I soggetti ammessi agli incentivi sono:
a) le amministrazioni pubbliche;
b) i soggetti privati, intesi come persone fisiche, condomini e soggetti titolari di reddito di impresa o di reddito agrario.
INTERVENTI INCENTIVABILI:
Sono incentivabili, nella misura massima del 40% della spesa, i seguenti interventi di incremento dell’efficienza energetica in edifici esistenti, dotati di impianti di climatizzazione:
a) isolamento termico di superfici opache delimitanti il volume climatizzato(pareti perimetrali, tetti, pavimenti): il valore massimo dell’incentivo è pari ad € 250.000
b) sostituzione di chiusure trasparenti comprensive di infissi delimitanti il volume climatizzato (finestre): il valore massimo dell’incentivo è pari ad € 45.000 per le zone climatiche A, B e C, e € 60.000 per le zone climatiche D, E ed F
c) sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti di climatizzazione invernale utilizzanti generatori di calore a condensazione: il valore massimo dell’incentivo è pari a € 26.000
d) installazione di sistemi di schermatura e/o ombreggiamento di chiusure trasparenti con esposizione da Est-Sud-Est a Ovest, fissi o mobili, non trasportabili: il valore massimo dell’incentivoè pari a € 23.000, di cui 3.000 per i meccanismi automatici di regolazione di tali sistemi.
Sono inoltre incentivabili, alle condizioni e secondo le modalità di cui all’allegato II, i seguenti interventi di piccole dimensioni di produzione di energia termica da fonti rinnovabili e di sistemi ad alta efficienza:
a) sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti di climatizzazione invernale dotati di pompe di calore, elettriche o a gas, utilizzanti energia aerotermica, geotermica o idrotermica;
b) sostituzione di impianti di climatizzazione invernale o di riscaldamento delle serre esistenti e dei fabbricati rurali esistenti con impianti di climatizzazione invernale dotati di generatore di calore alimentato da biomassa;
c) installazione di collettori solari termici, anche abbinati a sistemi di solar cooling;
d) sostituzione di scaldacqua elettrici con scaldacqua a pompa di calore.
Per le sole aziende agricole puo’ essere incentivata, oltre alla sostituzione, l’installazione di impianti di climatizzazione invernale dotati di generatori di calore alimentati da biomassa
Gli interventi realizzati ai fini dell’assolvimento degli obblighi di cui all’art. 11 del decreto legislativo n. 28/2011 (il quale prevede che i progetti di edifici di nuova costruzione o di ristrutturazione rilevante degli edifici esistenti debbano assicurare la copertura dei consumi di calore, elettricità e per il raffrescamento, tramite l’uso di fonti rinnovabili, per una percentuale variabile tra il 20 e il 50%, in ragione della data di presentazione del progetto, pena il diniego del rilascio del titolo edilizio) accedono agli incentivi limitatamente alla quota eccedente quella necessaria per il rispetto dei medesimi obblighi.
L’incentivo è corrisposto in rate annuali costanti, per una durata compresa tra due e cinque anni, secondo la tipologia di intervento, tranne che per gli incentivi il cui ammontare totale non sia superiore ad euro 600,00: in tal caso il GSE corrisponde l’importo in un’unica annualità.
SPESE AMMISSIBILI
a) per gli interventi impiantistici concernenti la produzione di acqua calda, anche se destinata, con la tecnologia solar cooling, alla climatizzazione estiva:
smontaggio e dismissione dell’impianto esistente, parziale o totale. Fornitura e posa in opera di tutte le apparecchiature termiche, meccaniche, elettriche ed elettroniche, nonche’ delle opere idrauliche e murarie necessarie per la realizzazione a regola d’arte degli impianti organicamente collegati alle utenze;
b) per gli interventi impiantistici concernenti la climatizzazione invernale:
smontaggio e dismissione dell’impianto di climatizzazione invernale esistente, parziale o totale, fornitura e posa in opera di tutte le apparecchiature termiche, meccaniche, elettriche ed elettroniche, delle opere idrauliche e murarie necessarie per la sostituzione, a regola d’arte, di impianti di climatizzazione invernale o di produzione di acqua calda sanitaria preesistenti nonche’ i sistemi di contabilizzazione individuale. Negli interventi ammissibili sono compresi, oltre a quelli relativi al generatore di calore, anche gli eventuali interventi sulla rete di distribuzione, sui sistemi di trattamento dell’acqua, sui dispositivi di controllo e regolazione, sui sistemi di estrazione ed alimentazione dei combustibili nonche’ sui sistemi di emissione. Sono inoltre comprese tutte le opere e i sistemi di captazione per impianti che utilizzino lo scambio termico con il sottosuolo;
c) per gli interventi finalizzati alla riduzione della trasmittanza termica degli elementi opachi costituenti l’involucro edilizio, comprensivi delle opere provvisionali ed accessorie:
i. fornitura e messa in opera di materiale coibente per il miglioramento delle caratteristiche termiche delle strutture esistenti;
ii. fornitura e messa in opera di materiali ordinari, necessari alla realizzazione di ulteriori strutture murarie a ridosso di quelle preesistenti realizzate contestualmente alle opere di cui al punto i), per il miglioramento delle caratteristiche termiche delle strutture esistenti;
iii. demolizione e ricostruzione dell’elemento costruttivo, ove coerente con gli strumenti urbanistici vigenti;
d) per gli interventi finalizzati alla riduzione della trasmittanza termica U di chiusure apribili o assimilabili, quali porte, finestre e vetrine, anche se non apribili, comprensive di infissi e di eventuali sistemi di schermatura e/o ombreggiamento integrati nell’infisso stesso:
i. fornitura e messa in opera di nuove chiusure apribili o assimilabili;
ii. miglioramento delle caratteristiche termiche dei componenti vetrati esistenti, con integrazioni e sostituzioni;
e) per gli interventi che comportino la riduzione dell’irraggiamento solare negli ambienti interni nel periodo estivo:
i. fornitura e messa in opera di tende tecniche, schermature solari esterne regolabili (mobili) o assimilabili;
ii. fornitura e messa in opera di meccanismi automatici di regolazione e controllo;
f) prestazioni professionali connesse alla realizzazione degli interventi di cui alle lettere da a) a e) e per la redazione di diagnosi energetiche e di attestati di certificazione energetica relativi agli edifici oggetto degli interventi.
