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RASFF: sistema di allarme rapido per gli alimenti e i mangimi.

Campo di grano

Che cos’è il sistema di allarme rapido per gli alimenti e i mangimi (RASFF)?

Il sistema di allarme rapido per gli alimenti e i mangimi (RASFF), avviato quasi quarant’anni fa e precisamente nel 1979, è principalmente uno strumento informatico progettato per lo scambio rapido di informazioni tra le autorità nazionali sui rischi per la salute legati ad alimenti e mangimi.

Un paese membro della rete che individua un pericolo per la salute informa gli altri membri della rete in merito al prodotto in questione e alle misure adottate per far fronte al rischio. Dette misure comprendono: il blocco, il richiamo, il sequestro o il respingimento dei prodotti. Tale rapido scambio di informazioni consente a tutti i membri del RASFF di verificare in tempo reale se anch’essi siano interessati dal problema e se sia necessario intraprendere un’azione urgente. Alle autorità dei paesi interessati spetta la responsabilità di adottare le necessarie misure urgenti, tra cui l’informazione diretta del pubblico, il ritiro di prodotti dal mercato e lo svolgimento di controlli in loco.

Quali sono i criteri per cui un paese membro è tenuto a inviare una notifica?

I membri del RASFF (cfr. la domanda seguente) devono immediatamente informare la Commissione mediante il sistema quando dispongono di informazioni riguardanti un grave rischio per la salute dovuto ad alimenti o mangimi. I criteri specifici che rendono necessaria una notifica sono stabiliti nella legislazione[1].

Chi sono i membri del RASFF?

– Tutti gli Stati membri dell’UE;

– i paesi del SEE (Norvegia, Liechtenstein e Islanda) e il segretariato dell’EFTA che coordina le indicazioni provenienti dai paesi del SEE;

– l’Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) e

– la Commissione europea in qualità di gestore del sistema.

– A seguito di un accordo che è entrato in vigore il 1° gennaio 2009, la Svizzera è un membro parziale del sistema per quanto riguarda i respingimenti alla frontiera di prodotti di origine animale.

Perché è necessario il sistema RASFF?

Il RASFF favorisce il rapido scambio di informazioni tra le autorità sanitarie sui rischi legati ad alimenti e mangimi. Si tratta di uno strumento che consente a tutti i membri della rete di intraprendere azioni coordinate, coerenti e simultanee nell’intento di garantire il massimo livello possibile di protezione dei consumatori.

Come funziona in pratica?

Tutto parte dalla notifica, ad opera di un membro della rete RASFF, dell’esistenza di un grave rischio, diretto o indiretto, per la salute pubblica legato ad alimenti o mangimi. Tale informazione arriva alla Commissione europea (in qualità di gestore del sistema), che a sua volta verifica la notifica e la trasmette immediatamente agli altri membri della rete.

Per fornire tutte le informazioni pertinenti e utili, tra cui l’identificazione del prodotto, i pericoli rilevati, le misure adottate e le informazioni per la rintracciabilità del prodotto, ci si avvale di un modello comune.

Al ricevimento delle informazioni gli altri paesi membri verificano se tali informazioni li riguardano. Se il prodotto è presente sul loro mercato, sono in grado di rintracciarlo utilizzando le informazioni contenute nella notifica. Al fine di fornire informazioni reciproche e trasparenti a tutti i membri del RASFF, comunicano poi quanto rilevato e le misure adottate. Nel caso di prodotti provenienti dall’UE, lo Stato membro di cui il prodotto è originario riferisce anche in merito all’esito delle sue indagini riguardo all’origine, alla distribuzione e alla causa del problema individuato. Ciò consente agli altri paesi membri di intervenire rapidamente, se e quando è necessario.

A seguito di una notifica da parte di un membro del RASFF, il sistema consente inoltre ai paesi membri di richiedere chiarimenti riguardo alla tempistica, all’ambito di applicazione o alla natura della notifica stessa. Ad esempio, quando vi sono elementi attestanti che un incidente avrebbe potuto essere segnalato in precedenza, è possibile richiedere una spiegazione al paese notificante.

Che cosa viene notificato prevalentemente nel RASFF?

Circa la metà delle notifiche riguarda i controlli alle frontiere esterne del SEE[2], ai punti di entrata o ai posti d’ispezione frontalieri, nei casi in cui una partita non sia stata accettata ai fini dell’importazione (dicitura “border control – consignment detained”) o un campione sia stato prelevato a scopo di analisi alla frontiera (dicitura “screening”) e la partita sia stata immessa in libera pratica (dicitura “border control – consignment released”).

Al secondo posto vi sono i controlli ufficiali sul mercato interno.

Altre notifiche possono infine scaturire dalla denuncia di un consumatore, dalla notifica del risultato di una verifica condotta da una società per proprio conto o da un episodio di intossicazione alimentare.

Quali azioni può intraprendere la Commissione se uno Stato membro dell’UE non provvede ad effettuare una notifica tempestivamente?

Se uno Stato membro dell’UE non effettua tempestivamente una notifica, la Commissione può avviare una procedura di infrazione nei confronti di tale Stato membro per inadempimento dei suoi obblighi a norma del diritto dell’UE.

Chi e in che modo può intervenire quando viene rilevato un problema?

