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Pubblicate le nuove raccomandazioni della Corte di Giustizia dell’Unione Europea per la presentazione delle domande di pronuncia pregiudiziale

di Ruggero Tumbiolo. Sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea C 338 del 6 novembre 2012 sono state pubblicate le nuove “Raccomandazioni all’attenzione dei giudici nazionali, relative alla presentazione di domande di pronuncia pregiudiziale”.
Il testo, che sostituisce la nota informativa riguardante le domande di pronuncia pregiudiziale da parte dei giudici nazionali pubblicata sulla GUUE C 160 del 28 maggio 2011, si inserisce nel solco del nuovo regolamento di procedura della Corte di Giustizia adottato il 25 settembre 2012, il cui testo è stato pubblicato sulla GUUE L 265 del 29 settembre 2012 e ripubblicato, con la tabella delle corrispondenze con il previgente regolamento, sulla GUUE C 337 del 6 novembre 2012.
Può essere utile rammentare che il nuovo regolamento di procedura della Corte di Giustizia del settembre 2012, che sostituisce il regolamento del 19 giugno 1991, da ultimo modificato il 24 maggio 2011, tiene conto dell’evoluzione del contenzioso avanti alla Corte di Giustizia e della circostanza in particolare che all’iniziale preponderanza di ricorsi diretti (oggi, nei fatti, rientranti per la maggior parte nella competenza del Tribunale) è subentrata una prevalenza di rinvii proposti in via pregiudiziale dai giudici degli Stati membri.
All’interno del regolamento è rinvenibile una distinzione più netta tra le norme applicabili a tutti i tipi di cause e le norme specifiche per i rinvii pregiudiziali, per i ricorsi diretti e per le impugnazioni delle decisioni del Tribunale.
Sono state integrate o chiarite le norme relative alle modalità di rinvio pregiudiziale alla Corte e al contenuto della decisione di rinvio.
Per quanto concerne le impugnazioni proposte avverso le decisioni del Tribunale, sono state distinte in maniera più precisa le impugnazioni proposte in via principale dalle impugnazioni proposte in via incidentale.
Si sono semplificati i procedimenti di riesame e si è agito sulle modalità procedurali di trattamento delle domande di parere, uniformandole a quelle applicabili alle altre cause.
Al fine di garantire una ragionevole durata del procedimento, sono state ampliate le possibilità della Corte di statuire con ordinanza motivata, sono state semplificate le norme in materia di intervento degli Stati e delle istituzioni ed è stata introdotta la facoltà per la Corte, ove ritenga la causa sufficientemente istruita, di decidere senza udienza di discussione.
Sono state, infine, abrogate alcune norme desuete o disapplicate.
Ciò posto, le nuove raccomandazioni rivolte dalla Corte di Giustizia ai giudici nazionali intervengono ora per armonizzare la fase della redazione della richiesta di pronuncia pregiudiziale alle nuove disposizioni procedurali introdotte dal regolamento del settembre 2012.
Nelle suddette raccomandazioni la Corte, dopo aver delimitato competenze e ruoli, si occupa del momento della decisione da parte del giudice nazionale di effettuare un rinvio pregiudiziale, suggerendo tempi e modalità per la presentazione della relativa domanda.
In particolare, si raccomanda di:
– assumere la decisione di effettuare un rinvio pregiudiziale in una fase del procedimento nella quale il giudice sia in grado di definire l’ambito di fatto e di diritto della controversia ed in esito a un contraddittorio tra le parti;
– redigere il testo della domanda pregiudiziale in una forma semplice, chiara e precisa, senza elementi superflui (una decina di pagine, per la Corte, è spesso sufficiente per esporre in maniera adeguata il contesto di una domanda di pronuncia pregiudiziale, che, pur rimanendo succinta, deve tuttavia comprendere tutte le informazioni pertinenti);
– premettere un’esposizione dell’oggetto della controversia nonché dei fatti pertinenti quali sono stati constatati dal giudice nazionale o, quanto meno, un’illustrazione dei dati di fatto sui quali si basano le questioni pregiudiziali;
– indicare il contenuto delle disposizioni nazionali applicabili nel caso di specie e, eventualmente, la giurisprudenza nazionale pertinente, con i relativi riferimenti di pubblicazione;
– illustrare i motivi che hanno indotto il giudice del rinvio a interrogarsi sull’interpretazione o sulla validità di talune disposizioni del diritto dell’Unione, nonché il nesso tra queste disposizioni e la normativa nazionale applicabile nel procedimento principale;
– riportare le disposizioni del diritto dell’Unione pertinenti nella fattispecie con la maggiore precisione possibile, accompagnandole, se del caso, con una breve esposizione degli argomenti rilevanti delle parti del procedimento principale nonché con il punto di vista del giudice sulla soluzione da dare alle questioni pregiudiziali sottoposte (specie nell’ambito di un procedimento accelerato o di un procedimento d’urgenza);
– inserire le questioni pregiudiziali vere e proprie in una parte distinta e chiaramente individuata della decisione di rinvio in modo che siano autonomamente comprensibili, senza che occorra far riferimento alla motivazione della domanda.
La Corte sente anche la necessità di raccomandare che la domanda di pronuncia pregiudiziale giunga dattilografata e che le pagine e i paragrafi della decisione di rinvio – che, precisa la Corte, deve essere datata e firmata – siano numerati.
Le raccomandazioni si occupano, poi, degli effetti del rinvio pregiudiziale sul procedimento dinanzi al giudice nazionale, del regime delle spese, del gratuito patrocinio e delle comunicazioni tra la Corte e i giudici nazionali.
Particolari raccomandazioni vengono, infine, rivolte ai giudici nazionali per i rinvii pregiudiziali aventi carattere d’urgenza, che, in presenza di determinate circostanze, possono essere trattati con procedimento accelerato e con procedimento d’urgenza.

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