private e obbligatoria per la concessionaria pubblica, che provvede a mettere a disposizione dei richiedenti le strutture tecniche necessarie per la realizzazione dei predetti messaggi.
3. I messaggi recano la motivata esposizione di un programma o di un’opinione politica e hanno una durata compresa tra uno e tre minuti per le emittenti televisive e da trenta a novanta secondi per le emittenti radiofoniche, a scelta del richiedente. I messaggi non possono interrompere altri programmi, hanno un’autonoma collocazione nella programmazione e sono trasmessi in appositi contenitori, di cui ogni emittente comunica alla Commissione o all’Autorità, con almeno quindici giorni di anticipo, la collocazione nel palinsesto. I messaggi non sono computati nel calcolo dei limiti di affollamento pubblicitario previsti dalla legge.
4. Per ciascuna emittente radiofonica e televisiva nazionale gli spazi per i messaggi non possono superare il 25 per cento della effettiva durata totale dei programmi di comunicazione politica trasmessi ai sensi dell’articolo 2, comma 3, dalla medesima emittente o sulla medesima rete nell’ambito della stessa settimana e nelle stesse fasce orarie. Possono essere previsti fino a un massimo di due contenitori per ogni giornata di programmazione.
5. Le emittenti radiofoniche e televisive locali che intendono trasmettere messaggi politici autogestiti a pagamento devono offrire spazi di comunicazione politica gratuiti di cui all’articolo 2 per un tempo pari a quello dei messaggi effettivamente diffusi nell’ambito di contenitori, che possono essere al massimo in numero di quattro. Nessun soggetto politico può diffondere più di due messaggi in ciascuna giornata di programmazione sulla medesima emittente.
6. Gli spazi per i messaggi sono offerti in condizioni di parità di trattamento ai soggetti politici rappresentati negli organi la cui elezione è richiamata all’articolo 1, comma 2. L’assegnazione degli spazi in ciascun contenitore è effettuata mediante sorteggio. Gli spazi spettanti a un soggetto politico e non utilizzati non possono essere offerti ad altro soggetto politico. Ciascun messaggio può essere trasmesso una sola volta in ciascun contenitore. Nessuno può diffondere più di un messaggio nel medesimo contenitore. Ogni messaggio reca la denominazione “messaggio autogestito gratuito” o “messaggio autogestito a pagamento” e l’indicazione del soggetto committente.
7. Le emittenti nazionali possono trasmettere esclusivamente messaggi politici autogestiti gratuiti. Le emittenti locali praticano uno sconto del 50 per cento sulle tariffe normalmente in vigore per i messaggi pubblicitari nelle stesse fasce orarie.
8. L’Autorità e la Commissione, ciascuna nell’ambito delle rispettive competenze, fissano i criteri di rotazione per l’utilizzo, nel corso di ogni periodo mensile, degli spazi per i messaggi autogestiti di cui ai commi precedenti e adottano le eventuali ulteriori disposizioni necessarie per l’applicazione della disciplina prevista dal presente articolo.
Art. 4.
(Comunicazione politica radiotelevisiva e messaggi radiotelevisivi autogestiti in campagna elettorale)
1. Dalla data di convocazione dei comizi elettorali la comunicazione politica radio-televisiva si svolge nelle seguenti forme: tribune politiche, dibattiti, tavole rotonde, presentazione in contraddittorio di candidati e di programmi politici, interviste e ogni altra forma che consenta il confronto tra le posizioni politiche e i candidati in competizione.
2. La Commissione e l’Autorità, previa consultazione tra loro, e ciascuna nell’ambito della propria competenza, regolano il riparto degli spazi tra i soggetti politici secondo i seguenti criteri:
a) per il tempo intercorrente tra la data di convocazione dei comizi elettorali e la data di presentazione delle candidature, gli spazi sono ripartiti tra i soggetti politici presenti nelle assemblee da rinnovare, nonchè tra quelli in esse non rappresentati purchè presenti nel Parlamento europeo o in uno dei due rami del Parlamento;
b) per il tempo intercorrente tra la data di presentazione delle candidature e la data di chiusura della campagna elettorale, gli spazi sono ripartiti secondo il principio della pari opportunità tra le coalizioni e tra le liste in competizione che abbiano presentato candidature in collegi o circoscrizioni che interessino almeno un quarto degli elettori chiamati alla consultazione, fatta salva l’eventuale presenza di soggetti politici rappresentativi di minoranze linguistiche riconosciute, tenendo conto del sistema elettorale da applicare e dell’ambito territoriale di riferimento;
c) per il tempo intercorrente tra la prima e la seconda votazione nel caso di ballottaggio, gli spazi sono ripartiti in modo uguale tra i due candidati ammessi;
d) per il referendum, gli spazi sono ripartiti in misura uguale fra i favorevoli e i contrari al quesito referendario.
