Rai Canone
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In questi giorni quasi tutti gli italiani titolari di partita Iva riceveranno una lettera dalla Rai che contribuirà certamente a rovinare le vacanze o semplicemente ad aumentare l’insofferenza per il Canone TV. Mentre l’importo del Canone Rai ordinario viene addebitato direttamente nella bolletta dell’energia elettrica, il Canone speciale Rai, va pagato con bollettino postale o contestato immediatamente. (Evidentemente a “Mamma” RAI i soldi non bastano MAI invece di gestire con oculatezza le proprie entrate, spende e spande i soldi pubblici e degli utenti in contratti da capogiro e programmi costosissimi e spesso indecenti, privi di un’etica e di una valenza culturale o di servizio pubblico). I dirigenti Rai reinterpretando la norma di chi è tenuto a pagare il canone speciale estende l’obbligo a chiunque detiene una partita IVA, quindi non più per specifici esercizi commerciali nei quali sono presenti “apparecchi atti od adattabili alla ricezione delle radioaudizioni” o che semplicemente detengono uno o più apparecchi atti o adattabili alla ricezione delle trasmissioni radio televisive in esercizi pubblici, in locali aperti al pubblico o comunque fuori dell’ambito familiare, o che li impiegano a scopo di lucro diretto o indiretto, (R.D.L.21/02/1938 n.246 e D.L.Lt.21/12/1944 n.458),

In teoria il Canone speciale lo devono pagare appunto le attività commerciali. Ma evidentemente non è così perché la Rai sta inviando delle lettere a tutti i detentori di partita Iva. Anche a quelli che hanno la sede legale della propria attività presso il proprio domicilio. Ovvero nell’abitazione dove (se dovuto) hanno già pagato il Canone Rai tramite l’addebito nella bolletta elettrica. Stiamo parlando di liberi professionisti, artigiani o consulenti che nella quasi totalità dei casi non hanno un apparecchio radiotelevisivo nel proprio ufficio. Eppure sembrerebbe che secondo la Rai sono tenuti a pagare un ulteriore tassa sul possesso dell’apparecchio radiotelevisivo che possiedono nella propria abitazione.

La validità del canone.

Il Canone speciale ha validità limitata all’indirizzo per cui è stipulato, indicato nel libretto di iscrizione; pertanto, chi detenga più apparecchi atti o adattabili alla ricezione delle trasmissioni radio televisive in sedi diverse dovrà stipulare un canone per ciascuna di esse (è il caso, ad esempio, delle catene alberghiere, o delle filiali di banca). R.D.L.21/02/1938 n.246

Il Canone speciale è strettamente personale: in caso di cessione degli apparecchi o di cessione o cessazione dell’attività, deve essere data disdetta del canone alla RAI nei termini e con le modalità di seguito specificate. R.D.L.21/02/1938 n.246 e D.L.C.P.S.31/12/1947 n.1542

 

Riportiamo una nota inviata all’Agenzia delle Entrate dal Capo Dipartimento Roberto Sambuco.

Dott. Attilio BEFERA

Direttore dell’Agenzia delle Entrate
Via Cristoforo Colombo n. 426 C/D
00145 ROMA
 
