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QUALCHE RIFLESSIONE CRITICA SULLA “CONTRORIFORMA” ECOLOGICA DELLA COSTITUZIONE ITALIANA. – QUOTIDIANO LEGALE
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QUALCHE RIFLESSIONE CRITICA SULLA “CONTRORIFORMA” ECOLOGICA DELLA COSTITUZIONE ITALIANA.

 QUALCHE RIFLESSIONE CRITICA SULLA “CONTRORIFORMA” ECOLOGICA DELLA COSTITUZIONE ITALIANA.

Ugo Mattei

La Camera dei Deputati ed il Senato della Repubblica hanno entrambi approvato in seconda lettura con una maggioranza che un tempo si sarebbe chiamata “bulgara”, alludendo alle pratiche del locale Partito Comunista, la proposta di legge avente ad oggetto la tutela costituzionale dell’ambiente1. Nell’ultima approvazione alla Camera c’è stato un solo voto contrario e appena sei sono state le astensioni.

L’iter aveva segnato la sua prima approvazione al Senato il 9 giugno 2021, poi alla Camera il 12 ottobre, per essere approvata di nuovo con maggioranza molto superiore ai 2/3 al Senato il 3 novembre. Insomma, una tempistica da record, comparabile soltanto a quella con cui, quando al governo tecnico ci stava Mario Monti, fu approvata la (incredibile) norma sul pareggio di bilancio che ha messo la pietra tombale su ogni diritto sociale di seconda generazione, ossia quelli che si possono garantire solo con risorse pubbliche.

In questo scritto voglio suggerire che, proprio come la riforma costituzionale di Monti, è stata il manifesto di quella fase neoliberale, caratterizzata dalla privatizzazione e dall’austerity, l’attuale riforma green è il manifesto di un neoliberismo, la cui mutata morfologia globale è quella di un dispotismo sanitario occidentale a vocazione tecno-ecologica. Chiameremo questo modello, che si sta sperimentando in Italia proprio come fu sperimentato cent’anni fa la rivoluzione passiva fascista, il dispotismo draghista, anche per alludere al dragone cinese2.

A differenza della riforma sul pareggio di bilancio (che ha modificato gli articoli 81, 97, 117 e 119 della nostra carta costituzionale) voluta da Tremonti nel 2011 e quindi in un certo senso ereditata da Monti, ogni passaggio di questa riforma si è svolto in era draghista, una fase storica in cui, in virtù dell’emergenza pandemica, la politica ed il diritto sono sospesi e sostituiti da un biopotere fondato sulla paura di perdere la nuda vita3. Perfino la prima firmataria della variegata compagine di senatori (che comprende rappresentanti di tutti i partiti dall’estrema destra ai vari sinistri arcobaleno) la senatrice Loredana de Petris ha lasciato la sua micro-compagine (Sinistra Italiana) votando la fiducia a Mario Draghi. Fra i presentatori oltre alla senatrice Paola Nunes (che a Draghi la fiducia non l’ha votata), i più noti senatori sono il leghista Roberto Calderoli e la radicale Emma Bonino, le cui posizioni neoliberali, europeiste ed atlantiste difese in nome dei diritti umani universali sono proverbiali.

È importante, particolarmente per il sottoscritto che all’ecologia ha dedicato il proprio impegno fin dalla tesina di terza media, riflettere bene sul contesto, perch é, sopratutto di fronte all’entrata in Costituzione di nozioni importanti come quella di future generazioni, di biodiversità e perfino di una riserva di legge a tutela degli animali, risulta difficile non cadere in facili entusiasmi, purtroppo del tutto mal riposti.4 La riforma attuale emenda la carta fondamentale in due articoli, il 9 ed il 41. L’idea che voglio condividere qui è semplice: in cauda venenum! Mentre infatti la riforma dell’Art. 9 potrà essere inutile ma almeno non è dannosa, quella del 41 costituisce la prima costituzionalizzazione in un paese occidentale della sovversione del rapporto fra autonomia e autorità, con tutto ciò che ne consegue in termini di stravolgimento dei valori fondamentali della tradizione giuridica liberale.5