3. Dalla data di presentazione delle candidature per le elezioni di cui all’articolo 1, comma 2, le emittenti radiofoniche e televisive nazionali possono trasmettere messaggi autogestiti per la presentazione non in contraddittorio di liste e programmi, secondo le modalità stabilite dalla Commissione e dall’Autorità, sulla base dei seguenti criteri:
a) gli spazi per i messaggi sono ripartiti tra i diversi soggetti politici, a parità di condizioni, anche con riferimento alle fasce orarie di trasmissione;
b) i messaggi sono organizzati in modo autogestito, sono trasmessi gratuitamente e devono avere una durata sufficiente alla motivata esposizione di un programma o di un’opinione politica, e comunque compresa, a scelta del richiedente, tra uno e tre minuti per le emittenti televisive e tra trenta e novanta secondi per le emittenti radiofoniche;
c) i messaggi non possono interrompere altri programmi, nè essere interrotti, hanno un’autonoma collocazione nella programmazione e sono trasmessi in appositi contenitori, prevedendo fino a un massimo di quattro contenitori per ogni giornata di programmazione;
d) i messaggi non sono computati nel calcolo dei limiti di affollamento pubblicitario previsti dalla legge;
e) ciascun messaggio può essere trasmesso una sola volta in ciascun contenitore;
f) nessun soggetto politico può diffondere più di due messaggi in ciascuna giornata di programmazione;
g) ogni messaggio reca l’indicazione “messaggio autogestito” e l’indicazione del soggetto committente.
4. La trasmissione dei messaggi autogestiti di cui al comma 3 è obbligatoria per la concessionaria pubblica, che provvede a mettere a disposizione dei richiedenti le strutture tecniche necessarie per la realizzazione dei predetti messaggi.
5. Alle emittenti radiofoniche e televisive locali che accettano di trasmettere messaggi autogestiti a titolo gratuito, nei termini e con le modalità di cui al comma 3, è riconosciuto un rimborso da parte dello Stato nella misura definita entro il 31 gennaio di ogni anno con decreto del Ministro delle comunicazioni di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Alle emittenti radiofoniche è riservato almeno un terzo della somma complessiva annualmente stanziata. In sede di prima attuazione il rimborso per ciascun messaggio autogestito è determinato per le emittenti radiofoniche in lire 12.000 e per le emittenti televisive in lire 40.000, indipendentemente dalla durata del messaggio. La somma annualmente stanziata è ripartita tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in proporzione al numero dei cittadini iscritti nelle liste elettorali di ciascuna regione e provincia autonoma. Il rimborso è erogato, entro i novanta giorni successivi alla conclusione delle operazioni elettorali, per gli spazi effettivamente utilizzati e congiuntamente attestati dalla emittente e dal soggetto politico, nei limiti delle risorse disponibili, dalla regione che si avvale, per l’attività istruttoria e la gestione degli spazi offerti dalle emittenti, del comitato regionale per le comunicazioni o, ove tale organo non sia ancora costituito, del comitato regionale per i servizi radiotelevisivi. Nella regione Trentino-Alto Adige il rimborso è erogato dalle province autonome, che si avvalgono, per l’attività istruttoria, dei comitati provinciali per i servizi radiotelevisivi sino alla istituzione dei nuovi organi previsti dal comma 13 dell’articolo 1 della legge 31 luglio 1997, n. 249.
6. Per le emittenti di cui al comma 5 i contenitori di cui al comma 3, lettera c), sono previsti fino a un massimo di sei per ogni giornata di programmazione. Ciascun soggetto politico può disporre al massimo di un messaggio sulla stessa emittente in ciascuna giornata di programmazione. L’Autorità regola il riparto degli spazi per i messaggi tra i soggetti politici a parità di condizioni, anche con riferimento alle fasce orarie di trasmissione, e fissa il numero complessivo dei messaggi da ripartire tra i soggetti politici richiedenti in relazione alle risorse disponibili in ciascuna regione, avvalendosi dei competenti comitati regionali per le comunicazioni o, ove non ancora costituiti, dei comitati regionali per i servizi radiotelevisivi.
