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Recepimento direttive (UE): IVA per le prestazioni di servizi e le vendite a distanza di beni. – QUOTIDIANO LEGALE
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Recepimento direttive (UE): IVA per le prestazioni di servizi e le vendite a distanza di beni.

Iva

DECRETO LEGISLATIVO 25 maggio 2021, n. 83

Recepimento degli articoli 2 e 3 della direttiva (UE)  2017/2455  del
Consiglio del 5 dicembre 2017 che modifica la direttiva 2006/112/CE e
la direttiva 2009/132/CE  per  quanto  riguarda  taluni  obblighi  in
materia di imposta sul valore aggiunto per le prestazioni di  servizi
e le vendite a distanza di beni e della direttiva (UE) 2019/1995  del
Consiglio del 21 novembre 2019 che modifica la direttiva  2006/112/CE
per quanto riguarda le disposizioni relative alle vendite a  distanza
di beni e a talune cessioni nazionali di beni. (21G00094) 

(GU n.141 del 15-6-2021)

 
 Vigente al: 30-6-2021

 

 

 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
  Vista la legge 4 ottobre 2019, n. 117, recante  delega  al  Governo
per il recepimento delle direttive europee e  l'attuazione  di  altri
atti dell'Unione europea (Legge di delegazione europea 2018),  e,  in
particolare, l'articolo 1, comma 1, e l'allegato A, n. 12; 
  Vista la legge 24 dicembre 2012, n.  234,  recante  norme  generali
sulla partecipazione dell'Italia  alla  formazione  e  all'attuazione
della  normativa  e  delle  politiche  dell'Unione  europea,  e,   in
particolare, gli articoli 31 e 32; 
  Vista la direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006,
relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto; 
  Vista la direttiva 2009/132/CE del Consiglio, del 19 ottobre  2009,
che determina l'ambito d'applicazione dell'articolo 143, lettere b) e
c), della  direttiva  2006/112/CE  per  quanto  concerne  l'esenzione
dall'imposta sul valore aggiunto di talune importazioni definitive di
beni, che ha sostituito la direttiva 83/181/CEE del Consiglio, del 28
marzo 1983; 
  Vista la direttiva (UE) 2017/2455 del  Consiglio,  del  5  dicembre
2017,  che  modifica  la  direttiva  2006/112/CE   e   la   direttiva
2009/132/CE per quanto riguarda taluni obblighi in materia di imposta
sul valore aggiunto per le prestazioni di  servizi  e  le  vendite  a
distanza di beni, e, in particolare, gli articoli 2 e 3; 
  Vista la direttiva (UE) 2019/1995 del Consiglio,  del  21  novembre
2019, che modifica la direttiva 2006/112/CE  del  Consiglio,  del  28
novembre 2006, per quanto  riguarda  le  disposizioni  relative  alle
vendite a distanza di beni e a talune cessioni nazionali di beni; 
  Vista la decisione (UE) 2020/1109  del  Consiglio,  del  20  luglio
2020, che modifica le direttive (UE) 2017/2455 e (UE) 2019/1995,  per
quanto riguarda le date di recepimento e di applicazione in  risposta
alla pandemia di COVID-19; 
  Vista la direttiva 2010/24/UE del Consiglio,  del  16  marzo  2010,
sull'assistenza  reciproca  in  materia  di  recupero   dei   crediti
risultanti da dazi, imposte ed altre misure; 
  Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011 del  Consiglio,
del  15  marzo  2011,  recante  disposizioni  di  applicazione  della
direttiva 2006/112/CE relativa  al  sistema  comune  di  imposta  sul
valore aggiunto; 
  Visto il regolamento di esecuzione (UE)  2017/2459  del  Consiglio,
del 5 dicembre 2017, che modifica il regolamento di  esecuzione  (UE)
n. 282/2011 recante  disposizioni  di  applicazione  della  direttiva
2006/112/CE  relativa  al  sistema  comune  di  imposta  sul   valore
aggiunto; 
  Visto il regolamento di esecuzione (UE)  2019/2026  del  Consiglio,
del 21 novembre 2019, che modifica il regolamento di esecuzione  (UE)
n. 282/2011 per quanto riguarda le cessioni di beni o le  prestazioni
di servizi facilitate da interfacce elettroniche e i regimi  speciali
per i soggetti passivi che prestano servizi a persone  che  non  sono
soggetti passivi, effettuano vendite a  distanza  di  beni  e  talune
cessioni nazionali di beni; 
  Visto il regolamento di esecuzione (UE)  2020/1112  del  Consiglio,
del 20 luglio 2020, che modifica il regolamento  di  esecuzione  (UE)
2019/2026 per quanto riguarda le date  di  applicazione  in  risposta
alla pandemia di COVID-19; 
  Visto il regolamento (UE) n. 904/2010 del Consiglio, del 7  ottobre
2010, relativo alla cooperazione amministrativa e alla  lotta  contro
la frode in materia d'imposta sul valore aggiunto; 
  Visto il regolamento (UE) 2017/2454 del Consiglio, del  5  dicembre
2017, che modifica il regolamento  (UE)  n.  904/2010  relativo  alla
cooperazione amministrativa e alla lotta contro la frode  in  materia
d'imposta sul valore aggiunto; 
  Visto il regolamento (UE) 2020/1108 del Consiglio,  del  20  luglio
2020, che modifica il regolamento (UE) 2017/2454 per quanto  riguarda
le date di applicazione in risposta alla pandemia di COVID-19; 
  Visto il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e  del
Consiglio, del 9 ottobre 2013,  che  istituisce  il  codice  doganale
dell'Unione, e, in particolare, l'articolo 111; 
  Visto il regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione, del
28 luglio 2015, che integra  il  regolamento  (UE)  n.  952/2013  del
Parlamento europeo e del Consiglio in relazione  alle  modalita'  che
specificano alcune disposizioni del codice doganale dell'Unione; 
  Visto  il  regolamento   di   esecuzione   (UE)   2015/2447   della
Commissione, del 24 novembre 2015, recante modalita' di  applicazione
di  talune  disposizioni  del  regolamento  (UE)  n.   952/2013   del
Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice  doganale
dell'Unione; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26  ottobre  1972,
n. 633, recante istituzione  e  disciplina  dell'imposta  sul  valore
aggiunto, e successive modificazioni; 
  Visto il decreto-legge 30 agosto  1993,  n.  331,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  29  ottobre  1993,  n.   427,   recante
armonizzazione delle disposizioni in materia  di  imposte  sugli  oli
minerali, sull'alcole, sulle bevande alcoliche, sui tabacchi lavorati
e  in  materia  di  IVA  con  quelle  recate  da  direttive   CEE   e
modificazioni   conseguenti   a   detta    armonizzazione,    nonche'
disposizioni concernenti la  disciplina  dei  Centri  autorizzati  di
assistenza  fiscale,  le   procedure   dei   rimborsi   di   imposta,
l'esclusione dall'ILOR dei  redditi  di  impresa  fino  all'ammontare
corrispondente al contributo diretto lavorativo, l'istituzione per il
1993 di un'imposta erariale straordinaria su  taluni  beni  ed  altre
disposizioni tributarie, e successive modificazioni; 
  Visto il decreto-legge 23 febbraio 1995,  n.  41,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 22  marzo  1995,  n.  85,  recante  misure
urgenti per il risanamento della finanza pubblica e per l'occupazione
nelle aree depresse, e successive modificazioni; 
  Visto il decreto del Ministro delle finanze  5  dicembre  1997,  n.
489, concernente regolamento recante  norme  in  tema  di  franchigie
fiscali applicabili a talune importazioni definitive di beni, piccole
spedizioni prive di carattere commerciale ed a spedizioni  di  valore
trascurabile, come modificato dal decreto del Ministro  dell'economia
e delle finanze 29 aprile 2016, n. 96; 
  Visto il decreto legislativo 18  dicembre  1997,  n.  471,  recante
riforma delle sanzioni tributarie non penali in  materia  di  imposte
dirette, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi,
a norma dell'articolo 3,  comma  133,  lettera  q),  della  legge  23
dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 600, recante disposizioni comuni in materia di accertamento  delle
imposte sui redditi, e successive modificazioni; 
  Visto il decreto-legge  14  marzo  2005,  n.  35,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  14  maggio   2005,   n.   80,   recante
disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di azione per lo  sviluppo
economico, sociale e  territoriale,  e,  in  particolare,  l'articolo
11-quater; 
  Visto il  decreto  legislativo  1°  giugno  2020,  n.  45,  recante
attuazione della  direttiva  (UE)  2017/2455  del  Consiglio,  del  5
dicembre 2017, che modifica la direttiva 2006/112/CE e  la  direttiva
2009/132/CE per quanto riguarda taluni obblighi in materia di imposta
sul valore aggiunto per le prestazioni di  servizi  e  le  vendite  a
distanza di beni, e, in particolare, il recepimento  dell'articolo  1
della predetta direttiva (UE) 2017/2455; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,
adottata nella riunione del 26 febbraio 2021; 
  Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni parlamentari  della
Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 20 maggio 2021; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  e  del
Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto  con  i  Ministri
della  giustizia  e  degli  affari  esteri   e   della   cooperazione
internazionale; 
 
                                Emana 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
 
Modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica  26  ottobre
                            1972, n. 633 
 