Per questo ritengo fondamentale il parallelo con l’altra riforma costituzionale bulgara, quella sul pareggio di bilancio che ha costituito il vero e proprio trofeo di caccia del neoliberismo austero di Monti. La riforma attuale è il trofeo di caccia della nuova forma assunta dal neoliberismo, una volta finito di spolpare la Costituzione sociale, il dispotismo draghista appunto6. Si tratta di una organizzazione del potere capace di cooptare ogni nozione dalla vocazione emancipativa, operando quello che Guy Debord chiamava un detournement di senso (il vero che diventa il falso ed il falso che diventa vero)7. Intendiamoci, questo fenomeno, oggi interpretato in chiave costituzionale, è noto da tempo col nome di green washing, e si manifesta in articolate teorie, che mettono radici nel lavoro politico di Al Gore per le lobby della green economy fin dall’era clintoniana. Fra le più recenti (ed ipocrite), sperimentate in era recente dalla cosiddetta sinistra liberal americana, è l’idea di un green new deal ossia di un’agenda di riforme incentrate sul cambiamento climatico e sulle disuguaglianze economico-sociali,8 interpretato in chiave di transizione ecologica guidata dalla tecnologia smart.

Anche l’odierno green pass all’italiana va interpretato in questa chiave, se ci si vuole emancipare dalla logica dell’eccezionalismo sanitario che sta impedendo a troppi di ragionare politicamente. Il green washing, ossia lavaggio verde, è, in sostanza, l’utilizzo bugiardo di una retorica ecologista al fine di sostenere trasformazioni economiche e politiche che in realtà vanno nella direzione diametralmente opposta. Trattasi della sempre più protratta e virulenta diffusione globale di un capitale concentrato, per lo più privato, del tutto incompatibile con ogni anelito di significativa partecipazione democratica ed equilibrata coesistenza fra l’umano e gli ecosistemi.

Qualche anno fa ho pubblicato negli Stati Uniti, insieme all’ecologista, fisico e teorico sistemico Fritjof Capra, un volume dal titolo “Ecologia del diritto” che ha avuto una discreta diffusione internazionale con traduzioni in sette lingue9. Il libro aveva lo scopo principale di mostrare come, di fronte ai fenomeni di degrado naturale, che sono la conseguenza inevitabile di un inarrestabile processo di trasformazione di beni comuni in capitale, ogni risposta di natura meccanicistica, quale la fede nella tecnologia tipica della modernità capitalistica fosse destinata ad aggravare il problema. Osservavamo come la techne, con i suoi processi autopoietici, ma tuttavia determinati dall’investimento del capitale, non potesse essere in alcun caso neutrale. Dimostravamo come il diritto moderno costituisse l’infrastrutturazione di questo processo di astrazione ed estrazione nato da condizioni materiali diametralmente opposte a quelle attuali. Laddove per l’accumulazione primitiva era necessario trasformare beni comuni sovrabbondanti in capitale (allora scarso),10 oggi sovrabbondante è il capitale e sempre più scarsi i beni comuni, sicché il diritto deve operare un’inversione di rotta radicale, prima di tutto nella concezione di sé stesso, superando positivismo e depoliticizzazione. Divenuto così olistico, esso potrà diffondendosi interiorizzato in una cittadinanza “ecoalfabetizzata”, protagonista di un grande processo di emancipazione fondato sul ripudio di ogni sfruttamento e sulla costruzione di istituzioni dal DNA generativo e non estrattivo. Solo così, i beni comuni (e con essi l’ecologia) possono tornare al centro della scena, sostituendo la cooperazione alla competizione e l’accesso all’esclusione. Proprio l’opposto del dispotismo draghista con il suo green pass ed il suo nuovo indebitamento chiamato PNNR.

Fondamentale per la genuinità di questo processo di trasformazione ecologica del diritto è che esso si svolga “dal sotto in su”, ossia dalle istituzioni più prossime alle persone, a partire da quell’autonomia privata civilistica, che consente la creazione e la nascita di nuove istituzioni del comune dotate di DNA generativo e non estrattivo. Questo lavoro politico ha portato fra l’altro alla nascita della Cooperativa Generazioni Future11, (ispiratasi ad istituzioni privatistiche controegemoniche come la Fondazione Teatro Valle Bene Comune) alla stagione dei Regolamenti per i beni comuni (con punte avanzate volte a legittimare le occupazioni costituenti) per poi puntare nuovamente sul tentativo di portare i beni comuni nel Codice civile attraverso la riproposizione del DDL Rodotà12. Un percorso appunto “dal sotto in su” dal diritto dei privati, al diritto municipale (che ha incluso anche la sperimentazione dell’Azienda speciale di diritto pubblico, ABC, per la gestione idrica a Napoli) al Codice civile, cuore del cuore del diritto nazionale.