7. Le emittenti radiofoniche e televisive locali che accettano di trasmettere messaggi autogestiti a titolo gratuito ai sensi dei commi 5 e 6, nei termini e con le modalità di cui al comma 3, hanno facoltà di diffondere messaggi a pagamento, fino ad un massimo di due per ogni soggetto politico per ciascuna giornata di programmazione, alle condizioni stabilite dal comma 7 dell’articolo 3 e secondo le modalità di cui alle lettere da b) a g) del comma 3 del presente articolo. Il tempo complessivamente destinato alla diffusione dei messaggi autogestiti a pagamento deve essere, di norma, pari, nell’ambito della medesima settimana, a quello destinato alla diffusione dei messaggi autogestiti a titolo gratuito.
8. Le emittenti radiofoniche e televisive nazionali e locali comunicano all’Autorità, entro il quinto giorno successivo alla data di cui al comma 1, la collocazione nel palinsesto dei contenitori. Fino al completamento delle operazioni elettorali, ogni successiva modificazione deve essere comunicata alla medesima Autorità con almeno cinque giorni di anticipo.
9. A partire dalla data di convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura della campagna elettorale, la trasmissione sui mezzi radiotelevisivi di messaggi di propaganda, pubblicità o comunicazione politica, comunque denominati, è ammessa esclusivamente secondo la disciplina del presente articolo.
10. Per le consultazioni referendarie la disciplina relativa alla diffusione della comunicazione politica e dei messaggi autogestiti di cui ai commi precedenti si applica dalla data di indizione dei referendum.
11. La Commissione e l’Autorità, previa consultazione tra loro, e ciascuna nell’ambito della propria competenza, stabiliscono l’ambito territoriale di diffusione di cui ai commi precedenti anche tenuto conto della rilevanza della consultazione sul territorio nazionale.
Art. 5.
(Programmi d’informazione nei mezzi radiotelevisivi)
1. La Commissione e l’Autorità, previa consultazione tra loro e ciascuna nell’ambito della propria competenza, definiscono, non oltre il quinto giorno successivo all’indizione dei comizi elettorali, i criteri specifici ai quali, fino alla chiusura delle operazioni di voto, debbono conformarsi la concessionaria pubblica e le emittenti radiotelevisive private nei programmi di informazione, al fine di garantire la parità di trattamento, l’obiettività, la completezza e l’imparzialità dell’informazione.
2. Dalla data di convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto in qualunque trasmissione radiotelevisiva è vietato fornire, anche in forma indiretta, indicazioni di voto o manifestare le proprie preferenze di voto.
3. I registi ed i conduttori sono altresì tenuti ad un comportamento corretto ed imparziale nella gestione del programma, così da non esercitare, anche in forma surrettizia, influenza sulle libere scelte degli elettori.
4. Al comma 5 dell’articolo 1 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, le parole: “A decorrere dal trentesimo giorno precedente la data delle votazioni per l’elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica” sono sostituite dalle seguenti: “Dalla data di convocazione dei comizi per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica e fino alla chiusura delle operazioni di voto”.
Art. 6.
(Imprese radiofoniche di partiti politici)
1. Le disposizioni degli articoli da 1 a 5 non si applicano alle imprese di radiodiffusione sonora di cui all’articolo 11, comma 2, della legge 25 febbraio 1987, n. 67, e successive modificazioni. Per tali imprese è comunque vietata la cessione, a titolo sia oneroso sia gratuito, di spazi per messaggi autogestiti.
Art. 7.
(Messaggi politici elettorali su quotidiani e periodici)
1. Dalla data di convocazione dei comizi elettorali e fino a tutto il penultimo giorno prima della data delle elezioni, gli editori di quotidiani e periodici, qualora intendano diffondere a qualsiasi titolo messaggi politici elettorali, devono darne tempestiva comunicazione sulle testate edite, per consentire ai candidati e alle forze politiche l’accesso ai relativi spazi in condizioni di parità fra loro. La comunicazione deve essere effettuata secondo le modalità e con i contenuti stabiliti dall’Autorità.
