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PUBBLICO IMPIEGO: Insegnamento pre-ruolo e mobilità del personale pubblico. Anzianità di servizio. Scuole paritarie. – QUOTIDIANO LEGALE
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PUBBLICO IMPIEGO: Insegnamento pre-ruolo e mobilità del personale pubblico. Anzianità di servizio. Scuole paritarie.

 

CORTE DI CASSAZIONE Sez. LAVORO CIVILE, 17 aprile 2024 (Ud. 20/03/2024), Ordinanza n. 10460

 

(Segnalazione e massima a cura di Chiara Trotta)

 

PUBBLICO IMPIEGO – Insegnamento pre-ruolo – Mobilità del personale pubblico – Anzianità di servizio – art. 485 d.lgs. n. 297/1994 – Scuole paritarie – l. n. 62/2000.

In tema di insegnamento pre-ruolo, anche in relazione alla mobilità (come, in altri precedenti, era stato già affermato in relazione all’anzianità di servizio ai fini della ricostruzione della carriera), non è riconoscibile, ex art. 485 D. Lgs. n. 297/1994, il servizio pre-ruolo prestato presso le scuole paritarie, in ragione della non omogeneità dello status giuridico del personale delle scuole paritarie rispetto a quello della scuola statale e degli istituti pareggiati, diversità che, in mancanza di una norma di legge che consenta il riconoscimento, giustifica il differente trattamento del servizio pre-ruolo.  Infatti, il legislatore, con la Legge n. 62/2000, istitutiva delle scuole paritarie, se, da un lato, ha voluto garantire agli alunni di dette scuole un trattamento equipollente a quello della scuola statale, sia in relazione al valore del titolo di studio sia con riferimento alla qualità del servizio di istruzione, dall’altro non ha inteso equiparare il rapporto di lavoro che intercorre fra il docente e la scuola paritaria a quello instaurato con la scuola statale né ha voluto estendere alla scuola paritaria il regime in precedenza vigente per la scuola pareggiata.

 

DIRITTO PROCESSUALE CIVILE – Irritualità del ricorso – Rinnovazione della notifica del ricorso – Ragionevole durata del processo – Art. 175 c.p.c. – Art. 127 c.p.c. – Termine per l’integrazione del contraddittorio. 

In tema di irritualità del ricorso e di rinnovazione della notifica, il rispetto del diritto fondamentale ad una ragionevole durata del processo impone al giudice (ai sensi degli artt. 175 e 127 c.p.c.) di evitare e impedire comportamenti che siano di ostacolo ad una sollecita definizione dello stesso, con la conseguenza che, in caso di ricorso per cassazione prima facie infondato, appare superfluo, pur potendone sussistere i presupposti, disporre la fissazione di un termine per l’integrazione del contraddittorio ovvero per la rinnovazione della notifica nulla o inesistente, atteso che la concessione di esso si tradurrebbe, oltre che in un aggravio di spese, in un allungamento dei termini per la definizione del giudizio di cassazione senza comportare alcun beneficio per la garanzia dell’effettività dei diritti processuali delle parti.

 

DIRITTO PROCESSUALE CIVILE – Ricorso per Cassazione – Spese processuali – Compensazione delle spese – Potere discrezionale del giudice di merito – Mancata motivazione.

In tema di spese processuali, la facoltà di disporre la compensazione delle spese medesime tra le parti rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, il quale non è tenuto a dare ragione con una espressa motivazione del mancato uso di tale sua facoltà, con la conseguenza che la pronuncia di condanna alle spese, anche se adottata senza prendere in esame l’eventualità di una compensazione, non può essere censurata in cassazione, neppure sotto il profilo della mancanza di motivazione.

(rigetta il ricorso e conferma la sentenza della Corte d’appello Firenze n. 362/2019 depositata il 02/05/2019) – Pres. Di Paolantonio, Est. Rolfi – Carola Bono (avv. Truglio) c. Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca 

 

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