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PUBBLICA AMMINISTRAZIONE: Messa in sicurezza di un immobile attraverso provvedimenti contingibili e urgenti. Inerzia della P.A. e responsabilità del Sindaco, Dirigenti e Responsabili

sicurezza sul lavoro

TRIBUNALE DI PALERMO SEZIONE GIUDICE INDAGINI PRELIMINARI 18 febbraio 2013, Ordinanza

DIRITTO URBANISTICO – PUBBLICA AMMINISTRAZIONE – Immediata eliminazione del pericolo – Provvedimenti contingibili e urgenti – Inerzia della pubblica amministrazione – Responsabilità omissive ex art. 328 c.p. – Sindaco, Dirigenti e Responsabili – Fattispecie – Art. 38 c.3 L. n.142/1990 – DL n. 267/2000 – Ordinanza ex art. 409 cod. proc. pen..

Il sindaco, quale ufficiale del Governo, in base al DL 18 agosto 2000, n. 267 (T.U. sull’ordinamento degli enti locali) è investito del potere di adottare provvedimenti anche contingibili e urgenti al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minaccino l’incolumità pubblica e la sicurezza urbana. Il comma 7 dell’art. 54 del dl 267/2000 esattamente recita : “Se l’ordinanza adottata ai sensi del comma 4 è rivolta a persone determinate e queste non ottemperano all’ordine impartito, il sindaco può provvedere d’ufficio a spese degli interessati, senza pregiudizio dell’azione penale per i reati in cui siano incorsi. Né il Comune può tricerarsi dietro la giustificazione della sua difficoltà economica, posto che la gestione di settori che afferiscono a rischi per l’incolumità e la salute pubblica costituiscono un’assoluta priorità, in quanto incideno su interessi di rango costituzionale. Pertanto, non ha alcun rilievo giuridico l’insufficienza di risorse da parte dell’ente pubblico, dovendo le stesse essere destinate in via prioritaria al soddisfacimento delle esigenze afferenti alla salute, rispetto ad altre (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 2109 del 10/01/2000). Nella specie, il Giudice per le indagini preliminari rigetta l’istanza di archiviazione evidenziando la necessità di una verifica diretta all’eventual sussistenza in concreto di responsabilità omissive ex art. 328 c.p., da parte degli organi amministrativi competenti -ufficio tecnico, sindaco ed eventuali altri organi con obblighi in via surrogatoria- cui è affidata la funzione di vigilanza sulla regolarità e sicurezza edilizia nel territorio e l’azione volta ad assicurare la sicurezza e l’incolumità pubblica, in via diretta e\o in via surrogatoria.

GIP Palermo ord. 18 febbraio 2013 – Est. Petruzzella

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE – DIRITTO URBANISTICO – Messa in sicurezza di un immobile – Ordinanza comunale – Natura del provvedimento – Inosservanza dei provvedimenti dell’Autorità – Responsabilità ex art. 650 c.p..

L’ordine dell’ufficio del Comune di messa in sicurezza dell’immobile è un provvedimento volto alla tutela della sicurezza e al bene specifico del territorio, il cui assetto urbano viene ad essere pregiudicato dal pericolo di crolli di manufatti immobiliari (Cass. I n. 12883 del 01/03/2012). Per cui, ricorre l’ipotesi della contravvenzione di cui all’art. 650 cod. pen. qualora il proprietario di un edificio pericolante non provveda ad eseguire le necessarie opere di consolidamento e di restauro imposte dal Sindaco a tutela della pubblica incolumità, ferma restando la configurabilità dell’illecito amministrativo di cui all’art. 677, primo comma, cod. pen.

GIP Palermo ord. 18 febbraio 2013 – Est. Petruzzella

DIRITTO PROCESSUALE PENALE – PUBBLICA AMMINISTRAZIONE – Omissione di atti d’ufficio – Natura e configurabilità del reato – Rifiuto di un atto d’ufficio e inerzia del pubblico ufficiale.
Il delitto di omissione di atti d’ufficio è un reato di pericolo la cui previsione sanziona il rifiuto non già di un atto urgente, bensì di un atto dovuto che deve essere compiuto senza ritardo, ossia con tempestività, in modo da conseguire gli effetti che gli sono propri in relazione al bene oggetto di tutela. Mentre, il rifiuto di un atto d’ufficio si verifica non solo a fronte di una richiesta o di un ordine, ma anche quando sussista un’urgenza sostanziale, impositiva del compimento dell’atto, in modo tale che l’inerzia del pubblico ufficiale assuma, per l’appunto, la valenza del consapevole rifiuto dell’atto medesimo. Nella fattispecie, in merito alla mancata esecuzione dell’ordine di messa in sicurezza di un edificio, è stata rigettata la richiesta di archiviazione disponendo indagini dirette ad accertare eventuali responsabilità dovute all’inerzia della P.A..

GIP Palermo ord. 18 febbraio 2013 – Est. Petruzzella
Vedi sentenza per esteso: TRIBUNALE DI PALERMO SEZIONE GIUDICE INDAGINI PRELIMINARI 18 febbraio 2013, Ordinanza su N. 6022\11 RGNR e 7692\11 RGGIP

 

 

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