2. Sono ammesse soltanto le seguenti forme di messaggio politico elettorale:
a) annunci di dibattiti, tavole rotonde, conferenze, discorsi;
b) pubblicazioni destinate alla presentazione dei programmi delle liste, dei gruppi di candidati e dei candidati;
c) pubblicazioni di confronto tra più candidati.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano agli organi ufficiali di stampa dei partiti e dei movimenti politici e alle stampe elettorali di liste, gruppi di candidati e candidati. Non si applicano, altresì, agli altri quotidiani e periodici al di fuori del periodo di cui al comma 1.
Art. 8.
(Sondaggi politici ed elettorali)
1. Nei quindici giorni precedenti la data delle votazioni è vietato rendere pubblici o, comunque, diffondere i risultati di sondaggi demoscopici sull’esito delle elezioni e sugli orientamenti politici e di voto degli elettori, anche se tali sondaggi sono stati effettuati in un periodo precedente a quello del divieto.
2. L’Autorità determina i criteri obbligatori in conformità dei quali devono essere realizzati i sondaggi di cui al comma 1.
3. I risultati dei sondaggi realizzati al di fuori del periodo di cui al comma 1 possono essere diffusi soltanto se accompagnati dalle seguenti indicazioni, delle quali è responsabile il soggetto che ha realizzato il sondaggio, e se contestualmente resi disponibili, nella loro integralità e con le medesime indicazioni, su apposito sito informatico, istituito e tenuto a cura del Dipartimento per l’informazione e l’editoria presso la Presidenza del Consiglio dei ministri:
a) soggetto che ha realizzato il sondaggio;
b) committente e acquirente;
c) criteri seguiti per la formazione del campione;
d) metodo di raccolta delle informazioni e di elaborazione dei dati;
e) numero delle persone interpellate e universo di riferimento;
f) domande rivolte;
g) percentuale delle persone che hanno risposto a ciascuna domanda;
h) data in cui è stato realizzato il sondaggio.
Art. 9.
(Disciplina della comunicazione istituzionale e obblighi di informazione)
1. Dalla data di convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l’efficace assolvimento delle proprie funzioni.
2. Le emittenti radiotelevisive pubbliche e private, su indicazione delle istituzioni competenti, informano i cittadini delle modalità di voto e degli orari di apertura e di chiusura dei seggi elettorali.
Art. 10.
(Provvedimenti e sanzioni)
1. Le violazioni delle disposizioni di cui alla presente legge, nonchè di quelle emanate dalla Commissione e dall’Autorità sono perseguite d’ufficio da quest’ultima secondo le disposizioni del presente articolo. Ciascun soggetto politico interessato può, comunque, denunciare tali violazioni entro dieci giorni dal fatto. La denuncia è comunicata, anche a mezzo telefax:
a) all’Autorità;
b) all’emittente privata o all’editore presso cui è avvenuta la violazione;
c) al competente comitato regionale per le comunicazioni ovvero, ove il predetto organo non sia ancora costituito, al comitato regionale per i servizi radiotelevisivi;
d) al gruppo della Guardia di finanza nella cui competenza territoriale rientra il domicilio dell’emittente o dell’editore. Il predetto gruppo della Guardia di finanza provvede al ritiro delle registrazioni interessate dalla comunicazione dell’Autorità o dalla denuncia entro le successive dodici ore.
2. L’Autorità, avvalendosi anche del competente comitato regionale per le comunicazioni ovvero, ove il predetto organo non sia ancora costituito, del comitato regionale per i servizi radiotelevisivi, nonchè del competente ispettorato territoriale del Ministero delle comunicazioni e della Guardia di finanza, procede ad una istruttoria sommaria e, contestati i fatti, anche a mezzo telefax, sentiti gli interessati ed acquisite eventuali controdeduzioni, da trasmettere entro ventiquattro ore dalla contestazione, provvede senza indugio, e comunque entro le quarantotto ore successive all’accertamento della violazione o alla denuncia, in deroga ai termini e alle modalità procedimentali previste dalla legge 24 novembre 1981, n. 689.
3. In caso di violazione degli articoli 2, 4, commi 1 e 2, e 6, l’Autorità ordina alle emittenti radiotelevisive la trasmissione di programmi di comunicazione politica con prevalente partecipazione dei soggetti politici che siano stati direttamente danneggiati dalle violazioni.
