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PUBBLICA AMMINISTRAZIONE: azioni per la prevenzione dell’assenteismo. – QUOTIDIANO LEGALE
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PUBBLICA AMMINISTRAZIONE: azioni per la prevenzione dell’assenteismo.

LEGGE 19 giugno 2019, n. 56 

Interventi  per  la  concretezza   delle   azioni   delle   pubbliche amministrazioni e la prevenzione dell'assenteismo. (19G00064) 

(GU n.145 del 22-6-2019)

 

 Vigente al: 7-7-2019

 

  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
 
                               Art. 1 
 
 
              Istituzione del Nucleo della Concretezza 
 
  1. Dopo l'articolo 60 del decreto legislativo  30  marzo  2001,  n.
165, sono inseriti i seguenti: 
  «Art.  60-bis   (Istituzione   e   attivita'   del   Nucleo   della
Concretezza). -  1.  Ferme  le  competenze  dell'Ispettorato  di  cui
all'articolo 60, comma 6, e dell'Unita' per la semplificazione  e  la
qualita' della regolazione di cui all'articolo 1, comma  22-bis,  del
decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con  modificazioni,
dalla  legge  17  luglio  2006,  n.  233,  e'  istituito,  presso  il
Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza  del  Consiglio
dei ministri,  il  Nucleo  delle  azioni  concrete  di  miglioramento
dell'efficienza    amministrativa,    denominato    "Nucleo     della
Concretezza". 
  2. Con decreto del Ministro per  la  pubblica  amministrazione,  di
concerto con il Ministro  dell'interno,  previa  intesa  in  sede  di
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, per la parte relativa alle azioni da  effettuare
nelle regioni, negli  enti  strumentali  regionali,  negli  enti  del
Servizio sanitario regionale e negli enti  locali,  e'  approvato  il
Piano  triennale  delle  azioni  concrete  per   l'efficienza   delle
pubbliche amministrazioni, predisposto annualmente  dal  Dipartimento
della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei  ministri.
Il Piano contiene: 
    a) le azioni dirette a garantire la corretta  applicazione  delle
disposizioni in materia di organizzazione, funzionamento, trasparenza
e digitalizzazione delle pubbliche amministrazioni e  la  conformita'
dell'attivita' amministrativa ai principi  di  imparzialita'  e  buon
andamento; 
    b) le azioni dirette a implementare l'efficienza delle  pubbliche
amministrazioni, con indicazione dei tempi per la realizzazione delle
azioni correttive; 
    c) l'indicazione delle modalita' di svolgimento  delle  attivita'
del Nucleo della Concretezza nei confronti delle regioni, degli  enti
strumentali regionali, degli enti del Servizio sanitario regionale  e
degli enti locali. 
  3. Il Nucleo della Concretezza assicura la  concreta  realizzazione
delle misure indicate nel Piano di cui al comma 2.  A  tal  fine,  in
collaborazione con l'Ispettorato di cui  all'articolo  60,  comma  6,
effettua sopralluoghi e visite finalizzati a  rilevare  lo  stato  di
attuazione   delle   disposizioni   da    parte    delle    pubbliche
amministrazioni, nonche' le modalita' di organizzazione e di gestione
dell'attivita' amministrativa alla luce dei  criteri  di  efficienza,
efficacia ed economicita', proponendo eventuali misure correttive. Le
amministrazioni  dello  Stato,  anche  ad  ordinamento  autonomo,  le
agenzie e gli enti pubblici non  economici  nazionali  realizzano  le
misure correttive entro tempi  definiti  e  comunque  nei  limiti  di
quelli indicati nel Piano di cui al comma 2. 
  4. Di ogni  sopralluogo  e  visita  e'  redatto  processo  verbale,
sottoscritto dal rappresentante  dell'amministrazione  o  da  un  suo
delegato, da cui risultano le visite e le  rilevazioni  eseguite,  le
richieste avanzate, la documentazione visionata o acquisita,  nonche'
le risposte e i  chiarimenti  ricevuti.  Il  verbale  contiene  anche
l'indicazione  delle  eventuali   misure   correttive   e,   per   le
amministrazioni di cui al terzo periodo  del  comma  3,  del  termine
entro il quale le stesse devono  essere  attuate.  L'amministrazione,
nei tre giorni successivi,  puo'  formulare  osservazioni  e  fornire
ulteriori documenti. 
  5.  I  verbali  redatti  in  occasione  di  sopralluoghi  e  visite
effettuati in comuni o in altri enti locali sono trasmessi  anche  al
prefetto territorialmente competente. 
  6. Le pubbliche amministrazioni provvedono  alla  comunicazione  al
Nucleo  della  Concretezza  dell'avvenuta  attuazione  delle   misure
correttive entro  quindici  giorni  dall'attuazione  medesima,  fermo
restando, per le pubbliche amministrazioni di cui  al  terzo  periodo
del comma 3, il rispetto del termine assegnato dal Nucleo medesimo. 
  7. L'inosservanza del termine assegnato, ai sensi del comma 3,  per
l'attuazione  delle  misure   correttive   rileva   ai   fini   della
responsabilita' dirigenziale e disciplinare e determina  l'iscrizione
della pubblica amministrazione inadempiente in un  elenco  pubblicato
nel sito del Dipartimento della funzione  pubblica  della  Presidenza
del Consiglio dei ministri. Entro il  30  giugno  di  ogni  anno,  il
Dipartimento della funzione pubblica trasmette  una  relazione  sugli
esiti dei sopralluoghi e delle visite, con l'evidenziazione dei  casi
di mancato adeguamento, al Ministro per la pubblica  amministrazione,
al Ministro dell'interno e alla Corte dei conti. Il Ministro  per  la
pubblica amministrazione trasmette tale  relazione  alle  Camere,  ai
fini del deferimento alle competenti Commissioni parlamentari. 
  Art. 60-ter (Collaborazione tra  il  prefetto  e  il  Nucleo  della
Concretezza). -  1.  Il  prefetto  puo'  segnalare  al  Nucleo  della
Concretezza  di  cui  all'articolo   60-bis,   comma   1,   eventuali
irregolarita'  dell'azione  amministrativa  degli   enti   locali   e
chiederne l'intervento. In tal caso puo' partecipare ai  sopralluoghi
e alle visite anche personale della  prefettura-ufficio  territoriale
del Governo richiedente. 
  Art. 60-quater (Personale del Nucleo della Concretezza). -  1.  Per
lo svolgimento delle attivita' di cui agli articoli 60-bis e  60-ter,
il  Dipartimento  della  funzione  pubblica  della   Presidenza   del
Consiglio  dei  ministri  si  avvale  di  cinquantatre'   unita'   di
personale, di cui una con qualifica dirigenziale di livello  generale
e due con qualifica dirigenziale di livello non  generale,  reclutate
come segue: 
    a) ventitre' unita', ivi comprese quelle di livello  dirigenziale
in deroga alle percentuali  di  cui  all'articolo  19,  comma  5-bis,
individuate  anche  tra  il  personale  delle  altre  amministrazioni
pubbliche di cui  all'articolo  1,  comma  2,  che  e'  collocato  in
posizione di comando o fuori ruolo o altro analogo istituto  previsto
dai rispettivi ordinamenti, per il quale si applicano l'articolo  17,
comma 14, della legge 15  maggio  1997,  n.  127,  e  l'articolo  56,
settimo comma, del testo  unico  delle  disposizioni  concernenti  lo
statuto degli impiegati civili dello Stato, di  cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,  n.  3.  Il  trattamento
economico e' corrisposto secondo le modalita' previste  dall'articolo
9, comma 5-ter, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303; 
    b) trenta unita', di cui venti da inquadrare nel livello iniziale
della categoria A e dieci da inquadrare nel  livello  iniziale  della
categoria B, reclutate a seguito di concorso pubblico per  titoli  ed
esami, espletato ai sensi dell'articolo 35, comma 5. 
  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni  di  cui
al comma 1, pari a euro 4.153.160 annui  a  decorrere  dal  2019,  si
provvede mediante corrispondente  riduzione  dello  stanziamento  del
fondo speciale di parte  corrente  iscritto,  ai  fini  del  bilancio
triennale 2019-2021, nell'ambito del programma "Fondi  di  riserva  e
speciali"  della  missione  "Fondi  da  ripartire"  dello  stato   di
previsione del Ministero dell'economia e  delle  finanze  per  l'anno
2019, allo scopo parzialmente utilizzando  l'accantonamento  relativo
al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle  finanze  e'
autorizzato  ad  apportare,  con  propri   decreti,   le   occorrenti
variazioni di bilancio. 
  Art. 60-quinquies (Applicazione  alle  istituzioni  scolastiche  ed
educative).  -  1.  Fermo  restando  quanto  previsto   dall'articolo
60-quater,  le  disposizioni  degli  articoli  60-bis  e  60-ter   si
applicano, nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali
disponibili  a  legislazione  vigente  e,  comunque,  senza  nuovi  o
maggiori oneri per la finanza pubblica, agli  istituti  e  scuole  di
ogni ordine e grado e alle istituzioni educative tenendo conto  delle
loro  specificita'  organizzative  e  funzionali   e   nel   rispetto
dell'autonomia organizzativa, didattica, di ricerca e di sviluppo  ad
essi riconosciuta dalle vigenti disposizioni.». 
                                    N O T E 
 
          Avvertenza: 
 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art.  10,  commi  2  e  3,  del  testo   unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          modificate o alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano
          invariati il valore e l'efficacia  degli  atti  legislativi
          qui trascritti. 
              Per le direttive CEE vengono  forniti  gli  estremi  di
          pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  delle  Comunita'
          europee (GUUE). 
 
