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T. A.R. Sicilia Sez. staccata di Catania (Sez. Quarta) 25/03/2019 Sentenza n. 616

Fattispecie: esclusione di progetti comunali riguardanti, la “Realizzazione di passerelle pedonali di collegamento tra i parcheggi e le infrastrutture di pubblica utilità ubicate lungo le sponde del «Torrente Grande» e del «Torrente Calagni» del Comune di Tortorici (ME)” e la “Realizzazione di un Parco delle Stelle (Osservatorio astronomico) in località Pizzo Sceti (Pizzo Cufino) del Comune di Tortorici (ME)”.

 

Pubblicato il 25/03/2019

N. 00616/2019 REG.PROV.COLL.

N. 00268/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di Catania (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 268 del 2019, proposto da
Comune di Tortorici, in persona del Sindaco legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Imbesi Rosaria Natalia, con domicilio digitale al seguente indirizzo PEC: [email protected];

contro

Citta’ Metropolitana di Messina, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Barbaro Guido, con domicilio eletto presso lo studio Riolo Katia in Catania, via Cervignano n. 15, e con domicilio digitale al seguente indirizzo PEC: [email protected];
per l’annullamento

previa sospensione dell’efficacia,

del decreto sindacale n. 291 del 24 Dicembre 2018, e del relativo “allegato « A» relativo alla riprogrammazione, pubblicato all’albo pretorio a partire dal 31/12/2018, con il quale la Città Metropolitana di Messina ha approvato la proposta di riprogrammazione del “Patto per lo Sviluppo della Città Metropolitana di Messina”, omettendo di inserire, tra gli interventi da realizzare ai fini della rimodulazione del predetto “patto”, quelli contemplati dai progetti presentati dal Comune di Tortorici;

della proposta allegata al decreto sindacale n. 291/2018;

di qualsiasi atto presupposto, dipendente e/o consequenziale degli atti impugnati;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio della Citta’ Metropolitana di Messina;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 marzo 2019 il dott. Gustavo Giovanni Rosario Cumin e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;

In data 22/10/2016 tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri e il Sindaco della Città Metropolitana di Messina è stato siglato il Patto per lo Sviluppo della Città Metropolitana di Messina e, con decreto sindacale n. 21 del 3/2/2017, la Città Metropolitana di Messina ha decretato la presa d’atto del predetto patto. Detto patto è stato adottato in conformità delle prescrizioni della delibera CIPE n.25 del 10/08/2016, che ha individuato le linee di intervento da finanziare con la dotazione finanziaria FSC 2014-2020 e ha ripartito i fondi a disposizione tra le linee di intervento previste dalla delibera stessa.

Il Comune di Tortorici chiedeva alla città Metropolitana di partecipare alla rimodulazione del “Patto per lo Sviluppo” e, all’uopo, inoltrava alla Città Metropolitana di Messina n. 2 progetti, rientranti nelle aree di intervento individuate dal patto, secondo le Linee di Sviluppo individuate dal CIPE, chiedendo che detti progetti fossero inseriti nell’elenco dei progetti da finanziare nell’ambito della rimodulazione del patto. Segnatamente, il Comune di Tortorici, chiedeva che fossero inseriti nella rimodulazione del patto, i seguenti progetti:

Per la linea di intervento n.1. Infrastrutture: “Realizzazione di passerelle pedonali di collegamento tra i parcheggi e le infrastrutture di pubblica utilità ubicate lungo le sponde del «Torrente Grande» e del «Torrente Calagni» del Comune di Tortorici (ME)”;

Per la linea di intervento n.4. Turismo e cultura: “Realizzazione di un Parco delle Stelle (Osservatorio astronomico) in località Pizzo Sceti (Pizzo Cufino) del Comune di Tortorici (ME)”.

Con nota del 26/01/2018, indirizzata alla Città metropolitana di Messina, il Comune di Tortorici reiterava istanza di reinserimento nella rimodulazione del Patto per lo Sviluppo dei predetti progetti, allegando, per ogni singolo intervento, scheda/cronoprogramma, relazione tecnica e quadro economico.

Con decreto sindacale n. 291 pubblicato all’Albo Pretorio il 31/12/2018, la Città Metropolitana di Messina approvava la proposta di rimodulazione del Patto per lo Sviluppo ed estrometteva – inaudita altera parte – dalla rimodulazione del Patto per lo Sviluppo (Masterplan) e senza fornire alcuna motivazione in ordine alla esclusione, i progetti presentati dal Comune di Tortorici sopra indicati.

Ritenendo illegittimo l’atto menzionato da ultimo, il Comune di Tortorici, agendo a mezzo del proprio Sindaco, lo contestava – in uno con la proposta che con esso era stata approvata – con ricorso notificato il 14/02/2019 e depositato presso gli uffici di segreteria del giudice adito il 15/02/2019.

La Città Metropolitana di Messina si costituiva in giudizio con memoria depositata in segreteria il 08/03/2019.

In data 14/03/2019 il ricorso in epigrafe giungeva all’esame del collegio in camera di consiglio per l’esame della domanda cautelare con esso incidentalmente proposta; e qui, sussistendo tutte le condizioni previste dall’art. 60 c.p.a. per l’immediata definizione del giudizio, il Collegio, previo avviso di ciò dato ai difensori delle parti, così passava a statuire.

All’interno di memoria depositata in segreteria l’11/03/2019 la Città Metropolitana di Messina ha innanzitutto eccepito la inammissibilità del ricorso in epigrafe, in quanto il Comune ricorrente non avrebbe potuto più lamentare la mancata inclusione nella tabella allegata al decreto sindacale n. 291/2018 dei progetti per la linea di intervento n. 1. Infrastrutture e per la linea di intervento n. 4. Turismo e Cultura, dopo aver mancato di tempestivamente contestare la modifica dei criteri stabiliti per la selezione dei progetti operata con decreto sindacale n. 165/2018, conosciuto dal comune ricorrente – così come da documentazione agli atti – sin dal 13/09/2018.