Dopo un mio lungo incontro in veste di Presidente di Generazioni Future con Giuseppe Conte a Palazzo Chigi il 16 gennaio 2020, finito con promesse mai mantenute in memoria di Stefano Rodotà, questo processo faticoso, proprio perché genuino e condotto lontano da rapporti soffocanti con il potere, si è brutalmente interrotto con l’emergenza decretata dall’ OMS il 30 gennaio 2020. Da allora la ristrutturazione biopolitica del neoliberismo, trasformatosi repentinamente in dispotismo terapeutico draghista, ha distrutto il fronte dei beni comuni, attraverso una vile mistificazione di natura terroristica volta a offuscare il nuovo fronte dell’attacco neoliberale capitalista, tramite la delegittimazione di ogni pensiero critico. Infatti, i beni pubblici (demaniali, sovrani, sociali, fruttiferi) e quelli comuni (tutti insieme difesi dal DDL Rodotà del 2008) ridotti al lumicino da trent’anni di privatizzazioni estrattive costituzionalizzate con le riforme Monti, fungevano anche da linea di difesa avanzata dei diritti di prima generazione come autodeterminazione, libertà civili e politiche, uguaglianza formale, proprietà e iniziativa economica privata. Con la logica emergenziale e il suo modello di concentrazione autoritaria del potere nelle mani dell’esecutivo (iniziata dai DPCM Conte), ma soprattutto con la sua diffusione di biopotere nelle mani degli osservanti, tramutati in implementatori della politica di apartheid sanitario, è iniziato l’assalto ai diritti di prima generazione. Questi diritti, infatti, sono incompatibili con la struttura del capitalismo della sorveglianza e con la alienazione dei dati sensibili della popolazione che ne finanzia lo sviluppo.13 Non solo il denaro del PNNR deve essere preso a prestito, offrendo dati sensibili in garanzia, ma esso va pure speso finanziando gli oligopoli vaccinali e quelli delle telecomunicazioni, nel totale abbandono di ogni ragionevolezza volta a ripristinare la sanità come bene pubblico sociale di prossimità e la salute come diritto fondamentale della persona e bene comune nel senso maggiormente olistico del termine, ossia di buon vivere costituzionalmente garantito14.

Come spiegare allora che improvvisamente, in questa temperie culturale, i valori dell’ecologia giuridica, ossia principalmente la funzionalizzazione all’ interesse non antropocentrico delle generazioni future, irrompano in Costituzione? Dovremmo davvero credere che senza alcun pubblico dibattito, si sia verificata una conversione sulla via di Damasco da parte di un pensiero dominante che addirittura ignora ogni principio di precauzione intergenerazionale (Art. 191 TFUE) imponendo con metodi ricattatori e manipolativi delle menti, perfino la vaccinazione dei fanciulli? I bambini non sono dei piccoli adulti, ma degli organismi in crescita, portatori di complessi equilibri immunitari sulle cui cellule ignoriamo quale possa essere l’impatto nel lungo periodo di un messaggio RNA che stimola reazioni a una specifica tipologia virale. Come è possibile che chi artatamente ignora tragedie pregresse e lungolatenti quali Eternit e Talidomide, possa improvvisamente inserire addirittura in Costituzione (saltando completamente le fonti primarie tipo Codice Civile) l’interesse delle future generazioni, della biodiversità o degli ecosistemi?

Sappiano da tempo che il diritto svolge una doppia funzione mostrando tratti di affascinante schizofrenia storica. Esso tradizionalmente è tanto l’acciaio affilatissimo della spada in mano al potere (la spada di Brenno nell’immaginario romanistico) quanto quello resistente dello scudo, l’usbergo con cui esso protegge i diritti dei più deboli nei confronti della violenza dei più forti.15 La riforma in commento è pienamente coerente con questo immaginario. Essa attraverso il green washing dell’Art.9, avanzato (e potenzialmente utilizzabile anche in chiave controegemonica), promuove a principio fondamentale la nuova frontiera della lotta contro i diritti fondamentali di prima generazione, civili, politici ed economici, che nello stesso ambito priva di ogni base materiale autonoma tramite la riforma dell’Art. 41.