          Note all'art. 1: 
 
              - Si riporta il testo degli articoli 1,  comma  2,  19,
          comma 5-bis, 35, comma 5, e 60 del decreto  legislativo  30
          marzo   2001,   n.    165,    recante    «Norme    generali
          sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
          amministrazioni pubbliche»: 
                «Art. 1 (Finalita' ed ambito di applicazione).  -  1.
          Omissis. 
                2. Per amministrazioni pubbliche si  intendono  tutte
          le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e
          scuole di ogni ordine e grado e le  istituzioni  educative,
          le aziende ed amministrazioni dello  Stato  ad  ordinamento
          autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni,  le  Comunita'
          montane, e loro consorzi  e  associazioni,  le  istituzioni
          universitarie, gli  Istituti  autonomi  case  popolari,  le
          Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e
          loro associazioni, tutti gli enti  pubblici  non  economici
          nazionali,  regionali  e  locali,  le  amministrazioni,  le
          aziende  e  gli  enti  del  Servizio  sanitario  nazionale,
          l'Agenzia per la rappresentanza negoziale  delle  pubbliche
          amministrazioni (ARAN) e  le  Agenzie  di  cui  al  decreto
          legislativo 30 luglio 1999, n.  300.  Fino  alla  revisione
          organica della disciplina di settore,  le  disposizioni  di
          cui al presente decreto continuano ad applicarsi  anche  al
          CONI. 
                3. Omissis.». 
                «Art. 19  (Incarichi  di  funzioni  dirigenziali).  -
          Omissis. 
                5-bis.  Ferma  restando  la  dotazione  effettiva  di
          ciascuna amministrazione, gli incarichi di cui ai commi  da
          1   a   5   possono   essere   conferiti,    da    ciascuna
          amministrazione, anche  a  dirigenti  non  appartenenti  ai
          ruoli  di  cui  all'art.  23,  purche'   dipendenti   delle
          amministrazioni di cui  all'art.  1,  comma  2,  ovvero  di
          organi costituzionali,  previo  collocamento  fuori  ruolo,
          aspettativa non retribuita, comando o analogo provvedimento
          secondo i rispettivi ordinamenti. Gli incarichi di  cui  ai
          commi 1, 2, 4 e 5 possono essere conferiti entro il  limite
          del 15 per cento della  dotazione  organica  dei  dirigenti
          appartenenti alla prima fascia dei ruoli di cui al medesimo
          art. 23 e del 10 per  cento  della  dotazione  organica  di
          quelli appartenenti alla seconda fascia. I suddetti  limiti
          percentuali possono essere aumentati, rispettivamente, fino
          ad un massimo del 25 e del 18 per  cento,  con  contestuale
          diminuzione delle corrispondenti  percentuali  fissate  dal
          comma 6. 
                5-ter. Omissis. 
                Omissis.» 
                «Art. 35 (Reclutamento del personale). - Omissis. 
                5. Fermo restando quanto previsto dall'art. 4,  comma
          3-quinquies, del decreto-legge  31  agosto  2013,  n.  101,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013,
          n. 125, per le  amministrazioni  di  cui  al  comma  4,  le
          restanti  amministrazioni  pubbliche,  per  lo  svolgimento
          delle proprie procedure selettive,  possono  rivolgersi  al
          Dipartimento della  funzione  pubblica  e  avvalersi  della
          Commissione    per    l'attuazione    del    Progetto    di
          Riqualificazione delle Pubbliche  Amministrazioni  (RIPAM),
          di cui al decreto interministeriale 25 luglio  1994,  fatte
          comunque   salve   le    competenze    delle    Commissioni
          esaminatrici. A tali fini, la Commissione RIPAM  si  avvale
          di personale messo a disposizione dall'Associazione  Formez
          PA. 
                Omissis.» 
                «Art. 60 (Controllo del costo del lavoro).  -  1.  Il
          Ministero dell'economia  e  delle  finanze  -  Dipartimento
          della Ragioneria generale  dello  Stato,  d'intesa  con  la
          Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento  della
          funzione pubblica, definisce le modalita'  di  acquisizione
          della  consistenza  del  personale,  in   servizio   e   in
          quiescenza presso le  amministrazioni  pubbliche,  e  delle
          relative spese, ivi compresi gli oneri previdenziali  e  le
          entrate derivanti dalle contribuzioni, anche  per  la  loro
          evidenziazione, limitatamente al personale  dipendente  dei
          ministeri, a preventivo e a consuntivo,  mediante  allegati
          al bilancio dello Stato. Il Ministero dell'economia e delle
          finanze -  Dipartimento  della  Ragioneria  generale  dello
          Stato elabora, altresi',  il  conto  annuale  che  evidenzi
          anche  il  rapporto   tra   contribuzioni   e   prestazioni
          previdenziali relative al personale  delle  amministrazioni
          statali. 
                2. Le amministrazioni pubbliche presentano, entro  il
          mese di maggio di ogni anno, alla Corte dei  conti  e  alla
          Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento  della
          funzione pubblica, per il tramite  del  Dipartimento  della
          Ragioneria generale dello Stato,  il  conto  annuale  delle
          spese sostenute  per  il  personale,  rilevate  secondo  le
          modalita' di cui al comma 1. Il conto  e'  accompagnato  da
          una  relazione,  con  cui  le   amministrazioni   pubbliche
          espongono i risultati della  gestione  del  personale,  con
          riferimento    agli    obiettivi    che,    per    ciascuna
          amministrazione,   sono   stabiliti   dalle   leggi,    dai
          regolamenti   e   dagli   atti   di   programmazione.    Le
          comunicazioni previste dal presente comma sono trasmesse, a
          cura del Ministero dell'economia  e  delle  finanze,  anche
          all'Unione delle province d'Italia (UPI),  all'Associazione
          nazionale dei comuni italiani (ANCI) e all'Unione nazionale
          comuni,  comunita',   enti   montani   (UNCEM),   per   via
          telematica. 
                3. Gli enti pubblici economici, le aziende e gli enti
          che producono servizi di pubblica utilita', le societa' non
          quotate  partecipate  direttamente  o   indirettamente,   a
          qualunque titolo, dalle pubbliche  amministrazioni  di  cui
          all'art. 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n.  196,
          diverse da quelle emittenti strumenti finanziari quotati in
          mercati  regolamentati  e  dalle  societa'   dalle   stesse
          controllate, nonche' gli enti e le aziende e  gli  enti  di
          cui all'art. 70, comma 4 e la societa'  concessionaria  del
          servizio pubblico generale  radiotelevisivo,  relativamente
          ai singoli rapporti di lavoro dipendente o  autonomo,  sono
          tenuti a  comunicare  alla  Presidenza  del  Consiglio  dei
          ministri  -  Dipartimento  della  funzione  pubblica  e  al
          Ministero dell'economia e delle finanze, il costo annuo del
          personale  comunque   utilizzato,   in   conformita'   alle
          procedure definite  dal  Ministero  dell'economia  e  delle
          finanze,  d'intesa  con  il  predetto  Dipartimento   della
          funzione pubblica. 
                4.  La  Corte  dei  conti  riferisce  annualmente  al
          Parlamento  sulla  gestione   delle   risorse   finanziarie
          destinate al personale del settore pubblico, avvalendosi di
          tutti i dati e delle  informazioni  disponibili  presso  le
          amministrazioni pubbliche. Con apposite relazioni in  corso
          d'anno,  anche  a  richiesta  del  Parlamento,   la   Corte
          riferisce altresi' in ordine a specifiche materie,  settori
          ed interventi. 
                5. Il Ministero dell'economia e delle finanze,  anche
          su espressa richiesta del Ministro per la semplificazione e
          la pubblica amministrazione, dispone  visite  ispettive,  a
          cura dei servizi  ispettivi  di  finanza  del  Dipartimento
          della ragioneria generale dello Stato, coordinate anche con
          altri analoghi servizi, per la valutazione  e  la  verifica
          delle spese, con particolare  riferimento  agli  oneri  dei
          contratti collettivi nazionali  e  decentrati,  denunciando
          alla Corte dei conti  le  irregolarita'  riscontrate.  Tali
          verifiche  vengono  eseguite  presso   le   amministrazioni
          pubbliche, nonche' presso gli enti e le aziende di  cui  al
          comma  3.  Ai  fini  dello  svolgimento   integrato   delle
          verifiche ispettive, i servizi  ispettivi  di  finanza  del
          Dipartimento  della   ragioneria   generale   dello   Stato
          esercitano  presso  le  predette  amministrazioni,  enti  e
          aziende sia le funzioni di cui all'art.  3,  comma  1,  del
          decreto del Presidente della Repubblica 20  febbraio  1998,
          n. 38 e all'art. 2, comma 1, lettera b),  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 28 aprile 1998, n. 154,  sia  i
          compiti di cui all'art. 27, comma quarto,  della  legge  29
          marzo 1983, n. 93. 
                6. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri  -
          Dipartimento   della   funzione   pubblica   e'   istituito
          l'Ispettorato per la  funzione  pubblica,  che  opera  alle
          dirette dipendenze  del  Ministro  delegato.  L'Ispettorato
          vigila e svolge  verifiche  sulla  conformita'  dell'azione
          amministrativa  ai  principi  di   imparzialita'   e   buon
          andamento,   sull'efficacia   della   sua   attivita'   con
          particolare   riferimento   alle   riforme    volte    alla
          semplificazione delle procedure, sul corretto  conferimento
          degli incarichi, sull'esercizio  dei  poteri  disciplinari,
          sull'osservanza delle disposizioni vigenti  in  materia  di
          controllo dei costi. Collabora alle verifiche ispettive  di
          cui  al  comma  5.  Nell'ambito  delle  proprie  verifiche,
          l'Ispettorato puo' avvalersi della Guardia di  Finanza  che
          opera nell'esercizio dei poteri ad  essa  attribuiti  dalle
          leggi vigenti. Per le predette finalita'  l'Ispettorato  si
          avvale  altresi'  di  un  numero   complessivo   di   dieci
          funzionari scelti tra esperti del Ministero dell'economia e
          delle finanze, del Ministero dell'interno, o  comunque  tra
          il  personale  di  altre  amministrazioni   pubbliche,   in
          posizione di  comando  o  fuori  ruolo,  per  il  quale  si
          applicano l'art. 17, comma 14, della legge 15 maggio  1997,
          n. 127, e  l'art.  56,  comma  7,  del  Testo  unico  delle
          disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati  civili
          dello  Stato  di  cui  al  decreto  del  Presidente   della
          Repubblica  10   gennaio   1957,   n.   3,   e   successive
          modificazioni. Per  l'esercizio  delle  funzioni  ispettive
          connesse, in particolare, al  corretto  conferimento  degli
          incarichi e ai rapporti  di  collaborazione,  svolte  anche
          d'intesa con il Ministero dell'economia  e  delle  finanze,
          l'Ispettorato  si  avvale   dei   dati   comunicati   dalle
          amministrazioni al Dipartimento della funzione pubblica  ai
          sensi dell'art. 53.  L'Ispettorato,  inoltre,  al  fine  di
          corrispondere  a  segnalazioni  da  parte  di  cittadini  o
          pubblici dipendenti circa presunte irregolarita', ritardi o
          inadempienze delle amministrazioni di cui all'art. 1, comma
          2, puo' richiedere chiarimenti e riscontri in relazione  ai
          quali  l'amministrazione  interessata   ha   l'obbligo   di
          rispondere,  anche  per  via  telematica,  entro   quindici
          giorni. A conclusione degli accertamenti, gli  esiti  delle
          verifiche svolte dall'ispettorato costituiscono obbligo  di
          valutazione,    ai    fini    dell'individuazione     delle
          responsabilita' e delle eventuali sanzioni disciplinari  di
