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DIRITTO URBANISTICO – PUBBLICA AMMINISTRAZIONE – Concorso del funzionario pubblico nel reato edilizio – Corresponsabilità del funzionario in relazione a condotte meramente colpose – Configurabilità – C.d. posizione di garanzia.
L’ipotesi più frequente di concorso del funzionario pubblico nel reato edilizio è caratterizzata dalla presenza di un comportamento infedele per dolo, ma non può escludersi la possibile corresponsabilità del funzionario anche in relazione a condotte meramente colpose tali da configurare una illegittimità parziale di una concessione edilizia (limitata alle sole opere contrastanti con il regolamento edilizio) come fonte di responsabilità penale degli operatori pubblici che abbiano contribuito a darvi causa per inosservanza della norma regolamentare, ex art. 17, lett. a), della legge n. 10/1977.(Cass., sez. III, 25.3.2004, D’Ascanio). Nella fattispecie, il tecnico comunale aveva l’obbligo di riesaminare il progetto nella sua interezza, perché solo a seguito di un tale riesame integrale avrebbe potuto verificare la conformità del complessivo intervento alle disposizioni normative ed alle prescrizioni di piano e sarebbe stato in grado di percepire, ravvisando a suo carico un comportamento omissivo connotato o da negligenza (mancata verifica dei nuovi elaborati) o da imperizia (mancato rilievo delle anomalie discendenti dalla presentazione di tavole progettuali contrastanti delle quali non era stata richiesta la giustificazione dei contrasti). Tale comportamento, nel caso sia della negligenza sia dell’imperizia, si era inserito causalmente nella serie dei fatti che hanno portato alla realizzazione di un abuso edilizio, sicché si configura a carico del tecnico un concorso a tale abuso ritenendo che egli abbia violato, unitamente ai realizzatori dell’opera, la previsione incriminatrice dell’art. 44, lett. a), del d.P.R. n. 380/2001.
CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez.3^ Febbraio 2014
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