 
OGGETTO: Chiarimenti applicazione RDL n. 246/1938
– Canone abbonamento Rai
Con riferimento alla problematica applicativa della norma di cui in oggetto, si procede a fornire alcuni elementi interpretativi.
Come noto, l’art. 1 del RDL n. 246/1938 prevede che “Chiunque detenga uno o più apparecchi atti od adattabili alla ricezione delle radioaudizioni è obbligato al pagamento del canone di abbonamento, giusta le norme di cui al presente decreto. La presenza di un impianto aereo atto alla captazione o trasmissione di onde elettriche o di un dispositivo idoneo a sostituire
l’impianto aereo, ovvero di linee interne per il funzionamento di apparecchi radioelettrici, fa presumere la detenzione o l’utenza di un apparecchio radioricevente.”
In seguito all’evoluzione tecnologica degli ultimi anni si rende senza dubbio necessario chiarire quali siano le apparecchiature rientranti nell’ambito di applicazione della norma citata.
Al riguardo, in via preliminare si evidenzia che la normativa in esame si riferisce al servizio di radiodiffusione e, pertanto, non include altre forme di distribuzione del segnale audio/video (p.es.
Web Radio, Web TV, IPTV) basate su portanti fisici diversi da quello radio.
Circoscritto quindi il campo alla ricezione di segnali televisivi su piattaforma terrestre, inclusi i videofonini (standard DVB-H) e piattaforma satellitare e si rende necessario indicare un criterio di individuazione delle suddette apparecchiature.
Un ricevitore destinato alla fruizione di segnali audio/video radiodiffusi può essere scomposto in un a catena di componenti disposti a valle di un’antenna (incorporata o collegabile esternamente):
sintonizzatore (tuner), che provvede alle funzioni di sintonizzazione e demodulazione, operante nelle bande destinate al servizio di Radiodiffusione, decodificatore, trasduttori video e/o audio; tali componenti possono trovarsi riuniti in forma integrata in un’unica apparecchiatura (ad esempio: televisori), oppure individualmente disponibili sul mercato (ad esempio: decoder su chiavetta USB, monitor televisivo, monitor video di un computer, casse acustiche).
Ciascuno di tali componenti non è sufficiente a costituire un radioricevitore completo.
D’altra parte , in ogni sistema di ricezione radio è necessario, ed è presente solo in questi, un sintonizzatore, per la sua funzione essenziale di prelevare il segnale di antenna. Ne consegue che un
sistema di radioricezione può essere (bi)univocamente associato al suo componente sintonizzatore, sia in forma individuale (decoder video su set – top box, scheda di ricezione video per computer, tuner e decoder su chiavetta USB), sia in forma integrata in un ricevitore completo.
Sulla base delle osservazioni precedenti, una definizione per gli apparecchi “atti” e quelli “adattabili” può essere fondata sulla duplice caratteristica della presenza o meno di un tuner, che operi nelle bande destinate al servizio di Radiodiffusione , nell’apparecchio in questione e sulla autosufficienza dell’apparecchio stesso a erogare un servizio di radioaudizione (come indicato nel
RDL n. 246 del 1938 ma che oggi è da intendersi più genericamente come “servizio di radiodiffusione”) all’utente.
Dal criterio esposto, dunque, derivano le due seguenti definizioni:
1. “Un apparecchio si intende “atto” a ricevere le radioaudizioni se e solo se include nativamente gli stadi di un radioricevitore completo: sintonizzatore radio (che operi nelle bande destinate al
servizio di Radiodiffusione), decodificatore e trasduttori audio/video per i servizi radiotelevisivi, solo audio per i servizi radiofonici”.
2. “Un apparecchio si intende “adattabile” a ricevere le radioaudizioni se e solo se include almeno uno stadio sintonizzatore radio (che operi nelle bande destinate al servizio di Radiodiffusione), ma è privo del decodificatore o dei trasduttori audio/video, o di entrambi i dispositivi, che collegati esternamente al detto apparecchio realizzerebbero assieme ad esso un radioricevitore completo”.
Come corollario delle due precedenti posizioni, risulta che:
3. “Un apparecchio privo di sintonizzatori radio operanti nelle bande destinate al servizio di Radiodiffusione non è ritenuto né “atto”, né “adattabile” alla ricezione delle radioaudizioni”.
In oltre, un sintonizzatore radio/TV dovrà essere conforme ad almeno uno degli standard previsti nel sistema italiano per poter ricevere le radiodiffusioni nelle bande di frequenze assegnate
dal Piano nazionale di ripartizione delle frequenze (PNRF). Essendo la presenza di un sintonizzatore adeguato il fattore discriminante per la classificazione degli apparati, la rispondenza
di un apparato ad uno dei suddetti standard (nelle bande previste) può dunque essere usata come criterio oggettivo per l’identificazione del suo essere “atto o adattabile alla ricezione delle
radioaudizioni”.
Sulla base di quanto detto, si indicano per gli apparati “atti” ed “adattabili”, a titolo esemplificativo, i seguenti elenchi delle tipologie di apparati maggiormente significative che, pur non essendo esaustivi, possono essere proposti come un riferimento a garanzia delle Istituzioni e degli utenti finali.

