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di Daniela Di Paola. Quota di lista e preferenza di genere nelle elezioni per il rinnovo dei consigli comunali, riserva di un terzo dei posti nella composizione delle commissioni di concorso: ecco le novità di maggior rilievo introdotte con la legge 23 novembre 2012, n. 215, recante  “Disposizioni per promuovere il riequilibrio delle rappresentanze di genere nei consigli e nelle giunte degli enti locali e nei consigli regionali. Disposizioni in materia di pari opportunita’ nella composizione delle commissioni di concorso nelle pubbliche amministrazioni”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 288 dell’11 dicembre 2012.

Il principio di equilibrio di entrambi i generi negli organi di governo, ormai presente nella maggior parte degli Statuto regionali e degli enti locali (cfr, ad es. l’art. 43 dello statuto della Regione Campania o l’art. 11 dello Statuto della Regione Lombardia), non si è rivelato idoneo a garantire il superamento della sotto-rappresentanza femminile nella composizione degli organi elettivi o esecutivi: ma ciò, più che esito di un vuoto normativo, deve ritenersi l’effetto di una impostazione culturale ancora dominante in Italia (Il Global Gender Gap Report 2010, pubblicato dal World Economic Forum, che misura annualmente il divaro tra uomini e donne in termini di pari opportunità, colloca l’Italia al 74° posto (su 134 nazioni prese in esame), superata da Malawi e Ghana).

La giurisprudenza amministrativa ha infatti in proposito più volte affermato, anche con pronunce molto recenti, che le disposizioni contenute negli Statuti volte ad assicurare il riequilibrio di genere non abbiano valenza meramente programmatica, trattandosi piuttosto di disposizioni che impongono “una specifica azione positiva per obiettivo legale, intesa come misura volta al perseguimento di uno specifico risultato (il riequilibrio della presenza dei due sessi in giunta) a cui essa è tenuta conformarsi” (Cons. Stato, V, 21/6/2012, n. 3670; TAR Lombardia n. 2945/2012).

In ogni caso, inoltre, il principio delle pari opportunità trova la propria forza cogente  in virtù del Codice delle pari opportunità, d.lgs n. 198 del 2006, (in particolare l’art. 1, comma 4, prevede che “l’obiettivo della parità di trattamento e di opportunità tra donne e uomini deve essere tenuto presente nella formulazione e attuazione, a tutti i livelli e ad opera di tutti gli attori, di leggi, regolamenti, atti amministrativi, politiche e attività”), nonchè dell’art. 6, comma 3, del TUEL secondo cui “gli statuti comunali e provinciali stabiliscono norme per assicurare condizioni di pari opportunità tra uomo e donna ai sensi della legge 10 aprile 1991, n. 125, e per promuovere la presenza di entrambi i sessi nelle giunte e negli organi collegiali del comune e della provincia, nonché degli enti, aziende ed istituzioni da essi dipendenti” (cfr. TAR Calabria, Reggio Calabria,  27 settembre 2012, n.589, che richiama Tar Sicilia, Palermo, n. 14310 del 15 dicembre 2010),  norme, entrambe, espressione dell’art. 51 della Costituzione.

In questo quadro, il nuovo testo normativo, interviene sui seguenti punti:

Statuti provinciali e comunali.
E’ modificato l’art. 6, c. 3 del TUEL, che, nella nuova stesura, prevede: “Gli statuti comunali e provinciali stabiliscono norme per assicurare condizioni di pari opportunità tra uomo e donna ai sensi della legge 10 aprile 1991, n. 125, e per assicurare (n.d.r.: il termine “assicurare” sostituisce il precedente “promuovere”) la presenza di entrambi i sessi nelle giunte e negli organi collegiali non elettivi del comune e della provincia, nonché degli enti, aziende ed istituzioni da essi dipendenti.”
Gli enti locali dovranno adeguare i propri statuti a tale novellata disposizione entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge.

Consigli circoscrizionali (comuni con più di 300.000 abitanti)
Le modalita’ di elezione dei consigli  circoscrizionali  e la nomina o la designazione dei  componenti  degli  organi  esecutivi
devono essere disciplinate in  modo  da  garantire  il  rispetto  del principio della parita’ di accesso delle donne e  degli  uomini  alle cariche elettive, secondo le disposizioni dell’articolo 73, commi 1 e 3, del TUEL, e agli uffici pubblici.

Giunta
Il sindaco e il presidente della provincia nominano i componenti della Giunta, nel  rispetto  del  principio  di   pari
opportunita’ tra donne e uomini, garantendo la presenza di entrambi i sessi.