È qui che la logica del green pass, nascosta in piena vista proprio nella locuzione “green” anteposta a questo strumento micidiale di esclusione tecnologica dalla vita civile, politica e economica, (completamente antitetica a quella dei beni comuni) si sposa con quella del green washing producendo danni gravissimi sul piano politico, economico e ancor prima culturale, perché’ la stragrande maggioranza dei commentatori, probabilmente anche quelli in passato più critici, non si accorgerà della trappola, in mancanza di una postura di osservazione quale quella che solo chi rifiuta il green pass, subendone le conseguenze materiali, è in grado di apportare al dibattito.

Il green pass, lo abbiamo ripetuto molte volte anche in sede mediatica ed istituzionale, è il fine della propaganda pandemica, non il mezzo di soluzione di un problema sanitario. Esso è parte di un processo di sostituzione del diritto con l’algoritmo di controllo che non si sarebbe potuto dare al di fuori dalla poderosa logica (la shock therapy) su cui si fonda il capitalismo dei disastri, di cui la pandemia (o sindemia?) di SARS Covid 2 è l’attuale epifania16. È ben evidente che se oggi il disastro capace di produrre osceno accumulo di capitale su cui si enfatizza è pandemico e sanitario17, già tuttavia è a disposizione quello ambientale che non ha neppure bisogno di essere artatamente aggravato, perché’ è genuinamente micidiale e fuori controllo da anni. È sufficiente, dunque, che se ne induca il terrore per poterlo strumentalizzare in nuove opportunità di accumulo di capitale e potere di brevissimo periodo per i grandi poteri oligopolistici multinazionali e per l’oligarchia politica al loro servizio. Quale migliore opportunità che strumentalizzare, in chiave di necessità tecnologica di controllo di un disastro sconfinato, i movimenti di Greta Thunberg e perfino le encicliche di Papa Francesco? Si tratta di istituzionalizzare l’opposto dell’emancipazione eco-alfabetizzata. Il sistema istituzionalizza il terrore della catastrofe che gli consentirà di inaugurare in Occidente un eco-dispotismo tecnologico.

Che cosa si oppone a questo nuovo imperativo di trasformazione capitalistica (nulla c’entra ovviamente il complotto), determinato dall’avvenuto esaurimento dei beni pubblici e comuni da privatizzare? Ancora una volta soltanto l’usbergo del diritto potrebbe opporsi, ma purtroppo, particolarmente in Italia oggi terreno di sperimentazione, esso è più d’acciaio ma è composto dal corpaccione putrefatto di una cultura giuridica asservita al potere. I diritti come ben sappiamo vivono di condizioni materiali che ne rendono possibile la soddisfazione. Quando le condizioni materiali vengono meno, i diritti sono una crudele beffa per il popolo. E così tutte le belle proclamazioni sui diritti dei lavoratori (si pensi a livello internazionale alla carta ILO e da noi agli Art. 1,4, 36 Costituzione) sono storicamente umiliate dal ricatto padronale, divenuto col draghismo stile di governo, senza che un cultore accademico, dicasi uno, di diritto del lavoro in Italia mostri un moto di indignazione. Ora, insieme al lavoro, l’iniziativa economica privata è lo strumento che conferisce le basi materiali dell’autonomia personale. Una sfera della persona privata che, nel lavoro e nell’impresa (in Italia sovente piccola e familiare), trova la sua possibilità di sostentamento materiale e dunque di cittadinanza anche politica. Ben sappiamo che tale sfera di autonomia nella società borghese monoclasse era riservata al ceto proprietario, ma altrettanto bene sappiamo che nella società pluriclasse l’autodeterminazione, la dignità e la privacy (right to be left alone) sono garantiti a tutti.

