CONSIGLIO DI STATO, Sez. 2^ – 13 ottobre 2021, n. 6881
(Massima a cura di Antonio Persico)
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE – Elezioni comunali – Proclamazione degli eletti – Verificazione dei risultati elettorali – Segni di riconoscimento.
Tanto l’indicazione in stampatello del nome del candidato (indicato correttamente e senza elementi aggiuntivi), quanto la pluralità di crocesegni, apposti sia sul nome che nel riquadro delle liste collegate, sono segni espressivi di una volontà univocamente diretta a esprimere il voto a favore di un candidato a sindaco e sono inidonei, di per sé, ad integrare un segno di riconoscimento.
Di contro, l’apposizione della parola “OK”, in luogo del crocesegno, accanto al nominativo del candidato, integra un segno di riconoscimento, non rispondendo ad alcuna finalità che non sia quella della volontà dell’elettore di far riconoscere il proprio voto.
Riforma T.A.R. Campania (Sezione Seconda) n. 1788/2021 – Pres. Castriota Scanderbeg, Est. Addesso – L. M. e A. D. (avv.ti A. Parisi e M. Iannaccone) c. Comune di Casavatore (avv. W. Esposito), Ufficio Elettorale Centrale (n.c.), Ministero dell’Interno (Avv. Stato)
TESTO DELLA SENTENZA
Pubblicato il 13/10/2021
N. 06881/2021REG.PROV.COLL.
N. 02713/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2713 del 2021, proposto da
Luigi Maglione e Alberto D’Auria, rappresentati e difesi dagli avvocati Antonio Parisi, Marco Iannaccone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Casavatore, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato William Esposito, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Casavatore, piazza Gaspare di Nocera/Casa Comunale;
Ufficio Elettorale Centrale non costituito in giudizio;
Ministero dell’Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
Vito Marino, rappresentato e difeso dagli avvocati Giovanbattista Iazeolla, Raffaele Manfrellotti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania (Sezione Seconda) n. 01788/2021, resa tra le parti, concernente per la riforma
della sentenza del TAR Campania, sez. II, n. 1788/2021, pubblicata il 17.3.2021, con cui è stato respinto il ricorso N.R.G. 4124/2020 proposto da Luigi Maglione e Alberto D’Auria avverso il verbale di proclamazione degli eletti pubblicato dall’Ufficio centrale elettorale in data 21.10.2020 -in virtù del quale è stato eletto sindaco del Comune di Casavatore il sig. Vito Marino e contestualmente si è proceduto al rinnovo del Consiglio comunale, l’atto di proclamazione del Sindaco, emanato dall’Ufficio centrale elettorale il 9.10.2020, nonché i verbali relativi alle operazioni elettorali delle sezioni nn.ri 3, 5, 6, 8, 9, 13, 17 e 18, unitamente ad ogni altro atto agli stessi preordinato, presupposto, connesso e conseguente;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Casavatore e di Vito Marino e di Ministero dell’Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 12 ottobre 2021 il Cons. Carmelina Addesso e uditi per le parti gli avvocati Antonio Parisi, William Esposito, Raffaele Manfrellotti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.Con l’appello in epigrafe il dott. Luigi Maglione e il sig. Alberto D’Auria hanno impugnato la sentenza n. 1788/2021 del 17/03/2021 con cui il Tribunale amministrativo Regionale per la Campania, sezione seconda, ha respinto il ricorso proposto avverso il verbale di proclamazione degli eletti del 21.10.2020 con cui è stato eletto sindaco del Comune di Casavatore il dott. Vito Marino, l’atto di proclamazione del Sindaco del 9.10.2020 nonché i verbali relativi alle operazioni elettorali delle sezioni n.ri 3,5,6,8,9,13,17 e 18.
1.1 L’appellante, sindaco uscente del Comune di Casavatore, è risultato secondo all’esito del turno di ballottaggio per l’elezione diretta del Sindaco e il rinnovo del Consiglio comunale svoltosi il 4 ed il 5.10.2020, avendo conseguito 3.300 voti contro i 3.302 voti del vincitore Vito Marino.
1.2 Avverso l’atto di proclamazione degli eletti ed i risultati delle operazioni elettorali Luigi Maglione, in qualità di candidato sindaco, e Alberto D’Auria, in qualità di elettore iscritto nelle liste elettorali del comune, proponevano ricorso al TAR Napoli.