Quando viene rilevato un problema, spetta alle autorità nazionali competenti in materia di alimenti e mangimi intervenire adottando tutte le azioni necessarie per far fronte immediatamente al rischio, ma anche per evitare che un rischio simile si ripresenti in futuro. Vari tipi di interventi sono realizzati e segnalati mediante il RASFF: ritiro o richiamo dei prodotti e loro eventuale distruzione, informazioni al pubblico, rinvio al luogo d’origine, ecc. Se sono necessarie misure urgenti (di salvaguardia) a livello dell’UE, la Commissione e gli Stati membri dell’UE possono decidere di ricorrere a una procedura rapida[3]. Tali misure sono vincolanti con effetto immediato.

Che cosa succede se un problema di sicurezza alimentare segnalato mediante il RASFF è connesso a una frode?

In caso di violazioni transfrontaliere della legislazione può essere mobilitata la rete UE sulle frodi alimentari (Food Fraud Network – FFN). Creata nel luglio 2013 in seguito allo scandalo della carne equina, la rete sulle frodi alimentari è costituita dai punti di contatto nazionali contro le frodi alimentari degli Stati membri dell’UE, dell’Islanda, della Norvegia e della Svizzera e dalla direzione generale della Salute e della sicurezza alimentare della Commissione europea.

La rete si occupa di possibili casi di frode alimentare (motivati dalla ricerca di un guadagno economico o finanziario) che vengono segnalati da una notifica RASFF o sono individuati in seguito a controlli ufficiali in un paese membro del RASFF, in presenza di indizi di una possibile violazione delle norme della legislazione alimentare. I punti di contatto nazionali della rete FFN e la Commissione europea sono costantemente in contatto.

Dall’agosto 2016 uno strumento informatico sostiene la rete FFN, fornendo ai paesi membri i mezzi necessari per confermare rapidamente un sospetto di frode. Grazie a tale strumento le autorità competenti possono cooperare a livello bilaterale (o multilaterale) e ottenere così informazioni per giustificare l’adozione di provvedimenti che potrebbero comportare sanzioni amministrative o procedimenti giudiziari.

Qual è la differenza tra il RASFF e la rete sulle frodi alimentari?

Il RASFF è uno strumento chiave per garantire il flusso transfrontaliero di informazioni e reagire rapidamente nei casi in cui vengano rilevati rischi per la salute pubblica nella filiera alimentare, mentre la rete sulle frodi alimentari, grazie all’ausilio dello strumento informatico di assistenza e cooperazione amministrativa (ACA), consente ai paesi membri di cooperare a livello bilaterale (o multilaterale) per confermare rapidamente un sospetto di frode.

Nell’ambito del RASFF la Commissione svolge un ruolo di verifica delle notifiche RASFF e di informazione dei paesi terzi, mentre la rete sulle frodi alimentari è principalmente uno strumento con cui i paesi membri possono scambiarsi informazioni utili a giustificare l’adozione di provvedimenti che potrebbero comportare sanzioni amministrative o procedimenti giudiziari.

Per quanto riguarda la rete FFN, in casi normali la Commissione non interviene nello scambio bilaterale di informazioni mediante l’ACA. Il suo ruolo consiste piuttosto nel facilitare l’utilizzo dello strumento informatico mediante servizi di helpdesk e formazione, facendo in modo che gli Stati membri reagiscano prontamente e garantendo la corretta archiviazione dei casi conclusi, segnatamente per quanto riguarda gli aspetti relativi ai dati personali. Va inoltre rilevato che i casi di frode sono molto più difficili da valutare e che, a causa di tutta una serie di ostacoli, i tempi di risposta dei membri della rete potrebbero essere più lunghi.

Che cos’è l’iRASFF?

L’iRASFF è la nuova applicazione online grazie alla quale tutti i 32 paesi membri del RASFF possono trasmettere nuove notifiche sui prodotti che presentano rischi o dare un seguito alle notifiche trasmesse in precedenza da altri paesi membri. Funziona come una piattaforma online interattiva e segue un iter specifico per consentire ai membri della rete di collaborare in modo trasparente nell’ambito delle notifiche. È concepita per funzionare sia a livello nazionale sia a livello dell’UE. Un altro vantaggio è un collegamento più efficiente delle notifiche RASFF ad altri sistemi, come il sistema informatico veterinario integrato (TRACES) e il sistema informatico per le frodi alimentari.

Che cos’è il portale RASFF dei consumatori (RASFF Consumers Portal) e a cosa serve?

Avviato il 13 giugno 2014, il portale RASFF dei consumatori fornisce informazioni pratiche e tempestive, tratte dal RASFF, su avvisi di richiamo e avvertenze al pubblico emanati dalle autorità per la sicurezza alimentare e dagli operatori del settore. Il portale integra le informazioni rese pubbliche sulle notifiche RASFF, che in realtà costituiscono solo una piccola parte delle informazioni trasmesse in rete.

Per ulteriori informazioni

Infografica

Sito web del RASFF

[1] Articolo 50 del regolamento (CE) n. 178/2002 (GU L 31 dell’1.2.2002, pag. 1).

[2] La Svizzera è inclusa dal 2009.

[3] Articolo 53 del regolamento (CE) n. 178/2002 (GU L 31 dell’1.2.2002, pag. 1).

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