          cui  all'art.  55,  per  l'amministrazione  medesima.   Gli
          ispettori, nell'esercizio delle loro funzioni, hanno  piena
          autonomia funzionale ed hanno l'obbligo, ove  ne  ricorrano
          le condizioni, di denunciare alla  Procura  generale  della
          Corte dei conti le irregolarita' riscontrate.». 
              - Si riporta il testo dell'art. 1,  comma  22-bis,  del
          decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, recante «Disposizioni
          urgenti in materia di  riordino  delle  attribuzioni  della
          Presidenza del Consiglio dei  ministri  e  dei  Ministeri»,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio  2006,
          n. 233: 
                «22-bis. La Commissione e la  segreteria  tecnica  di
          cui all'art. 3, commi da 6-duodecies a 6-quaterdecies,  del
          decreto-legge  14  marzo  2005,  n.  35,  convertito,   con
          modificazioni,  dalla  legge  14  maggio  2005,  n.  80,  e
          successive  modificazioni,  sono   soppresse.   Presso   la
          Presidenza del Consiglio dei ministri  e'  costituita,  con
          decreto del Presidente del Consiglio,  una  Unita'  per  la
          semplificazione  e  la  qualita'  della  regolazione,   con
          relativa segreteria tecnica che  costituisce  struttura  di
          missione  ai  sensi  dell'art.  7,  comma  4,  del  decreto
          legislativo  30  luglio  1999,  n.  303.  L'Unita'  per  la
          semplificazione e la qualita' della  regolazione  opera  in
          posizione di autonomia funzionale e  svolge,  tra  l'altro,
          compiti di supporto tecnico di elevata  qualificazione  per
          il Comitato interministeriale per l'indirizzo  e  la  guida
          strategica delle politiche di semplificazione e di qualita'
          della regolazione di cui all'art. 1  del  decreto-legge  10
          gennaio 2006, n. 4, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 9 marzo  2006,  n.  80.  Non  trova  conseguentemente
          applicazione l'art. 24, comma 3, del decreto legislativo 30
          marzo 2001, n. 165. Non si applicano  l'art.  1,  comma  9,
          della legge 23 dicembre 2005, n. 266, nonche' l'art. 29 del
          decreto-legge  4  luglio  2006,  n.  223,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 4 agosto  2006,  n.  248,  fermo
          restando il vincolo di spesa  di  cui  al  presente  comma.
          Della Unita' per la semplificazione  e  la  qualita'  della
          regolazione fa parte  il  capo  del  dipartimento  per  gli
          affari  giuridici  e  legislativi  della   Presidenza   del
          Consiglio dei ministri  e  i  componenti  sono  scelti  tra
          professori   universitari,    magistrati    amministrativi,
          contabili ed ordinari,  avvocati  dello  Stato,  funzionari
          parlamentari, avvocati del libero foro con almeno  quindici
          anni di iscrizione all'albo professionale, dirigenti  delle
          amministrazioni   pubbliche   ed   esperti    di    elevata
          professionalita'. Se appartenenti ai ruoli delle  pubbliche
          amministrazioni,  gli  esperti   e   i   componenti   della
          segreteria tecnica possono essere collocati in  aspettativa
          o fuori ruolo, secondo le norme e i criteri dei  rispettivi
          ordinamenti. Per il funzionamento dell'Unita'  si  utilizza
          lo stanziamento di cui all'art.  3,  comma  6-quaterdecies,
          del decreto-legge 14 marzo 2005,  n.  35,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n.  80,  ridotto
          del venticinque per cento. Con decreto del  Presidente  del
          Consiglio dei ministri si provvede, altresi',  al  riordino
          delle funzioni  e  delle  strutture  della  Presidenza  del
          Consiglio  dei  ministri   relative   all'esercizio   delle
          funzioni di cui al  presente  comma  e  alla  riallocazione
          delle relative risorse. A decorrere dalla data  di  entrata
          in vigore del suddetto decreto del Presidente del Consiglio
          dei ministri, e' abrogato l'art. 11, comma 2, della legge 6
          luglio  2002,  n.  137.  Allo  scopo   di   assicurare   la
          funzionalita' del  CIPE,  l'art.  29  del  decreto-legge  4
          luglio 2006, n. 223, convertito, con  modificazioni,  dalla
          legge 4 agosto 2006, n.  248,  non  si  applica,  altresi',
          all'Unita' tecnica-finanza di progetto di  cui  all'art.  7
          della legge 17 maggio  1999,  n.  144,  e  alla  segreteria
          tecnica della cabina di regia nazionale di cui all'art.  5,
          comma 3, del decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430, e
          all'art. 6 del regolamento di cui al decreto del Presidente
          della Repubblica 9 febbraio  1999,  n.  61.  La  segreteria
          tecnico-operativa istituita ai sensi dell'art. 22, comma 2,
          della  legge  9  gennaio  1991,   n.   10,   e   successive
          modificazioni, costituisce organo  di  direzione  ricadente
          tra quelli di cui all'art. 29, comma 7, del decreto-legge 4
          luglio 2006, n. 223, convertito, con  modificazioni,  dalla
          legge 4 agosto 2006, n. 248.». 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  8   del   decreto
          legislativo 28 agosto 1997, n. 281, recante «Definizione ed
          ampliamento delle attribuzioni della Conferenza  permanente
          per i rapporti tra lo  Stato,  le  regioni  e  le  province
          autonome di  Trento  e  Bolzano  ed  unificazione,  per  le
          materie ed i compiti di  interesse  comune  delle  regioni,
          delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta'
          ed autonomie locali»: 
                «Art. 8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie  locali
          e Conferenza unificata). - 1. La Conferenza Stato-citta' ed
          autonomie locali e' unificata per le materie ed  i  compiti
          di interesse comune  delle  regioni,  delle  province,  dei
          comuni  e  delle  comunita'  montane,  con  la   Conferenza
          Stato-regioni. 
                2. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali  e'
          presieduta dal Presidente del Consiglio dei ministri o, per
          sua delega, dal Ministro dell'interno o  dal  Ministro  per
          gli  affari   regionali   nella   materia   di   rispettiva
          competenza; ne fanno parte altresi' il Ministro del  tesoro
          e  del  bilancio  e  della  programmazione  economica,   il
          Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il
          Ministro della  sanita',  il  presidente  dell'Associazione
          nazionale  dei  comuni  d'Italia  -  ANCI,  il   presidente
          dell'Unione  province  d'Italia  -  UPI  ed  il  presidente
          dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti  montani  -
          UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
          dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
          Dei  quattordici   sindaci   designati   dall'ANCI   cinque
          rappresentano le  citta'  individuate  dall'art.  17  della
          legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni  possono  essere
          invitati altri membri del Governo,  nonche'  rappresentanti
          di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici. 
                3. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali  e'
          convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i  casi
          il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne  faccia
          richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM. 
                4. La Conferenza unificata  di  cui  al  comma  1  e'
          convocata dal Presidente del  Consiglio  dei  ministri.  Le
          sedute sono presiedute dal  Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri o, su sua delega,  dal  Ministro  per  gli  affari
          regionali  o,  se  tale  incarico  non  e'  conferito,  dal
          Ministro dell'interno.». 
              - Si riporta il testo dell'art.  17,  comma  14,  della
          legge 15 maggio 1997, n. 127, recante «Misure  urgenti  per
          lo  snellimento   dell'attivita'   amministrativa   e   dei
          procedimenti di decisione e di controllo»: 
                «14.  Nel  caso  in  cui  disposizioni  di  legge   o
          regolamentari   dispongano   l'utilizzazione   presso    le
          amministrazioni pubbliche di un contingente di personale in
          posizione di fuori ruolo o di comando,  le  amministrazioni
          di appartenenza sono tenute ad adottare il provvedimento di
          fuori ruolo  o  di  comando  entro  quindici  giorni  dalla
          richiesta.». 
              - Si riporta il testo  dell'art.  56  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3,  recante
          «Testo unico  delle  disposizioni  concernenti  lo  statuto
          degli impiegati civili dello Stato»: 
                «Art. 56 (Comando presso  altra  amministrazione).  -
          L'impiegato di  ruolo  puo'  essere  comandato  a  prestare
          servizio presso altra amministrazione statale o presso enti
          pubblici,  esclusi   quelli   sottoposti   alla   vigilanza
          dell'amministrazione cui l'impiegato appartiene. 
                Il comando e' disposto, per tempo  determinato  e  in
          via eccezionale, per riconosciute esigenze  di  servizio  o
          quando sia richiesta una speciale competenza. 
                Al comando  si  provvede  con  decreto  dei  Ministri
          competenti, sentito l'impiegato. 
                Per il comando presso un  ente  pubblico  il  decreto
          dovra' essere adottato anche con il concerto  del  Ministro
          per il tesoro e del Ministro titolare  dell'amministrazione
          vigilante. 
                Per  l'impiegato  con  qualifica  non   inferiore   a
          direttore generale si provvede con decreto  del  Presidente
          del  Consiglio  dei  ministri,  sentito  il  Consiglio  dei
          Ministri, su proposta dei Ministri competenti. 
                Salvo i casi previsti  dai  precedenti  commi  e  dal
          successivo  art.  58,  e'  vietata  l'assegnazione,   anche
          temporanea, di impiegati ad uffici diversi da quelli per  i
          quali sono stati istituiti i ruoli cui essi appartengono. 
                In attesa dell'adozione del provvedimento di comando,
          puo' essere concessa, dall'amministrazione di appartenenza,
          l'immediata     utilizzazione     dell'impiegato     presso
          l'amministrazione che ha richiesto il comando.». 
              - Si riporta il testo dell'art.  9,  comma  5-ter,  del
          decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  303,   recante
          «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a
          norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»: 
                «Art. 9 (Personale della Presidenza) . - Omissis. 
                5-ter. Il personale dipendente di ogni ordine,  grado
          e qualifica del  comparto  Ministeri  chiamato  a  prestare
          servizio in posizione di comando o di fuori ruolo presso la
          Presidenza,  ivi  incluse  le  strutture  di  supporto   ai
          Commissari straordinari del  Governo  di  cui  all'art.  11
          della legge 23 agosto 1988, n. 400, nonche' le strutture di
          missione  di  cui  all'art.  7,  comma   4,   mantiene   il
          trattamento economico fondamentale delle amministrazioni di
          appartenenza, compresa l'indennita' di amministrazione,  ed
          i relativi oneri rimangono a carico delle  stesse.  Per  il
          personale appartenente ad altre  amministrazioni  pubbliche
          di cui all'art. 1, comma  2,  del  decreto  legislativo  30
          marzo 2001, n. 165, chiamato a prestare servizio in analoga
          posizione,   la   Presidenza   provvede,    d'intesa    con
          l'amministrazione  di  appartenenza  del  dipendente,  alla
          ripartizione dei relativi oneri, senza pregiudizio  per  il
          trattamento economico fondamentale spettante al  dipendente
          medesimo. 
                Omissis.». 
                               Art. 2 
 