canone rai canone speciale rai partita iva - 1

Il Capo Dipartimento
Dr. Roberto Sambuco

Importi dei canoni speciali alla TV per l’anno 2017

 

A) alberghi con 5 stelle e 5 stelle lusso con un numero di camere pari a o superiore a cento:
Annuale Semestrale Trimestrale
Canone: Euro 6.789,40 Euro 3.463,98 Euro 1.801,28
B) alberghi con 5 stelle e 5 stelle lusso con un numero di camere inferiore a cento e superiore a venticinque; residence turistico-alberghieri con 4 stelle; villaggi turistici e campeggi con 4 stelle; esercizi pubblici di lusso e navi di lusso:
Annuale Semestrale Trimestrale
Canone: Euro 2.036,83 Euro 1.039,20 Euro 540,38
C) alberghi con 5 stelle e 5 stelle lusso con un numero di camere pari o inferiore a venticinque; alberghi con 4 e 3 stelle e pensioni con 3 stelle con un numero di televisori superiore a dieci; residence turistico-alberghieri con 3 stelle; villaggi turistici e campeggi con 3 stelle; esercizi pubblici di prima e seconda categoria; sportelli bancari:
Annuale Semestrale Trimestrale
Canone: Euro 1.018,40 Euro 519,58 Euro 270,18
D) alberghi con 4 e 3 stelle e pensioni con 3 stelle con un numero di televisori pari o inferiore a dieci; alberghi, pensioni e locande con 2 e 1 stella; residenze turistiche alberghiere e villaggi turistici con 2 stelle; campeggi con 2 e 1 stella; affittacamere; esercizi pubblici di terza e quarta categoria; altre navi; aerei in servizio pubblico; ospedali; cliniche e case di cura; uffici:
Annuale Semestrale Trimestrale
Canone: Euro 407,35 Euro 207,82 Euro 108,07
E) strutture ricettive (*) di cui alle lettere A), B), C) e D) con un numero di televisori non superiore ad uno; circoli ; associazioni; sedi di partiti politici; istituti religiosi; studi professionali; botteghe; negozi e assimilati; mense aziendali; scuole, istituti scolastici non esenti dal canone ai sensi della legge 2 dicembre 1951, n 1571, come modificata dalla legge del 28 dicembre 1989, n. 421:
Annuale Semestrale Trimestrale
Canone: Euro 203,70 Euro 103,93 Euro 54,03
(*) sono: Alberghi,Motels, Villaggi-albergo, Residenze turistico-alberghiere, ecc. (DPCM 13/09/2002)
Importi dei canoni speciali alla RADIO per l’anno 2017
Il canone e’ stato unificato per tutte le tipologie e categorie.
Annuale Semestrale Trimestrale
Canone: Euro 29,94 Euro 15,28 Euro 7,95

PER LA DETENZIONE DI APPARECCHI NEI CINEMA, CINEMA-TEATRI E IN LOCALI A QUESTI ASSIMILABILI, OLTRE AL CANONE BASE E’ DOVUTA UNA MAGGIORAZIONE PER POSTO. PER ULTERIORI INFORMAZIONI SI PREGA DI CONTATTARE LA SEDE RAI COMPETENTE PER TERRITORIO.

Vedere anche: CATEGORIE E TARIFFE 

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