  1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre  1972,  n.
633, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) dopo l'articolo 2, e' inserito il seguente: 
      «Art. 2-bis  (Cessioni  di  beni  facilitate  dalle  interfacce
elettroniche). - 1. Le  seguenti  cessioni  di  beni  si  considerano
effettuate dal soggetto passivo che facilita le stesse tramite  l'uso
di  un'interfaccia  elettronica,  quale  un  mercato  virtuale,   una
piattaforma, un portale o mezzi analoghi: 
  a)  le  vendite  a  distanza  intracomunitarie  di  beni   di   cui
all'articolo 38-bis, commi 1 e 3, del decreto-legge 30  agosto  1993,
n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29  ottobre  1993,
n. 427, e le cessioni di beni con partenza e arrivo della  spedizione
o  del  trasporto  nel  territorio  dello  stesso  Stato   membro   a
destinazione di non soggetti passivi, effettuate da soggetti  passivi
non stabiliti nell'Unione europea; 
  b) le vendite a distanza di beni importati da territori terzi o  da
paesi  terzi,  di  cui  all'articolo  38-bis,  commi  2  e   3,   del
decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con  modificazioni,
dalla legge  29  ottobre  1993,  n.  427,  in  spedizioni  di  valore
intrinseco non superiore a 150 euro. 
      2.  Il  soggetto  passivo  che  facilita   tramite   l'uso   di
un'interfaccia elettronica le cessioni di beni di cui al comma  1  si
considera cessionario e rivenditore di detti beni.»; 
    b) all'articolo 6, dopo il sesto comma, e' aggiunto il  seguente:
«In deroga al primo e al quarto comma, le cessioni di beni  da  parte
di un soggetto passivo che si considera cessionario e rivenditore  di
detti beni ai sensi dell'articolo  2-bis,  nonche'  le  cessioni  dei
medesimi beni nei confronti di detto soggetto passivo, si considerano
effettuate e l'imposta  diviene  esigibile  nel  momento  in  cui  e'
accettato il pagamento del corrispettivo.»; 
    c)   all'articolo   7-octies,   sono   apportate   le    seguenti
modificazioni: 
      1) al comma 2, lettera b), dopo le parole «stabiliti  in  Stati
membri dell'Unione europea diversi  da  quello  di  stabilimento  del
prestatore» sono inserite le seguenti: «e delle  vendite  a  distanza
intracomunitarie di beni nell'Unione  europea,  di  cui  all'articolo
38-bis, commi 1 e 3,  del  decreto-legge  30  agosto  1993,  n.  331,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427»; 
      2) al comma 3, lettera b), dopo le parole «stabiliti  in  Stati
membri dell'Unione europea  diversi  dall'Italia»  sono  inserite  le
seguenti: «e  delle  vendite  a  distanza  intracomunitarie  di  beni
nell'Unione europea di cui all'articolo 38-bis,  commi  1  e  3,  del
decreto-legge 30 agosto 1993,  n.  331,  convertito  dalla  legge  29
ottobre 1993, n. 427»; 
    d) all'articolo  10,  dopo  il  secondo  comma,  e'  aggiunto  il
seguente: «Sono, inoltre, esenti dall'imposta  le  cessioni  di  beni
effettuate nei confronti di un  soggetto  passivo  che  si  considera
cessionario e rivenditore di detti beni ai sensi dell'articolo 2-bis,
comma 1, lettera a).»; 
    e) all'articolo 19, comma 3, dopo la lettera d), e'  inserita  la
seguente: «d-bis) le cessioni di beni di cui all'articolo  10,  terzo
comma;»; 
    f) all'articolo 36-bis,  primo  comma,  le  parole  «indicate  ai
numeri 11), 18) e 19)» sono sostituite dalle seguenti:  «indicate  al
primo comma, numeri 11), 18) e 19), e al terzo comma»; 
    g) all'articolo 38-bis2, comma 1, secondo periodo, le parole  «di
servizi di telecomunicazione, di teleradiodiffusione  ed  elettronici
rese» sono sostituite dalla seguente: «effettuate»; 
    h) all'articolo 38-bis3 sono apportate le seguenti modificazioni: 
      1) alla rubrica, le parole «per i servizi di telecomunicazione,
di  teleradiodiffusione  ed  elettronici»   sono   sostituite   dalle
seguenti: «di cui agli articoli 74-quinquies e seguenti»; 
      2) al comma 1, dopo le parole «di cui all'articolo 74-quinquies
o 74-sexies» sono inserite le seguenti: «o 74-sexies.1» e  le  parole
«dalla dichiarazione trimestrale di  cui  all'articolo  74-quinquies,
comma  6,»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «dalle  dichiarazioni
presentate ai sensi di detti articoli»; 
    i) all'articolo 38-ter, al comma  1-bis,  le  parole  «al  regime
speciale» sono sostituite dalle seguenti: «ai regimi speciali»  e  le
parole   «prestazioni   di   servizi   di    telecomunicazione,    di
teleradiodiffusione ed elettronici» sono sostituite  dalle  seguenti:
«operazioni nell'ambito di detti regimi speciali»; 
    l) all'articolo 39, dopo il terzo comma, e' aggiunto il seguente:
«I  soggetti  passivi  che  facilitano  le  cessioni  di  beni  e  le
prestazioni di servizi effettuate nei confronti di  cessionari  o  di
committenti non soggetti  passivi  d'imposta  tramite  l'uso  di  una
interfaccia elettronica, quale un mercato virtuale, una  piattaforma,
un portale o mezzi analoghi, conservano per un periodo di dieci anni,
a partire dal 31 dicembre dell'anno  in  cui  l'operazione  e'  stata
effettuata, la  documentazione  di  cui  all'articolo  54-quater  del
regolamento di esecuzione (UE) n.  282/2011  del  Consiglio,  del  15
marzo 2011, relativa a tali cessioni o prestazioni. La documentazione
e' fornita per via  elettronica,  su  richiesta,  all'Amministrazione
finanziaria e alle autorita' fiscali degli Stati  membri  dell'Unione
europea nei quali le operazioni si considerano effettuate.»; 
    m) all'articolo 54-ter sono apportate le seguenti modificazioni: 
      1)  al  comma  1,  dopo  le   parole   «di   cui   all'articolo
74-quinquies, commi 6 e 9,» sono inserite  le  seguenti:  «e  di  cui
all'articolo 74-sexies.1, commi 10 e 14,» e  le  parole  «di  cui  al
predetto comma 6» sono soppresse; 
      2) al comma 2, dopo le parole «di cui al comma 6  dell'articolo
74-quinquies» sono inserite le  seguenti:  «e  di  cui  al  comma  10
dell'articolo 74-sexies.1»; 
      3)  al  comma  4,  dopo  le  parole:   «di   cui   all'articolo
74-quinquies, comma 5,»  sono  inserite  le  seguenti:  «all'articolo
74-sexies, comma 3-bis, e all'articolo 74-sexies.1, commi 8 e 9,»; 
    n)   all'articolo   54-quater   sono   apportate   le    seguenti
modificazioni: 
      1) alla rubrica  le  parole  «a  servizi  di  telecomunicazione
teleradiodiffusione  ed  elettronici  resi»  sono  sostituite   dalle
seguenti: «alle operazioni effettuate nell'ambito dei regimi speciali
di cui agli articoli 74-quinquies e seguenti»; 
      2) al comma 1, le parole «di cui agli articoli  74-quinquies  e
74-septies relativamente ai servizi resi a committenti  non  soggetti
passivi d'imposta domiciliati o residenti nel territorio dello Stato»
sono sostituite dalle seguenti: «di cui agli articoli da 74-quinquies
a 74-septies relativamente alle operazioni effettuate nel  territorio
dello Stato nei confronti di committenti o  cessionari  non  soggetti
passivi d'imposta»; 
      3) al comma 2, dopo la lettera a),  e'  inserita  la  seguente:
«a-bis) correggere gli errori materiali e  di  calcolo  commessi  dai
contribuenti nel riporto e nella determinazione  delle  eccedenze  di
imposta   derivanti   dalle   rettifiche   relative   a    precedenti
dichiarazioni;»; 
      4) al comma 3, primo periodo, le parole «l'esito del  controllo
e' comunicato per via elettronica» sono  sostituite  dalle  seguenti:
«l'esito del controllo e' comunicato per via elettronica o  ai  sensi
dell'articolo 60 del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  29
settembre 1973, n. 600»; 
    o)  all'articolo  54-quinquies   sono   apportate   le   seguenti
modificazioni: 
  1)  alla  rubrica,  le  parole  «74-quinquies  e  74-septies»  sono
sostituite dalle seguenti: «da 74-quinquies a 74-septies»; 
  2) al comma 1,  dopo  le  parole  «di  cui  all'articolo  51»  sono
inserite le seguenti: «o desunte sulla base di presunzioni  semplici,
purche'  queste  siano  gravi,  precise  e  concordanti»,  la  parola
«trimestrale» e' soppressa, le parole «2 e 3,» sono sostituite  dalle
seguenti: «2, 3 e 4,» e le parole «ai servizi  di  telecomunicazione,
di teleradiodiffusione  o  elettronici  effettuati»  sono  sostituite
dalle seguenti: «alle operazioni effettuate»; 
  3) al comma 2, le parole «2 e 3,» sono sostituite  dalle  seguenti:
«2, 3 e  4,»  e  le  parole  «ai  servizi  di  telecomunicazione,  di
teleradiodiffusione o elettronici effettuati» sono  sostituite  dalle
seguenti: «alle operazioni effettuate»; 
  p) all'articolo 68, primo comma, alla lettera g-bis), le parole «di
raffreddamento.»    sono    sostituite    dalle     seguenti:     «di
raffreddamento;», e, dopo la lettera g-bis), e' aggiunta la seguente:
«g-ter) le importazioni di beni per le quali l'imposta e'  dichiarata
nell'ambito del regime speciale di cui  all'articolo  74-sexies.1,  a
condizione che  nella  dichiarazione  doganale  di  importazione  sia
indicato il numero individuale di identificazione IVA attribuito  per
l'applicazione  di  detto  regime  speciale   al   fornitore   o   al
rappresentante fiscale che agisce in suo nome e per suo conto.»; 
  q) dopo l'articolo 70, e' inserito il seguente: 
  «Art. 70.1 (Regime speciale per la  dichiarazione  e  il  pagamento
dell'IVA all'importazione). - 1. I soggetti che presentano i beni  in
dogana per conto della persona alla quale gli stessi sono  destinati,
tenuta al pagamento dell'imposta, possono assolvere gli  obblighi  in
materia d'imposta sul valore aggiunto con le modalita'  previste  dal
presente articolo per le importazioni di  beni,  esclusi  i  prodotti
soggetti  ad  accisa,  la  cui  spedizione  o  il  cui  trasporto  si
concludono nello  Stato,  in  spedizioni  di  valore  intrinseco  non
superiore a 150 euro,  per  le  quali  non  e'  applicato  il  regime
speciale di cui all'articolo 74-sexies.1. 
  2. Relativamente alle importazioni di beni effettuate nel  mese  di
riferimento, i soggetti che si avvalgono del regime speciale previsto
dal presente articolo  presentano  una  dichiarazione  mensile  dalla
quale risulta l'ammontare dell'imposta riscossa presso le  persone  a
cui i beni sono destinati. La dichiarazione e' presentata in  formato
elettronico entro il termine  di  versamento  dell'imposta  riscossa,
secondo  il  modello  approvato  con  determinazione  del   direttore
dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli; tale  determinazione  tiene
altresi'   conto   di   eventuali   meccanismi   di   semplificazione
dell'adempimento dichiarativo. 
  3. L'imposta riscossa nell'ambito del presente regime  speciale  e'
versata  mensilmente  entro  il  termine  di  pagamento   del   dazio
all'importazione. 
  4. I  soggetti  che  si  avvalgono  del  presente  regime  speciale
conservano la  documentazione  relativa  alle  importazioni  a  norma
dell'articolo 39.  La  documentazione  deve  essere  sufficientemente
dettagliata al fine  di  consentire  la  verifica  della  correttezza
dell'imposta dichiarata  e,  su  richiesta,  e'  fornita  in  formato
elettronico alle autorita' di controllo fiscale e doganale. 
  5. Ai fini del comma 1, il  valore  in  euro  dell'importazione  e'
determinato in  base  al  tasso  di  cambio  pubblicato  dalla  Banca
centrale europea del primo giorno lavorativo d'ottobre,  con  effetto
dal 1° gennaio dell'anno successivo. 
  6. Con determinazione del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei
monopoli sono indicate le misure operative che i soggetti di  cui  al
comma 1 devono seguire ai fini del pagamento dell'imposta  dovuta  da
parte della persona alla quale i beni sono destinati. 
  7. I beni importati nell'ambito del presente regime  speciale  sono
assoggettati all'aliquota IVA ordinaria di cui all'articolo 16, primo
comma. La persona alla quale i beni sono destinati puo' optare per la
procedura di  importazione  di  cui  all'articolo  67  per  avvalersi
dell'aliquota IVA ridotta, se prevista.»; 
    r)  all'articolo  74-quinquies   sono   apportate   le   seguenti
modificazioni: 
      1) la rubrica e' sostituita dalla  seguente:  «Regime  speciale
per i servizi resi da soggetti non UE»; 
      2) al comma 1, le  parole  «ai  servizi  di  telecomunicazione,
teleradiodiffusione o elettronici resi  a  committenti  non  soggetti
passivi d'imposta domiciliati o residenti nell'Unione  europea»  sono
sostituite dalle  seguenti:  «a  tutti  i  servizi  resi  nell'Unione
europea a committenti non soggetti passivi  d'imposta»  e  le  parole
«all'ufficio competente dell'Agenzia delle entrate,  il  quale»  sono
sostituite dalle seguenti: «all'Agenzia delle entrate, la quale»; 
  3) al comma 2, le parole da «al titolo II.» a  «dall'articolo  22.»
sono sostituite dalle seguenti: «al titolo  II;  qualora  sia  emessa
fattura si applicano le  disposizioni  di  cui  agli  articoli  21  e
seguenti.»; 
  4)   al   comma   4,   le   parole   «di   telecomunicazione,    di
teleradiodiffusione ed elettronici» sono sostituite  dalle  seguenti:
«di cui al comma 1»; 
  5) al comma 5, lettere a) e b), le parole «di telecomunicazione, di
teleradiodiffusione o elettronici» sono  sostituite  dalle  seguenti:
«di cui al comma 1»; 
  6) al comma 6, alinea, le parole «il giorno venti» sono  sostituite
dalle  seguenti:  «la  fine»,  alla  lettera  b),   le   parole   «di
telecomunicazione, di teleradiodiffusione  o  elettronici  effettuate
nel periodo di riferimento, distintamente per ciascuno  Stato  membro
di domicilio o  residenza  dei  committenti»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «di servizi di cui al comma 1  effettuate  nel  periodo  di
riferimento, distintamente  per  ciascuno  Stato  membro  in  cui  la
prestazione di servizi si considera effettuata» e alle lettere  c)  e
d), le  parole  «di  domicilio  o  residenza  dei  committenti»  sono
sostituite dalle seguenti: «in  cui  la  prestazione  di  servizi  si
considera effettuata»; 
  7)  dopo  il  comma  6,  e'  inserito  il  seguente:   «6-bis.   La
dichiarazione puo' essere modificata entro tre anni dalla data in cui
doveva  essere  presentata  la   dichiarazione   iniziale   con   una
dichiarazione relativa a periodi d'imposta successivi,  indicando  il
pertinente Stato membro in cui la prestazione di servizi si considera
effettuata,  il  periodo  di  imposta  e  l'importo  dell'imposta  in
relazione ai quali sono richieste le modifiche.»; 
  8) al comma 11, e' aggiunto, in fine, il seguente  periodo:  «Detti
soggetti  passivi  possono  esercitare  il  diritto  alla  detrazione
relativa agli acquisti di beni e servizi ed alle importazioni di beni
effettuati nel territorio dello Stato,  qualora  spettante  ai  sensi
degli articoli 19 e seguenti, dall'ammontare  dell'imposta  applicata
alle  operazioni   effettuate   nell'ambito   delle   attivita'   non
assoggettate al regime speciale svolte dai soggetti passivi stessi.»; 
    s)   all'articolo   74-sexies   sono   apportate   le    seguenti
modificazioni: 
      1) la  rubrica  dell'articolo  e'  sostituita  dalla  seguente:
«Regime speciale per i servizi resi da soggetti UE, per le vendite  a
distanza intracomunitarie di beni e  per  le  cessioni  di  beni  con
partenza e arrivo nel territorio dello stesso Stato membro facilitate
da interfacce elettroniche»; 
      2) al comma 1, le parole «per i servizi  di  telecomunicazione,
di teleradiodiffusione o elettronici resi a committenti non  soggetti
passivi d'imposta domiciliati o residenti negli  altri  Stati  membri
dell'Unione europea,» sono sostituite dalle seguenti:  «per  tutti  i
servizi  resi  negli  altri  Stati  membri  dell'Unione  europea  nei
confronti di committenti non soggetti passivi d'imposta, per tutte le
vendite a distanza  intracomunitarie  di  beni  di  cui  all'articolo
38-bis, commi 1 e 3,  del  decreto-legge  30  agosto  1993,  n.  331,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e
per tutte le cessioni di beni per le quali  un  soggetto  passivo  si
considera cessionario e rivenditore  ai  sensi  dell'articolo  2-bis,
comma 1, lettera a),»; 
      3) al comma 2, al primo periodo, dopo le parole «dispongono  di
una stabile organizzazione nel territorio dello Stato» sono  inserite
le seguenti: «, nonche' dai soggetti passivi domiciliati o  residenti
fuori  dell'Unione  europea  che  non  dispongono  di   una   stabile
organizzazione nell'Unione europea e che spediscono o  trasportano  i
beni a partire dallo Stato», e, al secondo periodo,  dopo  le  parole
«una  stabile  organizzazione  anche  in  un   altro   Stato   membro
dell'Unione europea»,  sono  inserite  le  seguenti:  «o  spedisca  o
trasporti beni anche a partire  da  altri  Stati  membri  dell'Unione
europea,»; 
      4) dopo il comma 3, e' inserito il seguente: «3-bis. I soggetti
identificati ai sensi del presente articolo sono esclusi  dal  regime
speciale se ricorre una delle seguenti condizioni: 
        a) comunicano di non effettuare piu' le attivita' di  cui  al
comma 1; 
        b) si puo' altrimenti presumere che le loro attivita' di  cui
al comma 1 siano cessate; 
        c) non soddisfano piu' i requisiti  necessari  per  avvalersi
del presente regime speciale; 
        d) persistono a non osservare le norme relative  al  presente
regime speciale.»; 
      5) il comma 4 e' sostituito dal seguente: «4. I soggetti che si
avvalgono  del  presente   regime   speciale,   nella   dichiarazione
presentata ai sensi dell'articolo 74-quinquies, comma 6, indicano: 
        a) il numero di identificazione IVA; 
        b) l'ammontare delle prestazioni dei servizi di cui al  comma
1 effettuate nel periodo di riferimento, distintamente  per  ciascuno
Stato membro in cui l'imposta e' dovuta e suddiviso per aliquote,  al
netto dell'imposta sul valore aggiunto; 
        c) l'ammontare delle vendite a distanza  intracomunitarie  di
beni di cui al comma 1 distintamente per ciascuno Stato membro in cui
l'imposta e' dovuta e suddiviso per aliquote, al  netto  dell'imposta
sul valore aggiunto; 
        d) l'ammontare delle cessioni di beni con partenza  e  arrivo
nel territorio dello stesso Stato membro, facilitate tramite l'uso di
interfacce elettroniche, ai sensi dell'articolo 2-bis, effettuate nel
periodo di riferimento, suddiviso per aliquote, al netto dell'imposta
sul valore aggiunto; 
        e) le aliquote applicate in relazione allo  Stato  membro  in
cui l'IVA e' dovuta; 
        f) l'ammontare dell'imposta sul  valore  aggiunto,  suddiviso
per aliquote, spettante a ciascuno Stato membro in cui  l'imposta  e'
dovuta.»; 
      6) dopo il comma 4, e'  inserito  il  seguente:  «4-bis.  Nella
dichiarazione di cui al comma 4 sono, inoltre,  indicati  i  seguenti
dati: 
        a) se i soggetti optanti dispongono di stabili organizzazioni
in altri Stati membri dell'Unione europea, in  relazione  ai  servizi
resi dalla stabile organizzazione in ciascuno Stato  membro,  diverso
da quello in cui quest'ultima e' localizzata, l'ammontare  totale  al
netto dell'imposta, le aliquote  IVA  applicabili,  l'importo  totale
dell'imposta corrispondente diviso per aliquote  e  l'imposta  totale
dovuta, ripartiti per ciascuno Stato  membro  in  cui  i  servizi  si
considerano   effettuati,   nonche'   il   numero   individuale    di
identificazione IVA  o  il  numero  di  registrazione  fiscale  della
stabile organizzazione stessa; 
        b) se i beni sono spediti o trasportati a  partire  da  altri
Stati membri, per ciascuno Stato membro di partenza della  spedizione
o del trasporto dei  beni,  in  relazione  alle  vendite  a  distanza
intracomunitarie di beni diverse da quelle di cui all'articolo 2-bis,
comma  1,  lettera  a),  e  in  relazione  alle  vendite  a  distanza
intracomunitarie di beni e alle cessioni di beni di cui  all'articolo
2-bis, comma 1, lettera a), l'ammontare totale di tali operazioni  al
netto dell'imposta, le aliquote  IVA  applicabili,  l'importo  totale
dell'imposta corrispondente suddiviso per aliquote e l'imposta totale
dovuta, ripartiti per ciascuno Stato membro  dell'Unione  europea  di
arrivo  della  spedizione  o  del  trasporto,   nonche'   il   numero
individuale di identificazione  IVA  o  il  numero  di  registrazione
fiscale assegnato da ciascuno Stato membro  da  cui  tali  beni  sono
spediti o trasportati. In caso di vendite a distanza intracomunitarie
di beni e di cessioni di beni di cui  all'articolo  2-bis,  comma  1,
lettera a), il numero individuale di identificazione IVA o il  numero
di registrazione fiscale assegnato dallo Stato  membro  da  cui  tali
beni sono spediti o trasportati e' indicato se disponibile.»; 
    t) dopo l'articolo 74-sexies, e' inserito il seguente: 
  «Art. 74-sexies.1 (Regime speciale per la  vendita  a  distanza  di
beni importati da territori terzi o Paesi terzi).  -  1.  I  soggetti
passivi domiciliati nel territorio dello Stato o  ivi  residenti  che
non abbiano stabilito il domicilio  all'estero,  i  soggetti  passivi
domiciliati o residenti fuori dell'Unione europea che  dispongono  di
una  stabile  organizzazione  nello  Stato  e  i   soggetti   passivi
domiciliati o residenti fuori dell'Unione europea  non  stabiliti  in
alcuno Stato membro dell'Unione  europea,  per  l'assolvimento  degli
obblighi in materia di imposta sul valore aggiunto, relativi a  tutte
le vendite a distanza di beni importati da territori  terzi  o  paesi
terzi, di cui all'articolo 38-bis, commi 2 e 3, del decreto-legge  30
agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  29
ottobre 1993, n. 427, ad eccezione dei beni soggetti  ad  accisa,  in
spedizioni di valore intrinseco non superiore  a  150  euro,  possono
identificarsi in Italia,  con  le  modalita'  previste  dal  presente
articolo. I soggetti  passivi  stabiliti  in  paesi  terzi,  che  non
dispongono di una  stabile  organizzazione  nello  Stato,  esercitano
l'opzione  tramite  un  unico  rappresentante  fiscale  appositamente
nominato ai fini del presente regime speciale, nella  forma  prevista
dall'articolo 17, terzo comma, tranne che siano stabiliti in un paese
terzo con il  quale  l'Unione  europea  ha  concluso  un  accordo  di
assistenza reciproca di portata analoga alla direttiva 2010/24/UE del
Consiglio e al regolamento (UE) n. 904/2010 ed effettuino  vendite  a
distanza di beni provenienti da tale paese terzo. I soggetti  diversi
da quelli di cui al periodo precedente possono  esercitare  l'opzione
direttamente o mediante un unico rappresentante fiscale appositamente
nominato nella forma prevista dall'articolo 17, terzo comma. 
  2. Per le vendite a distanza di beni importati da territori terzi o
paesi terzi, dichiarate ai sensi del  presente  regime  speciale,  la
cessione si considera effettuata e l'imposta  diviene  esigibile  nel
momento in cui il pagamento e' accettato. 
  3. I soggetti che si avvalgono del  regime  speciale  previsto  dal
presente articolo sono dispensati dagli obblighi di cui al titolo II;
qualora sia emessa fattura si applicano le disposizioni di  cui  agli
articoli 21 e seguenti." 
  4. L'opzione e' esercitata  mediante  richiesta  all'Agenzia  delle
entrate, la quale comunica  al  soggetto  richiedente  il  numero  di
identificazione attribuito per  l'applicazione  del  presente  regime
speciale. Nel caso in cui un soggetto passivo disponga di una stabile
organizzazione anche in un altro Stato  membro  dell'Unione  europea,
l'opzione di cui al comma  1  non  puo'  essere  revocata  prima  del
termine del secondo anno successivo a quello del suo esercizio. 
  5. La richiesta di cui al comma 4 e' presentata prima  di  iniziare
ad avvalersi del  presente  regime  speciale  e  contiene  almeno  le
seguenti indicazioni: 
  a) per le persone fisiche, il cognome e il nome ed eventualmente la
ditta; per i soggetti  diversi  dalle  persone  fisiche,  la  ragione
sociale, la denominazione; 
  b) indirizzo postale, indirizzi elettronici, inclusi i siti web; 
  c) numero di identificazione IVA o  di  codice  fiscale  attribuito
dallo Stato di residenza o domicilio, se previsto. 
      6. Il rappresentante fiscale comunica le informazioni di cui al
comma 5 per se stesso e  per  ogni  soggetto  rappresentato;  per  il
soggetto rappresentato, comunica, inoltre, il numero  individuale  di
identificazione  allo  stesso  attribuito  per   l'applicazione   del
presente regime speciale. 
      7. Le variazioni dei dati di cui ai commi 5 e 6 sono comunicate
all'Agenzia delle entrate. 
      8. I soggetti identificati ai sensi del presente articolo  sono
esclusi dal regime speciale se ricorre una delle seguenti condizioni: 
        a) comunicano, direttamente o tramite rappresentante fiscale,
di non effettuare piu'  vendite  a  distanza  di  beni  importati  da
territori terzi o paesi terzi; 
        b) si puo' altrimenti presumere che la  loro  l'attivita'  di
vendita a distanza di beni importati da territori terzi o paesi terzi
sia cessata; 
        c) non soddisfano piu' i requisiti  necessari  per  avvalersi
del presente regime speciale; 
        d) persistono a non osservare le norme relative  al  presente
regime speciale; 
        e) il rappresentante fiscale comunica di non  agire  piu'  in
loro nome e per loro conto. 
      9. Il rappresentante fiscale e'  escluso  dal  presente  regime
speciale se: 
        a) per due trimestri civili consecutivi  non  ha  agito  come
rappresentante fiscale di un soggetto  che  si  avvale  del  presente
regime speciale; 
        b) non soddisfa piu' le condizioni necessarie  per  agire  in
qualita' di  rappresentante  fiscale  ai  fini  del  presente  regime
speciale; 
        c) persiste a non osservare le  norme  relative  al  presente
regime speciale. 
      10. I soggetti che hanno esercitato  l'opzione  presentano  per
ciascun mese, entro la fine del mese successivo a quello al quale  la
dichiarazione si riferisce, anche  in  mancanza  di  operazioni,  una
dichiarazione dalla quale risultano: 
  a) il numero di identificazione IVA attribuito  per  l'applicazione
del presente regime; 
  b) l'ammontare delle  vendite  a  distanza  di  beni  importati  da
territori terzi o paesi terzi per le  quali  l'imposta  e'  diventata
esigibile nel mese di riferimento, distintamente per  ciascuno  Stato
membro di  arrivo  della  spedizione  o  del  trasporto  dei  beni  a
destinazione dell'acquirente  e  suddiviso  per  aliquote,  al  netto
dell'imposta sul valore aggiunto; 
  c) le  aliquote  applicate  nello  Stato  membro  di  arrivo  della
spedizione o del trasporto dei beni a destinazione dell'acquirente; 
  d) l'ammontare dell'imposta  sul  valore  aggiunto,  suddiviso  per
aliquote,  spettante  a  ciascuno  Stato  membro  di   arrivo   della
spedizione o del trasporto dei beni a destinazione dell'acquirente. 
  11. La dichiarazione puo'  essere  modificata  con  una  successiva
dichiarazione presentata entro tre anni  dalla  data  in  cui  doveva
essere  presentata  la  dichiarazione  iniziale,   che   indichi   il
pertinente Stato membro in cui l'imposta e'  dovuta,  il  periodo  di
imposta e l'importo dell'imposta sul valore aggiunto in relazione  ai
quali sono richieste le modifiche. 
  12. Per le vendite a distanza di beni importati da territori  terzi
o paesi terzi il cui  corrispettivo  e'  fissato  in  valuta  diversa
dall'euro, in sede di redazione della dichiarazione e' utilizzato  il
tasso di cambio pubblicato  dalla  Banca  centrale  europea  l'ultimo
giorno del periodo d'imposta al quale si riferisce  la  dichiarazione
o, in mancanza, quello del primo giorno successivo di pubblicazione. 
  13. Le comunicazioni  e  le  dichiarazioni  previste  dal  presente
articolo sono redatte in base ai modelli approvati con  provvedimento
del direttore dell'Agenzia delle entrate,  in  conformita'  a  quanto
previsto dall'ordinamento dell'Unione europea in materia di  obblighi
di  trasmissione  dei  messaggi   elettronici   comuni,   e   inviate
all'Agenzia delle entrate in via telematica con le modalita' definite
nello stesso provvedimento. 
  14. Il versamento dell'imposta dovuta in base alla dichiarazione di
cui al comma 10 e' effettuato entro il termine per  la  presentazione
della dichiarazione medesima. 
  15. I soggetti  che  si  avvalgono  del  presente  regime  speciale
conservano la documentazione delle relative operazioni fino alla fine
del decimo anno successivo a quello di effettuazione delle medesime e
la    forniscono    in    formato    elettronico,    su    richiesta,
all'amministrazione finanziaria e alle autorita' fiscali degli  Stati
membri ove le operazioni sono state effettuate. 
  16. I soggetti che si avvalgono del presente  regime  speciale  non
possono detrarre dall'imposta dovuta ai sensi del  presente  articolo
quella relativa agli acquisti di beni e servizi ed alle  importazioni
di beni; l'imposta relativa agli acquisti di beni e servizi  ed  alle
importazioni di beni  effettuati  nel  territorio  dello  Stato  puo'
essere in ogni caso chiesta a rimborso ai sensi dell'articolo 38-ter,
comma 1-bis. Detti soggetti passivi  possono  esercitare  il  diritto
alla detrazione relativa agli acquisti di  beni  e  servizi  ed  alle
importazioni di beni effettuati nel territorio dello  Stato,  qualora
spettante ai sensi  degli  articoli  19  e  seguenti,  dall'ammontare
dell'imposta applicata alle operazioni effettuate  nell'ambito  delle
attivita' non assoggettate al regime  speciale  svolte  dai  soggetti
passivi stessi. 
  17. Ai fini del comma 1, il valore  in  euro  dell'importazione  e'
determinato in  base  al  tasso  di  cambio  pubblicato  dalla  Banca
centrale europea del primo giorno lavorativo d'ottobre,  con  effetto
dal 1° gennaio dell'anno successivo.»; 
    u)   all'articolo   74-septies   sono   apportate   le   seguenti
modificazioni: 
  1)   al   comma   1,   le   parole   «di   telecomunicazione,    di
teleradiodiffusione o elettronici» sono soppresse e, dopo  le  parole
«effettuate nel territorio dello Stato» sono inserite le seguenti: «,
sulle vendite a distanza intracomunitarie di beni e sulle  vendite  a
distanza di beni importati da territori  terzi  o  paesi  terzi,  con
arrivo   della   spedizione   o   del   trasporto   a    destinazione
dell'acquirente  nello  Stato,  nonche'  sulle  cessioni   effettuate
tramite l'uso di interfacce elettroniche, con partenza e  arrivo  dei
beni nel territorio  dello  Stato  a  destinazione  di  non  soggetti
passivi»; le parole «sezione  2,»  sono  sostituite  dalle  seguenti:
«sezioni 2, 3 e 4,» e le parole «sezione 3,»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «sezioni 3 e 4,»; 
  2) al comma 2, le parole «domiciliati e residenti  in  altro  Stato
membro dell'Unione europea e ivi identificati, che hanno  chiesto  in
detto Stato membro» sono sostituire dalle seguenti: «di cui al  comma
1, che hanno chiesto nell'altro Stato membro dell'Unione europea», le
parole «sezione 3» sono sostituite dalle seguenti: «sezioni 2, 3 e 4»
e, dopo le parole «dello stesso articolo» sono inserite, in fine,  le
seguenti: «, se domiciliati o residenti in altro Stato membro,  e  ai
sensi dell'articolo 38-ter, comma 1-bis, se domiciliati  o  residenti
fuori dell'Unione europea»; 
  3)  al  comma  4,   le   parole   «prestazioni   dei   servizi   di
telecomunicazione,  di  teleradiodiffusione   o   elettronici»   sono
sostituite dalle seguenti: «operazioni di cui al comma 1» e le parole
«di cui al comma 1»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «di  cui  al
medesimo comma»; 
    v) all'articolo 74-octies, comma 1, le parole «e 74-sexies»  sono
sostituite dalle seguenti: «, 74-sexies e 74-sexies.1, comma 14». 
          NOTE 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia   ai   sensi
          dell'art.  10,  commi  2  e  3  del   testo   unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  28
          dicembre 1985, n. 1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la
          lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
          e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il  valore  e
          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
              Per gli atti dell'Unione europea  vengono  forniti  gli
          estremi   di   pubblicazione   nella   Gazzetta   Ufficiale
          dell'Unione europea (GUUE) 
          Note alle premesse: 
              -  L'art.  76   della   Costituzione   stabilisce   che
          l'esercizio della  funzione  legislativa  non  puo'  essere
          delegato al Governo se non con determinazione di principi e
          criteri direttivi e  soltanto  per  tempo  limitato  e  per
          oggetti definiti. 
              - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
          al Presidente della Repubblica il potere di  promulgare  le
          leggi e di emanare i decreti aventi valore di  legge  ed  i
          regolamenti. 
              - Il testo dell'art. 1 e dell'allegato A della legge  4
          ottobre 2019, n. 117 (Delega al Governo per il  recepimento
          delle  direttive  europee  e  l'attuazione  di  altri  atti
          dell'Unione europea - legge di delegazione  europea  2018),
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale  18  ottobre  2019,  n.
          245, cosi' recita: 
                «Art.  1  (Delega  al  Governo  per  l'attuazione  di
          direttive  europee).  -  1.  Il  Governo  e'  delegato   ad
          adottare, secondo i termini, le  procedure,  i  principi  e
          criteri direttivi di cui agli articoli 31 e 32 della  legge
          24  dicembre  2012,  n.  234,  i  decreti  legislativi  per
          l'attuazione delle direttive elencate nell'allegato A  alla
          presente legge. 
                2.  Gli  schemi  dei  decreti   legislativi   recanti
          attuazione delle direttive elencate  nell'allegato  A  alla
          presente legge sono trasmessi,  dopo  l'acquisizione  degli
          altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei deputati
          e al Senato della  Repubblica  affinche'  su  di  essi  sia
          espresso il parere dei competenti organi parlamentari. 
                3. Eventuali spese non contemplate da leggi vigenti e
          che   non   riguardano    l'attivita'    ordinaria    delle
          amministrazioni statali o regionali possono essere previste
          nei decreti legislativi recanti attuazione delle  direttive
          elencate nell'allegato  A  alla  presente  legge  nei  soli
          limiti  occorrenti  per  l'adempimento  degli  obblighi  di
          attuazione delle direttive stesse; alla relativa copertura,
          nonche' alla copertura delle minori  entrate  eventualmente
          derivanti dall'attuazione delle direttive,  in  quanto  non
          sia possibile farvi fronte con i fondi gia' assegnati  alle
          competenti amministrazioni, si provvede mediante  riduzione
          del  fondo  per  il  recepimento  della  normativa  europea
          previsto dall'art. 41-bis della legge 24 dicembre 2012,  n.
          234. Qualora la dotazione del predetto fondo  si  rivelasse
          insufficiente, i decreti  legislativi  dai  quali  derivino
          nuovi o maggiori oneri sono  emanati  solo  successivamente
          all'entrata in vigore  dei  provvedimenti  legislativi  che
          stanziano le occorrenti risorse finanziarie, in conformita'
          all'art. 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
          Gli schemi dei predetti decreti legislativi sono,  in  ogni
          caso, sottoposti al parere delle  Commissioni  parlamentari
          competenti  anche  per  i  profili  finanziari,  ai   sensi
          dell'art. 31, comma  4,  della  citata  legge  n.  234  del
          2012.». 
              «Allegato A 
              (Art. 1, comma 1) 
              1)  direttiva  2013/59/Euratom  del  Consiglio,  del  5
          dicembre  2013,  che  stabilisce  norme   fondamentali   di
          sicurezza  relative  alla  protezione  contro  i   pericoli
          derivanti dall'esposizione alle  radiazioni  ionizzanti,  e