 
               Misure per il contrasto all'assenteismo 
 
  1. Ai fini della verifica dell'osservanza dell'orario di lavoro, le
amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con esclusione dei  dipendenti  di
cui all'articolo 3 del medesimo decreto  e  fuori  dei  casi  di  cui
all'articolo 18 della legge  22  maggio  2017,  n.  81,  introducono,
nell'ambito  delle   risorse   umane,   finanziarie   e   strumentali
disponibili a legislazione vigente e della dotazione del fondo di cui
al comma 5,  sistemi  di  verifica  biometrica  dell'identita'  e  di
videosorveglianza degli accessi, in sostituzione dei diversi  sistemi
di rilevazione automatica,  attualmente  in  uso,  nel  rispetto  dei
principi di proporzionalita', non  eccedenza  e  gradualita'  sanciti
dall'articolo 5,  paragrafo  1,  lettera  c),  del  regolamento  (UE)
2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile  2016,
e del principio di proporzionalita' previsto dall'articolo  52  della
Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Con  decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del  Ministro  per
la pubblica amministrazione, da adottare ai sensi  dell'articolo  17,
comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previa intesa in sede di
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, e previo parere del Garante  per  la  protezione
dei dati personali ai sensi dell'articolo 154 del codice  in  materia
di protezione dei dati personali, di cui al  decreto  legislativo  30
giugno  2003,  n.  196,  sulle  modalita'  di  trattamento  dei  dati
biometrici, sono individuate  le  modalita'  attuative  del  presente
comma, nel rispetto dell'articolo 9 del regolamento (UE) 2016/679 del
Parlamento europeo e del Consiglio,  del  27  aprile  2016,  e  delle
misure  di  garanzia  definite  dal  predetto   Garante,   ai   sensi
dell'articolo  2-septies  del  citato  codice  di  cui   al   decreto
legislativo n. 196 del 2003. 
  2. I dirigenti delle amministrazioni di cui all'articolo  1,  comma
2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, adeguano la propria
prestazione  lavorativa  nella   sede   di   lavoro   alle   esigenze
dell'organizzazione e dell'incarico  dirigenziale  svolto  nonche'  a
quelle  connesse  con  la   corretta   gestione   e   il   necessario
coordinamento delle  risorse  umane.  Per  le  finalita'  di  cui  al
presente  comma,  ai  medesimi  dirigenti,  ad  eccezione  di  quelli
appartenenti  alle  categorie  di  cui  all'articolo  3  del  decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, si applicano i sistemi di verifica
biometrica dell'identita' e di videosorveglianza di cui al comma 1. 
  3.  Le  pubbliche  amministrazioni  che  per  espressa   previsione
normativa sono tenute a  utilizzare  i  servizi  di  pagamento  degli
stipendi messi a disposizione dal  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze provvedono all'attuazione delle misure di cui ai commi 1 e  2
con  le  risorse  umane,  strumentali  e  finanziarie  disponibili  a
legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri  per  la  finanza
pubblica, avvalendosi  dei  servizi  di  rilevazione  delle  presenze
forniti dal sistema  «NoiPA»  del  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze. Le altre amministrazioni pubbliche provvedono all'attuazione
delle misure di cui ai commi 1 e 2 con le risorse umane,  strumentali
e finanziarie disponibili a legislazione  vigente  e  senza  nuovi  o
maggiori oneri per la finanza pubblica, anche avvalendosi dei servizi
di  rilevazione  delle  presenze  forniti  dal  sistema  «NoiPA»  del
Ministero dell'economia e delle finanze. 
  4. Il personale docente ed educativo degli istituti e delle  scuole
di ogni ordine e grado  e  delle  istituzioni  educative  e'  escluso
dall'ambito di applicazione del presente articolo.  I  dirigenti  dei
medesimi istituti, scuole e istituzioni sono soggetti ad accertamento
esclusivamente ai fini della verifica dell'accesso, secondo modalita'
stabilite, nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali
disponibili a legislazione vigente e della dotazione del fondo di cui
al comma 5, con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione,
di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della  legge
23 agosto 1988, n. 400, previo parere del Garante per  la  protezione
dei dati personali, ai sensi dell'articolo 154 del citato  codice  di
cui  al  decreto  legislativo  n.  196   del   2003,   nel   rispetto
dell'articolo 9 del citato regolamento (UE) 2016/679 e  delle  misure
di garanzia definite dal predetto  Garante,  ai  sensi  dell'articolo
2-septies del citato codice di cui al decreto legislativo n. 196  del
2003. 
  5. Per l'attuazione degli interventi previsti ai commi 1  e  4,  e'
istituito nello stato di previsione  del  Ministero  dell'economia  e
delle finanze un apposito fondo da ripartire, con una dotazione di 35
milioni di euro per l'anno 2019. L'utilizzo del  fondo  e'  disposto,
previa ricognizione dei  fabbisogni,  con  uno  o  piu'  decreti  del
Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del  Ministro  per
la  pubblica   amministrazione,   di   concerto   con   il   Ministro
dell'economia e delle finanze, in relazione alle esigenze presentate. 
  6. Agli oneri derivanti dal comma 5, pari a 35 milioni di euro  per
l'anno 2019, si  provvede  mediante  corrispondente  riduzione  dello
stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto,  ai  fini
del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di
riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire»  dello  stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per  l'anno
2019, allo scopo parzialmente utilizzando  l'accantonamento  relativo
al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle  finanze  e'
autorizzato  ad  apportare,  con  propri   decreti,   le   occorrenti
variazioni di bilancio. 
          Note all'art. 2: 
 