1.3 Il controinteressato Marino spiegava ricorso incidentale, lamentando, tra l’altro, la mancata assegnazione di una scheda contestata nella sezione n. 9.
1.4 Il giudice di primo grado respingeva il ricorso principale ed accoglieva in parte il ricorso incidentale del controinteressato Marino, compensando le spese di giudizio.
2. Con ricorso in appello notificato in data 23 marzo 2021, gli appellanti Marino e D’Auria censurano la sentenza di primo grado per i seguenti motivi:
I. IN RELAZIONE ALLE OPERAZIONI ELETTORALI NELLA SEZIONE N. 9: ERROR IN IUDICANDO IN RELAZIONE ALLA FALSA ED ERRONEA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 57, 64 E 83 DEL D.P.R. N. 570/60 ED AL DENUNCIATO ECCESSO DI POTERE PER SVIAMENTO, CONTRADDITTORIETA’ INTRINSECA ED ESTRINSECA, OMESSA PONDERAZIONE DELLA FATTISPECIE CONSIDERATA, IRRAGIONEVOLEZZA, ILLOGICITA’ MANIFESTA –– PERPLESSITA’ – CARENZA DI ISTRUTTORIA – ALTRI PROFILI. E’errato il capo della sentenza di primo grado che, in relazione alle operazioni elettorali della sezione n. 9, ha ritenuto valido il voto contestato e non assegnato all’appellato Marino, non esaminando i voti non assegnati al candidato Maglione per il mancato superamento della prova di resistenza. Da un lato, i voti non assegnati sono inequivocabilmente espressione di voto a favore dell’appellante e, dall’altro lato, il voto assegnato al candidato eletto Marino contiene un chiaro segno di riconoscimento ed è inequivocabilmente nullo. Ne consegue, ai fini della prova di resistenza, che – assegnati secundum legem i due voti validi all’appellante Maglione ed esclusa l’attribuzione nella sezione n. 9 dell’ulteriore voto all’appellato Marino – entrambi i candidati si attestano a 3.302 voti di talché, in riforma della sentenza impugnata, deve essere proclamato eletto il dott. Luigi Maglione, il quale prevale, a parità di voti, sia in relazione al criterio della più elevata cifra elettorale della coalizione a suo sostegno che, in subordine, per la maggiore età anagrafica secondo quanto disposto dall’art. 72, comma 9, del D.Lgs. n. 267/2000;
II. ERROR IN PROCEDENDO E IN IUDICANDO IN RELAZIONE ALL’ONUS PROBANDI NEL PROCESSO ELETTORALE ED AL MANCATO ESPERIMENTO DEGLI INCOMBENTI ISTRUTTORI – ERRONEA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 57, 64 E 83 DEL D.P.R. N. 570/60 – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL FAVOR VOTI – ECCESSO DI POTERE – SVIAMENTO – CONTRADDITTORIETA’ INTRINSECA ED ESTRINSECA – OMESSA PONDERAZIONE DELLA FATTISPECIE CONSIDERATA – IRRAGIONEVOLEZZA. E’ errato il capo della sentenza impugnata che ha ritenuto di non provvedere ad un supplemento di istruttoria, ritenendo che le dichiarazioni sostitutive di atto notorio dei rappresentanti di lista-relativamente alle sezioni n.ri 3, 5, 6, 8, 13, 17 e 18- fossero eccessivamente generiche. La sentenza è errata, in quanto nel giudizio elettorale la mancata disponibilità e la non previa accessibilità del materiale istruttorio giustificano un’attenuazione dell’onere probatorio e le dichiarazioni sostitutive di terzi costituiscono un principio di prova idoneo a legittimare la richiesta al giudice di disporre acquisizioni istruttorie. Per tali ragioni, deve riproporsi la censura relativa alla mancata assegnazione di preferenze valide all’appellante Maglione nonché quella afferente all’assegnazione di voti nulli, in quanto contenenti segni di riconoscimento al controinteressato Marino, censure che la sentenza appellata ha respinto, non avendo erroneamente disposto un’integrazione della verificazione in relazione alle sezioni sopra indicate.
2.1 Si è costituito in giudizio l’appellato Vito Marino, chiedendo la reiezione dell’appello principale ed impugnando in via incidentale il capo della sentenza che ha respinto l’eccezione di inammissibilità del ricorso di primo grado.
