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REDDITO DI CITTADINANZA: nuove disposizioni sulle modalità di erogazione. – QUOTIDIANO LEGALE
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REDDITO DI CITTADINANZA: nuove disposizioni sulle modalità di erogazione.

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MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 30 aprile 2021

Disposizioni relative alle modalita' di  erogazione  del  Reddito  di
cittadinanza. (21A04391) 

(GU n.172 del 20-7-2021)

 

 
                       IL MINISTRO DEL LAVORO 
                      E DELLE POLITICHE SOCIALI 
 
                           di concerto con 
 
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Visto l'art. 81, comma 29 e seguenti, del decreto-legge  25  giugno
2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008,
n. 133, e, in particolare: 
    il comma 32, che dispone la concessione, ai cittadini che versano
in condizione di maggior disagio economico,  di  una  carta  acquisti
finalizzata all'acquisto di generi alimentari e  al  pagamento  delle
bollette energetiche e delle forniture di gas,  con  onere  a  carico
dello Stato; 
    il  comma  35,  lettera  b),  che  prevede   che   il   Ministero
dell'economia e delle finanze, ovvero uno dei soggetti di cui  questo
si avvale ai sensi del comma 34, individua il  gestore  del  servizio
integrato di gestione delle carte acquisti e  dei  relativi  rapporti
amministrativi; 
  Visto il decreto-legge 28  gennaio  2019,  n.  4,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, recante disposizioni
urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni, come  da
ultimo modificato dall'art. 1, comma 337,  della  legge  30  dicembre
2020, n. 178, e, in particolare: 
    l'art. 3, concernente il beneficio economico spettante ai  nuclei
beneficiari del Reddito di cittadinanza, che al comma 7  prevede  che
con decreto del Ministro del lavoro e  delle  politiche  sociali,  di
concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,   sono
stabilite le modalita' di  erogazione  del  Rdc  suddiviso  per  ogni
singolo  componente  maggiorenne  del  nucleo   familiare,   con   la
decorrenza prevista dall'art. 5, comma 6, terzo periodo. Il  suddetto
art. 3, comma 7, prevede altresi' che la Pensione di cittadinanza  e'
suddivisa in parti uguali tra i componenti il nucleo familiare; 
    l'art. 5, comma 6, che, in particolare: al primo periodo  prevede
che l'erogazione del beneficio economico debba avvenire attraverso la
Carta Rdc; al secondo periodo prevede che l'emissione della Carta Rdc
avvenga in esecuzione del servizio affidato ai  sensi  dell'art.  81,
comma  35,  lettera  b),  del  decreto-legge   n.   112   del   2008,
relativamente  alla  carta   acquisti,   alle   medesime   condizioni
economiche e per il  numero  di  carte  elettroniche  necessarie  per
l'erogazione  del  beneficio,  fino   alla   scadenza   del   termine
contrattuale;  al  terzo  periodo  prevede  che  in  sede  di   nuovo
affidamento del servizio di gestione il numero di carte deve comunque
essere tale da garantire l'erogazione  del  beneficio  suddivisa  per
ogni singolo componente; al quarto  periodo  prevede  che,  oltre  al
soddisfacimento delle esigenze previste per  la  carta  acquisti,  la
carta Rdc permette di effettuare prelievi di contante entro un limite
mensile  non  superiore  ad  euro  100  per  un  singolo   individuo,
moltiplicato per la scala di equivalenza di cui all'art. 2, comma  4;
al quinto periodo stabilisce che con decreto del Ministro del  lavoro
e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro  dell'economia
e delle finanze, possono essere  individuate  ulteriori  esigenze  da
soddisfare attraverso la Carta Rdc, nonche' diversi limiti di importo
per i prelievi di contante; 
    l'art. 5, comma 6-bis, che prevede che a decorrere dal 1° gennaio
2021, ai  beneficiari  di  Pensione  di  cittadinanza  che  risultino
titolari di altra  prestazione  pensionistica  erogata  dall'INPS  il
beneficio e' erogato insieme con detta prestazione pensionistica  per
la quota parte spettante ai sensi dell'art. 3, comma 7. Nei confronti
dei titolari della Pensione di cittadinanza non valgono i  limiti  di
utilizzo di cui al comma 6; 
  Considerato che il citato art. 3, comma 7, del decreto-legge  n.  4
del 28 gennaio 2019 prevede che con decreto del Ministro del lavoro e
delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia  e
delle finanze, sono stabilite le  modalita'  di  erogazione  del  Rdc
suddiviso  per  ogni  singolo  componente  maggiorenne   del   nucleo
familiare; 
  Considerato che il citato art. 5, comma 6, del decreto-legge  n.  4
del 28 gennaio 2019 prevede che con decreto del Ministro del lavoro e
delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia  e
delle finanze, possono essere individuati diversi limiti  di  importo
per i prelievi di contante; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                             Definizioni 
 
