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REATO DI LOTTIZZAZIONE ABUSIVA: Mutamento di destinazione d’uso e parcellizzazione dell’immobile.

Di Fulvio Conti Guglia. Il reato di lottizzazione abusiva è configurabile, sia in presenza di un intervento non autorizzato sul territorio idoneo ad incidere sullo assetto preesistente di una zona non urbanizzata o non sufficientemente urbanizzata per cui esiste la necessità di attuare le previsioni dello strumento urbanistico generale attraverso la redazione di un piano esecutivo e la stipula di una convezione lottizzatoria; sia anche quando l’intervento non potrebbe in nessun caso essere effettuato in quanto, per le sue caratteristiche obiettive, si pone in contrasto con la destinazione programmata del territorio comunale (Cass. Sez.3 sentenza 3978/2009). In sostanza, il parametro di riferimento, che differenza la lottizzazione abusiva dallo edificazione illecita, si incentra nella creazione, per il primo reato, di un assetto della porzione del territorio diverso da quello programmato in modo da create una nuova maglia di tessuto urbano che implica la necessità di nuove e non previste opere, e relativi costi, di urbanizzazione primaria e secondaria connessi ad ogni insediamento urbano.

Inoltre, configura il reato di lottizzazione abusiva, anche la modifica di destinazione d’uso di una struttura alberghiera in complesso residenziale realizzata attraverso la parcellizzazione dell’immobile in numerosi alloggi suscettibili di essere occupati stabilmente pur laddove l’area sia urbanizzata e gli strumenti urbanistici generali consentano una utilizzabilità alternativa di tipo alberghiero e residenziale, salvo che le opere già esistenti siano sufficienti non solo a soddisfare i bisogni degli abitanti già insediati ma anche di quelli da insediare.

Infine, il dettato normativo contenuto nell’articolo 31 del T.U.E. D.P.R. n. 380/2001 ha inteso punire in via anticipata il mero frazionamento dei terreni in lotti e, di conseguenza, ha voluto sanzionare come naturale ricaduta il proseguimento di questa illegittima condotta consistente nella edificazione illecita di un edificio. Inoltre, l’alienazione dei singoli immobili, per il principio della accessione, ha conseguenze sul frazionamento dei lotti sui quali i fabbricati insistono. Su questa esegesi si è attestata da tempo la giurisprudenza della Cassazione (Cass. Sez. 3 sentenza 39078/2009) che ha superato una isolata e lontana nel tempo decisione di segno contrario (Sez. 3 9070/1983).

 

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