              - Per il riferimento all'art. 1, comma  2,  del  citato
          decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, vedasi  in  Note
          all'art. 1. 
              - Si riporta il testo dell'art. 3  del  citato  decreto
          legislativo 30 marzo 2001, n. 165: 
                «Art. 3 (Personale in regime di diritto pubblico).  -
          1.  In  deroga  all'art.  2,  commi  2   e   3,   rimangono
          disciplinati  dai  rispettivi  ordinamenti:  i   magistrati
          ordinari,  amministrativi  e  contabili,  gli  avvocati   e
          procuratori dello Stato,  il  personale  militare  e  delle
          Forze di polizia di  Stato,  il  personale  della  carriera
          diplomatica  e  della  carriera  prefettizia,   nonche'   i
          dipendenti degli enti che svolgono la loro attivita'  nelle
          materie contemplate dall'art. 1 del decreto legislativo del
          Capo provvisorio dello Stato 17  luglio  1947,  n.  691,  e
          dalle  leggi  4  giugno  1985,   n.   281,   e   successive
          modificazioni ed integrazioni, e 10 ottobre 1990, n. 287. 
                1-bis. In deroga all'art. 2, commi 2 e 3, il rapporto
          di impiego del personale, anche  di  livello  dirigenziale,
          del Corpo  nazionale  dei  vigili  del  fuoco,  esclusi  il
          personale volontario previsto dal  regolamento  di  cui  al
          decreto del Presidente della Repubblica 2 novembre 2000, n.
          362, e il personale volontario di leva, e' disciplinato  in
          regime di diritto pubblico  secondo  autonome  disposizioni
          ordinamentali. 
                1-ter.  In  deroga  all'art.  2,  commi  2  e  3,  il
          personale  della  carriera  dirigenziale  penitenziaria  e'
          disciplinato dal rispettivo ordinamento. 
                2. Il  rapporto  di  impiego  dei  professori  e  dei
          ricercatori   universitari,   a   tempo   indeterminato   o
          determinato,   resta   disciplinato   dalle    disposizioni
          rispettivamente  vigenti,   in   attesa   della   specifica
          disciplina che la regoli in modo organico ed in conformita'
          ai principi della autonomia universitaria di  cui  all'art.
          33 della Costituzione ed agli articoli 6 e  seguenti  della
          legge 9 maggio 1989, n. 168, e successive modificazioni  ed
          integrazioni, tenuto conto dei principi di cui all'art.  2,
          comma 1, della legge 23 ottobre 1992, n. 421.». 
              - Si riporta il  testo  dell'art.  18  della  legge  22
          maggio 2017, n. 81,  recante  «Misure  per  la  tutela  del
          lavoro  autonomo  non  imprenditoriale  e  misure  volte  a
          favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei  luoghi
          del lavoro subordinato»: 
                «Art. 18 (Lavoro agile). -  1.  Le  disposizioni  del
          presente capo, allo scopo di incrementare la competitivita'
          e agevolare la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro,
          promuovono il lavoro agile quale  modalita'  di  esecuzione
          del  rapporto  di  lavoro  subordinato  stabilita  mediante
          accordo tra le parti, anche con forme di organizzazione per
          fasi, cicli e obiettivi e senza precisi vincoli di orario o
          di luogo di lavoro, con il possibile utilizzo di  strumenti
          tecnologici per lo svolgimento  dell'attivita'  lavorativa.
          La  prestazione  lavorativa  viene   eseguita,   in   parte
          all'interno di locali  aziendali  e  in  parte  all'esterno
          senza una postazione fissa, entro i soli limiti  di  durata
          massima dell'orario di lavoro  giornaliero  e  settimanale,
          derivanti dalla legge e dalla contrattazione collettiva. 
                2.  Il  datore  di  lavoro  e'   responsabile   della
          sicurezza  e  del  buon   funzionamento   degli   strumenti
          tecnologici assegnati  al  lavoratore  per  lo  svolgimento
          dell'attivita' lavorativa. 
                3. Le disposizioni del presente capo si applicano, in
          quanto compatibili,  anche  nei  rapporti  di  lavoro  alle
          dipendenze delle amministrazioni pubbliche di cui  all'art.
          1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165,
          e successive modificazioni, secondo  le  direttive  emanate
          anche ai sensi dell'art. 14 della legge 7 agosto  2015,  n.
          124,   e   fatta   salva   l'applicazione   delle   diverse
          disposizioni specificamente adottate per tali rapporti. 
                3-bis. I datori di  lavoro  pubblici  e  privati  che
          stipulano accordi per  l'esecuzione  della  prestazione  di
          lavoro in modalita'  agile  sono  tenuti  in  ogni  caso  a
          riconoscere priorita'  alle  richieste  di  esecuzione  del
          rapporto di  lavoro  in  modalita'  agile  formulate  dalle
          lavoratrici nei tre anni successivi  alla  conclusione  del
          periodo di congedo di maternita' previsto dall'art. 16  del
          testo unico delle disposizioni legislative  in  materia  di
          tutela e sostegno della maternita' e della  paternita',  di
          cui al decreto legislativo 26 marzo 2001,  n.  151,  ovvero
          dai lavoratori con figli in condizioni  di  disabilita'  ai
          sensi dell'art. 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n.
          104. 
                4. Gli incentivi di carattere fiscale e  contributivo
          eventualmente riconosciuti in relazione agli incrementi  di
          produttivita' ed efficienza  del  lavoro  subordinato  sono
          applicabili  anche  quando   l'attivita'   lavorativa   sia
          prestata in modalita' di lavoro agile. 
                5. Agli adempimenti di cui al  presente  articolo  si
          provvede senza  nuovi  o  maggiori  oneri  per  la  finanza
          pubblica, con le risorse umane, finanziarie  e  strumentali
          disponibili a legislazione vigente.». 
              - Si riporta il testo degli articoli  5,  paragrafo  1,
          lettera  c),  e  9  del  regolamento  (UE)   2016/679   del
          Parlamento europeo e del  Consiglio  del  27  aprile  2016,
          relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo
          al trattamento dei  dati  personali,  nonche'  alla  libera
          circolazione  di  tali  dati  e  che  abroga  la  direttiva
          95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati): 
                «Art. 5 (Principi applicabili al trattamento di  dati
          personali). - 1. I dati personali sono: 
                Omissis; 
                c)  adeguati,  pertinenti   e   limitati   a   quanto
          necessario  rispetto  alle  finalita'  per  le  quali  sono
          trattati («minimizzazione dei dati»); 
                Omissis.» 
                «Art. 9 (Trattamento di categorie particolari di dati
          personali). - 1. E' vietato  trattare  dati  personali  che
          rivelino  l'origine  razziale   o   etnica,   le   opinioni
          politiche,  le  convinzioni  religiose  o  filosofiche,   o
          l'appartenenza sindacale, nonche' trattare  dati  genetici,
          dati biometrici intesi a identificare in modo  univoco  una
          persona fisica, dati  relativi  alla  salute  o  alla  vita
          sessuale o all'orientamento sessuale della persona. 
                2. Il paragrafo 1 non si applica se si  verifica  uno
          dei seguenti casi: 
                  a) l'interessato ha prestato  il  proprio  consenso
          esplicito al trattamento di tali dati personali per  una  o
          piu' finalita' specifiche, salvo nei casi in cui il diritto
          dell'Unione o degli Stati membri dispone che  l'interessato
          non possa revocare il divieto di cui al paragrafo 1; 
                  b) il trattamento e' necessario per  assolvere  gli
          obblighi ed esercitare i diritti specifici del titolare del
          trattamento o dell'interessato in materia  di  diritto  del
          lavoro e della  sicurezza  sociale  e  protezione  sociale,
          nella misura in cui sia autorizzato dal diritto dell'Unione
          o degli Stati membri o da un contratto collettivo ai  sensi
          del diritto degli Stati membri,  in  presenza  di  garanzie
          appropriate per i  diritti  fondamentali  e  gli  interessi
          dell'interessato; 
                  c) il trattamento e'  necessario  per  tutelare  un
          interesse vitale dell'interessato  o  di  un'altra  persona
          fisica  qualora  l'interessato  si  trovi  nell'incapacita'
          fisica o giuridica di prestare il proprio consenso; 
                  d) il trattamento e' effettuato, nell'ambito  delle
          sue legittime attivita' e con  adeguate  garanzie,  da  una
          fondazione, associazione o altro organismo senza  scopo  di
          lucro  che  persegua  finalita'   politiche,   filosofiche,
          religiose o sindacali,  a  condizione  che  il  trattamento
          riguardi unicamente i membri, gli ex membri  o  le  persone
          che   hanno   regolari   contatti   con   la    fondazione,
          l'associazione o l'organismo a motivo delle sue finalita' e
          che i dati personali non siano comunicati all'esterno senza
          il consenso dell'interessato; 
                  e) il  trattamento  riguarda  dati  personali  resi
          manifestamente pubblici dall'interessato; 
                  f) il  trattamento  e'  necessario  per  accertare,
          esercitare o difendere un diritto  in  sede  giudiziaria  o
          ogniqualvolta le autorita'  giurisdizionali  esercitino  le
          loro funzioni giurisdizionali; 
                  g) il  trattamento  e'  necessario  per  motivi  di
          interesse  pubblico  rilevante  sulla  base   del   diritto
          dell'Unione  o  degli  Stati  membri,   che   deve   essere
          proporzionato   alla   finalita'   perseguita,   rispettare
          l'essenza del diritto alla protezione dei dati e  prevedere
          misure appropriate e  specifiche  per  tutelare  i  diritti
          fondamentali e gli interessi dell'interessato; 
                  h) il trattamento e' necessario  per  finalita'  di
          medicina preventiva o di medicina del  lavoro,  valutazione
          della  capacita'  lavorativa  del   dipendente,   diagnosi,
          assistenza o terapia sanitaria o  sociale  ovvero  gestione
          dei sistemi e servizi sanitari o  sociali  sulla  base  del
          diritto dell'Unione o degli Stati membri o conformemente al
          contratto con un professionista della sanita', fatte  salve
          le condizioni e le garanzie di cui al paragrafo 3; 
                  i) il  trattamento  e'  necessario  per  motivi  di
          interesse pubblico  nel  settore  della  sanita'  pubblica,
          quali la protezione  da  gravi  minacce  per  la  salute  a
          carattere  transfrontaliero  o  la  garanzia  di  parametri
          elevati di qualita' e sicurezza dell'assistenza sanitaria e
          dei medicinali e dei dispositivi  medici,  sulla  base  del
          diritto dell'Unione o degli Stati membri che prevede misure
          appropriate e  specifiche  per  tutelare  i  diritti  e  le
          liberta'  dell'interessato,  in  particolare   il   segreto
          professionale; 
                  j)  il  trattamento  e'  necessario   a   fini   di
          archiviazione   nel   pubblico   interesse,   di    ricerca
          scientifica o storica o a fini  statistici  in  conformita'
          dell'art.  89,  paragrafo  1,  sulla   base   del   diritto
          dell'Unione  o  nazionale,  che   e'   proporzionato   alla
          finalita' perseguita, rispetta l'essenza del  diritto  alla
          protezione  dei  dati  e  prevede  misure   appropriate   e
          specifiche  per  tutelare  i  diritti  fondamentali  e  gli
          interessi dell'interessato. 
                3. I dati personali di cui  al  paragrafo  1  possono
          essere trattati per le finalita' di  cui  al  paragrafo  2,
          lettera h), se tali  dati  sono  trattati  da  o  sotto  la
          responsabilita' di un professionista  soggetto  al  segreto
          professionale conformemente al diritto dell'Unione o  degli
          Stati  membri  o  alle  norme  stabilite  dagli   organismi
          nazionali competenti o da altra persona anch'essa  soggetta
          all'obbligo  di   segretezza   conformemente   al   diritto
          dell'Unione o degli Stati membri  o  alle  norme  stabilite
          dagli organismi nazionali competenti. 
                4. Gli Stati membri possono  mantenere  o  introdurre
          ulteriori condizioni, comprese limitazioni, con riguardo al
          trattamento  di  dati  genetici,  dati  biometrici  o  dati
          relativi alla salute.». 
              - Si riporta il testo  dell'art.  52  della  Carta  dei
          diritti fondamentali dell'Unione europea  (Com.  12/12/2007
          del  Parlamento  europeo,  pubblicata  nella  G.U.U.E.   14
          dicembre 2007, n. C 303): 
                «Art. 52 (Portata e interpretazione dei diritti e dei
          principi). - 1.  Eventuali  limitazioni  all'esercizio  dei
          diritti e delle liberta' riconosciuti dalla presente  Carta
          devono  essere  previste  dalla  legge  e   rispettare   il
          contenuto essenziale  di  detti  diritti  e  liberta'.  Nel
          rispetto del principio di proporzionalita', possono  essere
          apportate  limitazioni  solo  laddove  siano  necessarie  e
          rispondano effettivamente a finalita' di interesse generale
          riconosciute dall'Unione o  all'esigenza  di  proteggere  i
          diritti e le liberta' altrui. 
                2. I diritti riconosciuti dalla presente Carta per  i
          quali i trattati prevedono disposizioni si esercitano  alle
          condizioni e nei limiti dagli stessi definiti. 
                3.  Laddove  la  presente  Carta   contenga   diritti
          corrispondenti a quelli garantiti dalla Convenzione europea
          per la salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle  Liberta'
          fondamentali, il significato e la portata degli stessi sono
          uguali a quelli conferiti dalla  suddetta  convenzione.  La
          presente  disposizione  non   preclude   che   il   diritto
          dell'Unione conceda una protezione piu' estesa. 
                4. Laddove la  presente  Carta  riconosca  i  diritti
          fondamentali    quali    risultano     dalle     tradizioni
          costituzionali comuni agli Stati membri, tali diritti  sono
          interpretati in armonia con dette tradizioni. 
                5.  Le  disposizioni   della   presente   Carta   che
          contengono dei principi  possono  essere  attuate  da  atti
          legislativi e esecutivi adottati da istituzioni,  organi  e