Scritto all’indomani del compromesso con cui Dossetti compensò Togliatti per una “rivoluzione mancata” con una “rivoluzione promessa”, l’Art. 41 della Costituzione garantisce come regola la possibilità di intraprendere economicamente, nell’esercizio dell’autonomia privata anche con piccole o piccolissime attività economiche (anche senza scopo di lucro). Esso vieta solo quelle attività che in concreto (attenzione in concreto) si pongono contro la “sicurezza, la libertà e la dignità umana”: una triade di valori che il Capitale non può sovvertire. Indicazioni nette, nozioni robuste, categorie giuridiche dotate di confini che il contesto rende chiari. La sicurezza di un cantiere, per esempio affinché i lavoratori non muoiano per arricchire l’imprenditore che risparmia sulle misure di sicurezza (vedi ThyssenKrupp); la libertà per escludere ogni relazione schiavile, servile o quasi servile (vedi caporalato); la dignità per evitare che l’imprenditore diventi tiranno ricattando, minacciando o umiliando le sue maestranze…. Ebbene con la riforma draghista, in modo addirittura anteposto a questi valori di civiltà faticosamente emersi in occidente nella lunga epopea della società pluriclasse, e della dialettica fra capitale e lavoro, eccoli tutti sottoposti ad una diarchia inquietate in era di green pass: salute, innanzitutto e poi ambiente. Mentre quest’ultima nozione, vaga per sua natura, comprendendo nulla meno che “il tutto”, consente al governo di vietare in nome della sua tutela in astratto qualsia attività economica (esempio imponendo standard), l’altra – la salute – peraltro già consacrata all’Art. 32 come diritto fondamentale sottostante, tuttavia, la dignità umana, diviene qui il primo valore, anche formalmente sovrastante sicurezza, libertà e dignità.

Nel deposito delle munizioni dei diritti a vocazione despota, capaci di legittimare ogni autoritarismo, si aggiunge oggi l’ambiente. Così il venditore ambulante proprietario di un vecchio furgone che non raggiunge standard ambientali predefiniti (dal lobbismo dei grandi gruppi automotive) dovrà disfarsi del suo veicolo (anche se parcheggiato tutto il giorno al mercato rionale) reso inutile dal diritto dell’obsolescenza programmata. Infatti, nella logica del dispotismo draghista, la piccola attività economica privata che, impossibilitata a sopportare i costi di adeguamento e riqualificazione contenuti in regolamentazioni catturate dai grandi gruppi multinazionali, dovrà arrendersi cedendo l’attività. Del resto, ciò sta già succedendo per le piccole attività commerciali che, come le mosche, sono morte di lockdown a vantaggio di Amazon o degli sfruttatori dei riders.

Ma proprio come le regolamentazioni Euro 5 o 6 dei veicoli non hanno alcun nesso scientifico con la limitazione globale dell’impronta ecologica (in effetti acquistare un’auto elettrica rottamando un vecchio veicolo è un’operazione profondamente antiecologica se analizzata in chiave sistemica), similmente la verniciatura green della tutela ambientale nulla ha a che vedere con un’ attività economica più pulita e sostenibile, ma soltanto con l’espropriazione del piccolo a favore del grande capitale multinazionale. Il che ovviamente mostra quanto lo stesso processo renderà agevole espropriare a prezzo vile la piccola proprietà immobiliare privata che è ad oggi il più solido asset dell’azienda Italia (uso sarcasticamente il gergo bocconiano)18. Del resto, è la logica del green pass che dopo circa un anno di utilizzo in Italia nessuno ricollega più a qualche legame scientifico con la riduzione del contagio ma, gettata la maschera è pura “spinta gentile” ossia ricatto nell’interesse del capitale sanitario e della sorveglianza.

La svolta green è dunque una ulteriore mossa di antidiritto, perché consente l’arbitrario condizionamento dell’autonomia privata utilizzando una narrazione emergenziale, non più solamente sanitaria (che dopo un po’ tutti si accorgono che la malattia se ne è andata) ma ben più vaga, incontrollabile e incontrovertibile quale quella ambientale che, come il green pass dopo la terza dose, “è per sempre”.

La riforma draghista va oltre nell’aprire nuove grandi opportunità in Italia per fondi avvoltoio, grandi catene (come quelle che si accingono ad acquistare i nostri litorali). Essa addirittura mette mano all’ultimo comma del 41 il quale, nella sua versione originaria, essendo funzionale ad una pianificazione di tipo ridistributivo (fini sociali) giace da anni nel dimenticatoio, insieme all’Art. 43: “La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l’attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali”. Ecco che ora indirizzo, programmi e controllo non devono più essere motivati unicamente da ragioni sociali (ridistributive) ma il fine ambientale, ossia la retorica green, giustifica i mezzi più intrusivi e limitativi dell’autonomia dei privati.