Elezione del Consiglio comunale: quota di lista e cd. preferenza di genere
Nelle   liste   dei   candidati  al consiglio comunale e’   assicurata   la rappresentanza di entrambi i sessi. Nelle medesime liste, sia nei  comuni con popolazione compresa tra 5.000 e 15.000 abitanti (art. 71 TUEL), sia nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti (art. 73 TUEL), nessuno dei due sessi puo’ essere rappresentato in misura superiore ai due terzi  dei candidati, con arrotondamento all’unita’ superiore qualora il  numero dei candidati del sesso meno rappresentato da comprendere nella lista contenga una cifra decimale inferiore a 50 centesimi.
Per assicurare effettività a tale disposizione è stabilito che la Commissione elettorale mandamentale, entro il giorno successivo a quello della presentazione delle liste, deve verificare che nelle liste dei canditati, per le elezioni nei comuni con popolazione superiore a 5000 abitanti, sia rispettato il limite massimo di due terzi. In caso contrario, la commissione riduce la lista cancellando i nomi  dei  candidati  appartenenti  al  genere rappresentato   in    misura    eccedente    i    due    terzi    dei candidati, procedendo  dall’ultimo  della  lista.
Il limite dei due terzi deve essere osservato anche nel caso di cui all’art. 30, lett. e)  del  d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, ovvero qualora la commissione debba procedere alla cancellazione dei candidati inseriti in lista in misura superiore al massimo consentito.
Nei comuni con popolazione compresa tra 5.000 e 15.000 abitanti,  ciascun elettore puo’ esprimere,  nelle  apposite  righe  stampate  sotto  il medesimo contrassegno, uno o due voti  di  preferenza,  scrivendo  il cognome di non piu’ di due candidati compresi nella  lista  collegata al  candidato  alla  carica  di  sindaco  prescelto.  Nel   caso   di espressione di due preferenze, esse devono  riguardare  candidati  di sesso diverso della stessa lista, pena l’annullamento  della  seconda preferenza.
Si tratta della cd. preferenza di genere, già sperimentata nelle ultime elezioni regionali della Campania (art. 4 l.r. 4/2009), che indubbiamente costituisce una delle novità più rilevanti della legge n. 215/2012.
La stessa norma è prevista per l’elezione del Consiglio comunale nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti

Elezione dei consigli regionali
La disciplina delle elezioni del Presidente  della  Giunta  regionale  e dei consiglieri regionali rimane demandata all’intervento legislativo regionale. Tuttavia, la “promozione della parita’ tra uomini  e  donne  nell’accesso alle cariche elettive attraverso la  predisposizione  di  misure  che permettano di incentivare  l’accesso  del  genere  sottorappresentato alle cariche elettive” è inserita tra i principi fondamentali cui le regioni devono attenersi.

Parita’ di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali
I mezzi  di informazione, nell’ambito delle  trasmissioni  per  la  comunicazione politica, sono tenuti al rispetto dei principi  di  cui  all’articolo 51, primo comma, della Costituzione, per  la  promozione  delle  pari opportunita’ tra donne e uomini.

Commissioni di concorso per l’accesso al lavoro nelle pubbliche amministrazioni.
Le pubbliche amministrazioni, al fine di garantire pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro, riservano alle donne, salva motivata impossibilità, almeno un terzo dei posti di componente delle commissioni di concorso.
A tale disposizione, già prevista dall’art. 57 del d.lgs. n. 165/2001, è precisato che, in  caso  di  quoziente  frazionario,  si  procede all’arrotondamento all’unita’ superiore qualora la cifra decimale sia pari o superiore a  0,5  e  all’unita’  inferiore  qualora  la  cifra decimale sia inferiore a 0,5.
L’atto  di  nomina  della  commissione  di  concorso  e’ inviato, entro tre giorni,  alla  consigliera  o  al  consigliere  di
parita’ nazionale ovvero regionale, in base  all’ambito  territoriale dell’amministrazione che ha bandito il concorso, che, qualora ravvisi la violazione della disposizione sopra riportata, diffida l’amministrazione a rimuoverla entro il  termine  massimo  di trenta giorni e, in caso di inottemperanza,  entro i successivi quindici giorni promuove ricorso ai sensi  dell’articolo  37,  comma  4, del codice delle pari opportunita’ tra uomo e donna, di  cui  al  decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198.
Il mancato invio dell’atto di nomina della commissione di concorso  alla consigliera o al consigliere di parita’ comporta responsabilita’  del dirigente responsabile del procedimento, da valutare  anche  al  fine del raggiungimento degli obiettivi.

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