          organismi dell'Unione e da atti di Stati  membri  allorche'
          essi   danno    attuazione    al    diritto    dell'Unione,
          nell'esercizio  delle  loro  rispettive  competenze.   Esse
          possono essere invocate dinanzi a un giudice solo  ai  fini
          dell'interpretazione e del controllo di legalita' di  detti
          atti. 
                6. Si tiene pienamente  conto  delle  legislazioni  e
          prassi nazionali, come specificato nella presente Carta. 
                7. I giudici dell'Unione e degli Stati membri tengono
          nel debito  conto  le  spiegazioni  elaborate  al  fine  di
          fornire orientamenti per l'interpretazione  della  presente
          Carta.». 
              - Si riporta il testo  dell'art.  17,  comma  3,  della
          legge  23  agosto  1988,  n.   400,   recante   «Disciplina
          dell'attivita' di Governo e  ordinamento  della  Presidenza
          del Consiglio dei ministri»: 
                «Art. 17 (Regolamenti). - Omissis. 
                3. Con decreto ministeriale possono  essere  adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del ministro  o  di
          autorita'  sottordinate  al  ministro,  quando   la   legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie di competenza  di  piu'  ministri,  possono  essere
          adottati con decreti interministeriali, ferma  restando  la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare norme contrarie a quelle  dei  regolamenti  emanati
          dal Governo. Essi debbono essere comunicati  al  Presidente
          del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione. 
                Omissis.». 
              - Per il riferimento  all'art.  8  del  citato  decreto
          legislativo 28 agosto 1997, n. 281, vedasi in Note all'art.
          1. 
              - Si riporta il testo degli articoli  2-septies  e  154
          del decreto legislativo 30 giugno  2003,  n.  196,  recante
          «Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento  nazionale
          al regolamento (UE) n. 2016/679 del  Parlamento  europeo  e
          del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione
          delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei  dati
          personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati  e
          che abroga la direttiva 95/46/CE»: 
                «Art.  2-septies   (Misure   di   garanzia   per   il
          trattamento dei dati genetici, biometrici e  relativi  alla
          salute). - 1. In attuazione di quanto previsto dall'art. 9,
          paragrafo 4, del regolamento, i dati genetici, biometrici e
          relativi alla salute, possono essere oggetto di trattamento
          in presenza di una delle condizioni di cui al  paragrafo  2
          del medesimo articolo ed  in  conformita'  alle  misure  di
          garanzia disposte  dal  Garante,  nel  rispetto  di  quanto
          previsto dal presente articolo. 
                2. Il  provvedimento  che  stabilisce  le  misure  di
          garanzia di cui al comma 1 e' adottato con  cadenza  almeno
          biennale e tenendo conto: 
                  a) delle linee guida, delle raccomandazioni e delle
          migliori prassi pubblicate  dal  Comitato  europeo  per  la
          protezione dei dati e delle migliori prassi in  materia  di
          trattamento dei dati personali; 
                  b) dell'evoluzione scientifica  e  tecnologica  nel
          settore oggetto delle misure; 
                  c) dell'interesse alla libera circolazione dei dati
          personali nel territorio dell'Unione europea. 
                3.  Lo  schema  di  provvedimento  e'  sottoposto   a
          consultazione pubblica  per  un  periodo  non  inferiore  a
          sessanta giorni. 
                4. Le misure di garanzia sono adottate  nel  rispetto
          di  quanto  previsto  dall'art.   9,   paragrafo   2,   del
          Regolamento, e riguardano  anche  le  cautele  da  adottare
          relativamente a: 
                  a) contrassegni sui veicoli  e  accessi  a  zone  a
          traffico limitato; 
                  b) profili organizzativi  e  gestionali  in  ambito
          sanitario; 
                  c)   modalita'   per   la   comunicazione   diretta
          all'interessato delle diagnosi e  dei  dati  relativi  alla
          propria salute; 
                  d) prescrizioni di medicinali. 
                5. Le misure di garanzia sono adottate in relazione a
          ciascuna categoria dei dati personali di cui  al  comma  1,
          avendo riguardo alle specifiche finalita' del trattamento e
          possono individuare, in conformita' a  quanto  previsto  al
          comma 2, ulteriori condizioni sulla  base  delle  quali  il
          trattamento di tali dati e' consentito. In particolare,  le
          misure di garanzia individuano le misure di sicurezza,  ivi
          comprese   quelle    tecniche    di    cifratura    e    di
          pseudonomizzazione,  le  misure   di   minimizzazione,   le
          specifiche modalita' per l'accesso selettivo ai dati e  per
          rendere  le  informazioni  agli  interessati,  nonche'   le
          eventuali altre misure necessarie  a  garantire  i  diritti
          degli interessati. 
                6. Le  misure  di  garanzia  che  riguardano  i  dati
          genetici e il trattamento dei dati relativi alla salute per
          finalita' di prevenzione, diagnosi e cura nonche' quelle di
          cui al comma 4, lettere b), c) e d), sono adottate  sentito
          il Ministro della salute che, a  tal  fine,  acquisisce  il
          parere del Consiglio superiore di sanita'. Limitatamente ai
          dati genetici, le misure di garanzia  possono  individuare,
          in caso di particolare ed elevato livello  di  rischio,  il
          consenso come ulteriore misura di  protezione  dei  diritti
          dell'interessato, a norma dell'art.  9,  paragrafo  4,  del
          regolamento, o altre cautele specifiche. 
                7. Nel rispetto dei principi in materia di protezione
          dei dati personali, con riferimento agli  obblighi  di  cui
          all'art. 32 del Regolamento, e' ammesso l'utilizzo dei dati
          biometrici con riguardo alle procedure di accesso fisico  e
          logico ai dati  da  parte  dei  soggetti  autorizzati,  nel
          rispetto delle  misure  di  garanzia  di  cui  al  presente
          articolo. 
                8. I dati personali di cui al  comma  1  non  possono
          essere diffusi.» 
                «Art. 154 (Compiti). - 1. Oltre a quanto previsto  da
          specifiche disposizioni e dalla Sezione II del Capo VI  del
          regolamento, il Garante, ai sensi dell'art.  57,  paragrafo
          1, lettera v), del Regolamento medesimo, anche  di  propria
          iniziativa e avvalendosi dell'Ufficio, in conformita'  alla
          disciplina vigente e nei confronti di uno o  piu'  titolari
          del trattamento, ha il compito di: 
                  a) controllare se i trattamenti sono effettuati nel
          rispetto della disciplina applicabile,  anche  in  caso  di
          loro cessazione e con riferimento  alla  conservazione  dei
          dati di traffico; 
                  b) trattare  i  reclami  presentati  ai  sensi  del
          regolamento, e  delle  disposizioni  del  presente  codice,
          anche  individuando  con  proprio   regolamento   modalita'
          specifiche per la trattazione, nonche' fissando annualmente
          le priorita' delle  questioni  emergenti  dai  reclami  che
          potranno   essere   istruite   nel   corso   dell'anno   di
          riferimento; 
                  c) promuovere l'adozione di  regole  deontologiche,
          nei casi di cui all'art. 2-quater; 
                  d) denunciare  i  fatti  configurabili  come  reati
          perseguibili  d'ufficio,  dei  quali  viene  a   conoscenza
          nell'esercizio o a causa delle funzioni; 
                  e)   trasmettere    la    relazione,    predisposta
          annualmente ai  sensi  dell'art.  59  del  Regolamento,  al
          Parlamento e  al  Governo  entro  il  31  maggio  dell'anno
          successivo a quello cui si riferisce; 
                  f)  assicurare  la  tutela  dei  diritti  e   delle
          liberta'  fondamentali   degli   individui   dando   idonea
          attuazione al Regolamento e al presente codice; 
                  g) provvedere altresi' all'espletamento dei compiti
          ad esso attribuiti dal diritto dell'Unione europea o  dello
          Stato   e   svolgere   le   ulteriori   funzioni   previste
          dall'ordinamento. 
                2. Il Garante svolge altresi', ai sensi del comma  1,
          la  funzione  di  controllo  o  assistenza  in  materia  di
          trattamento  dei  dati  personali  prevista  da  leggi   di
          ratifica di accordi o convenzioni internazionali o da  atti
          comunitari o dell'Unione europea e, in particolare: 
                  a) dal Regolamento (CE) n. 1987/2006 del Parlamento
          europeo  e   del   Consiglio,   del   20   dicembre   2006,
          sull'istituzione,   l'esercizio   e   l'uso   del   sistema
          d'informazione Schengen di seconda generazione (SIS  II)  e
          Decisione 2007/533/GAI del Consiglio, del 12  giugno  2007,
          sull'istituzione,   l'esercizio   e   l'uso   del   sistema
          d'informazione Schengen di seconda generazione (SIS II); 
                  b) dal Regolamento  (UE)  2016/794  del  Parlamento
          europeo  e  del  Consiglio,  dell'11   maggio   2016,   che
          istituisce   l'Agenzia   dell'Unione   europea    per    la
          cooperazione  nell'attivita'  di  contrasto   (Europol)   e
          sostituisce   e   abroga   le   decisioni   del   Consiglio
          2009/371/GAI, 2009/934/GAI,  2009/935/GAI,  2009/936/GAI  e
          2009/968/GAI; 
                  c) dal Regolamento (UE)  2015/1525  del  Parlamento
          europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015, che modifica
          il Regolamento (CE) n. 515/97 del Consiglio  relativo  alla
          mutua assistenza  tra  le  autorita'  amministrative  degli
          Stati  membri  e  alla  collaborazione  tra  queste  e   la
          Commissione per assicurare la corretta  applicazione  delle
          normative doganale e agricola e decisione 2009/917/GAI  del
          Consiglio, del 30 novembre 2009, sull'uso  dell'informatica
          nel settore doganale; 
                  d) dal Regolamento (CE) n. 603/2013 del  Parlamento
          europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che istituisce
          l'Eurodac per il  confronto  delle  impronte  digitali  per
          l'efficace applicazione del Regolamento  (UE)  n.  604/2013
          che stabilisce i criteri e i meccanismi  di  determinazione
          dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di
          protezione internazionale presentata  in  uno  degli  Stati
          membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide  e
          per le richieste di confronto con i dati Eurodac presentate
          dalle autorita'  di  contrasto  degli  Stati  membri  e  da
          Europol a fini di contrasto, e che modifica il  Regolamento
          (UE) n. 1077/2011 che istituisce un'agenzia europea per  la
          gestione operativa dei sistemi  IT  su  larga  scala  nello
          spazio di liberta', sicurezza e giustizia; 
                  e) dal Regolamento (CE) n. 767/2008 del  Parlamento
          europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, concernente  il
          sistema di informazione visti (VIS) e lo  scambio  di  dati
          tra Stati membri sui visti per soggiorni  di  breve  durata
          (Regolamento  VIS)  e   decisione   n.   2008/633/GAI   del
          Consiglio, del 23 giugno 2008, relativa all'accesso per  la
          consultazione al sistema di  informazione  visti  (VIS)  da
          parte delle autorita' designate degli  Stati  membri  e  di
          Europol ai fini della  prevenzione,  dell'individuazione  e
          dell'investigazione di reati di terrorismo  e  altri  reati
          gravi; 
                  f) dal Regolamento (CE) n. 1024/2012 del Parlamento
          europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, relativo alla
          cooperazione  amministrativa  attraverso  il   sistema   di
          informazione del mercato interno e che abroga la  decisione
          2008/49/CE  della  Commissione  (Regolamento   IMI)   Testo
          rilevante ai fini del SEE; 
                  g) dalle disposizioni di cui al capitolo  IV  della
          Convenzione n. 108 sulla protezione delle persone  rispetto
          al  trattamento  automatizzato   di   dati   di   carattere
          personale, adottata a Strasburgo il 28 gennaio 1981 e  resa
          esecutiva  con  legge  21  febbraio  1989,  n.  98,   quale
          autorita' designata ai fini della cooperazione tra Stati ai
          sensi dell'art. 13 della convenzione medesima. 
                3. Per quanto non  previsto  dal  Regolamento  e  dal
          presente  codice,  il  Garante   disciplina   con   proprio
          Regolamento, ai sensi dell'art. 156, comma 3, le  modalita'
          specifiche  dei  procedimenti  relativi  all'esercizio  dei
          compiti e dei poteri ad esso attribuiti dal  Regolamento  e
          dal presente codice. 
                4.  Il  Garante   collabora   con   altre   autorita'
          amministrative indipendenti nazionali nello svolgimento dei
          rispettivi compiti. 
                5. Fatti salvi i  termini  piu'  brevi  previsti  per
          legge, il parere del Garante, anche nei casi  di  cui  agli
          articoli 36, paragrafo 4,  del  Regolamento,  e'  reso  nel
          termine di  quarantacinque  giorni  dal  ricevimento  della
          richiesta.  Decorso  il  termine,  l'amministrazione   puo'
          procedere indipendentemente dall'acquisizione  del  parere.
          Quando,  per  esigenze   istruttorie,   non   puo'   essere
          rispettato il  termine  di  cui  al  presente  comma,  tale
          termine puo' essere interrotto per  una  sola  volta  e  il
          parere deve essere reso definitivamente entro venti  giorni
          dal ricevimento degli elementi istruttori  da  parte  delle
          amministrazioni interessate. 
                6.  Copia  dei  provvedimenti  emessi  dall'autorita'
          giudiziaria in relazione a  quanto  previsto  dal  presente
          codice  o  in  materia  di  criminalita'   informatica   e'
          trasmessa, a cura della cancelleria, al Garante. 
                7. Il Garante non e' competente per il controllo  dei
          trattamenti   effettuati   dalle   autorita'    giudiziarie
          nell'esercizio delle loro funzioni.». 
                               Art. 3 
 