          che abroga  le  direttive  89/618/Euratom,  90/641/Euratom,
          96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom (termine di
          recepimento: 6 febbraio 2018); 
              2)  direttiva  (UE)  2017/159  del  Consiglio,  del  19
          dicembre 2016,  recante  attuazione  dell'accordo  relativo
          all'attuazione della Convenzione  sul  lavoro  nel  settore
          della pesca del 2007 dell'Organizzazione internazionale del
          lavoro, concluso il 21 maggio 2012, tra  la  Confederazione
          generale delle  cooperative  agricole  nell'Unione  europea
          (Cogeca),  la  Federazione  europea  dei   lavoratori   dei
          trasporti e l'Associazione delle  organizzazioni  nazionali
          delle imprese  di  pesca  dell'Unione  europea  (Europêche)
          (Testo rilevante ai fini del SEE) (termine di  recepimento:
          15 novembre 2019); 
              3) direttiva (UE) 2017/828 del Parlamento europeo e del
          Consiglio, del 17 maggio 2017, che  modifica  la  direttiva
          2007/36/CE   per    quanto    riguarda    l'incoraggiamento
          dell'impegno  a  lungo  termine  degli   azionisti   (Testo
          rilevante ai fini del  SEE)  (termine  di  recepimento:  10
          giugno 2019); 
              4) direttiva (UE) 2017/1371 del  Parlamento  europeo  e
          del Consiglio, del  5  luglio  2017,  relativa  alla  lotta
          contro  la  frode  che  lede   gli   interessi   finanziari
          dell'Unione  mediante  il  diritto   penale   (termine   di
          recepimento: 6 luglio 2019); 
              5) direttiva  (UE)  2017/1852  del  Consiglio,  del  10
          ottobre  2017,  sui   meccanismi   di   risoluzione   delle
          controversie  in  materia   fiscale   nell'Unione   europea
          (termine di recepimento: 30 giugno 2019); 
              6) direttiva (UE) 2017/2102 del  Parlamento  europeo  e
          del Consiglio, del 15 novembre 2017, recante modifica della
          direttiva  2011/65/UE   sulla   restrizione   dell'uso   di
          determinate  sostanze  pericolose   nelle   apparecchiature
          elettriche ed elettroniche (Testo  rilevante  ai  fini  del
          SEE) (termine di recepimento: 12 giugno 2019); 
              7) direttiva (UE) 2017/2108 del  Parlamento  europeo  e
          del Consiglio,  del  15  novembre  2017,  che  modifica  la
          direttiva 2009/45/CE, relativa alle disposizioni e norme di
          sicurezza per le navi da  passeggeri  (Testo  rilevante  ai
          fini del SEE) (termine di recepimento: 21 dicembre 2019); 
              8) direttiva (UE) 2017/2109 del  Parlamento  europeo  e
          del Consiglio,  del  15  novembre  2017,  che  modifica  la
          direttiva   98/41/CE   del   Consiglio,    relativa    alla
          registrazione  delle  persone  a  bordo   delle   navi   da
          passeggeri che effettuano viaggi da e verso i  porti  degli
          Stati membri della Comunita', e la direttiva 2010/65/UE del
          Parlamento  europeo  e   del   Consiglio,   relativa   alle
          formalita' di dichiarazione delle navi  in  arrivo  e/o  in
          partenza  da  porti  degli   Stati   membri   (termine   di
          recepimento: 21 dicembre 2019); 
              9) direttiva (UE) 2017/2110 del  Parlamento  europeo  e
          del Consiglio, del 15 novembre 2017, relativa a un  sistema
          di ispezioni per l'esercizio in condizioni di sicurezza  di
          navi ro-ro da passeggeri e di unita' veloci  da  passeggeri
          adibite a servizi di linea  e  che  modifica  la  direttiva
          2009/16/CE   e   abroga   la   direttiva   1999/35/CE   del
          Consiglio(Testo rilevante ai  fini  del  SEE)  (termine  di
          recepimento: 21 dicembre 2019); 
              10) direttiva (UE) 2017/2397 del Parlamento  europeo  e
          del  Consiglio,  del  12   dicembre   2017,   relativa   al
          riconoscimento delle qualifiche professionali  nel  settore
          della  navigazione  interna  e  che  abroga  le   direttive
          91/672/CEE e 96/50/CE del Consiglio(Testo rilevante ai fini
          del SEE) (termine di recepimento: 17 gennaio 2022); 
              11) direttiva (UE) 2017/2398 del Parlamento  europeo  e
          del Consiglio,  del  12  dicembre  2017,  che  modifica  la
          direttiva 2004/37/CE sulla protezione dei lavoratori contro
          i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti  cancerogeni
          o mutageni durante il lavoro (Testo rilevante ai  fini  del
          SEE) (termine di recepimento: 17 gennaio 2020); 
              12) direttiva  (UE)  2017/2455  del  Consiglio,  del  5
          dicembre 2017, che modifica la direttiva 2006/112/CE  e  la
          direttiva 2009/132/CE per quanto riguarda  taluni  obblighi
          in  materia  di  imposta  sul  valore   aggiunto   per   le
          prestazioni di servizi e le  vendite  a  distanza  di  beni
          (termine di recepimento: 31 dicembre 2018 per l'art. 1 e 31
          dicembre 2020 per gli articoli 2 e 3); 
              13) direttiva  (UE)  2018/131  del  Consiglio,  del  23
          gennaio  2018,  recante  attuazione  dell'accordo  concluso
          dall'Associazione armatori della Comunita' europea (ECSA) e
          dalla Federazione  europea  dei  lavoratori  dei  trasporti
          (ETF),  volto  a   modificare   la   direttiva   2009/13/CE
          conformemente alle modifiche del 2014 alla convenzione  sul
          lavoro  marittimo  del  2006,  approvate  dalla  Conferenza
          internazionale del lavoro l'11 giugno 2014 (Testo rilevante
          ai fini del  SEE)  (termine  di  recepimento:  16  febbraio
          2020); 
              14) direttiva (UE) 2018/410 del  Parlamento  europeo  e
          del Consiglio, del 14 marzo 2018, che modifica la direttiva
          2003/87/CE per sostenere una riduzione delle emissioni piu'
          efficace  sotto  il  profilo   dei   costi   e   promuovere
          investimenti a favore di basse emissioni di carbonio  e  la
          decisione (UE) 2015/1814 (Testo rilevante ai fini del  SEE)
          (termine di recepimento: 9 ottobre 2019); 
              15) direttiva (UE) 2018/645 del  Parlamento  europeo  e
          del  Consiglio,  del  18  aprile  2018,  che  modifica   la
          direttiva  2003/59/CE  sulla  qualificazione   iniziale   e
          formazione  periodica  dei  conducenti  di  taluni  veicoli
          stradali adibiti al trasporto di merci o  passeggeri  e  la
          direttiva  2006/126/CE  concernente  la  patente  di  guida
          (Testo rilevante ai fini del SEE) (termine di  recepimento:
          23 maggio 2020); 
              16) direttiva  (UE)  2018/822  del  Consiglio,  del  25
          maggio 2018, recante modifica  della  direttiva  2011/16/UE
          per quanto riguarda lo scambio automatico  obbligatorio  di
          informazioni   nel   settore   fiscale   relativamente   ai
          meccanismi   transfrontalieri   soggetti   all'obbligo   di
          notifica (termine di recepimento: 31 dicembre 2019); 
              17) direttiva (UE) 2018/843 del  Parlamento  europeo  e
          del  Consiglio,  del  30  maggio  2018,  che  modifica   la
          direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione  dell'uso
          del  sistema  finanziario   a   fini   di   riciclaggio   o
          finanziamento del terrorismo e che  modifica  le  direttive
          2009/138/CE e 2013/36/UE(Testo rilevante ai fini  del  SEE)
          (termine di recepimento: 10 gennaio 2020); 
              18) direttiva (UE) 2018/844 del  Parlamento  europeo  e
          del  Consiglio,  del  30  maggio  2018,  che  modifica   la
          direttiva   2010/31/UE   sulla    prestazione    energetica
          nell'edilizia e  la  direttiva  2012/27/UE  sull'efficienza
          energetica (Testo rilevante ai fini del  SEE)  (termine  di
          recepimento: 10 marzo 2020); 
              19) direttiva (UE) 2018/849 del  Parlamento  europeo  e
          del  Consiglio,  del  30  maggio  2018,  che  modifica   le
          direttive  2000/53/CE  relativa  ai  veicoli   fuori   uso,
          2006/66/CE relativa a pile e accumulatori e ai  rifiuti  di
          pile  e  accumulatori   e   2012/19/UE   sui   rifiuti   di
          apparecchiature elettriche ed elettroniche (Testo rilevante
          ai fini del SEE) (termine di recepimento: 5 luglio 2020); 
              20) direttiva (UE) 2018/850 del  Parlamento  europeo  e
          del  Consiglio,  del  30  maggio  2018,  che  modifica   la
          direttiva 1999/31/CE relativa alle  discariche  di  rifiuti
          (Testo rilevante ai fini del SEE) (termine di  recepimento:
          5 luglio 2020); 
              21) direttiva (UE) 2018/851 del  Parlamento  europeo  e
          del  Consiglio,  del  30  maggio  2018,  che  modifica   la
          direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti  (Testo  rilevante
          ai fini del SEE) (termine di recepimento: 5 luglio 2020); 
              22) direttiva (UE) 2018/852 del  Parlamento  europeo  e
          del  Consiglio,  del  30  maggio  2018,  che  modifica   la
          direttiva  94/62/CE  sugli  imballaggi  e  i   rifiuti   di
          imballaggio (Testo rilevante ai fini del SEE)  (termine  di
          recepimento: 5 luglio 2020); 
              23) direttiva (UE) 2018/957 del  Parlamento  europeo  e
          del Consiglio, del 28 giugno 2018, recante  modifica  della
          direttiva 96/71/CE  relativa  al  distacco  dei  lavoratori
          nell'ambito di  una  prestazione  di  servizi  (termine  di
          recepimento: 30 luglio 2020); 
              24) direttiva (UE) 2018/958 del  Parlamento  europeo  e
          del Consiglio, del 28 giugno 2018, relativa a un test della
          proporzionalita'   prima   dell'adozione   di   una   nuova
          regolamentazione delle professioni (termine di recepimento:
          30 luglio 2020); 
              25) direttiva (UE) 2018/2002 del Parlamento  europeo  e
          del Consiglio,  dell'11  dicembre  2018,  che  modifica  la
          direttiva  2012/27/UE  sull'efficienza  energetica   (Testo
          rilevante ai fini del SEE) (termini per il recepimento:  25
          giugno 2020 e 25 ottobre  2020  per  i  punti  da  5  a  10
          dell'art. 1 e i punti 3 e 4 dell'allegato); 
              26) direttiva (UE) 2019/692 del  Parlamento  europeo  e
          del  Consiglio,  del  17  aprile  2019,  che  modifica   la
          direttiva 2009/73/CE relativa a norme comuni per il mercato
          interno del gas naturale (Testo rilevante ai fini del  SEE)
          (termine di recepimento: 24 febbraio 2020).». 
              - Il testo degli  articoli  31  e  32  della  legge  24
          dicembre 2012, n. 234 (Norme generali sulla  partecipazione
          dell'Italia  alla   formazione   e   all'attuazione   della
          normativa   e   delle   politiche   dell'Unione   europea),
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 4 gennaio 2013,  n.  3,
          cosi' recita: 
                «Art. 31 (Procedure  per  l'esercizio  delle  deleghe
          legislative  conferite  al  Governo   con   la   legge   di
          delegazione  europea).  -  1.  In  relazione  alle  deleghe
          legislative conferite con la legge di  delegazione  europea
          per il recepimento delle direttive,  il  Governo  adotta  i
          decreti  legislativi  entro  il  termine  di  quattro  mesi
          antecedenti a quello di recepimento  indicato  in  ciascuna
          delle direttive; per le  direttive  il  cui  termine  cosi'
          determinato sia gia' scaduto alla data di entrata in vigore
          della legge di delegazione europea, ovvero  scada  nei  tre
          mesi successivi, il Governo adotta i decreti legislativi di
          recepimento entro tre mesi dalla data di entrata in  vigore
          della medesima legge; per le direttive che non prevedono un
          termine  di  recepimento,  il  Governo  adotta  i  relativi
          decreti legislativi entro dodici mesi dalla data di entrata
          in vigore della legge di delegazione europea. 
                2. I decreti legislativi sono adottati, nel  rispetto
          dell'art. 14  della  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  su
          proposta del Presidente del Consiglio dei  ministri  o  del
          Ministro  per  gli  affari  europei  e  del  Ministro   con
          competenza prevalente nella  materia,  di  concerto  con  i
          Ministri   degli   affari    esteri,    della    giustizia,
          dell'economia e delle finanze  e  con  gli  altri  Ministri
          interessati in relazione  all'oggetto  della  direttiva.  I
          decreti legislativi sono accompagnati  da  una  tabella  di
          concordanza tra le disposizioni in essi previste  e  quelle
          della     direttiva      da      recepire,      predisposta
          dall'amministrazione    con    competenza     istituzionale
          prevalente nella materia. 
                3.  La  legge  di  delegazione  europea   indica   le
          direttive in relazione alle quali sugli schemi dei  decreti
          legislativi di recepimento e'  acquisito  il  parere  delle
          competenti  Commissioni  parlamentari  della   Camera   dei
          deputati e del Senato della Repubblica.  In  tal  caso  gli
          schemi  dei  decreti  legislativi  sono   trasmessi,   dopo
          l'acquisizione degli altri  pareri  previsti  dalla  legge,
          alla Camera dei  deputati  e  al  Senato  della  Repubblica
          affinche'  su  di  essi  sia  espresso  il   parere   delle
          competenti  Commissioni  parlamentari.   Decorsi   quaranta
          giorni dalla data di trasmissione, i decreti  sono  emanati
          anche in  mancanza  del  parere.  Qualora  il  termine  per
          l'espressione del parere parlamentare di  cui  al  presente
          comma ovvero i diversi termini previsti dai  commi  4  e  9
          scadano nei trenta giorni che  precedono  la  scadenza  dei
          termini  di  delega   previsti   ai   commi   1   o   5   o
          successivamente, questi ultimi sono prorogati di tre mesi. 
                4.  Gli  schemi  dei  decreti   legislativi   recanti
          recepimento  delle  direttive  che  comportino  conseguenze
          finanziarie sono corredati della relazione tecnica  di  cui
          all'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
          Su di essi e' richiesto anche il parere  delle  Commissioni
          parlamentari  competenti  per  i  profili  finanziari.   Il
          Governo,  ove  non  intenda  conformarsi  alle   condizioni
          formulate con  riferimento  all'esigenza  di  garantire  il
          rispetto dell'art. 81, quarto  comma,  della  Costituzione,
          ritrasmette alle Camere i testi,  corredati  dei  necessari
          elementi   integrativi   d'informazione,   per   i   pareri
          definitivi delle Commissioni parlamentari competenti per  i
          profili finanziari, che devono essere espressi entro  venti
          giorni. 
                5. Entro ventiquattro mesi dalla data di  entrata  in
          vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al  comma
          1, nel rispetto dei principi e  criteri  direttivi  fissati
          dalla  legge  di  delegazione  europea,  il  Governo   puo'
          adottare, con la procedura indicata nei commi  2,  3  e  4,
          disposizioni   integrative   e   correttive   dei   decreti
          legislativi emanati ai sensi  del  citato  comma  1,  fatto
          salvo il diverso termine previsto dal comma 6. 
                6. Con la procedura di cui ai  commi  2,  3  e  4  il
          Governo puo' adottare disposizioni integrative e correttive
          di decreti legislativi emanati ai sensi  del  comma  1,  al
          fine di recepire atti delegati dell'Unione europea  di  cui
          all'art. 290 del  Trattato  sul  funzionamento  dell'Unione
          europea, che modificano o integrano direttive recepite  con
          tali decreti legislativi.  Le  disposizioni  integrative  e
          correttive di  cui  al  primo  periodo  sono  adottate  nel
          termine di cui al comma 5 o  nel  diverso  termine  fissato
          dalla  legge  di  delegazione  europea.  Resta   ferma   la
          disciplina di cui all'art. 36 per il recepimento degli atti
          delegati dell'Unione europea che  recano  meri  adeguamenti
          tecnici. 
                7.  I  decreti  legislativi  di   recepimento   delle
          direttive previste  dalla  legge  di  delegazione  europea,
          adottati, ai  sensi  dell'art.  117,  quinto  comma,  della
          Costituzione, nelle materie di competenza legislativa delle
          regioni  e  delle  province  autonome,  si  applicano  alle
          condizioni e secondo le procedure di cui all'art. 41, comma
          1. 
                8. I decreti legislativi adottati ai sensi  dell'art.
          33 e attinenti a materie di  competenza  legislativa  delle
          regioni  e  delle  province  autonome  sono  emanati   alle
          condizioni e secondo le procedure di cui all'art. 41, comma
          1. 
                9. Il Governo,  quando  non  intende  conformarsi  ai
          pareri parlamentari di cui al comma 3, relativi a  sanzioni
          penali  contenute  negli  schemi  di  decreti   legislativi
          recanti attuazione delle direttive,  ritrasmette  i  testi,
          con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, alla
          Camera dei deputati e al Senato della  Repubblica.  Decorsi
          venti giorni dalla data di ritrasmissione, i  decreti  sono
          emanati anche in mancanza di nuovo parere.». 
                «Art. 32 (Principi e criteri  direttivi  generali  di
          delega per l'attuazione del diritto dell'Unione europea). -
          1.  Salvi  gli  specifici  principi  e  criteri   direttivi
          stabiliti dalla legge di delegazione europea e in  aggiunta
          a quelli contenuti nelle direttive da  attuare,  i  decreti
          legislativi di cui all'art. 31 sono informati  ai  seguenti
          principi e criteri direttivi generali: 
                  a)  le  amministrazioni  direttamente   interessate
          provvedono all'attuazione dei decreti  legislativi  con  le
          ordinarie strutture amministrative,  secondo  il  principio
          della massima  semplificazione  dei  procedimenti  e  delle
          modalita' di organizzazione e di esercizio delle funzioni e
          dei servizi; 
                  b) ai fini di  un  migliore  coordinamento  con  le
          discipline vigenti per i singoli settori interessati  dalla
          normativa  da  attuare,  sono  introdotte   le   occorrenti
          modificazioni alle discipline stesse, anche  attraverso  il
          riassetto e la semplificazione normativi con  l'indicazione
          esplicita delle norme abrogate, fatti salvi i  procedimenti
          oggetto di semplificazione amministrativa ovvero le materie
          oggetto di delegificazione; 
                  c) gli atti di recepimento di direttive dell'Unione
          europea  non  possono   prevedere   l'introduzione   o   il
          mantenimento di livelli di regolazione superiori  a  quelli
          minimi richiesti dalle direttive stesse, ai sensi dell'art.
          14, commi  24-bis,  24-ter  e  24-quater,  della  legge  28
          novembre 2005, n. 246; 
                  d) al di fuori dei casi previsti dalle norme penali
          vigenti, ove necessario per assicurare  l'osservanza  delle
          disposizioni  contenute  nei  decreti   legislativi,   sono
          previste sanzioni amministrative e penali per le infrazioni
          alle disposizioni dei decreti stessi. Le  sanzioni  penali,
          nei limiti, rispettivamente, dell'ammenda  fino  a  150.000
          euro e dell'arresto fino a tre anni, sono previste, in  via
          alternativa o congiunta, solo nei casi in cui le infrazioni
          ledano o espongano a pericolo interessi  costituzionalmente
          protetti. In tali casi sono previste: la pena  dell'ammenda
          alternativa all'arresto per le infrazioni che  espongano  a
          pericolo  o  danneggino  l'interesse  protetto;   la   pena
          dell'arresto  congiunta  a  quella  dell'ammenda   per   le
          infrazioni che rechino un danno  di  particolare  gravita'.
          Nelle   predette   ipotesi,   in   luogo   dell'arresto   e
          dell'ammenda, possono essere  previste  anche  le  sanzioni
          alternative di cui agli articoli 53 e seguenti del  decreto
          legislativo  28  agosto  2000,  n.  274,  e   la   relativa
          competenza del giudice di pace. La sanzione  amministrativa
          del pagamento di una somma non inferiore a 150 euro  e  non
          superiore a 150.000 euro e' prevista per le infrazioni  che
          ledono o espongono a pericolo interessi diversi  da  quelli
          indicati dalla presente  lettera.  Nell'ambito  dei  limiti
          minimi e  massimi  previsti,  le  sanzioni  indicate  dalla
          presente  lettera  sono  determinate  nella  loro  entita',
          tenendo   conto   della   diversa   potenzialita'    lesiva
          dell'interesse protetto che ciascuna infrazione presenta in
          astratto, di specifiche qualita' personali  del  colpevole,
          comprese  quelle  che  impongono  particolari   doveri   di
          prevenzione, controllo o vigilanza, nonche'  del  vantaggio
          patrimoniale che  l'infrazione  puo'  recare  al  colpevole
          ovvero alla persona  o  all'ente  nel  cui  interesse  egli
          agisce. Ove necessario per  assicurare  l'osservanza  delle
          disposizioni  contenute  nei  decreti   legislativi,   sono
          previste  inoltre  le  sanzioni  amministrative  accessorie
          della sospensione fino a sei mesi e, nei casi  piu'  gravi,
          della privazione definitiva di facolta' e diritti derivanti
          da  provvedimenti  dell'amministrazione,  nonche'  sanzioni
          penali accessorie nei limiti stabiliti dal  codice  penale.
          Al medesimo fine e' prevista la confisca obbligatoria delle
          cose  che  servirono  o  furono  destinate   a   commettere
          l'illecito amministrativo o il reato previsti dai  medesimi
          decreti legislativi,  nel  rispetto  dei  limiti  stabiliti
          dall'art. 240, terzo e quarto comma, del  codice  penale  e
          dall'art. 20 della  legge  24  novembre  1981,  n.  689,  e
          successive modificazioni. Entro i limiti di  pena  indicati
          nella  presente  lettera  sono  previste   sanzioni   anche
          accessorie identiche a quelle eventualmente gia'  comminate
          dalle leggi vigenti  per  violazioni  omogenee  e  di  pari
          offensivita' rispetto alle infrazioni alle disposizioni dei
          decreti legislativi. Nelle materie  di  cui  all'art.  117,
          quarto   comma,    della    Costituzione,    le    sanzioni
          amministrative sono determinate dalle regioni; 
                  e) al recepimento di direttive o all'attuazione  di
          altri atti dell'Unione europea  che  modificano  precedenti
          direttive o atti gia'  attuati  con  legge  o  con  decreto
          legislativo si procede, se la  modificazione  non  comporta
          ampliamento   della   materia   regolata,   apportando   le
          corrispondenti  modificazioni  alla  legge  o  al   decreto
          legislativo di attuazione della direttiva o di  altro  atto
          modificato; 
                  f) nella redazione dei decreti legislativi  di  cui
          all'art. 31 si tiene conto  delle  eventuali  modificazioni
          delle direttive dell'Unione  europea  comunque  intervenute
          fino al momento dell'esercizio della delega; 
                  g)  quando  si   verifichino   sovrapposizioni   di
          competenze tra amministrazioni  diverse  o  comunque  siano
          coinvolte le competenze di piu' amministrazioni statali,  i
          decreti  legislativi  individuano,   attraverso   le   piu'
          opportune forme di coordinamento, rispettando i principi di
          sussidiarieta',  differenziazione,  adeguatezza   e   leale
          collaborazione e le competenze delle regioni e degli  altri
          enti   territoriali,   le   procedure   per   salvaguardare
          l'unitarieta' dei processi decisionali, la trasparenza,  la
          celerita',   l'efficacia   e   l'economicita'   nell'azione
          amministrativa e  la  chiara  individuazione  dei  soggetti
          responsabili; 
                  h) qualora non siano di ostacolo i diversi  termini
          di  recepimento,  vengono  attuate  con  un  unico  decreto
          legislativo le direttive che riguardano le stesse materie o
          che  comunque  comportano  modifiche  degli   stessi   atti
          normativi; 
                  i) e' assicurata  la  parita'  di  trattamento  dei
          cittadini italiani rispetto ai cittadini degli altri  Stati
          membri dell'Unione europea e non puo'  essere  previsto  in
          ogni  caso  un  trattamento   sfavorevole   dei   cittadini
          italiani.». 
              -  La  direttiva  2006/112/CE  del  Consiglio,  del  28
          novembre 2006, relativa al  sistema  comune  d'imposta  sul
          valore aggiunto e' pubblicata nella  G.U.U.E.  11  dicembre
          2006, n. L 347. 
              -  La  direttiva  2009/132/CE  del  Consiglio,  del  19
          ottobre  2009,  che   determina   l'ambito   d'applicazione
          dell'art. 143, lettere b) e c), della direttiva 2006/112/CE
          per quanto concerne  l'esenzione  dall'imposta  sul  valore
          aggiunto di talune importazioni definitive di beni, che  ha
          sostituito la direttiva 83/181/CEE del  Consiglio,  del  28
          marzo 1983 e' pubblicata nella G.U.U.E. 10  novembre  2009,
          n. L 292. 
              - La direttiva (UE)  2017/2455  del  Consiglio,  del  5
          dicembre 2017, che modifica la direttiva 2006/112/CE  e  la
          direttiva 2009/132/CE per quanto riguarda  taluni  obblighi
          in  materia  di  imposta  sul  valore   aggiunto   per   le
          prestazioni di servizi e le vendite a distanza di  beni  e'
          pubblicata nella G.U.U.E. 29 dicembre 2017, n. L 348. 
              - La direttiva (UE) 2019/1995  del  Consiglio,  del  21
          novembre 2019, che modifica la  direttiva  2006/112/CE  del
          Consiglio, del 28 novembre 2006,  per  quanto  riguarda  le
          disposizioni relative alle vendite a distanza di beni  e  a
          talune cessioni  nazionali  di  beni  e'  pubblicata  nella
          G.U.U.E. 2 dicembre 2019, n. L 310. 
              - La decisione (UE) 2020/1109  del  Consiglio,  del  20
          luglio 2020, che modifica le  direttive  (UE)  2017/2455  e
          (UE) 2019/1995, per quanto riguarda le date di  recepimento
          e di applicazione in risposta alla pandemia di COVID-19  e'
          pubblicata nella G.U.U.E. 29 luglio 2020, n. L 244. 
              La direttiva 2010/24/UE del  Consiglio,  del  16  marzo
          2010, sull'assistenza reciproca in materia di recupero  dei
          crediti risultanti da dazi,  imposte  ed  altre  misure  e'
          pubblicata nella G.U.U.E. 31 marzo 2010, n. L 84. 
              - Il regolamento di esecuzione  (UE)  n.  282/2011  del
          Consiglio, del  15  marzo  2011,  recante  disposizioni  di
          applicazione  della  direttiva  2006/112/CE   relativa   al
          sistema comune di imposta sul valore aggiunto e' pubblicato
          nella G.U.U.E. 23 marzo 2011, n. L 77. 
              - Il  regolamento  di  esecuzione  (UE)  2017/2459  del
          Consiglio, del 5 dicembre 2017, che modifica il regolamento
          di esecuzione (UE)  n.  282/2011  recante  disposizioni  di
          applicazione  della  direttiva  2006/112/CE   relativa   al
          sistema comune di imposta sul valore aggiunto e' pubblicato
          nella G.U.U.E. 29 dicembre 2017, n. L 348. 
              - Il  regolamento  di  esecuzione  (UE)  2019/2026  del
          Consiglio,  del  21  novembre   2019,   che   modifica   il
          regolamento di  esecuzione  (UE)  n.  282/2011  per  quanto
          riguarda le cessioni di beni o le  prestazioni  di  servizi
          facilitate da interfacce elettroniche e i  regimi  speciali
          per i soggetti passivi che prestano servizi a  persone  che
          non sono soggetti passivi, effettuano vendite a distanza di
          beni e talune cessioni  nazionali  di  beni  e'  pubblicato
          nella G.U.U.E. 4 dicembre 2019, n. L 313. 
              - Il  regolamento  di  esecuzione  (UE)  2020/1112  del
          Consiglio, del 20 luglio 2020, che modifica il  regolamento
          di esecuzione (UE) 2019/2026 per quanto riguarda le date di
          applicazione in  risposta  alla  pandemia  di  COVID-19  e'
          pubblicato nella G.U.U.E. 29 luglio 2020, n. L 244. 
              - Il regolamento (UE) n. 904/2010 del Consiglio, del  7
          ottobre 2010, relativo alla cooperazione  amministrativa  e
          alla lotta contro la frode in materia d'imposta sul  valore
          aggiunto e' pubblicato nella G.U.U.E. 12 ottobre 2010, n. L
          268. 
              - Il regolamento (UE) 2017/2454 del  Consiglio,  del  5
          dicembre 2017, che modifica il regolamento (UE) n. 904/2010
          relativo alla  cooperazione  amministrativa  e  alla  lotta
          contro la frode in materia d'imposta sul valore aggiunto e'
          pubblicato nella G.U.U.E. 29 dicembre 2017, n. L 348. 
              - Il regolamento (UE) 2020/1108 del Consiglio,  del  20
          luglio 2020, che modifica il regolamento (UE) 2017/2454 per
          quanto riguarda le date di applicazione  in  risposta  alla
          pandemia di COVID-19 e' pubblicato nella G.U.U.E. 29 luglio
          2020, n. L 244. 
              -  Il  regolamento  (UE)  n.  952/2013  del  Parlamento
          europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce
          il codice doganale dell'Unione e' pubblicato nella G.U.U.E.
          10 ottobre 2013, n. L 269. 
              -  Il  regolamento  delegato   (UE)   2015/2446   della
          Commissione, del 28 luglio 2015, che integra il regolamento
          (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio  in
          relazione   alle   modalita'   che    specificano    alcune
          disposizioni del codice doganale dell'Unione nella G.U.U.E.
          29 dicembre 2015, n. L 343. 
              - Il regolamento di  esecuzione  (UE)  2015/2447  della
          Commissione, del 24 novembre  2015,  recante  modalita'  di
          applicazione di talune disposizioni del regolamento (UE) n.
          952/2013  del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio   che
          istituisce il codice  doganale  dell'Unione  e'  pubblicato
          nella G.U.U.E. 29 dicembre 2015, n. L 343. 
              - Il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
          1972, n. 633 (Istituzione  e  disciplina  dell'imposta  sul
          valore aggiunto, e successive modificazioni) e'  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale 11 novembre 1972, n. 292, S.O. 
              -   Il   decreto-legge   30   agosto   1993,   n.   331
          (Armonizzazione delle disposizioni in  materia  di  imposte
          sugli oli minerali, sull'alcole, sulle  bevande  alcoliche,
          sui tabacchi lavorati e in materia di IVA con quelle recate
          da  direttive  CEE  e  modificazioni  conseguenti  a  detta
          armonizzazione,   nonche'   disposizioni   concernenti   la
          disciplina dei Centri autorizzati di assistenza fiscale, le
          procedure dei rimborsi di imposta,  l'esclusione  dall'ILOR
          dei redditi di impresa fino all'ammontare corrispondente al
          contributo diretto lavorativo, l'istituzione per il 1993 di
          un'imposta erariale straordinaria su taluni beni  ed  altre
          disposizioni  tributarie)  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427,  e'  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 30 agosto 1993, n. 203. 
              - Il decreto-legge 23  febbraio  1995,  n.  41  (Misure
          urgenti per il risanamento della  finanza  pubblica  e  per
          l'occupazione   nelle   aree   depresse,    e    successive
          modificazioni),  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  23
          febbraio 1995, n. 45,  e'  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, pubblicata nella Gazzetta
          Ufficiale 23 marzo 1995, n. 69. 
              - Il decreto del  Ministro  delle  finanze  5  dicembre
          1997,  n.  489  (Regolamento  recante  norme  in  tema   di
          franchigie  fiscali  applicabili  a   talune   importazioni
          definitive di beni, piccole spedizioni prive  di  carattere
          commerciale ed a  spedizioni  di  valore  trascurabile)  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 20 gennaio 1998, n. 15. 
              - Il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze
          29 aprile 2016, n. 96  (Regolamento  recante  modifica  del
          regolamento adottato con il decreto  5  dicembre  1997,  n.
          489,  recante  norme  in   tema   di   franchigie   fiscali
          applicabili  a  talune  importazioni  definitive  di  beni,
          piccole spedizioni prive  di  carattere  commerciale  ed  a
          spedizioni di  valore  trascurabile)  e'  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 7 giugno 2016, n. 131. 
              - Il decreto  legislativo  18  dicembre  1997,  n.  471
          (Riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di
          imposte dirette,  di  imposta  sul  valore  aggiunto  e  di
          riscossione dei tributi, a norma dell'art.  3,  comma  133,
          lettera q), della  legge  23  dicembre  1996,  n.  662)  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8 gennaio 1998,  n.  5,
          S.O. 
              -  Il  decreto  del  Presidente  della  Repubblica   29
          settembre 1973, n. 600 (Disposizioni comuni in  materia  di
          accertamento delle imposte sui redditi) e' pubblicato nella
          Gazzetta Ufficiale 16 ottobre 1973, n. 268, S.O. 
              - L'art. 11-quater del decreto-legge 14 marzo 2005,  n.
          35 (Disposizioni urgenti nell'ambito del  Piano  di  azione
          per  lo  sviluppo  economico,  sociale   e   territoriale),
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 marzo 2005,  n.  62,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio  2005,
          n. 80, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 14 maggio  2005,
          n. 111, S.O., abrogato dall'art. 5  del  presente  decreto,
          recava «Applicazione dell'imposta sul valore aggiunto sulle
          prestazioni rese in un altro Stato dell'Unione europea». 
              -  Il  decreto  legislativo  1°  giugno  2020,  n.   45
          (Attuazione della direttiva (UE) 2017/2455  del  Consiglio,
          del 5 dicembre 2017, che modifica la direttiva  2006/112/CE
          e la  direttiva  2009/132/CE  per  quanto  riguarda  taluni
          obblighi in materia di imposta sul valore aggiunto  per  le
          prestazioni di servizi e le vendite a distanza di beni)  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 giugno 2020, n. 145. 
 
