Site icon QUOTIDIANO LEGALE

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE: Protezione civile, attribuzioni di poteri al sindaco e responsabilità.

Alluvione SARNO

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE – RISARCIMENTO DEI DANNI – Protezione civile – Obblighi del sindaco e responsabilità – C.d. organizzazione diffusa a carattere policentrico – C.d. tripartizione Legislativa ex L. n. 225\1992 – Fattispecie: eventi catastrofici verificatesi in Sarno.

Il sistema della “c.d. organizzazione diffusa a carattere policentrico” (ex L. n.225/1992 e s.m.) ha il compito di assicurare il concorso di tutte le singole componenti della protezione civile, quindi, fa parte a pieno titolo anche il sindaco, il quale agisce sì come autorità comunale di protezione civile, ma non per questo resta estraneo al sistema cui lo vincolano specifici obblighi, quali, ad esempio, quello di informazione al prefetto (art. 15, comma 3) o di richiesta di intervento (art. 15, comma 4) o la possibilità di operare quale delegato ai sensi dell’art. 5, comma 4. Non è comunque pensabile che il necessario collegamento del sindaco con la complessa organizzazione della protezione civile venga meno se egli o uno degli altri soggetti coinvolti resti inerte ovvero se sia intervenuta altra autorità in ragione dell’entità del fenomeno calamitoso, poiché la individuazione di competenze concorrenti trova una evidente giustificazione non soltanto nella necessità di assicurare prontamente ogni intervento necessario, ma anche nella evidente difficoltà di classificare adeguatamente l’evento secondo la tripartizione operata dalla legge 225/1992 nell’immediatezza del suo verificarsi. Fattispecie relativa agli eventi catastrofici verificatesi in Sarno il 5 maggio 1998 con conseguente decesso di 137 persone.

(conferma sentenza n. 6233/2010 CORTE APPELLO di NAPOLI, del 20/12/2011) Pres. Fiale, Est. Ramacci, Ric. Basile

 Vedi: CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez.3^ 07/05/2013 (Ud. 26/03/2013) Sentenza n. 19507

Exit mobile version