La Corte di Cassazione, Terza Sezione Penale, con sentenza n. 33040 pubblicata il 28 luglio 2016 (Presidente: Franco Amedeo – udienza: 4.11.2015), ha confermato la condanna affermando come la verifica in ordine alla innocuità va compiuta non ex post, in relazione alla effettività della lesione del bene interesse tutelato, ma ex ante con riguardo alla astratta idoneità dell’atto falsificato ad compromettere la regolare attestazione del vero.
Nel caso in questione, precisa la Corte, non vi è dubbio che la falsa attestazione della sottoscrizione dei presentatori della lista fosse dotata della astratta idoneità a consentire a tale lista la partecipazione ad una competizione elettorale pur in assenza dei prescritti requisiti.
La plurioffensività dei reati in materia elettorale, conclude la Corte, è testimoniata anche dalla particolare legittimazione che compete ad ogni singolo elettore il quale, oltre ad avere la facoltà di promuovere l’azione penale, può costituirsi, in qualità di persona offesa, parte civile nei derivanti processi e può, altresì, opporsi alla eventuale richiesta di archiviazione presentata dal pubblico ministero.