Un grande cambiamento è avvenuto nel neoliberismo una volta scoperta la vocazione emergenziale e biopolitica. Il rapporto fra libertà e divieto, ossia quello fra autonomia e autorità nel diritto è stato sovvertito in soli due anni con una rottura nella tradizione occidentale di portata addirittura sistemologica19. Mentre nella tradizione liberale il diritto garantisce come consentita ogni attività non espressamente vietata, oggi nel dispotismo occidentale in cantiere draghista, stando al nuovo testo del 41 tutto è vietato in nome della salute e dell’ambiente, salvo quanto espressamente consentito perché codificato nell’algoritmo del green pass, senza il quale l’esclusione è totale. Colpisce il cambiamento avvenuto in soli dieci anni, spiegabile solamente con l’avvenuta capacità tecnica di sostituzione del diritto con la tecnologia20. Nel 2011 sotto i governi neoliberali di Berlusconi e Monti erano state discusse riforme di tutt’altro segno: “In particolare presso la Camera è iniziato l’esame di un disegno di legge costituzionale del Governo, presentato il 7 marzo 2011 (A.C. 4144), che riguarda la c.d. Costituzione economica. Il nucleo fondamentale delle modifiche, con riferimento all’articolo 41 Cost., estende la garanzia costituzionale della libertà dell’iniziativa economica privata anche alla libertà dell’attività economica, da intendersi quale successivo momento di svolgimento connesso alla fase iniziale di scelta dell’attività stessa. Il terzo comma del vigente art. 41 viene, poi, interamente riscritto… la legge e i regolamenti disciplinano le attività economiche al solo fine di impedire la formazione di monopoli pubblici e privati … nel rispetto del principio di libera concorrenza.21 La riforma non andò a buon fine, ma la direzione iperliberista era chiarissima.

Dieci anni dopo, nel biennio della pandemia il neoliberismo ha scoperto un potere pubblico governativo capace, in nome dell’emergenza, di forzare le basi indiscutibili del costituzionalismo liberale come infrastruttura del capitalismo. Per breve tempo infatti sono stati vietati i licenziamenti, sospesi gli sfratti, dati sussidi e perfino riconvertite alcune produzioni. Rotto questo tabù, si è presa coscienza di come la tecnologia del controllo e dell’esclusione codificata nel green pass, potesse costituire uno strumento di esclusione e di condizionamento molto più efficiente, tanto del diritto quanto dell’economia per determinare i comportamenti sociali a pena di esclusione. Proprio come, dopo il biennio rosso,22 per difendere il capitalismo contro le classi subalterne che, avendo osservato il grande potere dei Governi in guerra ora rivendicavano che esso fosse usato ora nel loro interesse, si utilizzò l’olio di ricino fascista, oggi, nella stessa logica di rivoluzione passiva, si impone il green pass draghista.

Perfino l’assoluta libertà di iniziativa economica che fino a dieci anni fa pareva funzionale al neoliberismo, (che tenerezza le tre I di Berlusconi) nelle mutate condizioni tecnologiche di pianificazione informatica a buon mercato, costituisce uno spazio di piccola autonomia privata inutile per la grande riproduzione capitalistica, che può essere dunque abbandonata. Con la riforma costituzionale Draghi, si pongono solide basi per la sovversione del diritto e la sua sostituzione con il controllo algoritmico anche in Occidente. La Cina è molto più vicina di quanto si possa immaginare. Dispotismo draghista potrebbe essere un termine evocativo di qualcosa di ben più duraturo della presenza al potere del “vile affarista”. Chissà quando se ne accorgeranno i borghesi liberali.

1 Si veda Marcella Ferrari Tutela dell’ambiente e degli animali nella Costituzione: la riforma è legge, in Altalex https://www.altalex.com/documents/news/2021/10/15/tutela-dell-ambiente-e-degli-animali-nella-costituzione-il-ddl-di-riforma. In questo saggio interpreto questo mutamento testuale come “controriforma neoliberale” nel senso da me reso palese in Ugo Mattei, Controriforme, Einaudi, 2013.

2 Si veda Ugo Mattei, Liu Ghangua, Emanuele Ariano, The Chinese Advantage in Emergency Law, 21(1) Global Jurist 2021, pp. 1-58. ll’indirizzo https://www.degruyter.com/document/doi/10.1515/gj-2020-0032/html

3 La migliore ricostruzione teorica è dovuta all’opera di Giorgio Agamben. Si veda Giorgio Agamben, Homo sacer. Il potere sovrano e la nuda vita, Torino, Einaudi, 1995; Id., Stato di eccezione, Torino, Bollati Boringhieri, 2003; Id., A che punto stiamo? L’epidemia come politica, Macerata, Quodlibet, 2020. Uno scritto illuminante sul rapporto tra diritto, potere e biopolitica anche a partire dalle considerazioni foucaultiane è Stefano Rodotà, Il diritto e il suo limite, in Id., La vita e le regole, Milano, Feltrinelli, 2009, pp. 9-72.

