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PUBBLICA AMMINISTRAZIONE: Monetizzazione delle ferie residue al proprio personale dipendente.

Ferie Vacanze Estate

Su richiesta di parere posto dal Comune di Gorga la Corte dei Conti per il Lazio, con Deliberazione 154 del 25 luglio 2013, chiarisce che “le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale,…….sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi. La presente disposizione si applica anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite di età. Eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dall’entrata in vigore del presente decreto. La violazione della presente disposizione, oltre a comportare il recupero delle somme indebitamente erogate, è fonte di responsabilità disciplinare ed amministrativa per il dirigente responsabile (…) il divieto di monetizzazione non si applica ai rapporti di lavoro già cessati prima dell’entrata in vigore dell’art. 5 (ndr D. L. n. 95/2012), in esame e le situazioni in cui le giornate di ferie sono maturate prima dell’entrata in vigore della predetta disposizione e ne risulti incompatibile la fruizione a causa della ridotta durata del rapporto al momento dell’entrata in vigore della norma (7 luglio 2012).

Resta fermo, in ogni caso, che la monetizzazione delle ferie in questi residui casi potrà essere disposta solo in presenza delle limitate ipotesi normativamente e contrattualmente previste e nel rispetto delle previsioni in materia di rinvio.

Tale interpretazione della norma risulta condivisa anche dal Dipartimento della Funzione pubblica della Presidenza de Consiglio dei ministri“.

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