PROCEDURA DI ACCESSO AGLI INCENTIVI
Ai fini dell’accesso agli incentivi, il soggetto responsabile presenta domanda al GSE attraverso la scheda-domanda, resa disponibile dallo stesso GSE tramite il proprio sito web (www.gse.it)
La domanda va presentata entro sessanta giorni dalla data di effettuazione dell’intervento o di ultimazione dei lavori, ovvero entro i sessanta giorni successivi alla data in cui la scheda-domanda e’ resa disponibile sul portare del GSE.
Le amministrazioni pubbliche, possono avvalersi del finanziamento tramite terzi, di un contratto di rendimento energetico o di un servizio energia, anche tramite l’intervento di una ESCO: possono pertanto presentare la domanda al GSE, attraverso una scheda domanda a preventivo, gia’ all’atto della definizione del contratto di rendimento energetico con la ESCO o della convenzione con «Consip S.p.a.» o con la centrale di acquisti regionale per l’affidamento del servizio energia, integrato con la riqualificazione energetica dei sistemi interessati. In tal caso, alla domanda e’ allegata, oltre a quanto previsto dal comma 6, con riferimento all’intervento da eseguire, copia del contratto firmato da entrambe le parti ed immediatamente esecutivo. Tale domanda e’ firmata dal soggetto responsabile e deve contenere l’impegno ad eseguire i lavori nei termini temporali previsti dal contratto. A tal fine, dovranno essere presentate, a cura del soggetto responsabile, le dichiarazioni sostitutiva dell’atto di notorietà che attestino, rispettivamente, l’avvio e la conclusione dei lavori di realizzazione dell’intervento previsto.
Gli interventi che prevedano una potenza termica nominale complessiva, con riferimento al singolo edificio, unita’ immobiliare, fabbricato rurale o serra, maggiore di 500 kW ed inferiore o uguale a 1000 kW, accedono ai meccanismi di incentivazione, previa iscrizione in appositi registri.
Attraverso la scheda-domanda, il soggetto responsabile deve fornire informazioni sui documenti indicati dall’art. 11, c. 6 (le schede tecniche dei componenti o delle apparecchiature installate, come fornite dal produttore, dalle quali risulti l’osservanza dei requisiti prescritti; l’asseverazione di un tecnico abilitato; le fatture attestanti le spese e le relative ricevute di bonifici bancari o postali effettuati per il pagamento; eventuale delega firmata dal soggetto responsabile; la dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta’, di non incorrere nel divieto di cumulo con altri incentivi ; nonché, ove previsti: l’attestato di certificazione energetica; la diagnosi energetica; l’ottenimento del titolo autorizzativo; la dichiarazione di conformita’ dell’impianto; il certificato del corretto smaltimento degli impianti oggetto di sostituzione e smaltimento; il certificato rilasciato dal produttore attestante il rispetto dei livelli emissivi in atmosfera, ai fini dell’applicazione del fattore premiante, distinto per tipologia installata.)
Tale documentazione dovrà essere conservata per tutta la durata dell’incentivo e per i cinque anni successivi all’erogazione dell’ultimo importo, al fine di consentire i controlli amministrativi e tecnici da parte del GSE ovvero delle altre autorità competenti
DIVIETO DI CUMULO
L’incentivo puo’ essere assegnato esclusivamente agli interventi che non accedono ad altri incentivi statali, fatti salvi i fondi di garanzia, i fondi di rotazione e i contributi in conto interesse.
COTROLLI E SANZIONI
Il GSE cura l’effettuazione dei controlli sugli interventi incentivati per il tramite sia di verifiche documentali sia di controlli in situ (ispezioni). Le attivita’ di controllo possono essere effettuate attraverso il supporto di ENEA, di soggetti concessionari di pubblico servizio e di altri organi specializzati, attraverso un metodo a campione per un totale non inferiore all’1 per cento delle richieste approvate.
Le eventuali violazioni riscontrate, se rilevanti ai fini dell’erogazione degli incentivi, comportano il rigetto dell’istanza ovvero la decadenza degli incentivi, il recupero delle somme gia’ erogate, nonché l’applicazione delle misure di cui all’art. 23, comma 3, del decreto legislativo n. 28/2011 (inibizione dall’erogazione di incentivi pubblici per la produzione di energia da fonti rinnovabili, per dieci anni). Il GSE provvede inoltre a segnalare le istruttorie alle autorita’ competenti, ivi inclusa l’Autorita’ per l’energia elettrica e il gas, ai fini dell’irrogazione di eventuali ulteriori sanzioni.
Al fine di garantire un efficace controllo del divieto di cumulo , il GSE trasmette inoltre i nominativi dei beneficiari e i dati relativi all’intervento incentivato all’ENEA e all’Agenzia delle entrate.