          Note all'art. 1: 
              -  Il  testo  dell'art.  6  del  citato   decreto   del
          Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.  633,  come
          modificato dal presente decreto, cosi' recita: 
                «Art.  6  (Effettuazione  delle  operazioni).  -   Le
          cessioni di beni  si  considerano  effettuate  nel  momento
          della  stipulazione  se  riguardano  beni  immobili  e  nel
          momento della consegna  o  spedizione  se  riguardano  beni
          mobili. Tuttavia le cessioni i  cui  effetti  traslativi  o
          costitutivi  si  producono  posteriormente,  tranne  quelle
          indicate ai  nn.  1)  e  2)  dell'art.  2,  si  considerano
          effettuate nel momento in cui si producono tali  effetti  e
          comunque, se riguardano beni mobili, dopo il decorso di  un
          anno dalla consegna o spedizione. 
                In  deroga  al  precedente  comma   l'operazione   si
          considera effettuata: 
                  a) per le cessioni di beni per atto della  pubblica
          autorita' e per le cessioni periodiche  o  continuative  di
          beni  in  esecuzione  di  contratti  di   somministrazione,
          all'atto del pagamento del corrispettivo; 
                  b)   per   i   passaggi    dal    committente    al
          commissionario, di cui al n. 3) dell'art. 2, all'atto della
          vendita dei beni da parte del commissionario; 
                  c) per  la  destinazione  al  consumo  personale  o
          familiare dell'imprenditore e ad altre  finalita'  estranee
          all'esercizio dell'impresa, di cui al n.  5)  dell'art.  2,
          all'atto del prelievo dei beni; 
                  d) per le cessioni di  beni  inerenti  a  contratti
          estimatori, all'atto della rivendita a terzi ovvero, per  i
          beni non restituiti, alla scadenza  del  termine  convenuto
          tra le parti e comunque dopo il decorso di  un  anno  dalla
          consegna o spedizione; 
                  d-bis) per le assegnazioni in proprieta' di case di
          abitazione  fatte  ai  soci  da  cooperative   edilizie   a
          proprieta' divisa, alla data del rogito notarile; 
                  d-ter). 
                Le prestazioni di servizi si  considerano  effettuate
          all'atto del pagamento del corrispettivo.  Quelle  indicate
          nell'art. 3, terzo comma,  primo  periodo,  si  considerano
          effettuate al momento in  cui  sono  rese,  ovvero,  se  di
          carattere periodico o continuativo, nel mese  successivo  a
          quello in cui sono rese. 
                Se anteriormente al verificarsi degli eventi indicati
          nei precedenti commi o indipendentemente da essi sia emessa
          fattura, o sia pagato in tutto o in parte il corrispettivo,
          l'operazione   si   considera   effettuata,   limitatamente
          all'importo fatturato o pagato, alla data della fattura o a
          quella del pagamento. 
                L'imposta relativa alle  cessioni  di  beni  ed  alle
          prestazioni di servizi diviene esigibile nel momento in cui
          le  operazioni  si  considerano   effettuate   secondo   le
          disposizioni dei commi precedenti e  l'imposta  e'  versata
          con  le  modalita'  e  nei  termini  stabiliti  nel  titolo
          secondo. Tuttavia per le cessioni dei prodotti farmaceutici
          indicati nel numero 114) della  terza  parte  dell'allegata
          tabella A effettuate dai farmacisti,  per  le  cessioni  di
          beni e le prestazioni  di  servizi  ai  soci,  associati  o
          partecipanti, di cui al quarto comma dell'art.  4,  nonche'
          per quelle  fatte  allo  Stato,  agli  organi  dello  Stato
          ancorche'  dotati  di  personalita'  giuridica,  agli  enti
          pubblici territoriali e ai consorzi tra essi costituiti  ai
          sensi dell'art. 25 della legge 8 giugno 1990, n. 142,  alle
          camere di commercio, industria, artigianato e  agricoltura,
          agli istituti universitari, alle unita'  sanitarie  locali,
          agli enti ospedalieri, agli enti  pubblici  di  ricovero  e
          cura aventi prevalente  carattere  scientifico,  agli  enti
          pubblici  di  assistenza  e  beneficenza  e  a  quelli   di
          previdenza,  l'imposta  diviene  esigibile   all'atto   del
          pagamento dei relativi corrispettivi, salva la facolta'  di
          applicare le  disposizioni  del  primo  periodo  .  Per  le
          cessioni di  beni  di  cui  all'art.  21,  comma  4,  terzo
          periodo, lettera b), l'imposta diviene esigibile  nel  mese
          successivo a quello della loro effettuazione. 
                In deroga al terzo e al quarto comma, le  prestazioni
          di servizi di cui  all'art.  7-ter,  rese  da  un  soggetto
          passivo non stabilito  nel  territorio  dello  Stato  a  un
          soggetto passivo ivi stabilito, e le prestazioni di servizi
          diverse  da  quelle  di  cui  agli  articoli   7-quater   e
          7-quinquies, rese da  un  soggetto  passivo  stabilito  nel
          territorio dello Stato ad un soggetto passivo  che  non  e'
          ivi stabilito, si considerano effettuate nel momento in cui
          sono  ultimate  ovvero,  se  di   carattere   periodico   o
          continuativo, alla data di maturazione  dei  corrispettivi.
          Se anteriormente al verificarsi degli eventi  indicati  nel
          primo  periodo  e'  pagato  in  tutto   o   in   parte   il
          corrispettivo,  la  prestazione  di  servizi   si   intende
          effettuata, limitatamente all'importo pagato, alla data del
          pagamento. Le stesse prestazioni,  se  effettuate  in  modo
          continuativo nell'arco di un periodo superiore a un anno  e
          se non comportano pagamenti  anche  parziali  nel  medesimo
          periodo, si considerano effettuate al  termine  di  ciascun
          anno  solare   fino   all'ultimazione   delle   prestazioni
          medesime. 
              In deroga al primo e al quarto comma,  le  cessioni  di
          beni da parte di  un  soggetto  passivo  che  si  considera
          cessionario e rivenditore di detti beni ai sensi  dell'art.
          2-bis, nonche' le cessioni dei medesimi beni nei  confronti
          di detto soggetto  passivo,  si  considerano  effettuate  e
          l'imposta diviene esigibile nel momento in cui e' accettato
          il pagamento del corrispettivo.». 
              - Il testo dell'art. 7-octies del  citato  decreto  del
          Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.  633,  come
          modificato dal presente decreto, cosi' recita: 
                «Art.  7-octies   (Territorialita'   -   Disposizioni
          relative alle prestazioni di servizi di  telecomunicazione,
          di teleradiodiffusione ed elettronici  rese  a  committenti
          non soggetti passivi). - 1. In deroga  a  quanto  stabilito
          dall'art.  7-ter,  comma  1,  lettera  b),  si  considerano
          effettuate nel territorio dello Stato se rese a committenti
          non soggetti passivi: 
                  a) le prestazioni di  servizi  rese  tramite  mezzi
          elettronici,  quando  il  committente  e'  domiciliato  nel
          territorio dello Stato  o  ivi  residente  senza  domicilio
          all'estero; 
                  b)  le  prestazioni  di  telecomunicazione   e   di
          teleradiodiffusione, quando il committente  e'  domiciliato
          nel territorio dello Stato o ivi residente senza  domicilio
          all'estero e sempre che  siano  utilizzate  nel  territorio
          dell'Unione europea. 
                2. Qualora il  prestatore  sia  un  soggetto  passivo
          stabilito in un altro Stato membro dell'Unione europea,  la
          disposizione di cui al  comma  1  non  si  applica,  per  i
          servizi resi a committenti stabiliti nel  territorio  dello
          Stato, ove concorrano unitariamente le seguenti condizioni: 
                  a) il prestatore non e' stabilito anche in un altro
          Stato membro dell'Unione europea; 
                  b) l'ammontare complessivo, al  netto  dell'imposta
          sul valore  aggiunto,  delle  prestazioni  di  servizi  nei
          confronti di committenti non soggetti passivi stabiliti  in
          Stati membri  dell'Unione  europea  diversi  da  quello  di
          stabilimento del prestatore  e  delle  vendite  a  distanza
          intracomunitarie  di  beni  nell'Unione  europea,  di   cui
          all'art. 38-bis, commi 1 e 3, del decreto-legge  30  agosto
          1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29
          ottobre  1993,  n.   427,   effettuate   nell'anno   solare
          precedente, non ha superato 10.000 euro e  fino  a  quando,
          nell'anno in corso, tale limite non e' superato; 
                  c) il prestatore non ha optato  per  l'applicazione
          dell'imposta nel territorio dello Stato. 
                3. Qualora il  prestatore  sia  un  soggetto  passivo
          stabilito nel territorio dello Stato,  la  disposizione  di
          cui al comma 1  non  si  applica,  per  i  servizi  resi  a
          committenti stabiliti in un altro Stato membro  dell'Unione
          europea,   ove   concorrano   unitariamente   le   seguenti
          condizioni: 
                  a) il prestatore non e' stabilito anche in un altro
          Stato membro dell'Unione europea; 
                  b) l'ammontare complessivo, al  netto  dell'imposta
          sul valore  aggiunto,  delle  prestazioni  di  servizi  nei
          confronti di committenti non soggetti passivi stabiliti  in
          Stati membri  dell'Unione  europea  diversi  dall'Italia  e
          delle  vendite  a   distanza   intracomunitarie   di   beni
          nell'Unione europea di cui all'art. 38-bis, commi  1  e  3,
          del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito  dalla
          legge 29 ottobre 1993, n. 427, effettuate nell'anno  solare
          precedente, non ha superato 10.000 euro e  fino  a  quando,
          nell'anno in corso, tale limite non e' superato; 
                  c) il prestatore non ha optato  per  l'applicazione
          dell'imposta nell'altro Stato membro. 
                4.  L'opzione  di  cui  al  comma  3  e'   comunicata
          all'ufficio nella dichiarazione relativa all'anno in cui la
          medesima e' stata esercitata e ha effetto fino a quando non
          sia revocata e comunque per almeno due anni.». 
              -  Il  testo  dell'art.  10  del  citato  decreto   del
          Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.  633,  come
          modificato dal presente decreto, cosi' recita: 
                «Art. 10 (Operazioni  esenti  dall'imposta).  -  Sono
          esenti dall'imposta: 
                  1)  le  prestazioni  di  servizi   concernenti   la
          concessione e la negoziazione di crediti, la gestione degli
          stessi  da  parte  dei  concedenti  e  le   operazioni   di
          finanziamento;   l'assunzione   di   impegni   di    natura
          finanziaria,  l'assunzione  di  fideiussioni  e  di   altre
          garanzie e la gestione di garanzie di crediti da parte  dei
          concedenti;  le  dilazioni  di  pagamento,  le  operazioni,
          compresa la negoziazione, relative  a  depositi  di  fondi,
          conti correnti, pagamenti, giroconti, crediti e ad  assegni
          o altri effetti commerciali, ad eccezione del  recupero  di
          crediti; la gestione di fondi comuni di investimento  e  di
          fondi pensione di cui  al  decreto  legislativo  21  aprile
          1993, n. 124, le  dilazioni  di  pagamento  e  le  gestioni
          similari e il servizio bancoposta; 
                  2)   le    operazioni    di    assicurazione,    di
          riassicurazione e di vitalizio; 
                  3) le operazioni relative a  valute  estere  aventi
          corso legale e a crediti in  valute  estere,  eccettuati  i
          biglietti  e  le  monete  da  collezione  e   comprese   le
          operazioni di copertura dei rischi di cambio; 
                  4) Le operazioni relative ad azioni, obbligazioni o
          altri  titoli  non  rappresentativi  di  merci  e  a  quote
          sociali, eccettuati la  custodia  e  l'amministrazione  dei
          titoli nonche'  il  servizio  di  gestione  individuale  di
          portafogli; le operazioni relative a valori mobiliari  e  a
          strumenti  finanziari  diversi  dai  titoli,   incluse   le
          negoziazioni e le  opzioni  ed  eccettuati  la  custodia  e
          l'amministrazione   nonche'   il   servizio   di   gestione
          individuale di portafogli. Si  considerano  in  particolare
          operazioni  relative  a  valori  mobiliari  e  a  strumenti
          finanziari i contratti a termine fermo su  titoli  e  altri
          strumenti  finanziari  e  le  relative  opzioni,   comunque
          regolati; i contratti a termine su tassi di interesse e  le
          relative opzioni; i contratti di scambio di somme di denaro
          o di valute determinate in funzione di tassi di  interesse,
          di tassi di cambio  o  di  indici  finanziari,  e  relative
          opzioni; le opzioni su valute, su tassi di interesse  o  su
          indici finanziari, comunque regolate ; 
                  5) le operazioni relative ai versamenti di  imposte
          effettuati  per  conto  dei  contribuenti,   a   norma   di
          specifiche disposizioni di legge, da aziende ed istituti di
          credito; 
                  6) le operazioni relative all'esercizio del  lotto,
          delle lotterie nazionali, dei  giochi  di  abilita'  e  dei
          concorsi  pronostici  riservati  allo  Stato  e  agli  enti
          indicati nel decreto legislativo 14 aprile  1948,  n.  496,
          ratificato con legge 22 aprile 1953, n. 342,  e  successive
          modificazioni, nonche' quelle  relative  all'esercizio  dei
          totalizzatori e  delle  scommesse  di  cui  al  regolamento
          approvato con decreto del Ministro per l'agricoltura e  per
          le foreste 16  novembre  1955,  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale n. 273 del 26 novembre  1955,  e  alla  legge  24
          marzo  1942,  n.  315,  e  successive  modificazioni,   ivi
          comprese  le  operazioni  relative  alla   raccolta   delle
          giocate; 
                  7)  le  operazioni  relative  all'esercizio   delle
          scommesse in occasione di gare, corse, giuochi, concorsi  e
          competizioni di ogni genere, diverse da quelle indicate  al
          numero precedente, nonche'  quelle  relative  all'esercizio
          del  giuoco  nelle  case  da  giuoco  autorizzate  e   alle
          operazioni di sorte locali autorizzate ; 
                  8) le locazioni e gli affitti,  relative  cessioni,
          risoluzioni e proroghe, di terreni e aziende  agricole,  di
          aree diverse da quelle destinate a parcheggio  di  veicoli,
          per le quali gli strumenti  urbanistici  non  prevedono  la
          destinazione edificatoria, e  di  fabbricati,  comprese  le
          pertinenze, le scorte e in genere i beni  mobili  destinati
          durevolmente al servizio degli immobili locati e affittati,
          escluse le locazioni, per le quali  nel  relativo  atto  il
          locatore  abbia  espressamente  manifestato  l'opzione  per
          l'imposizione, di  fabbricati  abitativi  effettuate  dalle
          imprese costruttrici degli stessi o dalle  imprese  che  vi
          hanno eseguito, anche  tramite  imprese  appaltatrici,  gli
          interventi di cui all'art. 3, comma 1, lettere  c),  d)  ed
          f), del Testo Unico dell'edilizia di  cui  al  decreto  del
          Presidente della Repubblica  6  giugno  2001,  n.  380,  di
          fabbricati abitativi  destinati  ad  alloggi  sociali  come
          definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture,  di
          concerto con il Ministro  della  solidarieta'  sociale,  il
          Ministro delle politiche per la famiglia ed il Ministro per
          le politiche giovanili  e  le  attivita'  sportive  del  22
          aprile 2008, e di fabbricati strumentali che  per  le  loro
          caratteristiche   non   sono   suscettibili   di    diversa
          utilizzazione senza radicali trasformazioni; 
                  8-bis) le cessioni di fabbricati o di  porzioni  di
          fabbricato diversi da  quelli  di  cui  al  numero  8-ter),
          escluse quelle effettuate dalle imprese costruttrici  degli
          stessi o dalle imprese che vi hanno eseguito, anche tramite
          imprese appaltatrici, gli interventi  di  cui  all'art.  3,
          comma  1,  lettere  c),  d)  ed   f),   del   Testo   Unico
          dell'edilizia  di  cui  al  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, entro cinque  anni  dalla
          data di ultimazione della  costruzione  o  dell'intervento,
          ovvero  quelle  effettuate  dalle  stesse   imprese   anche
          successivamente nel  caso  in  cui  nel  relativo  atto  il
          cedente  abbia  espressamente  manifestato  l'opzione   per
          l'imposizione,  e  le  cessioni  di  fabbricati  di  civile
          abitazione destinati ad alloggi sociali, come definiti  dal
          decreto del Ministro delle infrastrutture 22  aprile  2008,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146  del  24  giugno
          2008, per le quali  nel  relativo  atto  il  cedente  abbia
          espressamente manifestato l'opzione per l'imposizione; 
                  8-ter) le cessioni di fabbricati o di  porzioni  di
          fabbricato strumentali che per le loro caratteristiche  non
          sono suscettibili di diversa utilizzazione  senza  radicali
          trasformazioni, escluse  quelle  effettuate  dalle  imprese
          costruttrici degli stessi o  dalle  imprese  che  vi  hanno
          eseguito,   anche   tramite   imprese   appaltatrici,   gli
          interventi di cui all'art. 3, comma 1, lettere  c),  d)  ed
          f), del Testo Unico dell'edilizia di  cui  al  decreto  del
          Presidente della Repubblica 6 giugno 2001,  n.  380,  entro
          cinque anni dalla data di ultimazione della  costruzione  o
          dell'intervento, e quelle per le quali nel relativo atto il
          cedente  abbia  espressamente  manifestato  l'opzione   per
          l'imposizione; 
                  9)  le  prestazioni  di   mandato,   mediazione   e
          intermediazione relative alle operazioni di cui ai  nn.  da
          1) a 7) nonche'  quelle  relative  all'oro  e  alle  valute
          estere,  compresi  i  depositi  anche  in  conto  corrente,
          effettuate in relazione ad operazioni poste in essere dalla
          Banca d'Italia e dall'Ufficio italiano dei cambi, ai  sensi
          dell'art. 4, quinto comma, del presente decreto; 
                  10; 
                  11) le cessioni di oro  da  investimento,  compreso
          quello rappresentato  da  certificati  in  oro,  anche  non
          allocato, oppure scambiato su conti metallo, ad  esclusione
          di quelle poste in essere dai soggetti che producono oro da
          investimento o che trasformano oro in oro  da  investimento
          ovvero commerciano oro da  investimento,  i  quali  abbiano
          optato, con le modalita' ed i termini previsti dal  decreto
          del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997,  n.  442,
          anche in relazione a ciascuna cessione, per  l'applicazione
          dell'imposta; le operazioni previste dall'art. 81, comma 1,
          lettere c-quater) e c-quinquies),  del  testo  unico  delle
          imposte sui redditi, approvato con decreto  del  Presidente
          della Repubblica 22 dicembre 1986,  n.  917,  e  successive
          modificazioni,  riferite  all'oro   da   investimento;   le
          intermediazioni relative alle precedenti operazioni. Se  il
          cedente ha optato per l'applicazione dell'imposta,  analoga
          opzione puo' essere esercitata per le relative  prestazioni
          di intermediazione. Per oro da investimento si intende: 
                    a) l'oro in forma di  lingotti  o  placchette  di
          peso accettato dal mercato dell'oro, ma comunque  superiore
          ad 1 grammo, di purezza pari o superiore a  995  millesimi,
          rappresentato o meno da titoli; 
                    b) le monete d'oro di purezza pari o superiore  a
          900 millesimi, coniate dopo il  1800,  che  hanno  o  hanno
          avuto  corso  legale  nel  Paese  di  origine,  normalmente
          vendute a un prezzo che non supera  dell'80  per  cento  il
          valore sul  mercato  libero  dell'oro  in  esse  contenuto,
          incluse nell'elenco  predisposto  dalla  Commissione  delle
          Comunita' europee ed annualmente pubblicato nella  Gazzetta
          Ufficiale delle Comunita'  europee,  serie  C,  sulla  base
          delle comunicazioni rese  dal  Ministero  del  tesoro,  del
          bilancio  e  della  programmazione  economica,  nonche'  le
          monete aventi le medesime  caratteristiche,  anche  se  non
          comprese nel suddetto elenco; 
                  12) le cessioni di cui al n. 4) dell'art.  2  fatte
          ad enti pubblici, associazioni  riconosciute  o  fondazioni
          aventi esclusivamente finalita' di assistenza, beneficenza,
          educazione, istruzione, studio o ricerca scientifica e alle
          ONLUS; 
                  13) le cessioni di cui  al  n.  4)  dell'art.  2  a
          favore delle popolazioni colpite da  calamita'  naturali  o
          catastrofi dichiarate tali ai sensi della legge 8  dicembre
          1970, n. 996, o della legge 24 febbraio 1992, n. 225; 
                  14) prestazioni  di  trasporto  urbano  di  persone
          effettuate  mediante  veicoli  da  piazza.  Si  considerano
          urbani i trasporti effettuati nel territorio di un comune o
          tra  comuni  non  distanti   tra   loro   oltre   cinquanta
          chilometri; 
                  15) le prestazioni di trasporto di malati o  feriti
          con veicoli all'uopo equipaggiati,  effettuate  da  imprese
          autorizzate e da enti  del  Terzo  settore  di  natura  non
          commerciale; 
                  16) le prestazioni del servizio postale universale,
          nonche' le cessioni di beni a queste accessorie, effettuate
          dai soggetti obbligati ad  assicurarne  l'esecuzione.  Sono
          escluse le prestazioni di servizi e le cessioni di beni  ad
          esse accessorie, le cui condizioni  siano  state  negoziate
          individualmente; 
                  17); 
                  18) le prestazioni sanitarie di  diagnosi,  cura  e
          riabilitazione  rese  alla  persona  nell'esercizio   delle
          professioni e arti sanitarie soggette a vigilanza, ai sensi
          dell'art.  99  del  testo  unico  delle  leggi   sanitarie,
          approvato con regio decreto 27  luglio  1934,  n.  1265,  e
          successive modificazioni, ovvero  individuate  con  decreto
          del Ministro della sanita', di  concerto  con  il  Ministro
          delle finanze; 
                  19) le prestazioni di ricovero e cura rese da  enti
          ospedalieri o da cliniche e  case  di  cura  convenzionate,
          nonche' da societa'  di  mutuo  soccorso  con  personalita'
          giuridica e  da  enti  del  Terzo  settore  di  natura  non
          commerciale compresa  la  somministrazione  di  medicinali,
          presidi sanitari e vitto, nonche' le  prestazioni  di  cura
          rese da stabilimenti termali; 
                  20) le prestazioni educative dell'infanzia e  della
          gioventu' e quelle didattiche di ogni genere, anche per  la
          formazione,   l'aggiornamento,   la   riqualificazione    e
          riconversione professionale,  rese  da  istituti  o  scuole
          riconosciuti da pubbliche amministrazioni  e  da  enti  del
          Terzo  settore  di  natura  non  commerciale,  comprese  le
          prestazioni  relative  all'alloggio,  al   vitto   e   alla
          fornitura di libri e materiali didattici, ancorche' fornite
          da istituzioni, collegi o pensioni  annessi,  dipendenti  o
          funzionalmente collegati, nonche'  le  lezioni  relative  a
          materie scolastiche e universitarie impartite da insegnanti
          a titolo  personale.  Le  prestazioni  di  cui  al  periodo
          precedente  non  comprendono  l'insegnamento  della   guida
          automobilistica ai fini dell'ottenimento delle  patenti  di
          guida per i veicoli delle categorie B e C1; 
                  21)  le   prestazioni   proprie   dei   brefotrofi,
          orfanotrofi, asili, case di riposo per  anziani  e  simili,
          delle colonie marine, montane e campestri e degli  alberghi
          e ostelli per la gioventu' di cui alla legge 21 marzo 1958,
          n. 326, comprese le somministrazioni di vitto, indumenti  e
          medicinali, le prestazioni curative e le altre  prestazioni
          accessorie; 
                  22)  le  prestazioni  proprie  delle   biblioteche,
          discoteche e simili e quelle inerenti alla visita di musei,
          gallerie, pinacoteche, monumenti, ville,  palazzi,  parchi,
          giardini botanici e zoologici e simili; 
                  23) le prestazioni previdenziali e assistenziali  a
          favore del personale dipendente; 
                  24) le cessioni di organi, sangue e latte  umani  e
          di plasma sanguigno; 
                  25) - 26); 
                  27) le prestazioni proprie  dei  servizi  di  pompe
          funebri; 
                  27-bis); 
                  27-ter)   le   prestazioni   socio-sanitarie,    di
          assistenza domiciliare  o  ambulatoriale,  in  comunita'  e
          simili, in favore  degli  anziani  ed  inabili  adulti,  di
          tossicodipendenti e di malati di AIDS,  degli  handicappati
          psicofisici, dei minori anche coinvolti  in  situazioni  di
          disadattamento e di devianza, di  persone  migranti,  senza
          fissa dimora, richiedenti asilo, di  persone  detenute,  di
          donne vittime di tratta a scopo sessuale e lavorativo, rese
          da organismi di diritto pubblico, da istituzioni  sanitarie
          riconosciute  che  erogano  assistenza  pubblica,  previste
          all'art. 41 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, o da enti
          aventi finalita' di assistenza sociale e da enti del  Terzo
          settore di natura non commerciale; 
                  27-quater)   le   prestazioni    delle    compagnie
          barracellari di cui all'art. 3 della legge 2  agosto  1897,
          n. 382; 
                  27-quinquies) le cessioni  che  hanno  per  oggetto
          beni  acquistati  o  importati  senza   il   diritto   alla
          detrazione totale della relativa  imposta  ai  sensi  degli
          articoli 19, 19-bis1 e 19-bis2; 
                  27-sexies) le importazioni  nei  porti,  effettuate
          dalle imprese di pesca marittima, dei prodotti della  pesca
          allo stato naturale o dopo operazioni di  conservazione  ai
          fini  della  commercializzazione,  ma  prima  di  qualsiasi
          consegna. 
                Sono altresi' esenti dall'imposta le  prestazioni  di
          servizi effettuate nei confronti dei consorziati o soci  da
          consorzi, ivi comprese le societa' consortili e le societa'
          cooperative  con  funzioni   consortili,   costituiti   tra
          soggetti per i quali, nel triennio  solare  precedente,  la
          percentuale di detrazione di cui all'art. 19-bis, anche per
          effetto dell'opzione di cui all'art. 36-bis, sia stata  non
          superiore al 10 per cento, a condizione che i corrispettivi
          dovuti dai  consorziati  o  soci  ai  predetti  consorzi  e
          societa' non superino i costi imputabili  alle  prestazioni
          stesse. 
              Sono, inoltre, esenti dall'imposta le cessioni di  beni
          effettuate nei confronti di  un  soggetto  passivo  che  si
          considera cessionario e rivenditore di detti beni ai  sensi
          dell'art. 2-bis, comma 1, lettera a).». 
              -  Il  testo  dell'art.  19  del  citato  decreto   del
          Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.  633,  come
          modificato dal presente decreto, cosi' recita: 
                «Art. 19 (Detrazione). -  1.  Per  la  determinazione
          dell'imposta dovuta a norma del primo comma dell'art. 17  o
          dell'eccedenza di cui al secondo  comma  dell'art.  30,  e'
          detraibile  dall'ammontare   dell'imposta   relativa   alle
          operazioni effettuate, quello dell'imposta assolta o dovuta
          dal soggetto passivo o a lui addebitata a titolo di rivalsa
          in relazione ai beni ed ai servizi importati  o  acquistati
          nell'esercizio dell'impresa, arte o professione. Il diritto
          alla detrazione dell'imposta relativa  ai  beni  e  servizi
          acquistati o importati sorge nel momento in  cui  l'imposta
          diviene esigibile ed e' esercitato al  piu'  tardi  con  la
          dichiarazione relativa all'anno  in  cui  il  diritto  alla
          detrazione e' sorto ed alle condizioni esistenti al momento
          della nascita del diritto medesimo. 
                2. Non e' detraibile l'imposta relativa  all'acquisto
          o all'importazione di beni e servizi  afferenti  operazioni
          esenti  o  comunque  non  soggette  all'imposta,  salvo  il
          disposto dell'art. 19-bis2. In nessun  caso  e'  detraibile
          l'imposta relativa all'acquisto o all'importazione di  beni
          o servizi utilizzati per l'effettuazione di  manifestazioni
          a premio. 
                3. La indetraibilita'  di  cui  al  comma  2  non  si
          applica se le operazioni ivi indicate sono costituite da: 
                  a) operazioni di cui agli articoli 8, 8-bis e 9 o a
          queste assimilate dalla legge, ivi comprese quelle  di  cui
          agli articoli 40 e 41 del decreto-legge 30 agosto 1993,  n.
          331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29  ottobre
          1993, n. 427; 
                  a-bis) le operazioni di cui ai numeri da  1)  a  4)
          dell'art.  10,  effettuate  nei   confronti   di   soggetti
          stabiliti fuori della Comunita' o relative a beni destinati
          ad essere esportati fuori della Comunita' stessa; 
                  b) operazioni effettuate fuori dal territorio dello
          Stato le quali, se effettuate nel territorio  dello  Stato,
          darebbero diritto alla detrazione dell'imposta; 
                  c) operazioni  di  cui  all'art.  2,  terzo  comma,
          lettere a), b), d) ed f); 
                  d)  cessioni  di  cui  all'art.  10,  numero   11),
          effettuate da soggetti che producono oro da investimento  o
          trasformano oro in oro da investimento; 
                  d-bis) le cessioni di  beni  di  cui  all'art.  10,
          terzo comma; 
                  e) operazioni non soggette all'imposta per  effetto
          delle disposizioni di cui  al  primo  comma  dell'art.  74,
          concernente disposizioni relative a particolari settori. 
                4. Per i beni ed i servizi in  parte  utilizzati  per
          operazioni non soggette all'imposta la  detrazione  non  e'
          ammessa per la quota  imputabile  a  tali  utilizzazioni  e
          l'ammontare indetraibile  e'  determinato  secondo  criteri
          oggettivi, coerenti  con  la  natura  dei  beni  e  servizi
          acquistati. Gli stessi criteri si applicano per determinare
          la quota di imposta indetraibile relativa ai beni e servizi
          in parte utilizzati per fini privati  o  comunque  estranei
          all'esercizio dell'impresa, arte e professione. 
                5. Ai contribuenti che esercitano sia  attivita'  che
          danno luogo ad operazioni che conferiscono il diritto  alla
          detrazione sia attivita'  che  danno  luogo  ad  operazioni
          esenti ai sensi dell'art. 10, il  diritto  alla  detrazione
          dell'imposta spetta  in  misura  proporzionale  alla  prima
          categoria  di  operazioni  e  il  relativo   ammontare   e'
          determinato applicando la percentuale di detrazione di  cui
          all'art. 19-bis.  Nel  corso  dell'anno  la  detrazione  e'
          provvisoriamente   operata   con    l'applicazione    della
          percentuale  di  detrazione  dell'anno  precedente,   salvo
          conguaglio alla fine dell'anno.  I  soggetti  che  iniziano
          l'attivita'  operano  la  detrazione   in   base   ad   una
          percentuale  di  detrazione  determinata   presuntivamente,
          salvo conguaglio alla fine dell'anno. 
                5-bis. Per i soggetti diversi da quelli di  cui  alla
          lettera d) del comma 3 la limitazione della  detrazione  di
          cui  ai  precedenti  commi  non   opera   con   riferimento
          all'imposta addebitata, dovuta o assolta per gli  acquisti,
          anche intracomunitari, di  oro  da  investimento,  per  gli
          acquisti, anche intracomunitari, e per le  importazioni  di
          oro diverso da quello da investimento destinato  ad  essere
          trasformato in oro da  investimento  a  cura  degli  stessi
          soggetti  o  per  loro  conto,  nonche'   per   i   servizi
          consistenti in modifiche della  forma,  del  peso  o  della
          purezza dell'oro, compreso l'oro da investimento.». 
              - Il testo dell'art.  36-bis  del  citato  decreto  del
          Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.  633,  come
          modificato dal presente decreto, cosi' recita: 
                «Art.  36-bis  (Dispensa  da   adempimenti   per   le
          operazioni esenti). - Il contribuente  che  ne  abbia  data
          preventiva comunicazione all'Ufficio  e'  dispensato  dagli
          obblighi di fatturazione e di  registrazione  relativamente
          alle operazioni esenti da imposta ai  sensi  dell'art.  10,
          tranne quelle indicate al primo comma, numeri  11),  18)  e
          19), e al terzo comma dello stesso articolo, fermi restando
          l'obbligo  di  fatturazione  e  registrazione  delle  altre
          operazioni   eventualmente   effettuate,    l'obbligo    di
          registrazione degli acquisti e gli altri obblighi stabiliti
          dal presente decreto, ivi compreso l'obbligo di  rilasciare
          la fattura quando sia richiesta dal cliente. 
                Nell'ipotesi  di   cui   al   precedente   comma   il
          contribuente  non  e'  ammesso  a   detrarre   dall'imposta
          eventualmente dovuta quella relativa agli acquisti  e  alle
          importazioni e deve presentare  la  dichiarazione  annuale,
          compilando l'elenco  dei  fornitori,  ancorche'  non  abbia
          effettuato operazioni imponibili. 
                La comunicazione di avvalersi  della  dispensa  dagli
          adempimenti  relativi  alle  operazioni  esenti  dev'essere
          fatta  nella  dichiarazione   annuale   relativa   all'anno
          precedente o nella dichiarazione di  inizio  dell'attivita'
          ed ha effetto fino a quando non sia revocata e in ogni caso
          per almeno un triennio. La revoca  deve  essere  comunicata
          all'Ufficio  nella  dichiarazione  annuale  ed  ha  effetto
          dall'anno in corso.». 
              - Il testo dell'art. 38-bis2  del  citato  decreto  del
          Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.  633,  come
          modificato dal presente decreto, cosi' recita: 
                «Art. 38-bis2 (Esecuzione dei rimborsi a soggetti non
          residenti  stabiliti  in  un  altro  Stato   membro   della
          Comunita'). - 1. I soggetti stabiliti in altri Stati membri
          della Comunita', assoggettati all'imposta  nello  Stato  in
          cui hanno il domicilio o la residenza chiedono il  rimborso
          dell'imposta assolta sulle importazioni  di  beni  e  sugli
          acquisti di beni e servizi, sempre  che  sia  detraibile  a
          norma degli articoli 19,  19-bis1  e  19-bis2,  secondo  le
          disposizioni del presente articolo. Il  rimborso  non  puo'
          essere  richiesto  dai  soggetti   che   nel   periodo   di
          riferimento disponevano di una stabile  organizzazione  nel
          territorio dello Stato ovvero dai soggetti  che  hanno  ivi
          effettuato  operazioni  diverse  da  quelle  per  le  quali
          debitore dell'imposta e' il committente o  cessionario,  da
          quelle  non  imponibili  di  trasporto  o   accessorie   ai
          trasporti  e  da  quelle  effettuate  ai  sensi   dell'art.
          74-septies.  L'ammontare  complessivo  della  richiesta  di
          rimborso relativa a periodi  infrannuali  non  puo'  essere
          inferiore a quattrocento euro; se detto  ammontare  risulta
          inferiore  a   quattrocento   euro   il   rimborso   spetta
          annualmente,  sempreche'  di  importo   non   inferiore   a
          cinquanta euro. 
                2.  La  richiesta  di  rimborso  e'  presentata   con
          riferimento ad un periodo non superiore ad un anno solare e
          non inferiore a tre mesi, ovvero per  periodi  inferiori  a
          tre mesi qualora  questi  periodi  rappresentino  la  parte
          residua di un anno solare. 
                3. I soggetti di cui al comma 1 non hanno diritto  al
          rimborso qualora nello Stato membro in cui  sono  stabiliti
          effettuino operazioni che non danno diritto alla detrazione
          dell'imposta. Nel caso in cui  gli  stessi  effettuino  sia
          operazioni che danno diritto alla detrazione sia operazioni
          che non conferiscono tale diritto, il rimborso  e'  ammesso
          soltanto  in  misura  pari  alla   percentuale   detraibile
          dell'imposta, quale applicata dallo  Stato  membro  ove  e'
          stabilito il richiedente. 
                4. La richiesta di  rimborso  e'  inoltrata  per  via
          elettronica tramite lo Stato membro  ove  e'  stabilito  il
          richiedente. 
                5. Ai rimborsi previsti nel comma 1  e  al  pagamento
          dei  relativi  interessi  provvede  il  competente  ufficio
          dell'Agenzia delle entrate, utilizzando  i  fondi  messi  a
          disposizione  su   apposita   contabilita'   speciale.   La
          decisione in ordine al rimborso dell'imposta e'  notificata
          al richiedente entro quattro  mesi  dalla  ricezione  della
          richiesta, salvo quanto previsto ai commi successivi. 
                6. Entro il termine di quattro mesi di cui  al  comma
          5, l'ufficio puo' chiedere per via elettronica al  soggetto
          richiedente il rimborso, o allo Stato membro  ove  esso  e'
          stabilito informazioni  aggiuntive  al  fine  di  acquisire
          tutti gli elementi pertinenti su cui basare la decisione in
          merito al  rimborso.  Le  informazioni  aggiuntive  possono
          essere richieste  eventualmente  ad  un  soggetto  diverso,
          anche in via telematica solo se il destinatario dispone dei
          mezzi necessari. Le  informazioni  richieste  sono  fornite
          all'ufficio entro un mese dalla data in cui il destinatario
          riceve la richiesta. In caso di richiesta  di  informazioni
          aggiuntive la comunicazione di cui al comma 5 e' effettuata
          entro  il  termine  di  due  mesi  dal  giorno  in  cui  le
          informazioni sono pervenute all'ufficio  ovvero  entro  due
          mesi dalla scadenza infruttuosa del termine di un  mese  di
          cui al terzo periodo. I predetti termini non  si  applicano
          se scadono prima del decorso di  un  periodo  di  sei  mesi
          dalla ricezione della richiesta di rimborso, nel qual  caso
          l'ufficio effettua la comunicazione di cui al comma 5 entro
          sei mesi dalla ricezione della richiesta stessa. 
                7. L'ufficio  puo'  chiedere  ulteriori  informazioni
          aggiuntive rispetto  a  quelle  previste  al  comma  6.  Le
          informazioni richieste sono fornite  all'ufficio  entro  un
          mese dalla data in cui il destinatario riceve la richiesta.
          In tal  caso,  la  comunicazione  di  cui  al  comma  5  e'
          effettuata comunque entro otto mesi dalla data di ricezione
          della richiesta di rimborso. 
                8. Il  rimborso  e'  effettuato  entro  dieci  giorni
          lavorativi dalla scadenza del termine di cui  al  comma  5,
          ovvero, qualora siano richieste informazioni  aggiuntive  o
          ulteriori  informazioni  aggiuntive,  dalla  scadenza   dei
          termini di cui ai commi 6 e 7. 
                9. Sulle somme rimborsate si applicano gli  interessi
          nella misura prevista al primo comma dell'art.  38-bis  con
          decorrenza dal giorno successivo a quello di  scadenza  del
          termine di cui al comma 8. La disposizione che precede  non
          si applica nel caso in cui il richiedente non  fornisca  le
          informazioni  aggiuntive  o   le   ulteriori   informazioni
          aggiuntive entro il termine previsto dai commi 6 e  7.  Non
          sono,  altresi',  dovuti  interessi  fino  a   quando   non
          pervengono all'ufficio competente i documenti aggiuntivi da
          allegare alla richiesta di rimborso. 
                10. Il rimborso  e'  eseguito  nel  territorio  dello
          Stato o, su domanda del  richiedente,  in  un  altro  Stato
          membro. In quest'ultimo caso l'ufficio riduce l'importo  da
          erogare  al  richiedente  dell'ammontare  delle  spese   di
          trasferimento. 
                11. I soggetti che conseguono un rimborso non  dovuto
          restituiscono  le  somme  indebitamente  rimborsate,  entro
          sessanta giorni dalla notifica di apposito provvedimento da
          parte dell'ufficio. Nei confronti degli stessi soggetti  si
          applica la sanzione amministrativa compresa fra il  100  ed
          il 200 per cento della somma indebitamente rimborsata. 
                12. Nelle more del pagamento dell'ammontare dovuto  a
          titolo di rimborso indebitamente erogato e  delle  relative
          sanzioni, l'ufficio sospende  ogni  ulteriore  rimborso  al
          soggetto  interessato  fino  a  concorrenza  del   medesimo
          importo. 
                13. Avverso il provvedimento motivato di  diniego  e'
          ammesso  ricorso  secondo  le  disposizioni   relative   al
          contenzioso tributario. 
                14.  Con  provvedimento  del  Direttore  dell'Agenzia
          delle   entrate,   da   emanarsi   entro   novanta   giorni
          dall'entrata in  vigore  della  presente  disposizione,  e'
          individuato  il  competente  ufficio   dell'Agenzia   delle
          entrate e sono stabilite le modalita' ed i termini  per  la
          richiesta e  l'esecuzione  dei  rimborsi  nonche'  per  gli
          scambi informativi relativi al presente articolo.». 
              - Il testo dell'art. 38-bis3 del decreto del Presidente
          della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, citato nelle note
          alle premesse, come modificato dal presente decreto,  cosi'
          recita: 
                «Art. 38-bis3 (Rimborsi di eccedenze di versamento  a
