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Reato di indebita restituzione dei conferimenti e concorso eventuale del socio.

Nel reato di indebita restituzione dei conferimenti possibile concorso del socio

 

Massima Giurisprudenziale:

Il reato di indebita restituzione dei conferimenti è un reato proprio che può essere commesso solo dagli amministratori, ma non esclude l’eventuale concorso del socio il quale abbia tenuto una condotta ulteriore, che abbia contribuito al perfezionarsi dell’evento.

Decisione: Sentenza n. 53832/2018 Cassazione Penale – Szione VI

Classificazione: Penale, Societario, Tributario

Massima:
La fattispecie di indebita restituzione dei conferimenti è un reato proprio, che può essere commesso solo dagli amministratori quali titolari dell’obbligo di garanzia sull’integrità del capitale sociale. Incriminando solo l’amministratore il legislatore non ha inteso punire anche il socio beneficiario della restituzione del conferimento o della liberazione dall’obbligo di eseguire lo stesso.

L’esclusione del concorso necessario del socio non implica anche quella del concorso eventuale nelle ipotesi nelle quali il medesimo abbia tenuto una condotta diversa ed ulteriore rispetto a quella tipizzata e non sottoposta a pena e che si risolva in un contributo di partecipazione atipico rispetto alla condotta dichiarata punibile.

Trovano, pertanto, applicazione le disposizioni sul concorso eventuale di persona qualora il socio non si sia limitato a trarre vantaggio dalla restituzione o dalla liberazione, ma abbiano fornito un effettivo contributo di volontà, qualificabile in termini di determinazione, istigazione o rafforzamento del proposito criminoso dei titolari dei poteri di gestione.

 

Osservazioni.

La Suprema Corte ha chiarito che non è configurabile il concorso necessario del socio, ma ciò non esclude il suo concorso eventuale nei casi in cui abbia fornito un contenuto di partecipazione atipico, tenendo una condotta diversa e ulteriore rispetto a quella tipizzata dalla disposizione dell’art. 2626 c.c.

In pratica, se il socio non si limita a ricevere la indebita restituzione dei conferimenti, ma si adopera attivamente per determinare, istigare o rafforzare il proposito criminoso dell’amministratore.

 

Disposizioni rilevanti.

Codice civile

Capo II – Degli illeciti commessi dagli amministratori

Art. 2626 – Indebita restituzione dei conferimenti

Gli amministratori che, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o li liberano dall’obbligo di eseguirli, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.

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