2.2 In data 20 aprile 2021 si è costituito, con memoria di stile, il Ministero dell’Interno per il tramite dell’Avvocatura generale dello Stato e, in data 16 giugno 2021, si è costituito il Comune di Casavatore.
2.3 All’udienza del 22 giugno 2021 il Collegio ha disposto una verificazione in ordine ai risultati elettorali presso le sezioni n.ri 5, 8 e 17, affidando l’incombente al Prefetto di Napoli, con facoltà di delegare un funzionario in servizio presso la Prefettura, e rinviando per l’esame del merito all’udienza del 12 ottobre 2021.
2.4 In data 4 ottobre 2021 il funzionario delegato ha depositato la documentazione afferente all’attività svolta ed agli esiti della medesima.
2.5 Le parti hanno depositato memorie, insistendo nelle rispettive difese.
2.6 All’udienza del 12 ottobre 2021, previa discussione orale, la causa è stata trattenuta in decisione.
3. Preliminarmente, il Collegio esamina l’eccezione di parte appellante afferente all’irricevibilità per tardività della memoria di costituzione depositata dal Comune di Casavatore in vista dell’udienza del 22.06.2021 (cfr. nota di udienza Maglione del 16.06.2021).
3.1 L’eccezione è fondata e deve essere accolta, in quanto la memoria è stata depositata solo in data 16.6.2021 e, quindi, oltre il termine dimidiato di 15 giorni liberi risultante dal combinato disposto degli artt. 131, comma 2, e 73, comma 1, c.p.a.
3.2 Conseguentemente, la suddetta memoria deve essere considerata tardiva e non suscettibile di esame.
4. Sempre via preliminare, deve essere esaminato l’appello incidentale con cui l’appellato, Vito Marino, ripropone l’eccezione di inammissibilità del ricorso di primo grado respinta dalla sentenza impugnata.
4.1 Deduce l’appellante incidentale che la notifica del ricorso di primo grado non risulta perfezionata nei confronti dei consiglieri comunali Del Prete Giovanni, Marotta Giulia e Riccardi Antonio, mentre nei confronti del sindaco eletto, dott. Vito Marino, la notifica è stata effettuata dapprima a mezzo di raccomandata a.r. in data 11 novembre e, successivamente, a seguito del mancato perfezionamento della notifica stessa, rinnovata a mezzo pec il 1 dicembre e depositata in pari data, ossia oltre il termine perentorio di 10 giorni previsto dall’art 130, comma 3, c.p.a.
4.2 Il motivo è infondato.
4.3 Dalla documentazione in atti emerge che l’appellante ha provveduto al deposito del ricorso con la prova delle avvenute notifiche nei confronti di tutti i consiglieri di maggioranza entro il termine di 10 giorni dalla comunicazione del decreto presidenziale n. 867/2020, mentre, per il controinteressato Marino, ha proceduto ad una nuova notifica a mezzo pec il giorno stesso in cui è pervenuta la comunicazione del mancato perfezionamento della notifica a mezzo posta per irreperibilità all’indirizzo di residenza.
4.4 A prescindere da quanto sopra osservato, l’avvenuta costituzione in giudizio del controinteressato, che ha potuto dispiegare le proprie difese e prendere posizione su quanto dedotto dal ricorrente, ha determinato la sanatoria di ogni eventuale nullità della notificazione ai sensi dell’art 44, comma 3, c.p.a. e 156, comma 3, c.p.c.
4.5 Quanto al mancato perfezionamento della notifica per i tre consiglieri di maggioranza, si osserva che, ai fini dell’osservanza del termine perentorio di 10 giorni dalla data di comunicazione del decreto presidenziale, non è necessaria la notifica nei confronti di tutti gli eventuali contraddittori, ma è sufficiente che sia avvenuta nei confronti di almeno uno dei controinteressati ai sensi dell’art. 130 comma 3 lett. c) c.p.a. (cfr. Consiglio di Stato sez. V, 03/05/2012, n.2538).
4.6 Alla luce delle considerazioni sopra svolte, l’appello incidentale deve essere respinto in quanto infondato.
5. Passando all’esame dell’appello principale, osserva il Collegio che, all’esito della disposta verificazione, è emerso che i voti conseguiti dal candidato Vito Marino presso la sezione elettorale n. 17 sono 125 e non 126 come indicato nelle tabelle di scrutinio (cfr. verbale di verificazione depositato in data 4.10.2021).