          soggetti aderenti ai regimi speciali di cui  agli  articoli
          74-quinquies e seguenti). - 1. Qualora i  soggetti  passivi
          che hanno optato in Italia per  l'applicazione  del  regime
          speciale  di  cui  all'art.  74-quinquies  o  74-sexies   o
          74-sexies.1 effettuino versamenti  in  eccesso  rispetto  a
          quanto risulta dalle dichiarazioni presentate ai  sensi  di
          detti articoli e tale  eccesso  sia  rilevato  in  sede  di
          ripartizione  delle  somme  tra  i  vari  Stati  membri  di
          consumo, l'Agenzia delle entrate  rimborsa  l'eccedenza  di
          versamento entro 30 giorni dalla data di ripartizione. 
                2. Qualora in sede  di  effettuazione  dei  controlli
          automatici di cui all'art. 54-quater si rilevi  un  eccesso
          di versamento da parte di soggetti passivi identificati  in
          un  altro  Stato  membro  ai  sensi  dell'art.  74-septies,
          l'Agenzia delle entrate effettua il relativo rimborso entro
          30  giorni.  Tuttavia,  se  l'eccedenza  di  versamento  si
          riferisce a periodi di imposta sino al  2018,  il  rimborso
          viene  effettuato  tenendo  conto  delle  eventuali   somme
          trattenute dallo Stato membro di identificazione  ai  sensi
          dell'art.  46,  paragrafo  3,  del  regolamento   (UE)   n.
          904/2010.  L'Agenzia  delle  entrate  comunica,   per   via
          elettronica,  allo   Stato   membro   di   identificazione,
          l'importo del rimborso gia' effettuato e  del  rimborso  di
          competenza dello Stato membro di identificazione. 
                3.  Qualora  uno  Stato  membro  di   consumo   abbia
          rimborsato un'eccedenza di versamento che  si  riferisce  a
          periodi di imposta sino al 2018  ai  soggetti  passivi  che
          hanno  optato  in  Italia  per  l'applicazione  del  regime
          speciale  di  cui  all'art.   74-quinquies   o   74-sexies,
          l'Agenzia   delle   entrate,   a   seguito   di    apposita
          comunicazione elettronica dello Stato  membro  di  consumo,
          restituisce  entro  30  giorni  al  contribuente  la  quota
          dell'imposta eventualmente trattenuta  ai  sensi  dell'art.
          46,  paragrafo  3,  del  regolamento  (UE)   n.   904/2010.
          L'Agenzia delle entrate comunica per via  elettronica  allo
          Stato membro di consumo l'effettuazione di tale rimborso. 
                4. Sulle somme rimborsate dall'Agenzia delle  entrate
          ai sensi del presente articolo si applicano  gli  interessi
          di cui all'art. 38-bis, primo  comma,  con  decorrenza  dal
          trentunesimo giorno successivo alla seguente data: 
                  a) la data di ripartizione, nelle ipotesi di cui al
          comma 1; 
                  b) la data di conclusione dei controlli  automatici
          di cui all'art. 54-quater, nelle ipotesi di cui al comma 2; 
                  c)  la  data  di  ricevimento  della  comunicazione
          elettronica dello Stato di consumo, nelle ipotesi di cui al
          comma 3. 
                5. Ai rimborsi previsti nel presente  articolo  e  al
          pagamento degli interessi provvede  il  competente  ufficio
          dell'Agenzia delle entrate, utilizzando  i  fondi  messi  a
          disposizione su apposita contabilita' speciale. 
                6. In sede di esecuzione dei rimborsi di cui ai commi
          1, 2 e 3 non si applicano le disposizioni di  cui  all'art.
          28-ter del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  29
          settembre 1973, n. 602, e di cui all'art.  23  del  decreto
          legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.». 
              - Il testo dell'art.  38-ter  del  citato  decreto  del
          Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.  633,  come
          modificato dal presente decreto, cosi' recita: 
                «Art. 38-ter (Esecuzione dei rimborsi a soggetti  non
          residenti  stabiliti  in  Stati   non   appartenenti   alla
          Comunita'). - 1. La disposizione del primo comma  dell'art.
          38-bis2 si applica, a condizione di reciprocita', anche  ai
          soggetti   esercenti   un'attivita'   d'impresa,   arte   o
          professione,  stabiliti  in  Stati  non  appartenenti  alla
          Comunita', limitatamente all'imposta relativa agli acquisti
          e importazioni di beni mobili e servizi inerenti alla  loro
          attivita'. 
                1-bis. I rimborsi di cui al comma 1 sono  concessi  a
          soggetti domiciliati o residenti fuori dell'Unione europea,
          e che abbiano aderito ai regimi speciali di cui  agli  art.
          74-quinquies e seguenti, anche in assenza della  condizione
          di  reciprocita'  ed  ancorche'  abbiano   effettuato   nel
          territorio dello  Stato  operazioni  nell'ambito  di  detti
          regimi speciali. 
                2. Ai rimborsi  previsti  nel  comma  1  provvede  il
          competente ufficio dell'Agenzia  delle  entrate  entro  sei
          mesi dalla ricezione della richiesta di rimborso ovvero, in
          caso di richiesta di informazioni  aggiuntive,  entro  otto
          mesi dalla medesima.  In  caso  di  diniego  del  rimborso,
          l'ufficio  emana,  entro  lo   stesso   termine,   apposito
          provvedimento motivato avverso il quale e' ammesso  ricorso
          secondo le disposizioni relative al contenzioso tributario. 
                3. Sulle somme rimborsate si applicano gli  interessi
          nella misura prevista al primo comma dell'art.  38-bis  con
          decorrenza dal giorno successivo a quello di  scadenza  del
          termine di cui al comma 2. La disposizione che precede  non
          si applica nel caso in cui il richiedente non  fornisca  le
          informazioni aggiuntive entro il termine di un  mese  dalla
          data della notifica, da  effettuarsi  anche  tramite  mezzi
          elettronici. Non sono, altresi', dovuti  interessi  fino  a
          quando non pervengono all'ufficio  competente  i  documenti
          aggiuntivi da allegare alla richiesta di rimborso. 
                4. I soggetti che  conseguono  un  indebito  rimborso
          devono restituire all'ufficio, entro sessanta giorni  dalla
          notifica di apposito provvedimento, le somme  indebitamente
          rimborsate e nei loro  confronti  si  applica  la  sanzione
          amministrativa compresa fra il 200  ed  il  400  per  cento
          della somma rimborsata. L'ufficio sospende  ogni  ulteriore
          rimborso al soggetto interessato  fino  a  quando  non  sia
          restituita la somma indebitamente rimborsata  e  pagata  la
          relativa pena pecuniaria. 
                5. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle
          entrate, da emanarsi entro novanta giorni  dall'entrata  in
          vigore  della  presente  disposizione,  sono  stabilite  le
          modalita' e i termini per la richiesta e  l'esecuzione  dei
          rimborsi, nonche' il competente ufficio dell'Agenzia  delle
          entrate.». 
              -  Il  testo  dell'art.  39  del  citato  decreto   del
          Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.  633,  come
          modificato dal presente decreto, cosi' recita: 
                «Art. 39 (Tenuta e conservazione dei registri  e  dei
          documenti). - I registri  previsti  dal  presente  decreto,
          compresi i bollettari di cui  all'art.  32,  devono  essere
          tenuti a norma dell'art. 2219 del codice civile e  numerati
          progressivamente in ogni pagina, in esenzione  dall'imposta
          di bollo. E' ammesso l'impiego di schedari a fogli mobili o
          tabulati di  macchine  elettrocontabili  secondo  modalita'
          previamente approvate dall'Amministrazione  finanziaria  su
          richiesta del contribuente. 
                I contribuenti  hanno  facolta'  di  sottoporre  alla
          numerazione e alla bollatura un solo registro  destinato  a
          tutte le annotazioni prescritte dagli articoli 23, 24 e 25,
          a condizione che nei registri  previsti  da  tali  articoli
          siano indicati, per  ogni  singola  annotazione,  i  numeri
          della pagina e della riga della corrispondente  annotazione
          nell'unico registro numerato e bollato. 
                I registri, i bollettari, gli schedari e i  tabulati,
          nonche' le  fatture,  le  bollette  doganali  e  gli  altri
          documenti  previsti  dal  presente  decreto  devono  essere
          conservati a norma dell'art. 22 del decreto del  Presidente
          della Repubblica 29 settembre 1973, n.  600  .  Le  fatture
          elettroniche sono conservate in modalita'  elettronica,  in
          conformita' alle  disposizioni  del  decreto  del  Ministro
          dell'economia e delle finanze adottato ai  sensi  dell'art.
          21, comma 5, del decreto legislativo 7 marzo 2005,  n.  82.
          Le fatture create in formato elettronico e quelle  cartacee
          possono essere conservate  elettronicamente.  Il  luogo  di
          conservazione  elettronica  delle   stesse,   nonche'   dei
          registri e degli  altri  documenti  previsti  dal  presente
          decreto e da altre disposizioni, puo' essere situato in  un
          altro Stato, a condizione che  con  lo  stesso  esista  uno
          strumento giuridico che disciplini la reciproca assistenza.
          Il soggetto passivo stabilito nel  territorio  dello  Stato
          assicura,   per   finalita'   di    controllo,    l'accesso
          automatizzato all'archivio e che tutti  i  documenti  ed  i
          dati in esso contenuti, compresi  quelli  che  garantiscono
          l'autenticita' e l'integrita' delle fatture di cui all'art.
          21, comma 3,, siano  stampabili  e  trasferibili  su  altro
          supporto informatico. 
                I soggetti passivi che facilitano le cessioni di beni
          e le prestazioni di servizi  effettuate  nei  confronti  di
          cessionari o di committenti non soggetti passivi  d'imposta
          tramite l'uso di  una  interfaccia  elettronica,  quale  un
          mercato virtuale,  una  piattaforma,  un  portale  o  mezzi
          analoghi, conservano  per  un  periodo  di  dieci  anni,  a
          partire dal 31 dicembre dell'anno in  cui  l'operazione  e'
          stata  effettuata,  la  documentazione  di   cui   all'art.
          54-quater del regolamento di esecuzione  (UE)  n.  282/2011
          del Consiglio, del 15 marzo 2011, relativa a tali  cessioni
          o  prestazioni.  La  documentazione  e'  fornita  per   via
          elettronica, su richiesta, all'Amministrazione  finanziaria
          e alle autorita' fiscali  degli  Stati  membri  dell'Unione
          europea   nei   quali   le   operazioni   si    considerano
          effettuate.». 
              - Il testo dell'art.  54-ter  del  citato  decreto  del
          Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.  633,  come
          modificato dal presente decreto, cosi' recita: 
                «Art. 54-ter (Controlli  automatizzati  sui  soggetti
          identificati in  Italia).  -  1.  Entro  il  decimo  giorno
          successivo alla  scadenza  di  cui  all'art.  74-quinquies,
          commi 6 e 9, e di cui all'art. 74-sexies.1, commi 10 e  14,
          l'Amministrazione finanziaria, sulla base dei dati e  degli
          elementi  desumibili  dal  portale   telematico,   verifica
          l'avvenuta presentazione della  dichiarazione,  nonche'  la
          rispondenza con la dichiarazione  e  la  tempestivita'  dei
          versamenti dell'imposta risultante dalla stessa. 
                2. L'Amministrazione finanziaria, qualora rilevi  che
          la dichiarazione di cui al comma 6 dell'art. 74-quinquies e
          di cui al comma 10  dell'art.  74-sexies.1  non  sia  stata
          ancora trasmessa, inoltra al soggetto passivo un sollecito. 
                3. L'Amministrazione finanziaria, qualora rilevi  che
          l'imposta dovuta in base alla  dichiarazione  medesima  non
          sia stata in tutto o in parte versata, inoltra al  soggetto
          passivo un sollecito. 
                4. Nei casi di cui all'art.  74-quinquies,  comma  5,
          all'art. 74-sexies, comma 3-bis,  e  all'art.  74-sexies.1,
          commi  8  e  9,  l'Amministrazione  finanziaria  emette  il
          provvedimento motivato di esclusione  dal  presente  regime
          speciale.  Avverso  tale  provvedimento  di  esclusione  e'
          ammesso  ricorso  secondo  le  disposizioni   relative   al
          contenzioso tributario.». 
              - Il testo dell'art. 54-quater del citato  decreto  del
          Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.  633,  come
          modificato dal presente decreto, cosi' recita: 
                «Art.  54-quater  (Liquidazione  dell'imposta  dovuta
          relativamente alle operazioni  effettuate  nell'ambito  dei
          regimi  speciali  di  cui  agli  articoli  74-quinquies   e
          seguenti da soggetti non residenti). -  1.  Avvalendosi  di
          procedure   automatizzate   l'amministrazione   finanziaria
          procede alla liquidazione dell'imposta dovuta in base  alle
          dichiarazioni presentate dai soggetti di cui agli  articoli
          da 74-quinquies a 74-septies relativamente alle  operazioni
          effettuate nel territorio  dello  Stato  nei  confronti  di
          committenti o cessionari non soggetti passivi d'imposta. 
                2. Sulla base dei dati e degli elementi  direttamente
          desumibili  dalle  dichiarazioni  e  di   quelli   presenti
          nell'anagrafe  tributaria,  l'amministrazione   finanziaria
          provvede a: 
                  a) correggere gli errori  materiali  e  di  calcolo
          commessi    dai    contribuenti    nella     determinazione
          dell'imposta; 
                  a-bis) correggere gli errori materiali e di calcolo
          commessi   dai   contribuenti   nel   riporto    e    nella
          determinazione delle eccedenze di imposta  derivanti  dalle
          rettifiche relative a precedenti dichiarazioni; 
                  b) controllare la rispondenza con la  dichiarazione
          e la tempestivita' dei versamenti  dell'imposta  risultante
          dalla dichiarazione. 
                3. Quando dai controlli automatici eseguiti emerge un
          risultato  diverso  rispetto  a   quello   indicato   nella
          dichiarazione, l'esito del controllo e' comunicato per  via
          elettronica  o  ai  sensi  dell'art.  60  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,  n.  600  al
          contribuente  entro  il  31  dicembre  del   secondo   anno
          successivo a quello di presentazione  della  dichiarazione.
          La comunicazione contiene l'intimazione ad adempiere, entro
          sessanta giorni dal ricevimento della stessa, al  pagamento
          dell'imposta o della maggiore imposta dovuta e non versata,
          della sanzione di cui all'art. 13 del  decreto  legislativo
          18 dicembre 1997, n. 471, e degli interessi di cui all'art.
          20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
          1973, n. 602, calcolati fino al giorno in cui e' effettuata
          la liquidazione. In caso di mancato pagamento  delle  somme
          dovute entro il termine indicato, la comunicazione  diviene
          titolo esecutivo ai fini della riscossione. 
                4. Qualora  l'Amministrazione  finanziaria  verifichi
          sulla  base  delle   informazioni   presenti   al   sistema
          informativo dell'anagrafe tributaria che il  soggetto,  non
          domiciliato o residente nel  territorio  dello  Stato,  non
          dispone  di  fonti  di  reddito  o  beni  disponibili   nel
          territorio nazionale, la riscossione delle somme  contenute
          nella comunicazione di cui al comma 3 potra' essere chiesta
          direttamente ad uno Stato estero attraverso la cooperazione
          amministrativa per il recupero dei crediti ai  sensi  della
          direttiva 2010/24/UE del Consiglio, del  16  marzo  2010  o
          altri accordi sulla  reciproca  assistenza  in  materia  di
          riscossione dei  crediti  tributari  comparabile  a  quella
          assicurata  dalla  direttiva  2010/24/UE,  in  deroga  alle
          disposizioni in materia  di  iscrizione  a  ruolo  e  senza
          l'affidamento in carico agli agenti della riscossione. 
                5. Qualora il contribuente rilevi  eventuali  dati  o
          elementi non  considerati  o  valutati  erroneamente  nella
          liquidazione dell'imposta, lo stesso puo' fornire  per  via
          elettronica,  entro  il  termine  di  cui  al  comma  3,  i
          chiarimenti necessari all'amministrazione finanziaria. 
                6. I dati  contabili  risultanti  dalla  liquidazione
          prevista dal presente articolo si considerano, a tutti  gli
          effetti, come dichiarati dal contribuente.». 
              - Il testo dell'art. 54-quinquies  del  citato  decreto
          del Presidente della Repubblica 26 ottobre  1972,  n.  633,
          come modificato dal presente decreto, cosi' recita: 
                «Art. 54-quinquies (Accertamento dell'imposta  dovuta
          dai soggetti  di  cui  agli  articoli  da  74  quinquies  a
          74-septies). -1. L'Amministrazione finanziaria, sulla  base
          delle  informazioni   di   cui   all'art.   63-quater   del
          regolamento (UE) n. 967/2012,  dei  dati  e  delle  notizie
          raccolti  attraverso  la  cooperazione   amministrativa   o
          secondo le convenzioni internazionali  in  vigore,  nonche'
          sulla base di eventuali dati e notizie raccolti esercitando
          i poteri di  cui  all'art.  51  o  desunte  sulla  base  di
          presunzioni semplici, purche' queste siano gravi, precise e
          concordanti, con apposito avviso di  accertamento,  procede
          alla   rettifica   della   dichiarazione   presentata   nei
          rispettivi Stati membri di identificazione dai soggetti che
          applicano i regimi speciali disciplinati  dal  titolo  XII,
          capo 6, sezioni 2, 3  e  4,  della  direttiva  2006/112/CE,
          relativamente alle  operazioni  effettuate  nel  territorio
          dello Stato,  quando  ritiene  che  ne  risulti  un'imposta
          inferiore a quella dovuta. 
                2. L'Amministrazione finanziaria comunica ai soggetti
          che applicano i regimi  speciali  disciplinati  dal  titolo
          XII, capo 6, sezioni 2, 3 e 4, della direttiva 2006/112/CE,
          relativamente alle  operazioni  effettuate  nel  territorio
          dello Stato,  l'omessa  presentazione  della  dichiarazione
          trimestrale,  sollecitandoli  ad  adempiere  entro   trenta
          giorni, trascorsi i quali provvede a determinare  l'imposta
          dovuta per le medesime prestazioni con apposito  avviso  di
          accertamento emesso ai sensi dell'art. 55. 
                3. L'avviso di accertamento di cui ai commi  1  e  2,
          emesso entro i termini  di  cui  all'art.  57,  costituisce
          titolo esecutivo ai fini della riscossione. 
                4. Qualora  l'Amministrazione  finanziaria  verifichi
          sulla  base  delle   informazioni   presenti   al   sistema
          informativo dell'anagrafe tributaria che il  soggetto,  non
          domiciliato o residente nel  territorio  dello  Stato,  non
          dispone  di  fonti  di  reddito  o  beni  disponibili   nel
          territorio nazionale, la riscossione delle somme  contenute
          nell'avviso di accertamento di cui al comma 3 potra' essere
          chiesta direttamente ad  uno  Stato  estero  attraverso  la
          cooperazione amministrativa per il recupero dei crediti  ai
          sensi della direttiva  2010/24/UE  del  Consiglio,  del  16
          marzo 2010 o altri accordi sulla  reciproca  assistenza  in
          materia di riscossione dei crediti tributari comparabile  a
          quella assicurata dalla  direttiva  2010/24/UE,  in  deroga
          alle disposizioni in materia di iscrizione a ruolo e  senza
          l'affidamento in carico agli agenti della riscossione.». 
              -  Il  testo  dell'art.  68  del  citato  decreto   del
          Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.  633,  come
          modificato dal presente decreto, cosi' recita: 
                «Art. 68 (Importazioni non soggette  all'imposta).  -
          Non sono soggette all'imposta: 
                  a) le  importazioni  di  beni  indicati  nel  primo
          comma, lettera c), dell'art. 8,  nell'art.  8-bis,  nonche'
          nel secondo comma dell'art. 9  limitatamente  all'ammontare
          dei corrispettivi di cui al n.  9  dello  stesso  articolo,
          sempreche' ricorrano le condizioni stabilite  nei  predetti
          articoli; 
                  b) le importazioni di campioni gratuiti  di  modico
          valore, appositamente contrassegnati; 
                  c) ogni altra importazione definitiva  di  beni  la
          cui cessione e' esente dall'imposta o non vi e' soggetta  a
          norma dell'art. 72. Per le operazioni concernenti l'oro  da
          investimento di cui all'art. 10, numero 11), l'esenzione si
          applica allorche' i requisiti  ivi  indicati  risultino  da
          conforme  attestazione  resa,  in  sede  di   dichiarazione
          doganale, dal soggetto che effettua l'operazione; 
                  c-bis); 
                  d) la reintroduzione di beni nello stato originario
          da parte dello stesso  soggetto  che  li  aveva  esportati,
          sempre  che  ricorrano  le  condizioni  per  la  franchigia
          doganale ; 
                  e); 
                  f) l'importazione di beni donati ad  enti  pubblici
          ovvero ad associazioni  riconosciute  o  fondazioni  aventi
          esclusivamente  finalita'   di   assistenza,   beneficenza,
          educazione,  istruzione,  studio  o  ricerca   scientifica,
          nonche' quella di beni donati a  favore  delle  popolazioni
          colpite da calamita' naturali o catastrofi dichiarate  tali
          ai sensi della legge 8 dicembre 1970, n. 996; 
                  g) le importazioni  dei  beni  indicati  nel  terzo
          comma, lettera l) dell'art. 2; 
                  g-bis) le importazioni di gas mediante  un  sistema
          di gas naturale o una rete  connessa  a  un  tale  sistema,
          ovvero di gas immesso da una nave adibita al  trasporto  di
          gas in un sistema di gas naturale o in una rete di gasdotti
          a monte, di  energia  elettrica,  di  calore  o  di  freddo
          mediante reti di riscaldamento o di raffreddamento; 
                  g-ter)  le  importazioni  di  beni  per  le   quali
          l'imposta e' dichiarata nell'ambito del regime speciale  di
          cui  all'art.   74-sexies.1,   a   condizione   che   nella
          dichiarazione doganale  di  importazione  sia  indicato  il
          numero individuale di identificazione  IVA  attribuito  per
          l'applicazione di detto regime speciale al fornitore  o  al
          rappresentante fiscale che agisce in suo  nome  e  per  suo
          conto.». 
              - Il testo dell'art. 74-quinquies  del  citato  decreto
          del Presidente della Repubblica 26 ottobre  1972,  n.  633,
          come modificato dal presente decreto, cosi' recita: 
                «Art. 74-quinquies (Regime  speciale  per  i  servizi
          resi  da  soggetti  non  UE).  -  1.  I  soggetti   passivi
          domiciliati o  residenti  fuori  dell'Unione  europea,  non
          stabiliti  in  alcuno  Stato  membro  dell'Unione,  possono
          identificarsi in Italia,  con  le  modalita'  previste  dal
          presente articolo, per  l'assolvimento  degli  obblighi  in
          materia di imposta  sul  valore  aggiunto  relativamente  a
          tutti i servizi resi nell'Unione europea a committenti  non
          soggetti passivi d'imposta. A tal fine presentano  apposita
          richiesta all'Agenzia delle entrate, la quale  comunica  al
          soggetto   richiedente   il   numero   di   identificazione
          attribuito. 
                2. I soggetti che si avvalgono  del  regime  previsto
          dal presente articolo sono dispensati dagli obblighi di cui
          al titolo II; qualora sia emessa fattura  si  applicano  le
          disposizioni di cui agli articoli 21 e seguenti. 
                3. La richiesta di cui al comma 1 contiene almeno  le
          seguenti indicazioni: 
                  a) per le persone fisiche, il  cognome  e  nome  ed
          eventualmente  la  ditta;  per  i  soggetti  diversi  dalle
          persone fisiche, la ragione sociale, la denominazione; 
                  b)  indirizzo   postale,   indirizzi   elettronici,
          inclusi i siti web; 
                  c) numero di codice fiscale attribuito dallo  Stato
          di residenza o domicilio, se previsto; 
                  d) dichiarazione di non essere  stabiliti  ai  fini
          dell'imposta sul valore  aggiunto  all'interno  dell'Unione
          europea. 
                4. In caso  di  variazione  dei  dati  presentati,  i
          soggetti  di  cui  al  comma  1  ne   danno   comunicazione
          all'Agenzia delle entrate. Gli stessi  soggetti  presentano
          un'analoga comunicazione  se  non  intendono  piu'  fornire
          servizi di cui al comma 1 o non soddisfano piu' i requisiti
          per avvalersi del regime  speciale  previsto  dal  presente
          articolo. 
                5. I soggetti  identificati  ai  sensi  del  presente
          articolo sono esclusi dal regime speciale se: 
                  a) comunicano di non fornire piu' servizi di cui al
          comma 1; 
                  b)  si  puo'  altrimenti  presumere  che  le   loro
          attivita' di fornitura di servizi di cui al comma  1  siano
          cessate; 
                  c) non soddisfano piu' i  requisiti  necessari  per
          avvalersi del regime speciale; 
                  d) persistono a non osservare le norme relative  al
          presente regime speciale. 
                6. I soggetti di  cui  al  comma  1  presentano,  per
          ciascun trimestre dell'anno solare ed  entro  la  fine  del
          mese successivo  al  trimestre  di  riferimento,  anche  in
          mancanza  di  operazioni,  una  dichiarazione  dalla  quale
          risultano: 
                  a) il numero di identificazione; 
                  b) l'ammontare  delle  prestazioni  di  servizi  di
          servizi di  cui  al  comma  1  effettuate  nel  periodo  di
          riferimento, distintamente per ciascuno Stato membro in cui
          la  prestazione  di  servizi  si  considera  effettuata   e
          suddiviso per aliquote, al netto  dell'imposta  sul  valore
          aggiunto; 
                  c) le aliquote applicate in  relazione  allo  Stato
          membro in  cui  la  prestazione  di  servizi  si  considera
          effettuata; 
                  d) l'ammontare dell'imposta  sul  valore  aggiunto,
          suddiviso per aliquote, spettante a ciascuno  Stato  membro
          in cui la prestazione di servizi si considera effettuata. 
                6-bis. La dichiarazione puo' essere modificata  entro
          tre anni dalla data in  cui  doveva  essere  presentata  la
          dichiarazione iniziale con  una  dichiarazione  relativa  a
          periodi d'imposta successivi, indicando il pertinente Stato
          membro in  cui  la  prestazione  di  servizi  si  considera
          effettuata, il periodo di imposta e l'importo  dell'imposta
          in relazione ai quali sono richieste le modifiche. 
                7. Per le prestazioni di servizi il cui corrispettivo
          e' fissato in valuta diversa dall'euro, il  prestatore,  in
          sede di redazione della dichiarazione di cui  al  comma  6,
          utilizza il tasso di cambio pubblicato dalla Banca centrale
          europea l'ultimo giorno del periodo  cui  si  riferisce  la
          dichiarazione o,  in  mancanza,  quello  del  primo  giorno
          successivo di pubblicazione. 
                8. Le comunicazioni e le dichiarazioni  previste  nei
          commi 1, 4 e 6 sono redatte in base  ai  modelli  approvati
          con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle  entrate
          in  conformita'  con   quanto   previsto   dall'ordinamento
          dell'Unione europea in materia di obblighi di  trasmissione
          dei messaggi  elettronici  comuni  ed  inviate  all'Agenzia
          delle entrate in via telematica con le  modalita'  definite
          nello stesso provvedimento. 
                9. I soggetti di cui al comma 1, entro il termine per
          la presentazione della dichiarazione di  cui  al  comma  6,
          effettuano il versamento dell'imposta sul valore  aggiunto,
          dovuta in base alla dichiarazione medesima. 
                10. I soggetti di cui al comma 1 conservano un'idonea
          documentazione delle relative operazioni fino alla fine del
          decimo anno successivo  a  quello  di  effettuazione  delle
          medesime. Tale documentazione  e'  fornita,  su  richiesta,
          all'Amministrazione finanziaria e  alle  autorita'  fiscali
          degli Stati membri ove le operazioni sono state effettuate. 
                11. I soggetti di cui al comma 1 non possono detrarre
          dall'imposta dovuta ai sensi del presente  articolo  quella
          relativa  agli  acquisti  di  beni  e   servizi   ed   alle
          importazioni di beni; l'imposta relativa agli  acquisti  di
          beni e servizi ed alle importazioni di beni effettuati  nel
          territorio dello Stato puo' essere in ogni caso  chiesta  a
          rimborso ai sensi  dell'art.  38-ter,  comma  1-bis.  Detti
          soggetti  passivi  possono  esercitare  il   diritto   alla
          detrazione relativa agli acquisti di beni e servizi ed alle
          importazioni di beni effettuati nel territorio dello Stato,
          qualora spettante ai sensi degli articoli  19  e  seguenti,
          dall'ammontare  dell'imposta  applicata   alle   operazioni
          effettuate nell'ambito delle attivita' non assoggettate  al
          regime speciale svolte dai soggetti passivi stessi.». 
              - Il testo dell'art. 74-sexies del citato  decreto  del
          Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.  633,  come
          modificato dal presente decreto, cosi' recita: 
                «Art. 74-sexies (Regime speciale per i  servizi  resi
          da soggetti UE, per le vendite a distanza  intracomunitarie
          di beni e per le cessioni di beni con partenza e arrivo nel
          territorio  dello  stesso  Stato   membro   facilitate   da
          interfacce  elettroniche).  -   1.   I   soggetti   passivi
          domiciliati nel territorio dello Stato, o ivi residenti che
          non abbiano stabilito il domicilio all'estero, identificati
          in  Italia,  possono,  ai  fini   dell'assolvimento   degli
          obblighi in materia di  imposta  sul  valore  aggiunto  per
          tutti i servizi resi negli altri Stati  membri  dell'Unione
          europea nei confronti di committenti non  soggetti  passivi
          d'imposta, per tutte le vendite a distanza intracomunitarie
          di  beni  di  cui  all'art.  38-bis,  commi  1  e  3,   del
          decreto-legge 30  agosto  1993,  n.  331,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427,  e  per
          tutte le cessioni di beni per le quali un soggetto  passivo
          si considera cessionario e rivenditore ai  sensi  dell'art.
          2-bis, comma 1, lettera a), optare per l'applicazione delle
          disposizioni previste dall'art. 74-quinquies e dal presente
          articolo. 
                2. L'opzione di cui al comma 1 puo' essere esercitata
          anche dai soggetti passivi domiciliati  o  residenti  fuori
          dell'Unione  europea  che   dispongono   di   una   stabile
          organizzazione nel  territorio  dello  Stato,  nonche'  dai
          soggetti passivi domiciliati o residenti fuori  dell'Unione
          europea che non dispongono di  una  stabile  organizzazione
          nell'Unione europea e che spediscono o trasportano i beni a
          partire dallo Stato. Tuttavia, nel caso in cui un  soggetto
          passivo disponga di una stabile organizzazione anche in  un
          altro  Stato  membro  dell'Unione  europea  o  spedisca   o
          trasporti beni  anche  a  partire  da  altri  Stati  membri
          dell'Unione europea, l'opzione di cui al comma 1  non  puo'
          essere  revocata  prima  del  termine  del   secondo   anno
          successivo a quello del suo esercizio. 
                3. Il numero di partita IVA  attribuito  al  soggetto
          passivo ai sensi dell'art. 35, comma 1, e' utilizzato anche
          in relazione all'opzione esercitata a norma del comma 1. 
                3-bis. I soggetti identificati ai sensi del  presente
          articolo sono esclusi dal regime speciale  se  ricorre  una
          delle seguenti condizioni: 
                  a) comunicano di non effettuare piu'  le  attivita'
          di cui al comma 1; 
                  b)  si  puo'  altrimenti  presumere  che  le   loro
          attivita' di cui al comma 1 siano cessate; 
                  c) non soddisfano piu' i  requisiti  necessari  per
          avvalersi del presente regime speciale; 
                  d) persistono a non osservare le norme relative  al
          presente regime speciale. 
                4. I soggetti che si avvalgono  del  presente  regime
          speciale, nella dichiarazione presentata ai sensi dell'art.
          74-quinquies, comma 6, indicano: 
                  a) il numero di identificazione IVA; 
                  b) l'ammontare delle prestazioni dei servizi di cui
          al  comma  1  effettuate  nel   periodo   di   riferimento,
          distintamente per ciascuno Stato membro in cui l'imposta e'
          dovuta e suddiviso per aliquote, al netto dell'imposta  sul
          valore aggiunto; 
                  c)   l'ammontare   delle   vendite    a    distanza
          intracomunitarie di beni di cui al  comma  1  distintamente
          per ciascuno Stato membro in  cui  l'imposta  e'  dovuta  e
          suddiviso per aliquote, al netto  dell'imposta  sul  valore
          aggiunto; 
                  d) l'ammontare delle cessioni di beni con  partenza
          e  arrivo  nel  territorio  dello  stesso   Stato   membro,
          facilitate tramite l'uso  di  interfacce  elettroniche,  ai
          sensi  dell'art.   2-bis,   effettuate   nel   periodo   di
          riferimento, suddiviso per aliquote, al netto  dell'imposta
          sul valore aggiunto; 
                  e) le aliquote applicate in  relazione  allo  Stato
          membro in cui l'IVA e' dovuta; 
                  f) l'ammontare dell'imposta  sul  valore  aggiunto,
          suddiviso per aliquote, spettante a ciascuno  Stato  membro
          in cui l'imposta e' dovuta. 
                4-bis. Nella dichiarazione di cui al  comma  4  sono,
          inoltre, indicati i seguenti dati: 
                  a) se i  soggetti  optanti  dispongono  di  stabili
          organizzazioni in altri Stati membri  dell'Unione  europea,
          in relazione ai servizi resi dalla  stabile  organizzazione
          in  ciascuno  Stato  membro,  diverso  da  quello  in   cui
          quest'ultima e' localizzata, l'ammontare  totale  al  netto
          dell'imposta, le aliquote IVA applicabili, l'importo totale
          dell'imposta corrispondente diviso per aliquote e l'imposta
          totale dovuta, ripartiti per ciascuno Stato membro in cui i
          servizi  si  considerano  effettuati,  nonche'  il   numero
          individuale  di  identificazione  IVA  o   il   numero   di
          registrazione fiscale della stabile organizzazione stessa; 
                  b) se i beni sono spediti o trasportati  a  partire
          da  altri  Stati  membri,  per  ciascuno  Stato  membro  di
          partenza della spedizione o  del  trasporto  dei  beni,  in
          relazione alle vendite a distanza intracomunitarie di  beni
          diverse da quelle di cui all'art. 2-bis, comma  1,  lettera
          a), e in relazione alle vendite a distanza intracomunitarie
          di beni e alle cessioni di  beni  di  cui  all'art.  2-bis,
          comma 1, lettera a), l'ammontare totale di tali  operazioni
          al  netto  dell'imposta,  le  aliquote   IVA   applicabili,
          l'importo totale dell'imposta corrispondente suddiviso  per
          aliquote e l'imposta totale dovuta, ripartiti per  ciascuno
          Stato membro dell'Unione europea di arrivo della spedizione
          o  del  trasporto,  nonche'  il   numero   individuale   di
          identificazione IVA o il numero  di  registrazione  fiscale
          assegnato da ciascuno Stato membro da cui  tali  beni  sono
          spediti o  trasportati.  In  caso  di  vendite  a  distanza
          intracomunitarie di beni e  di  cessioni  di  beni  di  cui
          all'art. 2-bis, comma 1, lettera a), il numero  individuale
          di identificazione IVA o il numero di registrazione fiscale
          assegnato dallo Stato membro da cui tali beni sono  spediti
          o trasportati e' indicato se disponibile. 
                5. Il soggetto passivo che ha esercitato l'opzione di
          cui al comma 1 non puo'  detrarre  dall'imposta  dovuta  ai
          sensi dell'art. 74-quinquies quella relativa agli  acquisti
          di beni e servizi  ed  alle  importazioni  di  beni.  Detto
          soggetto passivo puo' esercitare il diritto alla detrazione
          relativa  agli  acquisti  di  beni  e   servizi   ed   alle
          importazioni di beni effettuati nel territorio dello Stato,
          qualora  spettante  ai  sensi  dell'art.  19,  e  seguenti,
          dall'ammontare  dell'imposta  applicata   alle   operazioni
          effettuate nell'ambito delle attivita' non assoggettate  al
          regime speciale svolte dal soggetto passivo stesso.». 
              - Il testo dell'art. 74-septies del citato decreto  del
          Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.  633,  come
          modificato dal presente decreto, cosi' recita: 
                «Art.  74-septies  (Disposizioni   per   i   soggetti
          identificati in un altro Stato membro). - 1.  In  relazione
          all'imposta sul valore aggiunto  dovuta  sulle  prestazioni
          dei servizi effettuate nel territorio  dello  Stato,  sulle
          vendite a distanza intracomunitarie di beni e sulle vendite
          a distanza di beni importati da  territori  terzi  o  paesi
          terzi, con  arrivo  della  spedizione  o  del  trasporto  a
          destinazione dell'acquirente  nello  Stato,  nonche'  sulle
          cessioni   effettuate   tramite   l'uso    di    interfacce
          elettroniche, con partenza e arrivo dei beni nel territorio
          dello Stato a  destinazione  di  non  soggetti  passivi,  i
          soggetti passivi domiciliati o residenti fuori  dell'Unione
          europea  che  hanno  chiesto  in  un  altro  Stato   membro
          dell'Unione  europea  l'applicazione  del  regime  speciale
          disciplinato dal titolo XII, capo 6,  sezione  2,  3  e  4,
          della direttiva 2006/112/CE,  nonche'  i  soggetti  passivi
          domiciliati  o  residenti  in   un   altro   Stato   membro
          dell'Unione ed ivi identificati che hanno chiesto in  detto
          Stato   membro   l'applicazione   del    regime    speciale
          disciplinato dal titolo XII, capo 6, sezione 3 e  4,  della
          direttiva  2006/112/CE,  osservano  gli  obblighi  previsti
          nell'ambito di tali  regimi  nonche'  le  disposizioni  del
          presente articolo. 
                2. I soggetti passivi di cui al comma  1,  che  hanno
          chiesto  nell'altro  Stato   membro   dell'Unione   europea
          l'applicazione del regime speciale disciplinato dal  titolo
          XII, capo 6, sezione 2, 3 e 4, della direttiva  2006/112/CE
          e che risultino identificati anche  in  Italia,  recuperano
          l'imposta relativa agli acquisti di beni e servizi ed  alle
          importazioni di beni effettuati nel territorio dello  Stato
          esercitando il  diritto  alla  detrazione  della  medesima,
          qualora  spettante  ai  sensi  dell'art.  19  e   seguenti,
          dall'ammontare  dell'imposta  applicata   alle   operazioni
          effettuate nell'ambito delle attivita' non assoggettate  al
          regime speciale svolte dal soggetto passivo stesso. Qualora
          tali soggetti passivi non risultino identificati in Italia,
          possono  chiedere  il  rimborso   dell'imposta   ai   sensi
          dell'art. 38-bis2 anche in  deroga  a  quanto  previsto  al
          comma  1,  secondo  periodo,  dello  stesso  articolo,   se
          domiciliati o residenti in altro Stato membro, e  ai  sensi
          dell'art. 38-ter, comma 1-bis, se domiciliati  o  residenti
          fuori dell'Unione europea. 
                3. I soggetti  di  cui  al  comma  1,  su  richiesta,
          forniscono    all'Amministrazione    finanziaria     idonea
          documentazione relativa alle operazioni effettuate. 
                4. In relazione alle operazioni di  cui  al  comma  1
          effettuate nel territorio dello Stato, i  soggetti  passivi
          di cui al medesimo comma sono dispensati dagli obblighi  di
          cui al titolo II.». 
              - Il testo dell'art. 74-octies del citato  decreto  del
          Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.  633,  come
          modificato dal presente decreto, cosi' recita: 
                «Art. 74-octies  (Disposizioni  sulla  riscossione  e
          ripartizione dell'imposta). - 1. Il versamento dell'imposta
          sul valore aggiunto  di  cui  agli  articoli  74-quinquies,
          comma 9, 74-sexies e 74-sexies.1, comma 14, e'  effettuato,
          senza la  possibilita'  di  avvalersi  dell'istituto  della
          compensazione di cui all'art. 17 del decreto legislativo  9
          luglio  1997,  n.  241,  secondo  modalita'  stabilite  con
          decreto del Ministero dell'economia e delle finanze. 
                2.  Ai  fini  di  cui  al  comma  1,  e'  autorizzata
          l'apertura di una nuova  contabilita'  speciale  presso  la
          Banca d'Italia, intestata  all'Agenzia  delle  entrate.  Le
          somme affluite sulla predetta contabilita' speciale, che al
          31 dicembre di ogni anno risultino non utilizzate,  restano
          a disposizione dell'Agenzia delle entrate per consentire la
          ripartizione  dell'imposta  incassata  senza  soluzione  di
          continuita'. 
                3. Con il decreto di cui al  comma  1  sono  altresi'
          stabilite le modalita' di ripartizione dell'imposta di  cui
          al  medesimo  comma,  di   contabilizzazione   dell'imposta
          versata agli Stati membri di identificazione  dai  soggetti
          di cui  all'art.  74-septies,  comma  1,  in  relazione  ai
          servizi prestati nel territorio  dello  Stato,  nonche'  di
          rendicontazione delle operazioni effettuate per il  tramite
          della nuova contabilita' speciale.». 
                               Art. 2 
 
