In Gazzetta Ufficiale del 21 settembre 2012, n. 221, è stato pubblicato il decreto del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 10 agosto 2012, n. 161, recante il nuovo «regolamento recante la disciplina dell’utilizzazione delle terre e rocce da scavo». Il provvedimento ha come finalità quella di considerare i materiali di scavo, come definiti all’art. 1, comma 1, lettera b), sottoprodotti e non rifiuti ai sensi dell’art. 183, comma 1, lettera qq), D.Lgs. n. 152/2006. Il nuovo regolamento stabilisce, inoltre, le procedure e le modalità affinchè la gestione e l’utilizzo dei materiali da scavo avvenga senza pericolo per la salute dell’uomo e senza recare pregiudizio all’ambiente. Finalmente, con il regolamento, sono state definite anche le procedure per tutelare la salute dell’uomo e l’ambiente. Infatti, in esso sono contenute norme dirette a migliorare l’uso delle risorse naturali e prevenire la produzione di rifiuti, stabilendo i criteri qualitativi da soddisfare affinché i materiali di scavo siano considerati sottoprodotti e non rifiuti.
Alcune delle novità apportate dal Rgolamento:
L’art. 39, comma 4, del decreto legislativo n. 205 del 2010, come modificato dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, dispone che dalla data di entrata in vigore del regolamento, adottato ai sensi dell’articolo 49, sarà abrogato l’art. 186 del D.Lgs n. 152/06.
L’art.49 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, prevede che l’utilizzo delle terre e rocce da scavo sarà regolamentato con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti da adottarsi entro sessanta giorni.
Ai sensi del regolamento, si definisce sottoprodotto il materiale da scavo che risponda ai seguenti requisiti:
– sia generato durante la realizzazione di un’opera, di cui costituisce parte integrante, e il cui scopo primario non è la produzione di tale materiale;
– sia utilizzato in conformità al Piano di Utilizzo nel corso dell’esecuzione della stessa opera, nel quale è stato generato, o di un’opera diversa, per la realizzazione di reinterri, riempimenti, rimodellazioni, rilevati, ripascimenti, interventi a mare, miglioramenti fondiari o viari oppure altre forme di ripristini e miglioramenti ambientali; oppure in processi produttivi, in sostituzione di materiali di cava;
– sia idoneo ad essere utilizzato direttamente, ossia senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale secondo i criteri di cui all’Allegato 3;
soddisfa i requisiti di qualità ambientale di cui all’Allegato 4.
La sussistenza delle condizioni deve essere comprovata attraverso il cd. Piano di Utilizzo. Precisazioni si riscontrano anche in merito alla produzione, deposito, stoccaggio, trasporto.
N.b: Il regolamento entra in vigore il 6/10/2012.
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