5.1 Le risultanze istruttorie conducono all’esame del primo motivo dell’appello principale afferente al mancato esame da parte del TAR delle schede contestate e non assegnate al candidato Maglione presso la sezione n. 9, essendo il divario tra i candidati ridotto a soli due voti.
5.2 Reputa il Collegio che le due schede non assegnate nella sezione n. 9 contengano altrettanti voti validi a favore del candidato Maglione:
– la prima scheda reca tre crocesegni sul nome di Maglione e la scritta in stampatello “LUIGI MAGLIONE” subito sotto il nome del candidato (all. 7 del verbale di verificazione di primo grado);
– la seconda scheda reca quattro crocesegni, di cui uno sul nome del candidato e gli altri tre nel riquadro delle liste collegate (all. 8 del verbale di verificazione di primo grado).
5.3 In entrambi i casi emerge in maniera inequivocabile la volontà dell’elettore di attribuire il proprio voto al candidato sindaco Luigi Maglione, in quanto, da un lato, l’indicazione in stampatello del nome del candidato (indicato correttamente e senza elementi aggiuntivi) e, dall’altro lato, la pluralità di crocesegni, apposti sia sul nome che nel riquadro delle liste collegate, sono espressivi di una volontà univocamente diretta a esprimere il voto a favore di Maglione e sono inidonei, di per sé, ad integrare un segno di riconoscimento.
5.4 Per le ragioni sopra indicate, il primo motivo dell’appello principale è meritevole di accoglimento con l’attribuzione di ulteriori due voti al candidato Maglione.
6. Poiché, all’esito dell’istruttoria e dell’accoglimento del primo motivo di appello, entrambi i candidati hanno riportato 3.302 voti, deve essere proclamato sindaco l’appellante Luigi Maglione, ai sensi dell’art. 72, comma 9, del D.Lgs. n. 267/2000, sia sulla base del criterio della maggiore cifra elettorale complessiva sia sulla base del criterio residuale dell’età anagrafica.
7. Sotto altro profilo, il Collegio rileva che, all’esito della disposta istruttoria, è stata rinvenuta nella sezione n. 8 una scheda assegnata al candidato Marino recante un chiaro segno di riconoscimento, consistente nell’apposizione, accanto al nominativo del candidato, nella parola “OK”. L’apposizione della parola “OK”, in luogo del crocesegno, accanto al nominativo del candidato, infatti, non risponde ad alcuna finalità che non sia quella della volontà dell’elettore di far riconoscere il proprio voto.
7.1 Da quanto sopra discende, in accoglimento del secondo motivo di appello, la vittoria del candidato Maglione, anche a prescindere dai risultati della verificazione disposta in relazione alla sezione n. 17.
8. Per le ragioni sopra indicate, non può trovare accoglimento l’istanza avanzata dalla difesa di parte appellata di estendere l’attività istruttoria all’esame delle schede nulle della sezione n. 17, stante il mancato superamento della prova di resistenza.
9. In conclusione, deve essere respinto l’appello incidentale ed accolto quello principale, con conseguente correzione dei risultati elettorali, ai sensi dell’art. 131 comma 3 c.p.a., e proclamazione alla carica di sindaco del Comune di Casavatore del dott. Luigi Maglione.
10. Sussistono giustificati motivi, stante la peculiarità della controversia, per compensare le spese del presente grado di giudizio, mentre le spese di verificazione, da liquidarsi separatamente, sono poste in via solidale a carico delle parti private, nella misura del 50% ciascuna.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto:
-respinge l’appello incidentale;
– accoglie l’appello principale e, per l’effetto, in accoglimento del ricorso di primo grado, proclama eletto alla carica di sindaco del Comune di Casavatore l’appellante Luigi Maglione;
-compensa tra le parti le spese del presente grado di giudizio;
-pone le spese della verificazione, da liquidarsi separatamente, a carico delle parti private in solido, nella misura del 50% ciascuno;
-dispone, ai sensi dell’art 131 comma 4 c.p.a. che copia della presente sentenza sia immediatamente trasmessa, a cura della Segreteria, ai soggetti di cui all’art 130 comma 8 c.p.a.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 12 ottobre 2021 con l’intervento dei magistrati:
Giulio Castriota Scanderbeg, Presidente
Giancarlo Luttazi, Consigliere
Italo Volpe, Consigliere
Francesco Frigida, Consigliere
Carmelina Addesso, Consigliere, Estensore