Modificazioni al decreto-legge 30 agosto 1993,  n.  331,  convertito,
  con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 
 
  1. Al  decreto-legge  30  agosto  1993,  n.  331,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, sono apportate le
seguenti modificazioni: 
    a) dopo l'articolo 38 e' inserito il seguente: 
  «Art. 38-bis (Definizione di vendite a distanza). - 1. Per  vendite
a distanza intracomunitarie di beni si intendono le cessioni di  beni
spediti o trasportati dal fornitore o per suo conto, anche quando  il
fornitore interviene indirettamente nel trasporto o nella  spedizione
dei beni, a partire da uno Stato membro diverso da quello  di  arrivo
della spedizione o del trasporto a destinazione  di  persone  fisiche
non  soggetti  d'imposta  o  a  destinazione  dei  soggetti  nei  cui
confronti  sono  effettuate  cessioni   non   imponibili   ai   sensi
dell'articolo 72 del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  26
ottobre 1972, n. 633, ovvero, con esclusione  dei  beni  soggetti  ad
accisa, a destinazione di cessionari, soggetti passivi o non soggetti
passivi, che non sono tenuti ad applicare  l'imposta  sugli  acquisti
intracomunitari e che  non  hanno  optato  per  l'applicazione  della
stessa. 
  2. Per vendite a distanza di beni importati da  territori  terzi  o
paesi terzi si intendono le cessioni di beni  spediti  o  trasportati
dal fornitore o per suo conto, anche quando il  fornitore  interviene
indirettamente nel trasporto o  nella  spedizione  dei  beni,  da  un
territorio terzo o paese terzo con  arrivo  della  spedizione  o  del
trasporto in uno Stato membro dell'Unione europea a  destinazione  di
persone fisiche non soggetti d'imposta o a destinazione dei  soggetti
nei cui confronti sono effettuate cessioni non  imponibili  ai  sensi
dell'articolo 72 del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  26
ottobre 1972, n. 633, ovvero, con esclusione  dei  beni  soggetti  ad
accisa, a destinazione di cessionari, soggetti passivi o non soggetti
passivi, che non sono tenuti ad applicare  l'imposta  sugli  acquisti
intracomunitari e che  non  hanno  optato  per  l'applicazione  della
stessa. 
  3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 non si applicano: 
  a) alle cessioni di mezzi di trasporto nuovi; 
  b) alle cessioni di beni da installare, montare o assiemare a  cura
del fornitore o per suo conto nello Stato di arrivo della  spedizione
o del trasporto. 
      4. Per le cessioni di cui all'articolo 2-bis  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, la spedizione  o
il trasporto dei beni sono  imputati  alle  cessioni  effettuate  dal
soggetto  passivo  che  facilita   le   stesse   tramite   l'uso   di
un'interfaccia elettronica.»; 
    b) all'articolo 40, sono apportate le seguenti modificazioni: 
      1) i commi 3 e 4, sono sostituiti dai seguenti: «3.  In  deroga
all'articolo 7-bis del decreto del  Presidente  della  Repubblica  26
ottobre 1972, n. 633, le vendite a distanza intracomunitarie di  beni
spediti o trasportati a partire da un altro Stato membro  dell'Unione
europea si considerano effettuate nel territorio dello  Stato  se  il
luogo di arrivo della spedizione o del trasporto  e'  nel  territorio
dello Stato. 
      4. La disposizione di cui al comma 3 non si applica qualora  il
cedente sia un soggetto stabilito nel territorio di  un  altro  Stato
membro e ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni: 
        a)  il  cedente  e'  stabilito  in  un  solo   Stato   membro
dell'Unione europea; 
        b) l'ammontare complessivo, al netto dell'imposta sul  valore
aggiunto, delle prestazioni di servizi nei confronti  di  committenti
non soggetti passivi stabiliti in Stati  membri  dell'Unione  europea
diversi da quello di stabilimento del prestatore, di cui all'articolo
7-octies, comma 2, lettera  b),  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 26 ottobre 1972,  n.  633,  e  delle  vendite  a  distanza
intracomunitarie nell'Unione europea non ha superato nell'anno solare
precedente 10.000 euro e fino a  quando,  nell'anno  in  corso,  tale
limite non e' superato; 
        c) il cedente non ha optato per  l'applicazione  dell'imposta
nel territorio dello Stato.»; 
      2) dopo il comma 4-bis, e' inserito  il  seguente:  «4-ter.  Le
vendite a distanza di beni importati da territori terzi o paesi terzi
in un altro Stato membro si  considerano  effettuate  nel  territorio
dello Stato se il luogo di arrivo della spedizione o del trasporto e'
nel territorio dello Stato. Le vendite a distanza di  beni  importati
nello Stato, con arrivo della spedizione o del trasporto nello  Stato
medesimo, si considerano ivi effettuate se dichiarate nell'ambito del
regime speciale di  cui  all'articolo  74-sexies.1  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.»; 
    c)  all'articolo  41,  comma  1,  sono  apportate   le   seguenti
modificazioni: 
      1) la lettera b) e' sostituita dalla seguente: «b) le vendite a
distanza  intracomunitarie  di   beni   spediti   o   trasportati   a
destinazione  di  un  altro  Stato  membro  dell'Unione  europea.  La
disposizione non si  applica  qualora  il  cedente  sia  un  soggetto
stabilito nel territorio dello Stato e  ricorrano  congiuntamente  le
seguenti condizioni: 1) il cedente non e' stabilito anche in un altro
Stato membro dell'Unione  europea;  2)  l'ammontare  complessivo,  al
netto dell'imposta sul valore aggiunto, delle prestazioni di  servizi
nei  confronti  di  committenti  non  soggetti   passivi   d'imposta,
stabiliti in Stati membri dell'Unione europea diversi dall'Italia, di
cui all'articolo 7-octies, comma  3,  lettera  b),  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e delle  vendite
a distanza  intracomunitarie  di  beni  nell'Unione  europea  non  ha
superato nell'anno solare precedente 10.000 euro  e  fino  a  quando,
nell'anno in corso, tale limite non e' superato; 3) il cedente non ha
optato per l'applicazione dell'imposta nell'altro  Stato  membro;  in
tal caso l'opzione  e'  comunicata  all'ufficio  nella  dichiarazione
relativa all'anno in cui la medesima e' stata esercitata e ha effetto
fino a quando non sia revocata e comunque per almeno due anni;»; 
      2) dopo la lettera b)  e'  inserita  la  seguente:  «b-bis)  le
vendite a distanza di beni importati da territori terzi o paesi terzi
nel territorio dello Stato spediti o trasportati a destinazione di un
altro Stato membro;»; 
    d) all'articolo 46, comma 3, le parole «cessioni di beni in  base
a cataloghi, per  corrispondenza  e  simili»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «vendite a distanza intracomunitarie». 
          Note all'art. 2: 
              - Il testo dell'art. 40  del  citato  decreto-legge  30
          agosto 1993, n. 331 convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 29 ottobre 1993, n. 427, come modificato dal presente
          decreto, cosi' recita: 
                «Art.   40    (Territorialita'    delle    operazioni
          intracomunitarie). - 1. Gli acquisti  intracomunitari  sono
          effettuati nel territorio dello Stato se hanno per  oggetto
          beni, originari di altro Stato  membro  o  ivi  immessi  in
          libera pratica ai sensi degli articoli 9 e 10 del  Trattato
          istitutivo della Comunita'  economica  europea,  spediti  o
          trasportati  dal  territorio  di  altro  Stato  membro  nel
          territorio dello Stato. 
                2.   L'acquisto   intracomunitario    si    considera
          effettuato nel territorio dello Stato  quando  l'acquirente
          e' ivi soggetto d'imposta, salvo  che  sia  comprovato  che
          l'acquisto e' stato assoggettato ad imposta in altro  Stato
          membro di destinazione del  bene.  E'  comunque  effettuato
          senza pagamento dell'imposta l'acquisto intracomunitario di
          beni spediti o trasportati in altro Stato membro se i  beni
          stessi risultano  ivi  oggetto  di  successiva  cessione  a
          soggetto d'imposta nel territorio di tale Stato o  ad  ente
          ivi assoggettato ad imposta per acquisti intracomunitari  e
          se  il  cessionario   risulta   designato   come   debitore
          dell'imposta relativa. 
                3.  In  deroga  all'art.  7-bis   del   decreto   del
          Presidente della Repubblica 26 ottobre  1972,  n.  633,  le
          vendite a  distanza  intracomunitarie  di  beni  spediti  o
          trasportati a partire da un altro Stato membro  dell'Unione
          europea si  considerano  effettuate  nel  territorio  dello
          Stato  se  il  luogo  di  arrivo  della  spedizione  o  del
          trasporto e' nel territorio dello Stato. 
                4. La disposizione di cui al comma 3 non  si  applica
          qualora il cedente sia un soggetto stabilito nel territorio
          di un altro Stato  membro  e  ricorrano  congiuntamente  le
          seguenti condizioni: 
                  a) il cedente e' stabilito in un solo Stato  membro
          dell'Unione europea; 
                  b) l'ammontare complessivo, al  netto  dell'imposta
          sul valore  aggiunto,  delle  prestazioni  di  servizi  nei
          confronti di committenti non soggetti passivi stabiliti  in
          Stati membri  dell'Unione  europea  diversi  da  quello  di
          stabilimento del  prestatore,  di  cui  all'art.  7-octies,
          comma 2, lettera  b),  del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 26 ottobre 1972,  n.  633,  e  delle  vendite  a
          distanza  intracomunitarie  nell'Unione  europea   non   ha
          superato nell'anno solare precedente 10.000 euro e  fino  a
          quando, nell'anno in corso, tale limite non e' superato; 
                  c) il cedente  non  ha  optato  per  l'applicazione
          dell'imposta nel territorio dello Stato. 
                4-bis. 
                4-ter. Le vendite a distanza  di  beni  importati  da
          territori terzi o paesi terzi in un altro Stato  membro  si
          considerano effettuate nel territorio  dello  Stato  se  il
          luogo di arrivo della spedizione o  del  trasporto  e'  nel
          territorio dello Stato.  Le  vendite  a  distanza  di  beni
          importati nello Stato, con arrivo della  spedizione  o  del
          trasporto  nello  Stato  medesimo,   si   considerano   ivi
          effettuate se dichiarate nell'ambito del regime speciale di
          cui all'art. 74-sexies.1 del decreto del  Presidente  della
          Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. 
                5. - 9.». 
              - Il testo dell'art. 41  del  citato  decreto-legge  30
          agosto 1993, n. 331, convertito, con  modificazioni,  dalla
          legge 29 ottobre 1993, n. 427, come modificato dal presente
          decreto, cosi' recita: 
                «Art. 41 (Cessioni intracomunitarie non  imponibili).
          - 1. Costituiscono cessioni non imponibili: 
                  a)  le  cessioni  a   titolo   oneroso   di   beni,
          trasportati o spediti nel territorio di altro Stato membro,
          dal cedente o dall'acquirente, o da terzi per  loro  conto,
          nei confronti di cessionari soggetti di imposta o di  enti,
          associazioni ed altre organizzazioni indicate nell'art.  4,
          quarto comma, del decreto del Presidente  della  Repubblica
          26 ottobre 1972, n. 633, non soggetti passivi d'imposta;  i
          beni possono essere sottoposti per conto  del  cessionario,
          ad opera del cedente stesso  o  di  terzi,  a  lavorazione,
          trasformazione, assiemaggio o adattamento ad altri beni. La
          disposizione non  si  applica  per  le  cessioni  di  beni,
          diversi dai prodotti soggetti ad accisa, nei confronti  dei
          soggetti indicati nell'art. 38, comma 5,  lettera  c),  del
          presente  decreto,  i  quali,  esonerati  dall'applicazione
          dell'imposta sugli acquisti intracomunitari effettuati  nel
          proprio Stato membro, non abbiano optato per l'applicazione
          della stessa; le cessioni dei prodotti soggetti  ad  accisa
          sono non imponibili se  il  trasporto  o  spedizione  degli
          stessi sono eseguiti in conformita' degli articoli  6  e  8
          del presente decreto; 
                  b) le vendite a distanza intracomunitarie  di  beni
          spediti o trasportati a  destinazione  di  un  altro  Stato
          membro dell'Unione europea. La disposizione non si  applica
          qualora il cedente sia un soggetto stabilito nel territorio
          dello  Stato  e  ricorrano   congiuntamente   le   seguenti
          condizioni: 1) il cedente non  e'  stabilito  anche  in  un
          altro Stato  membro  dell'Unione  europea;  2)  l'ammontare
          complessivo, al netto  dell'imposta  sul  valore  aggiunto,
          delle prestazioni di servizi nei confronti  di  committenti
          non soggetti passivi d'imposta, stabiliti in  Stati  membri
          dell'Unione europea diversi dall'Italia,  di  cui  all'art.
          7-octies, comma 3, lettera b), del decreto  del  Presidente
          della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e delle vendite a
          distanza intracomunitarie di beni nell'Unione  europea  non
          ha superato nell'anno solare precedente 10.000 euro e  fino
          a quando, nell'anno in corso, tale limite non e'  superato;
          3) il cedente non ha optato per l'applicazione dell'imposta
          nell'altro  Stato  membro;  in  tal   caso   l'opzione   e'
          comunicata   all'ufficio   nella   dichiarazione   relativa
          all'anno in cui  la  medesima  e'  stata  esercitata  e  ha
          effetto fino a quando  non  sia  revocata  e  comunque  per
          almeno due anni; 
                  b-bis) le vendite a distanza di beni  importati  da
          territori terzi o paesi terzi nel  territorio  dello  Stato
          spediti o trasportati a  destinazione  di  un  altro  Stato
          membro; 
                  c) le cessioni,  con  spedizione  o  trasporto  dal
          territorio dello  Stato,  nel  territorio  di  altro  Stato
          membro di beni destinati ad essere ivi installati,  montati
          o assiemati da parte del fornitore o per suo conto. 
                2. Sono assimilate alle cessioni di cui al  comma  1,
          lettera a): 
                  a); 
                  b)  le  cessioni  a  titolo  oneroso  di  mezzi  di
          trasporto nuovi di cui all'art. 38, comma 4, trasportati  o
          spediti  in  altro  Stato  membro  dai  cedenti   o   dagli
          acquirenti, ovvero per loro conto, anche se non  effettuate
          nell'esercizio di imprese, arti e professioni  e  anche  se
          l'acquirente non e' soggetto passivo d'imposta; 
                  c) l'invio di beni nel territorio  di  altro  Stato
          membro, mediante trasporto o spedizione a cura del soggetto
          passivo nel territorio dello Stato,  o  da  terzi  per  suo
          conto, in base ad un titolo diverso da quelli indicati  nel
          successivo comma 3 di beni ivi esistenti. 
                2-bis. Non costituiscono cessioni intracomunitarie le
          cessioni di gas mediante un sistema di gas naturale situato
          nel territorio dell'Unione europea o una rete connessa a un
          tale  sistema,  le  cessioni  di  energia  elettrica  e  le
          cessioni  di  calore  o  di   freddo   mediante   reti   di
          riscaldamento o di raffreddamento, nonche' le  cessioni  di
          beni effettuate dai soggetti che  applicano,  agli  effetti
          dell'imposta sul valore aggiunto, il regime di franchigia. 
                3. La disposizione di cui al comma 2, lettera c), non
          si applica per  i  beni  inviati  in  altro  Stato  membro,
          oggetto di perizie o delle operazioni di perfezionamento  o
          di manipolazioni usuali indicate  nell'art.  38,  comma  5,
          lettera a), se i beni sono  successivamente  trasportati  o
          spediti al committente,  soggetto  passivo  d'imposta,  nel
          territorio dello Stato, ovvero per i beni inviati in  altro
          Stato membro per essere ivi temporaneamente utilizzati  per
          l'esecuzione di prestazioni o che se fossero ivi  importati
          beneficerebbero  della  ammissione  temporanea  in   totale
          esenzione dai dazi doganali. 
                4. Agli effetti del secondo comma degli  articoli  8,
          8-bis e 9 del decreto del Presidente  della  Repubblica  26
          ottobre 1972, n. 633, le  cessioni  di  cui  ai  precedenti
          commi 1 e 2, sono computabili ai fini della  determinazione
          della percentuale e dei limiti ivi considerati.». 
              - Il testo dell'art. 46  del  citato  decreto-legge  30
          agosto 1993, n. 331, convertito, con  modificazioni,  dalla
          legge 29 ottobre 1993, n. 427, come modificato dal presente
          decreto, cosi' recita: 
                «Art.    46    (Fatturazione     delle     operazioni
          intracomunitarie). - 1. La  fattura  relativa  all'acquisto
          intracomunitario  deve  essere  numerata  e  integrata  dal
          cessionario con l'indicazione del controvalore in euro  del
          corrispettivo e  degli  altri  elementi  che  concorrono  a
          formare la base  imponibile  dell'operazione,  espressi  in
          valuta   estera,   nonche'   dell'ammontare   dell'imposta,
          calcolata secondo  l'aliquota  dei  beni.  Se  trattasi  di
          acquisto intracomunitario senza  pagamento  dell'imposta  o
          non  imponibile   o   esente,   in   luogo   dell'ammontare
          dell'imposta nella fattura deve essere indicato  il  titolo
          con   l'eventuale   indicazione   della   relativa    norma
          comunitaria o nazionale. 
                2. Per le cessioni intracomunitarie di  cui  all'art.
          41, e' emessa fattura a norma dell'art. 21 del decreto  del
          Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,  entro
          il giorno 15 del mese successivo a quello di  effettuazione
          dell'operazione, con l'indicazione, in luogo dell'ammontare
          dell'imposta, che si tratta di operazione non imponibile  e
          con  l'eventuale  specificazione   della   relativa   norma
          comunitaria o nazionale. La fattura deve inoltre  contenere
          l'indicazione del  numero  di  identificazione  attribuito,
          agli  effetti  dell'imposta   sul   valore   aggiunto,   al
          cessionario dallo Stato membro di appartenenza; in caso  di
          consegna del bene al cessionario di questi in diverso Stato
          membro, dalla fattura deve risultare specifico riferimento.
          La fattura emessa  per  la  cessione  di  beni,  spediti  o
          trasportati da uno Stato  membro  in  altro  Stato  membro,
          acquistati senza pagamento dell'imposta a  norma  dell'art.
          40, comma 2, secondo periodo, deve contenere il  numero  di
          identificazione  attribuito  al  cessionario  dallo   Stato
          membro di destinazione dei beni  e  la  designazione  dello
          stesso quale debitore dell'imposta. 
                3. La fattura di cui al comma 2, se trattasi di  beni
          spediti o trasportati dal soggetto passivo o per suo conto,
          ai sensi dell'art. 41, comma 2, lettera c), nel  territorio
          di altro Stato membro, deve recare anche l'indicazione  del
          numero di identificazione allo stesso  attribuito  da  tale
          Stato; se trattasi di vendite a distanza  intracomunitarie,
          di cui all'art. 41, comma 1, lettera b), non si applica  la
          disposizione di cui al secondo periodo del comma 2. 
                4. Se la cessione riguarda mezzi di  trasporto  nuovi
          di cui all'art. 38, comma 4, nella  fattura  devono  essere
          indicati anche i dati di identificazione degli  stessi;  se
          la cessione non e' effettuata  nell'esercizio  di  imprese,
          arti  e  professioni  tiene  luogo  della  fattura   l'atto
          relativo alla cessione o altra documentazione equipollente. 
                5. Il cessionario di un acquisto intracomunitario  di
          cui all'art. 38, commi 2 e 3, lettere b) e c), che  non  ha
          ricevuto  la  relativa  fattura  entro  il   secondo   mese
          successivo a quello di effettuazione dell'operazione,  deve
          emettere entro il giorno 15 del  terzo  mese  successivo  a
          quello di effettuazione dell'operazione stessa  la  fattura
          di cui al comma 1, in unico esemplare; se ha  ricevuto  una
          fattura indicante un corrispettivo inferiore a quello reale
          deve emettere fattura integrativa entro il  giorno  15  del
          mese   successivo   alla   registrazione   della    fattura
          originaria.». 
                               Art. 3 
 
