Pubblicato in Gazzetta il Testo del nuovo reato di depistaggio introdotto dalla Legge 11 luglio 2016, n. 133, G.U. 18/07/2016. Di Luigi Espasiano.
E’ stata definitivamente approvata dalla Camera la proposta di legge di Paolo Bolognesi, presidente dell’Associazione vittime della strage di Bologna che, all’art. 375 c.p., introduce il reato di frode in processo penale e depistaggio.
Il Testo di Legge 11 luglio 2016, n.133, vigente al 2 agosto 2016, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 166 del 18.07.2016 .
Il nuovo reato, previsto e punito dall’art. 375 c.p., sostituisce il precedente precetto che puniva, con circostanze aggravanti, l’autore dei reati di false informazioni al pubblico ministero, al difensore, di falsa testimonianza, di falsa perizia e di frode processuale.
La nuova fattispecie di reato.
Il legislatore ha inteso introdurre una nuova figura autonoma di reato, che punisce, con la reclusione da tre ad otto anni, il Pubblico Ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio che, con la sua condotta, si adoperi al fine di porre in essere attività di depistaggio in un’indagine o in un processo penale.
L’art. 375 c.p., al comma n. 2 e 3, prevede un aumento di pena se il fatto e’ commesso mediante distruzione, soppressione, occultamento, danneggiamento formazione o artificiosa alterazione di un documento o di un elemento di prova utile alla scoperta del reato o del suo accertamento ovvero se il fatto è commesso in relazione a procedimenti concernenti i delitti di cui agli articoli 270, 270-bis, 276, 280, 280-bis, 283, 284, 285, 289-bis, 304, 305, 306, 416-bis, 416-ter e 422, o i reati previsti dall’articolo 2 della legge 25 gennaio 1982, n. 17, nonché i reati concernenti il traffico illegale di armi o di materiale nucleare, chimico o biologico e comunque tutti i reati di cui all’articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale.
Tuttavia, la punibilità è esclusa se si tratta di reato per cui non si può procedere che in seguito a querela, richiesta o istanza, e questa non e’ stata presentata. Ritrattazione. L’art. 3 della Legge 11 luglio 2016, n. 133, introduce inoltre, un’ importante modifica all’art. 376 del codice penale (cd. casi di ritrattazione), stabilendo un’ulteriore causa di non punibilità per la sola ipotesi di cui all’art. 375 primo comma, lettera b), allorquando il Pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio, nel procedimento penale in cui ha prestato il suo ufficio o reso le sue dichiarazioni, ritratta il falso e manifesta il vero non oltre la chiusura del dibattimento. Raddoppio dei termini prescrizionali. Infine, va evidenziato che l’art. 1, comma 4 della Legge 11 luglio 2016, n. 133, prevede il raddoppio dei termini di prescrizione per l’ipotesi prevista e punita dall’ art. 375 comma 3. Normativa di riferimento: Legge 11 luglio 2016, 133 c.p.Si riporta, di seguito il nuovo testo dell’art. 375 c.p..
<< Art. 375 (Frode in processo penale e depistaggio).- Salvo che il fatto costituisca più grave reato, e’ punito con la reclusione da tre a otto anni il pubblico ufficiale o l’incaricato di pubblico servizio che, al fine di impedire, ostacolare o sviare un’indagine o un processo penale:
- a) immuta artificiosamente il corpo del reato ovvero lo stato dei luoghi, delle cose o delle persone connessi al reato;
- b) richiesto dall’autorità giudiziaria o dalla polizia giudiziaria di fornire informazioni in un procedimento penale, afferma il falso o nega il vero, ovvero tace, in tutto o in parte, ciò che sa intorno ai fatti sui quali viene sentito.
Se il fatto e’ commesso mediante distruzione, soppressione, occultamento, danneggiamento, in tutto o in parte, ovvero formazione o artificiosa alterazione, in tutto o in parte, di un documento o di un oggetto da impiegare come elemento di prova o comunque utile alla scoperta del reato o al suo accertamento, la pena e’ aumentata da un terzo alla metà.
Se il fatto e’ commesso in relazione a procedimenti concernenti i delitti di cui agli articoli 270, 270-bis, 276, 280, 280-bis, 283,284, 285, 289-bis, 304, 305, 306, 416-bis, 416-ter e 422 o i reati previsti dall’articolo 2 della legge 25 gennaio 1982, n. 17, ovvero i reati concernenti il traffico illegale di armi o di materiale nucleare, chimico o biologico e comunque tutti i reati di cui all’articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale, si applica la pena della reclusione da sei a dodici anni.
La pena e’ diminuita dalla metà a due terzi nei confronti di colui che si adopera per ripristinare lo stato originario dei luoghi, delle cose, delle persone o delle prove, nonché per evitare che l’attività delittuosa venga portata a conseguenze ulteriori, ovvero aiuta concretamente l’autorità di polizia o l’autorità giudiziaria nella ricostruzione del fatto oggetto di inquinamento processuale e depistaggio e nell’individuazione degli autori.
Le circostanze attenuanti diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114 e dal quarto comma, concorrenti con le aggravanti di cui al secondo e al terzo comma, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste ultime e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall’aumento conseguente alle predette aggravanti.
La condanna alla reclusione superiore a tre anni comporta l’interdizione perpetua dai pubblici uffici.
La pena di cui ai commi precedenti si applica anche quando il pubblico ufficiale o l’incaricato di pubblico servizio siano cessati dal loro ufficio o servizio.
La punibilità e’ esclusa se si tratta di reato per cui non si può procedere che in seguito a querela, richiesta o istanza, e questa non e’ stata presentata.
Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle indagini e ai processi della Corte penale internazionale in ordine ai crimini definiti dallo Statuto della Corte medesima>>.