Punta_Perotti
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Si ringrazia www.AmbienteDiritto.it per aver autorizzato la pubblicazione delle massime sotto riportate.

Punta_Perotti

CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO 10 Maggio 2012, Sentenza n.75909/01

DIRITTO URBANISTICO – Convenzioni cessione di terreni legate a lottizzazioni – Violazione di leggi – Effetti – Restituzione della proprietà – Risarcimento del danno – Commisurazione – Fattispecie: Punta Perotti.

In materia urbanistica, le convenzioni riguardante la cessione di terreni con atto pubblico di trasferimento legate a lottizzazioni in seguito risultati contrarie alla legge non possono produrre gli effetti in esse contenute. Pertanto, non può essere posta in discussione la restituzione della proprietà mentre il danno derivante dall’indisponibilità dei terreni può essere compensato dal versamento di una somma corrispondente all’interesse legale per l’intero periodo applicato sul controvalore dei terreni.

Pres. Tulkens, Rel. Naismith, Causa Sud Fondi S.r.l. e altri c.Italia
CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO 10 Maggio 2012, Sentenza n.75909/01

DIRITTO PROCESSUALE EUROPEO – DIRITTO URBANISTICO – Atto illecito – Riparazione di una violazione – Restituzione in natura – Risarcimento del danno – Commisurazione – Fattispecie: Punta Perotti.

La riparazione di una violazione deve, nei limiti del possibile, cancellare tutte le conseguenze dell’atto illecito e ripristinare lo stato che verosimilmente sarebbe esistito se il detto atto non fosse stato commesso. Restituzione in natura, o, se questa non è possibile, pagamento di una somma corrispondente al valore che avrebbe la restituzione in natura; se necessario, concessione di un risarcimento danni per le perdite subite ed eventualmente non coperte dalla restituzione in natura o dal pagamento sostitutivo di questa; sono questi i principi a cui deve ispirarsi la determinazione dell’importo dell’indennità dovuto a causa di un fatto contrario al diritto internazionale. Nella specie, i costi sostenuti per la costruzione di fabbricati demoliti costituiscano una componente della restitutio in integrum. Pertanto, il risarcimento prenderà in considerazione tali costi e li indicizzerà, respingendo le richieste non direttamente connesse all’attività delle società ricorrenti e dal rischio legato all’attività imprenditoriale, quali, tra le altre, gli oneri finanziari e le spese notarili sostenute per l’acquisto dei terreni in questione.

Pres. Tulkens, Rel. Naismith, Causa Sud Fondi S.r.l. e altri c.Italia
CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO 10 Maggio 2012, Sentenza n.75909/01

DIRITTO PROCESSUALE EUROPEO – DIRITTO URBANISTICO – Lottizzazione abusiva – Confisca di terreni – Violazione dei principi di legalità o proporzionalità – Equa soddisfazione alla parte lesa – Poteri e limiti della CEDU – Fattispecie: Punta Perotti.

Una sentenza di constatazione di violazione dei principi di legalità o proporzionalità, comporta per lo Stato convenuto l’obbligo giuridico di porre fine alla violazione e di rimuoverne le conseguenze così da ripristinare, nei limiti del possibile, la situazione a questa precedente. In linea di principio, gli Stati contraenti parti in una causa sono liberi di scegliere i mezzi di cui avvalersi per conformarsi ad una sentenza della Corte che constati una violazione. Tale potere di apprezzamento quanto alle modalità di esecuzione di una sentenza riflette la libertà di scelta che accompagna l’obbligo fondamentale imposto dalla Convenzione agli Stati contraenti: garantire il rispetto dei diritti e delle libertà sanciti (articolo 1). Se la natura della violazione consente una restitutio in integrum, spetta allo Stato convenuto provvedervi. La Corte non ha, infatti, né la competenza né la possibilità pratica di realizzarla essa stessa. Se, invece, il diritto nazionale non consente o consente solo in parte di rimuovere le conseguenze della violazione, l’articolo 41 autorizza la Corte a concedere, se del caso, alla parte lesa la soddisfazione che ritenga appropriata (Brumărescu c. Romania (equa soddisfazione). Nella specie, il reato contestato alle ricorrenti – lottizzazione abusiva – non rispondeva ai criteri di chiarezza, accessibilità e prevedibilità. Era quindi impossibile prevedere l’irrogazione di una sanzione. La confisca controversa non aveva una base legale ai sensi dell’articolo 7 della Convenzione ed era arbitraria anche ai sensi dell’articolo 1 del Protocollo n. 1. Una volta stabilito che la confisca controversa non risponde al requisito di legalità, si prosegue l’esame del motivo di ricorso anche sotto il profilo della proporzionalità.

Pres. Tulkens, Rel. Naismith, Causa Sud Fondi S.r.l. e altri c.Italia

 

Si veda il testo completo della sentenza

 

 

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