Modificazioni al decreto-legge 23 febbraio 1995, n.  41,  convertito,
  con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85 
 
  1. All'articolo 37, comma 2, del decreto-legge 23 febbraio 1995, n.
41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n.  85,
le parole «40, comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «38-bis». 
          Note all'art. 3: 
              - Il testo dell'art. 37  del  citato  decreto-legge  23
          febbraio 1995 n. 41, convertito, con  modificazioni,  dalla
          legge 22 marzo 1995, n. 85, come  modificato  dal  presente
          decreto, cosi' recita: 
                «Art. 37 (Operazioni con l'estero e volume d'affari).
          - 1. Per i soggetti che applicano il regime di cui all'art.
          36 la differenza ivi prevista e' non imponibile in caso  di
          cessione ai sensi degli articoli 8 e 8-bis del decreto  del
          Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,  e  in
          caso di cessione ai sensi degli articoli 38-quater, 71 e 72
          dello stesso decreto. 
                2.  Gli  acquisti  dei  beni  di  cui  all'art.   36,
          assoggettati al regime ivi previsto nello Stato  membro  di
          provenienza, non sono considerati acquisti intracomunitari.
          Per le cessioni degli  stessi  beni  non  si  applicano  le
          disposizioni degli articoli 38-bis, 41 e 58, comma  1,  del
          decreto-legge 30  agosto  1993,  n.  331,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427. 
                3. Agli effetti del calcolo della percentuale del  10
          per cento di cui all'art. 1, primo comma, lettera  a),  del
          decreto-legge 29 dicembre 1983,  n.  746,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 27  febbraio  1984,  n.  17,  si
          tiene conto degli ammontari  delle  differenze  di  cui  al
          comma  1,  al  netto  delle  operazioni  di  cui   all'art.
          38-quater del decreto del Presidente  della  Repubblica  26
          ottobre 1972, n. 633, e nel volume d'affari si tiene  conto
          dell'ammontare imponibile di tutte  le  operazioni  di  cui
          all'art. 36 registrate per l'anno. 
                4. Salvo quanto disposto nel comma 3, per i  soggetti
          che applicano il  regime  di  cui  all'art.  36  il  volume
          d'affari e'  costituito  dall'ammontare  dei  corrispettivi
          dovuti dai cessionari, al netto  dell'imposta  relativa  al
          margine.». 
              - Per i riferimenti  normativi  della  legge  22  marzo
          1995, n. 85, si veda nelle note alle premesse. 
                               Art. 4 
 
                Modificazioni al decreto legislativo 
                      18 dicembre 1997, n. 471 
 
