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“L’autorità amministrativa che ha emesso il provvedimento sanzionatorio sta in giudizio personalmente o avvalendosi di un funzionario appositamente delegato, non può ottenere la condanna dell’opponente, che sia soccombente, al pagamento dei diritti di procuratore e degli onorari di avvocato, difettando le relative qualità nel funzionario amministrativo che sta in giudizio, per cui sono, in tal caso, liquidabili in favore dell’ente le spese, diverse da quelle generali, che abbia concretamente affrontato in quel giudizio e purché risultino da apposita nota”.

È questo il principio sancito dalla Corte di Cassazione, Sezione II, nella sentenza n. 8413 pubblicata il 27.4.2016 sulla cui base è stata annullata la sentenza impugnata nella parte in cui aveva condannato un cittadino al pagamento delle spese processuali a favore di Equitalia.

La vicenda giudiziale vede soccombente un maldestro parcheggiatore che aveva impugnato una cartella esattoriale concernente 24 sanzioni amministrative per divieto di sosta.

La Suprema Corte ha escluso che il ricorrente potesse essere condannato al pagamento delle spese processuali – per diritti e onorari – sostenute da Equitalia che si era costituita in primo grado personalmente, delegando un proprio funzionario e, quindi, senza avvocato.

Fonte: Corte di Cassazione

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