 
Misure  per  accelerare  le   assunzioni   mirate   e   il   ricambio
            generazionale nella pubblica amministrazione 
 
  1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 1,  comma  399,  della
legge 30 dicembre 2018, n. 145, le amministrazioni dello Stato, anche
ad  ordinamento  autonomo,  le  agenzie  e  gli  enti  pubblici   non
economici, ivi compresi quelli di cui all'articolo 70, comma  4,  del
decreto legislativo 30 marzo  2001,  n.  165,  possono  procedere,  a
decorrere  dall'anno  2019,  ad  assunzioni  di  personale  a   tempo
indeterminato   nel   limite   di   un   contingente   di   personale
complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 100 per cento di
quella relativa al personale di ruolo cessato  nell'anno  precedente.
Ai Corpi di polizia, al Corpo nazionale  dei  vigili  del  fuoco,  al
comparto della scuola e alle universita' si applica la  normativa  di
settore. 
  2.  Al  fine  di  accrescere  l'efficienza  dell'organizzazione   e
dell'azione amministrativa, le amministrazioni  di  cui  al  comma  1
predispongono il piano dei fabbisogni di cui agli articoli 6 e  6-ter
del decreto legislativo n. 165 del 2001, tenendo conto  dell'esigenza
di  assicurare  l'effettivo  ricambio  generazionale  e  la  migliore
organizzazione del lavoro, nonche', in via prioritaria, di  reclutare
figure professionali con elevate competenze in materia di: 
    a) digitalizzazione; 
    b)  razionalizzazione  e  semplificazione  dei  processi  e   dei
procedimenti amministrativi; 
    c) qualita' dei servizi pubblici; 
    d)  gestione  dei  fondi  strutturali  e   della   capacita'   di
investimento; 
    e) contrattualistica pubblica; 
    f) controllo di gestione e attivita' ispettiva; 
    g) contabilita' pubblica e gestione finanziaria. 
  3. Le assunzioni di cui al comma 1 sono autorizzate con il  decreto
e  le  procedure  di  cui  all'articolo  35,  comma  4,  del  decreto
legislativo n. 165 del 2001, previa richiesta  delle  amministrazioni
interessate, predisposta sulla base del piano dei fabbisogni  di  cui
agli articoli 6 e 6-ter del medesimo decreto legislativo n.  165  del
2001, corredata da analitica dimostrazione delle cessazioni  avvenute
nell'anno    precedente    e    delle    conseguenti    economie    e
dall'individuazione delle unita' da assumere e dei  correlati  oneri.
Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 1, comma 399,  della  legge
30 dicembre 2018, n. 145, a decorrere dall'anno 2019 e' consentito il
cumulo delle risorse, corrispondenti a  economie  da  cessazione  del
personale gia'  maturate,  destinate  alle  assunzioni  per  un  arco
temporale  non  superiore  a  cinque  anni,  a  partire  dal   budget
assunzionale piu' risalente, nel rispetto del piano dei fabbisogni  e
della programmazione finanziaria e contabile. 
  4. Al fine di ridurre i tempi di accesso al pubblico  impiego,  per
il triennio 2019-2021, fatto salvo quanto stabilito dall'articolo  1,
comma 399, della legge 30 dicembre 2018, n. 145,  le  amministrazioni
di cui al comma 1 possono procedere, in deroga a quanto previsto  dal
primo periodo del comma 3 del presente articolo e all'articolo 30 del
decreto legislativo n. 165 del 2001, nel  rispetto  dell'articolo  4,
commi  3  e  3-bis,  del  decreto-legge  31  agosto  2013,  n.   101,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013,  n.  125,
nonche' del piano dei fabbisogni definito secondo i criteri di cui al
comma 2 del presente articolo: 
    a) all'assunzione a  tempo  indeterminato  di  vincitori  o  allo
scorrimento delle graduatorie vigenti, nel limite massimo dell'80 per
cento delle facolta' di assunzione previste dai  commi  1  e  3,  per
ciascun anno; 
    b) all'avvio di procedure concorsuali, nel limite massimo dell'80
per cento delle facolta' di assunzione previste per il corrispondente
triennio, al netto delle risorse di cui alla lettera a),  secondo  le
modalita' di cui all'articolo 4, commi 3-quinquies  e  3-sexies,  del
medesimo decreto-legge n. 101 del 2013 e all'articolo  35,  comma  5,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Le assunzioni  di  cui
alla presente lettera possono essere effettuate successivamente  alla
maturazione della corrispondente facolta' di assunzione. 
  5. Le amministrazioni che si avvalgono della  facolta'  di  cui  al
comma 4  comunicano,  entro  trenta  giorni,  i  dati  relativi  alle
assunzioni  o  all'avvio  delle  procedure   di   reclutamento   alla
Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento  della  funzione
pubblica e al Ministero dell'economia e delle finanze -  Dipartimento
della Ragioneria generale dello Stato, al  fine  di  consentire  agli
stessi di operare i controlli successivi e  procedere  alle  restanti
autorizzazioni, ai sensi del comma 3. 
  6. Per le finalita' del comma 4, nelle more dell'entrata in  vigore
del decreto previsto dall'articolo  1,  comma  300,  della  legge  30
dicembre 2018, n.  145,  e  predisposto  anche  tenendo  conto  delle
lettere a) e b) del presente comma, le procedure concorsuali  di  cui
alla lettera b) del medesimo comma 4  sono  svolte  dal  Dipartimento
della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei  ministri,
con modalita' semplificate, anche in deroga alla disciplina  prevista
dal regolamento di cui al decreto del Presidente della  Repubblica  9
maggio 1994, n. 487, per quanto concerne, in particolare: 
    a)  la  nomina  e  la  composizione  della  commissione  d'esame,
prevedendo la costituzione di sottocommissioni  anche  per  le  prove
scritte e stabilendo che a ciascuna delle sottocommissioni  non  puo'
essere   assegnato   un   numero    di    candidati    inferiore    a
duecentocinquanta; 
    b) la tipologia e le modalita'  di  svolgimento  delle  prove  di
esame, prevedendo: 
      1) la facolta' di far precedere le prove di esame da una  prova
preselettiva, qualora le domande di partecipazione al concorso  siano
in numero superiore a due volte il numero dei posti banditi; 
      2) la possibilita' di svolgere prove  preselettive  consistenti
nella  risoluzione  di  quesiti  a  risposta  multipla,  gestite  con
l'ausilio di enti o istituti specializzati pubblici e privati  e  con
possibilita' di predisposizione dei quesiti da parte degli stessi; 
      3) forme semplificate di svolgimento delle prove scritte, anche
concentrando le medesime in un'unica prova sulle materie previste dal
bando, eventualmente mediante il ricorso a  domande  con  risposta  a
scelta multipla; 
      4) per i profili tecnici, lo svolgimento di prove  pratiche  in
aggiunta a quelle scritte o in sostituzione delle medesime; 
      5) lo svolgimento delle prove di cui ai numeri da 1) a 3) e  la
correzione delle medesime prove anche mediante l'ausilio  di  sistemi
informatici e telematici; 
      6) la valutazione dei titoli solo  dopo  lo  svolgimento  delle
prove orali nei casi di assunzione per determinati  profili  mediante
concorso per titoli ed esami; 
      7) l'attribuzione, singolarmente o per categoria di titoli,  di
un punteggio fisso stabilito dal bando,  con  la  previsione  che  il
totale dei punteggi per titoli non puo' essere superiore ad un  terzo
del punteggio complessivo attribuibile. 
  7. Per le finalita' di  cui  al  comma  4,  il  Dipartimento  della
funzione  pubblica  della  Presidenza  del  Consiglio  dei   ministri
provvede allo sviluppo di un portale del reclutamento per la raccolta
e la gestione, con  modalita'  automatizzate  e  nel  rispetto  delle
disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento  europeo  e
del Consiglio, del 27  aprile  2016,  e  del  codice  in  materia  di
protezione dei dati personali,  di  cui  al  decreto  legislativo  30
giugno 2003, n. 196, delle  domande  di  partecipazione  ai  concorsi
pubblici e delle fasi delle procedure concorsuali, anche mediante  la
creazione del fascicolo  elettronico  del  candidato.  All'attuazione
delle disposizioni del presente comma si provvede  nell'ambito  delle
risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili  a  legislazione
vigente e, comunque, senza nuovi o  maggiori  oneri  per  la  finanza
pubblica. 
  8. Fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 1, comma  399,  della
legge 30 dicembre 2018, n. 145, al fine di ridurre i tempi di accesso
al pubblico impiego, nel triennio 2019-2021, le procedure concorsuali
bandite dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1,  comma
2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  e  le  conseguenti
assunzioni possono essere  effettuate  senza  il  previo  svolgimento
delle  procedure  previste  dall'articolo  30  del  medesimo  decreto
legislativo n. 165 del 2001. 
  9. Al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate  le
seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 34: 
      1) al comma 4, il terzo periodo  e'  sostituito  dal  seguente:
«Fermo restando quanto previsto  dall'articolo  33,  il  rapporto  di
lavoro   si   intende   definitivamente   risolto   alla   data   del
raggiungimento del periodo massimo di  fruizione  dell'indennita'  di
cui  al  comma  8  del  medesimo  articolo  33,  ovvero,  prima   del
raggiungimento di detto periodo massimo,  qualora  il  dipendente  in
disponibilita' rinunci o non accetti  per  due  volte  l'assegnazione
disposta ai sensi dell'articolo 34-bis  nell'ambito  della  provincia
dallo stesso indicata»; 
      2) al comma 6, primo periodo, dopo le  parole:  «dodici  mesi,»
sono inserite le seguenti:  «ad  esclusione  di  quelle  relative  al
conferimento di incarichi dirigenziali  ai  sensi  dell'articolo  19,
comma 6, nonche' al conferimento degli incarichi di cui  all'articolo
110 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli  enti  locali,
di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e  all'articolo
15-septies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502,» e  dopo
le parole: «iscritto nell'apposito elenco» sono aggiunte le seguenti:
«e in possesso della qualifica e  della  categoria  di  inquadramento
occorrenti»; 
    b) all'articolo 34-bis: 
      1) al comma 2  e'  aggiunto,  in  fine,  il  seguente  periodo:
«L'amministrazione   destinataria   comunica   tempestivamente   alla
Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento  della  funzione
pubblica e alle strutture regionali e provinciali di cui all'articolo
34, comma 3, la rinuncia o la mancata accettazione  dell'assegnazione
da parte del dipendente in disponibilita'»; 
      2) al comma 4, le parole: «decorsi due  mesi»  sono  sostituite
dalle seguenti: «decorsi quarantacinque giorni»; 
    c) all'articolo 39: 
      1)  al  comma  1,  le  parole:  «Le  amministrazioni  pubbliche
promuovono o propongono programmi  di  assunzioni  per  portatori  di
handicap ai sensi dell'articolo 11 della legge 12 marzo 1999, n. 68,»
sono  sostituite  dalle  seguenti:  «Le   amministrazioni   pubbliche
promuovono o propongono, anche per profili professionali delle aree o
categorie previste dai contratti collettivi di comparto per  i  quali
non e' previsto il solo requisito della  scuola  dell'obbligo  e  nel
rispetto dei principi di cui all'articolo 35, comma 3,  del  presente
decreto, programmi di assunzioni  ai  sensi  dell'articolo  11  della
legge 12 marzo 1999,  n.  68,  destinati  ai  soggetti  titolari  del
diritto al collocamento obbligatorio previsto dagli articoli 3  e  18
della medesima legge n. 68 del 1999 e dall'articolo 1, comma 2, della
legge 23 novembre 1998, n. 407,»; 
      2)  la  rubrica  e'  sostituita  dalla  seguente:   «Assunzioni
obbligatorie e tirocinio delle categorie protette». 
  10. Nell'ambito delle procedure concorsuali  di  cui  al  comma  4,
lettera  b),  le  amministrazioni  tengono  conto   degli   eventuali
specifici titoli di preferenza previsti dalle disposizioni vigenti. 
  11. Fermo restando quanto previsto dalle vigenti  disposizioni  per
la composizione delle commissioni esaminatrici dei  concorsi  per  il
reclutamento  del  personale  di  cui  all'articolo  3  del   decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il presidente  e  i  membri  delle
commissioni esaminatrici dei concorsi pubblici  per  l'accesso  a  un
pubblico impiego possono essere scelti  anche  tra  il  personale  in
quiescenza da non piu' di quattro anni alla data di pubblicazione del
bando  di  concorso,  che  sia  in  possesso  dei  requisiti  di  cui
all'articolo 35, comma 3, lettera e), del decreto legislativo n.  165
del 2001. Agli incarichi di cui al precedente periodo non si  applica
la disciplina di cui all'articolo 5, comma  9,  del  decreto-legge  6
luglio 2012, n. 95, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  7
agosto  2012,  n.   135.   Ferme   restando   le   altre   cause   di
inconferibilita' o di incompatibilita'  previste  dalla  legislazione
vigente,  la  risoluzione  del  rapporto   di   lavoro   per   motivi
disciplinari, per ragioni di salute  o  per  decadenza  dall'impiego,
comunque  determinata,  e'  causa  di  esclusione  dalla  nomina  del
dipendente, anche in quiescenza, a presidente  o  componente  di  una
commissione esaminatrice di un concorso pubblico per l'accesso  a  un
pubblico impiego. 
  12. Gli incarichi di presidente, di membro o di segretario  di  una
commissione esaminatrice di un concorso pubblico per l'accesso  a  un
pubblico impiego, anche laddove si  tratti  di  concorsi  banditi  da
un'amministrazione diversa da quella di appartenenza e ferma restando
in questo caso la necessita' dell'autorizzazione di cui  all'articolo
53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, si  considerano  ad
ogni effetto di legge conferiti in ragione dell'ufficio ricoperto dal
dipendente pubblico o comunque conferiti dall'amministrazione  presso
cui presta servizio o su designazione della stessa. 
  13. Con decreto del Presidente del Consiglio  dei  ministri  o  del
Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni  dalla
data  di  entrata  in  vigore  della  presente  legge,  si   provvede
all'aggiornamento, anche in  deroga  all'articolo  6,  comma  3,  del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, dei compensi da corrispondere  al
presidente, ai membri e al segretario delle commissioni  esaminatrici
dei concorsi pubblici per l'accesso a  un  pubblico  impiego  indetti
dalle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento  autonomo,  e
dagli enti pubblici non economici  nazionali,  nonche'  al  personale
addetto alla vigilanza delle medesime prove  concorsuali,  secondo  i
criteri stabiliti con il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri 23 marzo 1995, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.  134
del 10 giugno 1995. I compensi stabiliti con il  decreto  di  cui  al
precedente  periodo  sono  dovuti  ai  componenti  delle  commissioni
esaminatrici dei  concorsi  pubblici  per  l'accesso  a  un  pubblico
impiego nominate successivamente alla data di entrata in vigore della
presente legge. All'attuazione del presente  comma  si  provvede  nei
limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, senza  nuovi
o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 
  14. Fermo  restando  il  limite  di  cui  all'articolo  23-ter  del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni,
dalla  legge  22  dicembre  2011,  n.  214,  la  disciplina  di   cui
all'articolo 24, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo  2001,  n.
165, non si applica ai compensi dovuti al personale dirigenziale  per
l'attivita' di presidente o di membro della commissione  esaminatrice
di un concorso pubblico per l'accesso a un pubblico impiego. 
  15.  Al  fine  di  accelerare  la  composizione  delle  commissioni
esaminatrici  dei  concorsi  pubblici  svolti  secondo  le  modalita'
previste dall'articolo 4, comma  3-quinquies,  del  decreto-legge  31
agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  30
ottobre 2013, n. 125,  e  dall'articolo  35,  comma  5,  del  decreto
legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  e'   istituito   presso   il
Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza  del  Consiglio
dei ministri, che lo gestisce e lo  aggiorna,  l'Albo  nazionale  dei
componenti delle commissioni esaminatrici di concorso, articolato  in
sottosezioni  su  base  regionale  e  per  aree  o  settori  tematici
omogenei.  L'iscrizione  all'Albo  ha  durata  di  tre  anni  ed   e'
rinnovabile per una sola volta.  Con  decreto  del  Ministro  per  la
pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, adottato ai sensi dell'articolo  17,  comma  3,  della
legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti, fermo  restando  quanto
previsto dai commi da 11 a 14 del presente articolo, i requisiti  per
l'iscrizione  nell'Albo,  le   cause   di   incompatibilita'   e   di
inconferibilita' dell'incarico nonche' le modalita' di gestione e  di
aggiornamento dell'Albo e sono individuate le sottosezioni in cui  e'
articolato l'Albo medesimo. Fino all'adozione del decreto di  cui  al
terzo periodo,  le  commissioni  esaminatrici  continuano  ad  essere
costituite secondo le disposizioni vigenti in materia  alla  data  di
entrata in vigore della presente legge. All'attuazione  del  presente
comma si provvede nell'ambito  delle  risorse  umane,  finanziarie  e
strumentali disponibili a legislazione  vigente  e,  comunque,  senza
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 
  16. Sulla base di convenzione con il  Dipartimento  della  funzione
pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, l'Albo  di  cui
al  comma  15  puo'  essere  utilizzato  per  la   formazione   delle
commissioni esaminatrici dei concorsi pubblici  per  l'accesso  a  un
pubblico impiego svolti secondo modalita' diverse da quelle  previste
dall'articolo 4, comma 3-quinquies, del decreto-legge 31 agosto 2013,
n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30  ottobre  2013,
n. 125, e dall'articolo 35, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165. 
          Note all'art. 3: 
 