4. In caso di violazione degli articoli 3 e 4, commi da 3 a 7, l’Autorità ordina all’emittente interessata, oltre all’immediata sospensione delle trasmissioni programmate in violazione della presente legge:
a) la messa a disposizione di spazi, a titolo gratuito o a pagamento, per la trasmissione di messaggi politici autogestiti in favore dei soggetti danneggiati o illegittimamente esclusi, in modo da ripristinare l’equilibrio tra le forze politiche;
b) se del caso, il ripristino dell’equilibrio tra gli spazi destinati ai messaggi e quelli destinati alla comunicazione politica gratuita.
5. In caso di violazione dell’articolo 5, l’Autorità ordina all’emittente interessata la trasmissione di servizi di informazione elettorale con prevalente partecipazione dei soggetti politici che siano stati direttamente danneggiati dalla violazione.
6. In caso di violazione dell’articolo 7, l’Autorità ordina all’editore interessato la messa a disposizione di spazi di pubblicità elettorale compensativa in favore dei soggetti politici che ne siano stati illegittimamente esclusi.
7. In caso di violazione dell’articolo 8, l’Autorità ordina all’emittente o all’editore interessato di dichiarare tale circostanza sul mezzo di comunicazione che ha diffuso il sondaggio con il medesimo rilievo, per fascia oraria, collocazione e caratteristiche editoriali, con cui i sondaggi stessi sono stati pubblicizzati.
8. Oltre a quanto previsto nei commi 3, 4, 5, 6 e 7, l’Autorità ordina:
a) la trasmissione o la pubblicazione, anche ripetuta a seconda della gravità, di messaggi recanti l’indicazione della violazione commessa;
b) ove necessario, la trasmissione o la pubblicazione, anche ripetuta a seconda della gravità, di rettifiche, alle quali è dato un risalto non inferiore per fascia oraria, collocazione e caratteristiche editoriali, della comunicazione da rettificare.
9. L’Autorità può, inoltre, adottare anche ulteriori provvedimenti d’urgenza al fine di ripristinare l’equilibrio nell’accesso alla comunicazione politica.
10. I provvedimenti dell’Autorità di cui al presente articolo possono essere impugnati dinanzi al Tribunale amministrativo regionale (TAR) del Lazio entro trenta giorni dalla comunicazione dei provvedimenti stessi. In caso di inerzia dell’Autorità, entro lo stesso termine i soggetti interessati possono chiedere al TAR del Lazio, anche in sede cautelare, la condanna dell’Autorità stessa a provvedere entro tre giorni dalla pronunzia. In caso di richiesta cautelare, i soggetti interessati possono trasmettere o depositare memorie entro cinque giorni dalla notifica. Il TAR del Lazio, indipendentemente dalla suddivisione del tribunale in sezioni, si pronunzia sulla domanda di sospensione nella prima camera di consiglio dopo la scadenza del termine di cui al precedente periodo, e comunque non oltre il settimo giorno da questo. Le stesse regole si applicano per l’appello dinanzi al Consiglio di Stato.
Art. 11.
(Obblighi di comunicazione)
1. Entro trenta giorni dalla consultazione elettorale per l’elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica ed anche nel caso di elezioni suppletive, i titolari di emittenti radiotelevisive, nazionali e locali, e gli editori di quotidiani e periodici comunicano ai Presidenti delle Camere nonché al Collegio regionale di garanzia elettorale di cui all’articolo 13 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, i servizi di comunicazione politica ed i messaggi politici effettuati ai sensi dei precedenti articoli, i nominativi di coloro che vi hanno partecipato, gli spazi concessi a titolo gratuito o a tariffa ridotta, gli introiti realizzati ed i nominativi dei soggetti che hanno provveduto ai relativi pagamenti.
2. In caso di inosservanza degli obblighi stabiliti dal comma 1, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da lire dieci milioni a lire cento milioni.
Art. 12.
(Copertura finanziaria)
1. Agli oneri derivanti dall’attuazione della presente legge, valutati in lire 20 miliardi a decorrere dall’anno 2000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente “Fondo speciale” dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l’anno 2000, parzialmente utilizzando per gli anni 2000 e 2002 l’accantonamento relativo al medesimo Ministero e per l’anno 2001 l’accantonamento relativo al Ministero delle finanze.
2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 13.
(Abrogazione di norme)
1. Gli articoli 1, commi 2, 3 e 4, 2, 5, 6 e 8 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, sono abrogati.
Art. 14.
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.