  1. Ai soli fini del  presente  decreto  si  applicano  le  seguenti
definizioni: 
    a) «Rdc»: il Reddito di  cittadinanza,  di  cui  all'art.  1  del
decreto-legge n. 4 del 28 gennaio 2019; 
    b)  «Richiedente  Rdc»:  il  componente  del   nucleo   familiare
richiedente il beneficio del RdC; 
    c)  «Beneficio  ad  integrazione  del  reddito   familiare»:   la
componente del  beneficio  economico  del  Rdc  ad  integrazione  del
reddito familiare, di  cui  all'art.  3,  comma  1,  lettera  a)  del
decreto-legge n. 4 del 28 gennaio 2019; 
    d) «Sostegno al pagamento del canone di locazione  o  mutuo»:  la
componente del beneficio economico Rdc ad  integrazione  del  reddito
dei nuclei familiari residenti in abitazione in locazione, ovvero  in
abitazione di proprieta' per il cui acquisto o per la cui costruzione
sia stato contratto un mutuo, di cui all'art. 3, comma 1, lettera  b)
e comma 3, del decreto-legge n. 4 del 28 gennaio 2019; 
    e)  «Quota  pro-capite»:  quota  che  si  ottiene  dividendo   il
Beneficio ad integrazione del reddito  familiare  per  il  numero  di
beneficiari maggiorenni presenti nel nucleo familiare. 
                               Art. 2 
 
         Modalita' di erogazione del Reddito di cittadinanza 
 
  1. Il Reddito di  cittadinanza  puo'  essere  erogato  suddividendo
l'importo spettante tra i componenti maggiorenni del nucleo familiare
nelle modalita' di cui all'art.  3,  su  richiesta  presentata  nelle
modalita' di cui all'art. 4. 
                               Art. 3 
 
              Beneficio spettante al singolo componente 
 
  1. Il Beneficio ad integrazione del reddito familiare e' attribuito
ai singoli componenti maggiorenni, riconoscendo a ciascuno  la  Quota
pro-capite. 
  2. Il Sostegno al pagamento del canone  di  locazione  o  mutuo  e'
attribuito al beneficiario intestatario del contratto  di  affitto  o
del mutuo indicato nella richiesta di cui all'art. 4. In caso di piu'
intestatari, nella domanda di cui sopra  e'  identificato  di  comune
accordo fra gli intestatari il componente cui attribuire il sostegno;
in caso di mancata indicazione,  il  sostegno  rimane  attribuito  al
soggetto che ha presentato la domanda di Reddito di cittadinanza.  
                               Art. 4 
 