  1. Al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, sono  apportate
le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 5: 
      1) al comma 1,  terzo  periodo,  le  parole  «o  tardiva»  sono
soppresse, le parole «di cui agli articoli 74-quinquies e 74-septies»
sono sostituite dalle seguenti: «di  cui  agli  articoli  70.1  e  da
74-quinquies a 74-septies» e le parole «la sanzione  e'  commisurata»
sono sostituite dalle seguenti: «la sanzione di cui al primo  periodo
e' commisurata»; 
      2) al comma 1, dopo il quinto periodo, e' inserito il seguente:
«Nel caso di presentazione della  dichiarazione  cui  sono  tenuti  i
soggetti che applicano i regimi speciali di cui agli articoli 70.1  e
da  74-quinquies  a  74-septies  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, entro tre anni dalla data in  cui
doveva essere presentata, si applica  la  sanzione  dal  sessanta  al
centoventi  per  cento   dell'ammontare   dell'imposta   dovuta   nel
territorio dello Stato per il periodo oggetto di  dichiarazione,  con
un minimo di  euro  200.  Se  la  dichiarazione  di  cui  al  periodo
precedente e' presentata entro  il  termine  di  presentazione  della
dichiarazione relativa al periodo successivo si applica  la  sanzione
dal trenta al sessanta per cento dell'ammontare  dell'imposta  dovuta
nel territorio dello Stato per il periodo oggetto  di  dichiarazione,
con un minimo di euro 100.». 
      3) al comma 6, le parole  «di  cui  all'articolo  74-quinquies,
commi 1 e 4,» sono sostituite dalle seguenti: «di cui  agli  articoli
74-quinquies, commi 1 e 4, e 74-sexies.1, commi 4 e 7,»; 
    b)  all'articolo   8,   comma   1,   le   parole   «dall'articolo
74-quinquies,  comma  6,»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «dagli
articoli 70.1, comma 2, 74-quinquies, comma 6, e  74-sexies.1,  comma
10,». 
          Note all'art. 4: 
              - Il testo dell'art. 5 del citato  decreto  legislativo
          18 dicembre 1997, n.  471,  come  modificato  dal  presente
          decreto, cosi' recita: 
                «Art.  5  (Violazioni  relative  alla   dichiarazione
          dell'imposta sul valore aggiunto e ai rimborsi). -  1.  Nel
          caso di omessa presentazione  della  dichiarazione  annuale
          dell'imposta sul valore aggiunto  si  applica  la  sanzione
          amministrativa dal centoventi al duecentoquaranta per cento
          dell'ammontare del tributo dovuto per il periodo  d'imposta
          o per le operazioni che avrebbero dovuto formare oggetto di
          dichiarazione.  Per  determinare  l'imposta   dovuta   sono
          computati  in  detrazione  tutti  i  versamenti  effettuati
          relativi al periodo, il credito  dell'anno  precedente  del
          quale non e' stato chiesto il rimborso, nonche' le  imposte
          detraibili  risultanti  dalle   liquidazioni   regolarmente
          eseguite. Nel caso di presentazione della dichiarazione cui
          sono tenuti i soggetti che applicano i regimi  speciali  di
          cui agli articoli 70.1 e da 74-quinquies a  74-septies  del
          decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
          633, la sanzione di cui al  primo  periodo  e'  commisurata
          all'ammontare  dell'imposta  dovuta  nel  territorio  dello
          Stato che avrebbe dovuto formare oggetto di  dichiarazione.
          La sanzione non puo' essere comunque inferiore a euro  250.
          Se la dichiarazione omessa e' presentata entro  il  termine
          di presentazione della dichiarazione  relativa  al  periodo
          d'imposta successivo  e,  comunque,  prima  dell'inizio  di
          qualunque attivita' amministrativa di accertamento  di  cui
          il soggetto passivo  abbia  avuto  formale  conoscenza,  si
          applica  la  sanzione  amministrativa   dal   sessanta   al
          centoventi per cento dell'ammontare del tributo dovuto  per
          il periodo d'imposta o  per  le  operazioni  che  avrebbero
          dovuto formare oggetto di dichiarazione, con un  minimo  di
          euro 200. Nel caso di presentazione della dichiarazione cui
          sono tenuti i soggetti che applicano i regimi  speciali  di
          cui agli articoli 70.1 e da 74-quinquies a  74-septies  del
          decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
          633, entro  tre  anni  dalla  data  in  cui  doveva  essere
          presentata,  si  applica  la  sanzione  dal   sessanta   al
          centoventi per cento dell'ammontare dell'imposta dovuta nel
          territorio  dello  Stato  per   il   periodo   oggetto   di
          dichiarazione,  con  un  minimo  di   euro   200.   Se   la
          dichiarazione di cui al periodo  precedente  e'  presentata
          entro  il  termine  di  presentazione  della  dichiarazione
          relativa al periodo successivo si applica la  sanzione  dal
          trenta al sessanta per  cento  dell'ammontare  dell'imposta
          dovuta nel territorio dello Stato per il periodo oggetto di
          dichiarazione, con un minimo di euro 100. 
                2. Se l'omissione riguarda la  dichiarazione  mensile
          relativa   agli   acquisti   intracomunitari,    prescritta
          dall'art. 49, comma 1, del decreto-legge 30 agosto 1993, n.
          331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29  ottobre
          1993,  n.  427,  la  sanzione  e'  riferita   all'ammontare
          dell'imposta dovuta per  le  operazioni  che  ne  avrebbero
          dovuto formare oggetto.  In  caso  di  presentazione  della
          dichiarazione   con   indicazione   dell'ammontare    delle
          operazioni in misura inferiore  al  vero,  la  sanzione  e'
          commisurata all'ammontare della maggior imposta dovuta. 
                3. Se il soggetto effettua esclusivamente  operazioni
          per  le   quali   non   e'   dovuta   l'imposta,   l'omessa
          presentazione della dichiarazione e' punita con la sanzione
          amministrativa da euro 250 a euro 2.000. La stessa sanzione
          si applica anche se e' omessa la  dichiarazione  prescritta
          dall'art. 50, comma 4, del decreto-legge 30 agosto 1993, n.
          331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29  ottobre
          1993,  n.  427,  nel  caso  di  effettuazione  di  acquisti
          intracomunitari soggetti ad imposta ed in ogni  altro  caso
          nel quale non vi e' debito d'imposta. Se  la  dichiarazione
          omessa e' presentata  entro  il  termine  di  presentazione
          della   dichiarazione   relativa   al   periodo   d'imposta
          successivo e,  comunque,  prima  dell'inizio  di  qualunque
          attivita' amministrativa di accertamento di cui il soggetto
          passivo abbia  avuto  formale  conoscenza,  si  applica  la
          sanzione amministrativa da euro 150 a euro 1.000. 
                4.  Se   dalla   dichiarazione   presentata   risulta
          un'imposta inferiore a quella  dovuta  ovvero  un'eccedenza
          detraibile o rimborsabile superiore a quella spettante,  si
          applica  la  sanzione   amministrativa   dal   novanta   al
          centoottanta per cento della maggior imposta dovuta o della
          differenza di credito utilizzato. 
                4-bis. La sanzione di cui al  comma  4  e'  aumentata
          della meta' quando la  violazione  e'  realizzata  mediante
          l'utilizzo di fatture o altra documentazione  falsa  o  per
          operazioni  inesistenti,  mediante  artifici   o   raggiri,
          condotte simulatorie o fraudolente. 
                4-ter. Fuori dai casi  di  cui  al  comma  4-bis,  la
          sanzione di cui al comma 4 e' ridotta di un terzo quando la
          maggiore imposta ovvero la minore  eccedenza  detraibile  o
          rimborsabile accertata e' complessivamente inferiore al tre
          per  cento  dell'imposta,   dell'eccedenza   detraibile   o
          rimborsabile  dichiarata  e,   comunque,   complessivamente
          inferiore a euro 30.000. 
                4-quater. Per imposta dovuta si intende la differenza
          tra   l'ammontare   del   tributo   liquidato    in    base
          all'accertamento  e  quello  liquidabile   in   base   alle
          dichiarazioni, ai sensi dell'art. 54-bis  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. 
                5.  Chi  chiede  a  rimborso  l'eccedenza  detraibile
          risultante dalla dichiarazione in assenza  dei  presupposti
          individuati dall'art. 30 del decreto del  Presidente  della
          Repubblica 26 ottobre  1972,  n.  633,  e'  punito  con  la
          sanzione  amministrativa  pari  al  trenta  per  cento  del
          credito rimborsato. 
                6. Chiunque, essendovi obbligato,  non  presenta  una
          delle dichiarazioni di inizio o  variazione  di  attivita',
          previste  dagli  articoli  35  e  35-ter  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,  o  la
          presenta con indicazioni incomplete o inesatte tali da  non
          consentire l'individuazione del contribuente o  dei  luoghi
          ove e' esercitata l'attivita'  o  in  cui  sono  conservati
          libri,  registri,  scritture  e  documenti  e'  punito  con
          sanzione da euro  500  a  euro  2.000.  E'  punito  con  la
          medesima   sanzione   chi   presenta   la   richiesta    di
          registrazione o  le  comunicazioni  di  cui  agli  articoli
          74-quinquies, commi 1 e 4, e 74-sexies.1, commi 4 e 7,  del
          decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
          633,  con  indicazioni   incomplete   o   inesatte,   anche
          relativamente all'indirizzo di posta elettronica e  all'URL
          del sito web, tali da non consentire  l'individuazione  del
          contribuente o dei luoghi ove e' esercitata l'attivita'. La
          sanzione e' ridotta ad un quinto del minimo se  l'obbligato
          provvede   alla   regolarizzazione   della    dichiarazione
          presentata  nel  termine  di  trenta   giorni   dall'invito
          dell'ufficio.». 
              - Il testo dell'art. 8 del citato  decreto  legislativo
          18 dicembre 1997, n.  471,  come  modificato  dal  presente
          decreto, cosi' recita: 
                «Art. 8 (Violazioni  relative  al  contenuto  e  alla
          documentazione delle dichiarazioni). - 1.  Fuori  dei  casi
          previsti negli articoli 1, 2 e 5, se la  dichiarazione  dei
          redditi, dell'imposta regionale sulle attivita'  produttive
          o dell'imposta  sul  valore  aggiunto  non  e'  redatta  in
          conformita' al  modello  approvato  con  provvedimento  del
          Direttore dell'Agenzia delle entrate ovvero  in  essa  sono
          omessi o non sono indicati in  maniera  esatta  e  completa
          dati rilevanti per l'individuazione del contribuente e,  se
          diverso da persona fisica, del suo rappresentante,  nonche'
          per la determinazione del tributo, oppure non  e'  indicato
          in maniera esatta e completa ogni altro elemento prescritto
          per il compimento dei controlli,  si  applica  la  sanzione
          amministrativa da  euro  250  a  euro  2.000.  La  medesima
          sanzione si applica alle violazioni relative  al  contenuto
          della dichiarazione prevista dagli articoli 70.1, comma  2,
          74-quinquies, comma 6, e 74-sexies.1, comma 10, del decreto
          del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. Si
          applica la sanzione in  misura  massima  nelle  ipotesi  di
          omessa presentazione del modello per la  comunicazione  dei
          dati rilevanti ai fini  dell'applicazione  degli  studi  di
          settore,  laddove  tale  adempimento  sia  dovuto   ed   il
          contribuente non abbia provveduto  alla  presentazione  del
          modello anche  a  seguito  di  specifico  invito  da  parte
          dell'Agenzia delle Entrate. 
                2. La sanzione prevista dal comma 1  si  applica  nei
          casi di mancanza o incompletezza degli atti e dei documenti
          dei   quali   e'   prescritta   la   conservazione   ovvero
          l'esibizione all'ufficio. 
                3. Si applica la sanzione amministrativa da euro  500
          a  euro  4.000   quando   l'omissione   o   l'incompletezza
          riguardano gli elementi previsti nell'art.  4  del  decreto
          del Presidente della Repubblica 22  luglio  1998,  n.  322,
          relativo alle dichiarazioni dei sostituti d'imposta. 
                3-bis. Quando l'omissione  o  incompletezza  riguarda
          l'indicazione delle spese e degli altri componenti negativi
          di cui all'art.  110,  comma  11,  del  testo  unico  delle
          imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
          Repubblica  22  dicembre  1986,  n.  917,  si  applica  una
          sanzione amministrativa pari al 10 per  cento  dell'importo
          complessivo delle  spese  e  dei  componenti  negativi  non
          indicati nella dichiarazione dei redditi, con un minimo  di
          euro 500 ed un massimo di euro 50.000. 
                3-ter. Quando l'omissione  o  incompletezza  riguarda
          l'indicazione, ai sensi degli articoli  47,  comma  4,  68,
          comma 4, 87, comma 1, lettera c), e 89, comma 3, del  testo
          unico sulle imposte sui redditi, approvato con decreto  del
          Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.  917,  dei
          dividendi e delle  plusvalenze  relativi  a  partecipazioni
          detenute in imprese o enti residenti o localizzati in Stati
          o territori a regime fiscale  privilegiato  individuati  in
          base ai criteri  di  cui  all'art.  47-bis,  comma  1,  del
          medesimo   testo   unico,   si   applica    una    sanzione
          amministrativa pari al dieci  per  cento  dei  dividendi  e
          delle plusvalenze conseguiti dal soggetto residente  e  non
          indicati, con un minimo di 1.000  euro  ed  un  massimo  di
          50.000 euro. 
                3-quater. Quando l'omissione o incompletezza riguarda
          la segnalazione prevista  dall'art.  167,  comma  8-quater,
          terzo periodo, del testo unico sulle imposte  sui  redditi,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  22
          dicembre  1986,   n.   917,   si   applica   una   sanzione
          amministrativa  pari  al  dieci  per  cento   del   reddito
          conseguito dal soggetto estero partecipato e imputabile nel
          periodo d'imposta, anche  solo  teoricamente,  al  soggetto
          residente in proporzione alla partecipazione detenuta,  con
          un minimo di 1.000 euro ed un massimo di  50.000  euro.  La
          sanzione nella misura minima si applica anche nel  caso  in
          cui il reddito della controllata estera sia negativo. 
                3-quinquies.  Quando  l'omissione  o  l'incompletezza
          riguarda le segnalazioni previste dagli articoli 113, comma
          6, 124, comma  5-bis  e  132,  comma  5,  del  decreto  del
          Presidente della  Repubblica  22  dicembre  1986,  n.  917,
          dall'art. 30, comma 4-quater, della legge 23 dicembre 1994,
          n. 724 e dall'art. 1, comma 8, del decreto-legge 6 dicembre
          2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
          dicembre 2011, n. 214, si  applica  una  sanzione  da  euro
          2.000 a euro 21.000.». 
                               Art. 5 
 
         Modificazioni al decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35 
 
  1. L'articolo 11-quater del decreto-legge 14  marzo  2005,  n.  35,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80,  e'
abrogato. 
          Note all'art. 5: 
              - Per l'art. 11-quater del decreto-legge 14 marzo 2005,
          n. 35, abrogato dal presente decreto, si  veda  nelle  note
          alle premesse. 
              - Per i riferimenti normativi  della  legge  14  maggio
          2005, n. 80, si veda nelle note alle premesse. 
                               Art. 6 
 
Modificazioni al decreto del Ministro delle finanze 5 dicembre  1997,
                               n. 489 
 
  1. L'articolo 5 del decreto del Ministro delle finanze  5  dicembre
1997, n. 489, e' abrogato. 
          Note all'art. 6: 
              - L'art.  5  del  citato  decreto  del  Ministro  delle
          finanze 5 dicembre 1997,  n.  489,  abrogato  dal  presente
          decreto, trattava l'ammissione alla franchigia dai  diritti
          doganali. 
                               Art. 7 
 
                     Disposizioni di attuazione 
 
  1. Con uno o piu' provvedimenti del  direttore  dell'Agenzia  delle
entrate e del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, ove
necessario, d'intesa tra loro, sono individuati gli Uffici competenti
allo svolgimento delle attivita' e dei controlli di cui  al  presente
decreto  e  sono  definite  le  modalita'  operative   e   gestionali
necessarie per l'esecuzione dei rimborsi  e  per  l'applicazione  dei
regimi speciali disciplinati dal presente decreto. 

                               Art. 8 
 
Modificazioni al decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135,  convertito,
  con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12 
 
  1. Sono abrogati i commi 11, 12, 13, 14 e 15  dell'articolo  11-bis
del  decreto-legge  14  dicembre  2018,  n.  135,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12. 
          Note all'art. 8: 
              -  Il  testo  dell'art.  11-bis  del  decreto-legge  14
          dicembre 2018, n. 135 (Disposizioni urgenti in  materia  di
          sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica
          amministrazione), pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  14
          dicembre 2018, n. 290, convertito con  modificazioni  dalla
          legge 11 febbraio 2019, n. 12,  pubblicata  nella  Gazzetta
          Ufficiale 12 febbraio 2019, n. 36, cosi' recita: 
                "Art. 11-bis (Misure di  semplificazione  in  materia
          contabile in favore degli enti locali).  -  1.  Nelle  more
          della conclusione dei lavori  del  tavolo  tecnico-politico
          per la redazione di linee guida finalizzate all'avvio di un
          percorso di revisione organica della disciplina in  materia
          di ordinamento delle province e delle citta' metropolitane,
          al superamento dell'obbligo  di  gestione  associata  delle
          funzioni e alla semplificazione degli oneri  amministrativi
          e contabili a carico dei  comuni,  soprattutto  di  piccole
          dimensioni,  di  cui   all'art.   1,   comma   2-ter,   del
          decreto-legge  25  luglio  2018,  n.  91,  convertito,  con
          modificazioni, dalla  legge  21  settembre  2018,  n.  108,
          all'art. 1, comma 1120, lettera a), della legge 27 dicembre
          2017, n. 205, le parole: «30 giugno 2019»  sono  sostituite
          dalle seguenti: «31 dicembre 2019». 
                2.  Fermo  restando   quanto   previsto   dai   commi
          557-quater e 562 dell'art. 1 della legge 27 dicembre  2006,
          n. 296, per i comuni privi di  posizioni  dirigenziali,  il
          limite  previsto  dall'art.  23,  comma  2,   del   decreto
          legislativo 25 maggio  2017,  n.  75,  non  si  applica  al
          trattamento   accessorio   dei   titolari   di    posizione
          organizzativa di  cui  agli  articoli  13  e  seguenti  del
          contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) relativo al
          personale  del  comparto   funzioni   locali   -   Triennio
          2016-2018, limitatamente al differenziale tra  gli  importi
          delle  retribuzioni  di  posizione  e  di  risultato   gia'
          attribuiti alla data di entrata in vigore del predetto CCNL
          e l'eventuale maggiore valore delle  medesime  retribuzioni
          successivamente stabilito dagli enti ai sensi dell'art. 15,
          commi 2 e 3, del medesimo CCNL,  attribuito  a  valere  sui
          risparmi conseguenti all'utilizzo  parziale  delle  risorse
          che possono essere destinate alle assunzioni di personale a
          tempo indeterminato che sono  contestualmente  ridotte  del
          corrispondente valore finanziario. 
                3. E' costituito presso il Ministero dell'economia  e
          delle finanze un tavolo  tecnico-politico  cui  partecipano
          rappresentanti  dell'Associazione  nazionale   dei   comuni
          italiani (ANCI) e tecnici dei  Dipartimenti  del  tesoro  e
          della  Ragioneria  generale  dello  Stato   del   Ministero
          dell'economia e delle finanze, nonche' del Dipartimento per
          gli   affari   interni   e   territoriali   del   Ministero
          dell'interno, da individuare entro dieci giorni dalla  data
          di  entrata  in  vigore  della  legge  di  conversione  del
          presente decreto, con il compito di formulare proposte  per
          la ristrutturazione, senza nuovi o maggiori  oneri  per  la
          finanza pubblica, del debito gravante sugli enti locali  in
          considerazione della durata  delle  posizioni  debitorie  e
          dell'andamento  dei  tassi  correntemente   praticati   nel
          mercato  del  credito  rivolto   agli   enti   locali.   Ai
          partecipanti  al  tavolo  di  cui  al  presente  comma  non
          spettano gettoni  di  presenza  o  emolumenti  a  qualsiasi
          titolo dovuti, ne' rimborsi spese. 
                4. Al primo periodo del comma 866 dell'art.  1  della
          legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole:  «Per  gli  anni
          dal 2018 al 2020» sono soppresse. 
                5. All'art. 4 del decreto-legge 24  giugno  2016,  n.
          113, convertito, con modificazioni, dalla  legge  7  agosto
          2016, n. 160, il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
                  «2. I comuni  di  cui  al  comma  1  comunicano  al
          Ministero dell'interno,  entro  il  termine  perentorio  di
          quindici giorni successivi alla data di entrata  in  vigore
          della legge di conversione del presente decreto per  l'anno
          2016, entro il 31 marzo per ciascuno degli anni dal 2017 al
          2018, ed entro il 20 dicembre  2019  per  l'anno  2019,  la
          sussistenza della fattispecie di cui comma 1,  ivi  incluse
          le richieste non soddisfatte  negli  anni  precedenti,  con
          modalita'    telematiche    individuate    dal    Ministero
          dell'interno. Le richieste sono  soddisfatte  per  l'intero
          importo. La ripartizione del Fondo avviene con decreto  del
          Presidente del Consiglio  dei  ministri,  su  proposta  del
          Ministro  dell'interno,  di  concerto   con   il   Ministro
          dell'economia e finanze, sentita la Conferenza Stato-citta'
          ed autonomie locali, da adottare entro novanta  giorni  dal
          termine  di  invio  delle  richieste.  Nel  caso   in   cui
          l'ammontare  delle  richieste  superi   l'ammontare   annuo
          complessivamente  assegnato,  le  risorse  sono  attribuite
          proporzionalmente». 
                6. I comuni, le province e  le  citta'  metropolitane
          possono  ripartire   l'eventuale   disavanzo,   conseguente
          all'operazione di stralcio dei crediti fino  a  1.000  euro
          affidati agli agenti della riscossione prevista dall'art. 4
          del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, in  un
          numero massimo di  cinque  annualita'  in  quote  costanti.
          L'importo del disavanzo ripianabile in cinque anni non puo'
          essere  superiore  alla  sommatoria  dei   residui   attivi
          cancellati per effetto dell'operazione di stralcio al netto
          dell'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilita'
          nel risultato di amministrazione. 
                7. Al comma 855 dell'art. 1 della legge  30  dicembre
          2018, n. 145, le parole: «entro il termine del 15  dicembre
          2019» sono sostituite dalle seguenti: «entro il termine del
          30 dicembre 2019». 
                8. Dopo il comma  895  dell'art.  1  della  legge  30
          dicembre 2018, n. 145, sono inseriti i seguenti: 
                  «895-bis. A titolo di ristoro del gettito non  piu'
          acquisibile dai comuni a  seguito  dell'introduzione  della
          TASI di cui  al  comma  639  dell'art.  1  della  legge  27
          dicembre 2013, n. 147, e' attribuito ai comuni  interessati
          un contributo complessivo di 110 milioni di euro per l'anno
          2019, da ripartire con decreto del  Ministero  dell'interno
          di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze,
          previa  intesa  in  sede  di  Conferenza  Stato-citta'   ed
          autonomie locali, da emanare entro il 30  aprile  2019,  in
          proporzione al peso del contributo di ciascun ente  di  cui
          alla tabella B  allegata  al  decreto  del  Presidente  del
          Consiglio  dei  ministri  10  marzo  2017,  pubblicato  nel
          supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 123 del 29
          maggio 2017. 
                  895-ter. All'onere di cui al comma 895-bis, pari  a
          110 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede: 
                    a)  quanto  a  90  milioni  di   euro,   mediante
          corrispondente riduzione del Fondo di cui all'art. 1, comma
          255; 
                    b)  quanto  a  10  milioni  di   euro,   mediante
          corrispondente   riduzione   del   Fondo   per   interventi
          strutturali di politica  economica,  di  cui  all'art.  10,
          comma 5,  del  decreto-legge  29  novembre  2004,  n.  282,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  27  dicembre
          2004, n. 307; 
                    c)  quanto  a  10  milioni  di   euro,   mediante
          corrispondente   riduzione   del   fondo   derivante    dal
          riaccerta-mento dei residui passivi ai sensi dell'art.  49,
          comma 2, lettera a), del decreto-legge 24 aprile  2014,  n.
          66, convertito, con modificazioni, dalla  legge  23  giugno
          2014,  n.  89,  iscritto  nello  stato  di  previsione  del
          Ministero dell'economia e delle finanze». 
                9.  Nelle  more  dell'intesa  di  cui  al   punto   5
          dell'accordo  sottoscritto  il  30  gennaio  2018  tra   il
          Presidente  del  Consiglio  dei   ministri,   il   Ministro
          dell'economia e delle finanze e il Presidente della regione
          Friuli Venezia Giulia, il fondo di cui  all'art.  1,  comma
          748, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e' integrato  di
          71,8 milioni di euro per l'anno 2019 e di 86,1  milioni  di
          euro a decorrere dall'anno  2020,  mediante  corrispondente
          utilizzo delle maggiori entrate derivanti dai commi da 11 a
          15. 
                10. All'art. 1 della legge 30 dicembre 2018, n.  145,
          sono apportate le seguenti modificazioni: 
                  a) al comma 126, le parole: «31 gennaio 2019»  sono
          sostituite dalle seguenti: «15 marzo 2019», le parole:  «20
          febbraio 2019» sono sostituite dalle  seguenti:  «31  marzo
          2019» e le parole: «10 marzo 2019»  sono  sostituite  dalle
          seguenti: «15 aprile 2019»; 
                  b) ai commi 824 e 842, le parole: «dai commi  98  e
          126» sono sostituite dalle seguenti: «dal comma 98»; 
                  c) al comma 875, le parole: «31 gennaio 2019»  sono
          sostituite dalle seguenti: «15 marzo 2019». 
                11. Se un soggetto passivo facilita, tramite l'uso di
          un'interfaccia elettronica quale un mercato  virtuale,  una
          piattaforma, un portale o  mezzi  analoghi,  le  vendite  a
          distanza di telefoni cellulari, console da gioco, tablet PC
          e laptop, importati da territori terzi o  Paesi  terzi,  di
          valore intrinseco non superiore a euro  150,  si  considera
          che lo stesso soggetto  passivo  abbia  ricevuto  e  ceduto
          detti beni. 
                12. Se un soggetto passivo facilita, tramite l'uso di
          un'interfaccia elettronica quale un mercato  virtuale,  una
          piattaforma, un portale o mezzi analoghi,  le  cessioni  di
          telefoni cellulari, console da gioco, tablet PC  e  laptop,
          effettuate nell'Unione europea da un soggetto  passivo  non
          stabilito nell'Unione europea a una persona che non  e'  un
          soggetto passivo,  si  considera  che  lo  stesso  soggetto
          passivo che facilita la cessione abbia  ricevuto  e  ceduto
          detti beni. 
                13. Ai fini dell'applicazione dei commi 11 e  12,  si
          presume  che  la  persona  che   vende   i   beni   tramite
          l'interfaccia elettronica sia  un  soggetto  passivo  e  la
          persona che acquista tali beni non sia un soggetto passivo. 
                14. Il soggetto passivo che  facilita  le  vendite  a
          distanza ai sensi dei commi 11 e 12 e' tenuto a  conservare
          la   documentazione   relativa   a   tali   vendite.   Tale
          documentazione deve essere dettagliata in modo  sufficiente
          da consentire  alle  amministrazioni  fiscali  degli  Stati
          membri  dell'Unione  europea  in  cui  tali  cessioni  sono
          imponibili di verificare che l'IVA sia stata contabilizzata
          in modo  corretto,  deve,  su  richiesta,  essere  messa  a
          disposizione  per  via  elettronica  degli   Stati   membri
          interessati e deve essere  conservata  per  un  periodo  di
          dieci anni a partire  dal  31  dicembre  dell'anno  in  cui
          l'operazione e' stata effettuata. 
                15. Il soggetto passivo che  facilita  le  vendite  a
          distanza ai sensi dei commi 11 e 12 e' tenuto  a  designare
          un intermediario che agisce in suo nome e per suo conto, se
          stabilito in un Paese con il quale l'Italia non ha concluso
          un accordo di assistenza reciproca. 
                16. Il comma 895 dell'art. 1 della legge 30  dicembre
          2018, n. 145, e' abrogato. 
                17.  Al  fine   di   potenziare   ulteriormente   gli
          interventi  in  materia  di   sicurezza   urbana   per   la
          realizzazione degli obiettivi di cui all'art. 5,  comma  2,
          lettera a), del decreto-legge  20  febbraio  2017,  n.  14,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile  2017,
          n. 48, con  riferimento  all'installazione,  da  parte  dei
          comuni, di sistemi di  videosorveglianza,  l'autorizzazione
          di spesa  di  cui  all'art.  5,  comma  2-ter,  del  citato
          decreto-legge n. 14 del 2017 e' incrementata di 20  milioni
          di euro per l'anno 2019. 
                18. All'onere di cui al comma 17 si provvede mediante
          utilizzo delle risorse iscritte, per l'anno 2019, nel fondo
          per il federalismo amministrativo di parte corrente, di cui
          alla legge 15 marzo 1997, n. 59, dello stato di  previsione
          del Ministero dell'interno.  Il  Ministro  dell'economia  e
          delle finanze  e'  autorizzato  ad  apportare,  con  propri
          decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 
                19.  Con  decreto  del  Ministro   dell'interno,   di
          concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,  da
          adottare entro il 31 marzo di ciascun anno di  riferimento,
          sono definite le modalita' di presentazione delle richieste
          da parte  dei  comuni  interessati  nonche'  i  criteri  di
          ripartizione delle ulteriori risorse  di  cui  al  comma  1
          dell'art. 35-quinquies del decreto-legge 4 ottobre 2018, n.
          113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre
          2018, n. 132, relativamente agli anni 2020, 2021 e 2022.". 
                               Art. 9 
 
                      Disposizioni finanziarie 
 
  1. Il Fondo per interventi strutturali di  politica  economica,  di
cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004,  n.
282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004,  n.
307, e' integrato di 55,14 milioni di euro per l'anno 2021  e  110,28
milioni di euro annui  a  decorrere  dall'anno  2022.  Alla  relativa
copertura si provvede mediante corrispondente utilizzo delle maggiori
entrate derivanti dall'articolo 1, comma 1, lettere a) e b). 
  2. Dall'attuazione del presente decreto, ad esclusione del comma 1,
non devono derivare nuovi o maggiori oneri  a  carico  della  finanza
pubblica. Le amministrazioni  interessate  provvedono  all'attuazione
del presente decreto con le risorse umane, strumentali e  finanziarie
disponibili a legislazione vigente. 
          Note all'art. 9: 
              - Il testo dell'art. 10 del decreto-legge  29  novembre
          2004, n. 282 (Disposizioni urgenti in materia fiscale e  di
          finanza  pubblica)  convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 27 dicembre 2004, n. 307, pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale 29 novembre 2004, n. 280, cosi' recita: 
                "Art.  10  (Proroga  di   termini   in   materia   di
          definizione di illeciti edilizi). - 1. Al decreto-legge  30
          settembre 2003,  n.  269,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla  legge  24  novembre  2003,  n.  326,  e   successive
          modificazioni,  sono  apportate   le   seguenti   ulteriori
          modifiche: 
                  a) nell'allegato 1, le parole: «20 dicembre 2004» e
          «30 dicembre 2004», indicate dopo le parole: «seconda rata»
          e: «terza rata», sono  sostituite,  rispettivamente,  dalle
          seguenti: «31 maggio 2005» e «30 settembre 2005»; 
                  b) nell'allegato 1, ultimo periodo, le parole:  «30
          giugno  2005»,  inserite  dopo  le  parole:  «deve   essere
          integrata entro il», sono sostituite  dalle  seguenti:  «31
          ottobre 2005»; 
                  c) al comma 37 dell'art. 32 le parole:  «30  giugno
          2005» sono sostituite dalle seguenti: «31 ottobre 2005». 
                2. La proroga al 31 maggio 2005 ed  al  30  settembre
          2005   dei   termini   stabiliti   per    il    versamento,
          rispettivamente,  della  seconda   e   della   terza   rata
          dell'anticipazione   degli   oneri   concessori   opera   a
          condizione che le regioni, prima della data di  entrata  in
          vigore  del  presente  decreto,  non  abbiano  dettato  una
          diversa disciplina. 
                3. Il comma 2-quater dell'art. 5 del decreto-legge 12
          luglio 2004, n. 168, convertito, con  modificazioni,  dalla
          legge 30 luglio 2004, n. 191, e  successive  modificazioni,
          e' abrogato. 
                4.  Alle  minori  entrate  derivanti  dal  comma   1,
          valutate per l'anno 2004 in 2.215,5  milioni  di  euro,  si
          provvede con quota parte delle maggiori  entrate  derivanti
          dalle altre disposizioni contenute nel presente decreto. 
                5.  Al  fine  di  agevolare  il  perseguimento  degli
          obiettivi di finanza pubblica,  anche  mediante  interventi
          volti alla riduzione della pressione fiscale,  nello  stato
          di previsione del Ministero dell'economia e  delle  finanze
          e' istituito un apposito «Fondo per interventi  strutturali
          di politica economica», alla cui costituzione concorrono le
          maggiori entrate, valutate in 2.215,5 milioni di  euro  per
          l'anno 2005, derivanti dal comma 1.". 
                               Art. 10 
 
                            Applicazione 
 
  1. Le disposizioni di cui al presente  decreto  si  applicano  alle
operazioni, disciplinate dal decreto stesso, effettuate a partire dal
1° luglio 2021. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
    Dato a Roma, addi' 25 maggio 2021 
 
                             MATTARELLA 
 
                                Draghi, Presidente del Consiglio  dei
                                ministri 
 
                                Franco,  Ministro   dell'economia   e
                                delle finanze 
 
                                Cartabia, Ministro della giustizia 
 
                                Di Maio, Ministro degli affari esteri
                                e della cooperazione internazionale 
 
Visto, il Guardasigilli: Cartabia 

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