Osserva però il Collegio come la mancata impugnazione del decreto sindacale n. 165/2018, piuttosto che impedire al giudice adito l’esame delle censure proposte con il ricorso in epigrafe, nuoce soltanto alla possibilità di concreto accoglimento delle stesse, per i motivi che meglio saranno specificati a seguire. Il decreto sindacale n. 165/2018, rispetto al successivo decreto sindacale n. 291/2018, non si atteggia infatti ad atto presupposto autonomamente lesivo che rende privo di interesse a contestare il successivo atto applicativo chi soltanto quest’ultimo abbia fatto oggetto di impugnativa: essendo, piuttosto, il comportamento concretamente tenuto dal comune ricorrente – dopo l’adozione del decreto sindacale n. 165/2018 ed ignorandone i precetti – che dovrà essere valutato al fine di comprendere come esso incida sull’esame censure originariamente formulate con il ricorso in epigrafe.

Viene dunque rigettata la eccezione di inammissibilità del ricorso in epigrafe.

Passando all’esame nel merito, occorre subito evidenziare come, in base al decreto sindacale n. 165/2018, dovesse essere approvato “lo schema di accordo di programma fra la Città Metropolitana di Messina e i comuni di … per la predisposizione di progetti da inserire nelle proposte di rimodulazione del Patto per lo Sviluppo della Città Metropolitana di Messina a valere sul fondo di Sviluppo e Coesione (FSC) 2014-2020 o su altri programmi di finanziamento regionali o extra regionali”.

Dopo aver ricevuto comunicazione del decreto sindacale n. 165/2018 in data 13/09/2018, così come è positivamente comprovato in atti, il comune di Tortorici non avrebbe quindi potuto limitarsi a sperare nella positiva selezione dei due progetti “riproposti” di cui alla comunicazione del 26/01/2018: ma sarebbe invece stato onerato di riformularli nuovamente, onde garantirne la compatibilità con i quattro criteri di cui all’art. 1, comma 2, dello schema di accordo che costituiva parte integrante di quell’atto.

Ciò non avendo mai fatto in concreto il Comune di Tortorici, ne discendono le seguenti conseguenze.

I – Quanto alle censure di cui al primo ed al secondo motivo di ricorso, di violazione, rispettivamente, degli artt. 7 e 3 L. n. 241/1990, le stesse decampano nell’irrilevante giuridico. Infatti, in assenza della formulazione di nuovi progetti per la linea di intervento n.1. Infrastrutture (“Realizzazione di passerelle pedonali di collegamento tra i parcheggi e le infrastrutture di pubblica utilità ubicate lungo le sponde del «Torrente Grande» e del «Torrente Calagni» del Comune di Tortorici (ME)”) e per la linea di intervento n.4. [Turismo e cultura: “Realizzazione di un Parco delle Stelle (Osservatorio astronomico) in località Pizzo Sceti (Pizzo Cufino) del Comune di Tortorici (ME)”] in conformità a quanto richiesto dal decreto sindacale n. 165/2018, la esclusione di quelli semplicemente “riproposti” con atto del 26/01/2018 era un atto vincolato in concreto. Alla legittimità della loro mancata selezione non nuoce quindi, a norma del secondo comma dell’art. 21 octies L. n. 241/1990 – alla cui stregua “non è annullabile il provvedimento adottato in violazione di norme sul procedimento o sulla forma degli atti qualora, per la natura vincolata del provvedimento, sia palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato. Il provvedimento amministrativo non è comunque annullabile per mancata comunicazione dell’avvio del procedimento qualora l’amministrazione dimostri in giudizio che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato” -, né la mancata comunicazione dell’avviso di avviso di avvio del procedimento [giustappunto quale vizio relativo a “norme sul procedimento”, a fronte di un suo esito che “non avrebbe potuto essere diverso da quello (risultante dal provvedimento) in concreto adottato”], né la mancata motivazione del decreto sindacale n. 291/2018 (quale vizio sulla “forma degli atti”).

II – Quanto ai vizi di cui al terzo motivo di ricorso, vanamente il Comune ricorrente si affanna a voler ritenere meritevoli di selezione i progetti sopra indicati in base ai criteri previsti dal decreto sindacale n. 21 del 03/02/2017.

Questi ultimi sono stati infatti superati dai criteri di selezione individuati dal decreto sindacale n. 165/2018. Con la conseguenza di far mancare il parametro in base al quale il provvedimento impugnato è stato considerato – oltre che, incongruamente, viziato dalla violazione proprio del decreto sindacale n. 21 del 03/02/2017… – affetto da vizi di difetto di istruttoria, erronea valutazione dei fatti e loro travisamento, difetto dei presupposti ed illogicità ed ingiustizia manifesta; ed obbligando pertanto alla reiezione anche del presente motivo di ricorso.

III – Il Collegio, definitivamente pronunciando, esclude il ricorso in epigrafe, statuendo sulla refusione delle spese di lite fra le parti come da formale soccombenza.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Quarta) rigetta il ricorso in epigrafe.

Condanna il Comune ricorrente alla refusione delle spese di lite nei confronti dell’Amministrazione intimata, che liquida nella misura di 1.652,50 (milleseicentocinquantadue/50) euro, più accessori così come per legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 14 marzo 2019 con l’intervento dei magistrati:

Giovanni Iannini, Presidente

Francesco Bruno, Consigliere

Gustavo Giovanni Rosario Cumin, Primo Referendario, Estensore

L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
Gustavo Giovanni Rosario Cumin Giovanni Iannini

 

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