4 La riforma aggiunge un terzo comma all’art. 9 Cost. che recita: “Tutela l’ambiente, la biodiversità̀ e gli ecosistemi, anche nell’interesse delle future generazioni. La legge dello Stato disciplina i modi e le forme di tutela degli animali”.

5 Ho dedicato a questa trasformazione Ugo Mattei, Il diritto di essere contro, Piemme 2022 (in libreria il 19 aprile).

6 Il lavoro sul dispotismo occidentale è portato avanti da Gianfranco Sanguinetti fin dal suo libro “Del terrorismo e dello Stato: la teoria e la pratica del terrorismo per la prima volta divulgate” ancora negli anni Settanta.

7 Si veda Guy-Ernest Debord, Gil J Wolman, Mode d’emploi du détournement, in Les Lèvres nues n. (Mai 1956).
1956

8 Sul tema vedasi Jeremy Rifkin, Un Green New Deal globale. Il crollo della civiltà dei combustibili fossili entro il 2028 e l’audace piano economico per salvare la Terra, trad. it., Milano, Mondadori, 2019.

9 Vedi Fritjof Capra & Ugo Mattei, The Ecology of Law: Toward a Legal System in Tune with Nature and Community, Oakland, Berrett Khoeler, 2015.

10 Si veda in merito il classico Rosa Luxemburg, L’accumulazione del capitale, trad. it., Milano, 2012.

12 Si vedano Rocco Albanese, Elisa Michelazzo, Manuale di diritto dei beni comuni urbani, Torino, Celid, 2020; Ugo Mattei, Edoardo Reviglio, Stefano Rodotà (cur.), Invertire la rotta. Idee per una riforma della proprietà pubblica, Bologna, Il Mulino, 2007.

13 Shoshana Zuboff, Il capitalismo della sorveglianza. Il futuro dell’umanità nell’era dei nuovi poteri, trad. it., Luiss, Roma, 2019.

14 Sono i temi di economia politica che ho sviluppato in Il diritto di essere contro. cit.

15 Vedi Ugo Mattei, Laura Nader, Il saccheggio. Regime di legalità e trasformazioni globali, trad. it., Milano, Bruno Mondadori, 2010.

16 Si tratta del noto bestseller di Naomi Klein, Shock Economy: L’ascesa del capitalismo dei disastri, trad. it., Milano BUR, 2007.

17Q Si veda il rapporto Oxfam del gennaio 2022 dal significativo titolo ”La pandemia della disuguaglianza” (https://www.oxfamitalia.org/wp-content/uploads/2022/01/Report_LA-PANDEMIA-DELLA-DISUGUAGLIANZA_digital2022_definitivo.pdf) Tale report evidenzia come l’1% della popolazione più ricca abbia beneficiato anche della pandemia e singificativamente a pag. 4 riporta che ”Il surplus patrimoniale, in termini reali, del solo Jeff Bezos nei primi 21 mesi della pandemia (+81,5 miliardi di dollari) equivale al costo completo della vaccinazione (due dosi e booster) per l’intera popolazione mondiale con il costo per dose fissato al costo di produzione del vaccino a mRNA di Pfizer stimato dai ricercatori dell’Imperial College di Londra.”

18 Per qualche numero si veda Ugo Mattei (cur.), Il risparmio immobiliare privato. Bene comune certezza. Contributi di E. Ariano, A. Quarta, Roma, Bancaria editrice, 2013.

19 Vedi Antonio Gambaro, Rodolfo Sacco, Sistemi giuridici comparati, 4 ed., Torino, Utet giuridica, 2018.

20 È la tesi ampiamente argomentata in Ugo Mattei, Il diritto di essere contro, cit.. Vedi sul tema anche U. Mattei, L. Guanghua, E. Ariano, The Chinese Advantage in Emergency Law, cit., pp. 35-46.

21 https://leg16.camera.it/465?area=1&tema=129&Iniziative+di+riforma+costituzionale#paragrafo1675.

22 Si veda di recente Clara Mattei, Capital Order: How Economists invented Austerity and paved the way to Fascism, Chicago, Chicago University Press, 2022.

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