                         Modalita' operative 
 
  1. La richiesta di  erogazione  del  Rdc  nelle  modalita'  di  cui
all'art. 2  puo'  essere  presentata  da  uno  qualunque  dei  membri
maggiorenni del nucleo familiare e si applica a  tutti  i  componenti
del   nucleo.   Tale   richiesta   puo'   essere   presentata   anche
contestualmente alla richiesta del  Rdc.  Alla  suddivisione  si  da'
corso solo qualora il Beneficio ad integrazione del reddito familiare
liquidato nel mese in cui viene fatta la domanda,  ovvero  nel  primo
mese in cui viene erogata la prestazione, sia di ammontare  superiore
a 200 euro. 
  2. Qualora la richiesta di erogazione del Rdc  nelle  modalita'  di
cui all'art. 2 sia presentata contestualmente alla richiesta del Rdc,
vengono emesse un numero di carte Rdc  corrispondenti  al  numero  di
persone cui deve essere liquidata  la  prestazione  attraverso  dette
carte. Qualora la domanda sia presentata successivamente, oltre  alla
prima carta Rdc emessa,  che  rimane  attribuita  al  richiedente  la
prestazione, e ferme restando le somme  accreditate  su  detta  carta
fino  al  termine  di  cui  al  successivo  periodo,  vengono  emesse
ulteriori carte a  favore  degli  altri  aventi  diritto  del  nucleo
familiare. La suddivisione decorre dal primo mese di  erogazione  del
beneficio nel caso di domanda contestuale alla richiesta  del  Rdc  e
dal secondo mese successivo a quello nel quale e' stata presentata la
domanda di suddivisione, nel caso sia stata presentata in un  momento
successivo. La suddivisione non e' revocabile e  vale  per  tutto  il
residuo periodo di godimento del beneficio. 
  3. In caso il Rdc venga erogato ad un nucleo composto  da  un  solo
membro e questo deceda, l'erogazione del Rdc viene  interrotta  anche
in presenza di eventuali mensilita' arretrate non ancore erogate e le
quote maturate e non riscosse e le somme erogate e non spese in  vita
dal soggetto deceduto non entrano nell'asse  ereditario  e  non  sono
trasmissibili agli eredi. 
  4. In caso il Rdc venga erogato  ad  un  nucleo  composto  da  piu'
membri maggiorenni e sia in corso la suddivisione dell'erogazione del
beneficio fra questi, in  caso  di  decesso  di  uno  di  questi,  le
eventuali quote di Rdc  arretrate  non  ancore  erogate  e  le  somme
erogate  e  non  spese  in  vita  dal   soggetto   deceduto   vengono
riconosciute agli altri membri del nucleo. 
  5. Con provvedimento dell'INPS, sentito il Ministero del  lavoro  e
delle politiche sociali, sono definiti i moduli  e  le  modalita'  di
domanda dell'attribuzione ai singoli componenti di cui al comma 1. 
                               Art. 5 
 
            Limiti di importo per i prelievi di contante 
 
  1. Nel caso di  attribuzione  del  Beneficio  ad  integrazione  del
reddito familiare ai singoli componenti  maggiorenni,  la  carta  Rdc
permette di effettuare prelievi di contante entro i limiti di seguito
indicati: 
    a) per i nuclei familiari composti da due componenti maggiorenni,
indipendentemente dal numero  di  minorenni  presenti,  e'  possibile
effettuare prelievi di contante nel limite mensile non  superiore  ad
euro 100 per ciascuna carta Rdc individuale; 
    b) per i nuclei familiari in  cui  siano  presenti  piu'  di  due
componenti maggiorenni e' possibile effettuare prelievi  di  contante
nel limite mensile non superiore ad euro 80 per  ciascuna  carta  Rdc
individuale. 
                               Art. 6 
 
                         Disposizioni finali 
 
  1. Le disposizioni del presente decreto si applicano dal 1°  giugno
2021, ovvero a decorrere dalla data di avvio del servizio di gestione
delle carte Rdc conseguente al nuovo affidamento di cui  all'art.  5,
comma 6, del decreto-legge n. 4 del 28 gennaio 2019, se successivo. 
  Il presente decreto viene pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana, previo visto e  registrazione  della  Corte  dei
conti. 
    Roma, 30 aprile 2021 
 
                                              Il Ministro del lavoro  
                                            e delle politiche sociali 
                                                      Orlando         
Il Ministro dell'economia 
     e delle finanze 
         Franco 

Registrato alla Corte dei conti l'8 giugno 2021 
Ufficio di controllo sugli atti del  Ministero  del  lavoro  e  delle
politiche  sociali,  del  Ministero  dell'istruzione,  del  Ministero
dell'universita' e della ricerca, del Ministero  della  cultura,  del
Ministero del turismo, del Ministero della salute,  registrazione  n.
1903 
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