              - Si riporta il testo dell'art. 1,  commi  300  e  399,
          della legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante «Bilancio  di
          previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2019  e
          bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021»: 
                «300.  Fatta  salva  l'esigenza  di  professionalita'
          aventi competenze di spiccata specificita' e  fermo  quanto
          previsto per il reclutamento  del  personale  di  cui  alla
          lettera a) del  comma  313  e  di  cui  al  comma  335,  le
          procedure concorsuali autorizzate a  valere  sulle  risorse
          del fondo di cui all'art. 1, comma 365, lettera  b),  della
          legge 11 dicembre 2016, n. 232, come rifinanziato ai  sensi
          del comma 298 del presente articolo, sono  svolte,  secondo
          le  indicazioni  dei  piani  di  fabbisogno   di   ciascuna
          amministrazione,  mediante  concorsi  pubblici  unici,  per
          esami  o  per  titoli  ed  esami,  in  relazione  a  figure
          professionali omogenee.  I  predetti  concorsi  unici  sono
          organizzati dal Dipartimento della funzione pubblica  della
          Presidenza del Consiglio dei ministri per il tramite  della
          Commissione    per    l'attuazione    del    Progetto    di
          Riqualificazione delle Pubbliche  Amministrazioni  (RIPAM),
          di cui al decreto interministeriale 25 luglio 1994, che  si
          avvale  dell'Associazione  Formez  PA,  e  possono   essere
          espletati con modalita' semplificate definite  con  decreto
          del Ministro per la pubblica amministrazione  da  adottare,
          ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988,
          n. 400, entro due mesi dalla  data  di  entrata  in  vigore
          della presente  legge,  anche  in  deroga  alla  disciplina
          prevista dai regolamenti di cui al decreto  del  Presidente
          della Repubblica 9 maggio 1994,  n.  487,  al  decreto  del
          Presidente della Repubblica 24 settembre 2004, n. 272, e al
          decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013,  n.
          70. Le procedure concorsuali e le  conseguenti  assunzioni,
          finanziate con le risorse del  fondo  di  cui  all'art.  1,
          comma 365, lettera b), della legge  11  dicembre  2016,  n.
          232, come rifinanziato ai sensi del comma 298 del  presente
          articolo, sono effettuate senza il previo svolgimento delle
          procedure previste dall'art. 30 del decreto legislativo  30
          marzo 2001, n. 165.». 
                «399. Per l'anno 2019, la  Presidenza  del  Consiglio
          dei ministri, i Ministeri, gli enti pubblici non  economici
          e le agenzie fiscali, in relazione alle ordinarie  facolta'
          assunzionali  riferite  al  predetto  anno,   non   possono
          effettuare assunzioni di personale  a  tempo  indeterminato
          con decorrenza  giuridica  ed  economica  anteriore  al  15
          novembre 2019. Per le universita' la disposizione di cui al
          periodo  precedente  si  applica  con  riferimento  al   1°
          dicembre  2019  relativamente   alle   ordinarie   facolta'
          assunzionali  dello  stesso  anno.  Sono  fatti  salvi  gli
          inquadramenti al ruolo di  professore  associato  ai  sensi
          dell'art. 24, comma 5, della legge  30  dicembre  2010,  n.
          240, che possono essere disposti nel corso  dell'anno  2019
          al termine del contratto come ricercatore di  cui  all'art.
          24, comma 3, lettera b), della stessa legge.». 
              - Per i riferimenti agli articoli 1, comma 2, e  3  del
          decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.   165,   vedasi,
          rispettivamente, in Note all'art. 1 e in Note  all'art.  2;
          si riporta il testo degli articoli 6, 6-ter, 19,  comma  6,
          24, comma 3, 30, 33, 35, commi 3, 4 e 5, 53 e 70, comma  4,
          del medesimo decreto legislativo 30  marzo  2001,  n.  165;
          infine, si riporta il testo degli articoli 34, 34-bis e  39
          del citato  decreto  legislativo  n.  165  del  2001,  come
          modificati dalla presente legge: 
                «Art. 6 (Organizzazione degli uffici e fabbisogni  di
          personale). - 1. Le amministrazioni  pubbliche  definiscono
          l'organizzazione degli uffici  per  le  finalita'  indicate
          all'art. 1, comma 1, adottando,  in  conformita'  al  piano
          triennale dei fabbisogni  di  cui  al  comma  2,  gli  atti
          previsti dai rispettivi  ordinamenti,  previa  informazione
          sindacale, ove prevista nei contratti collettivi nazionali. 
                2. Allo scopo di ottimizzare l'impiego delle  risorse
          pubbliche disponibili e perseguire obiettivi di performance
          organizzativa,  efficienza,  economicita'  e  qualita'  dei
          servizi ai cittadini, le amministrazioni pubbliche adottano
          il piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza
          con la pianificazione pluriennale delle attivita'  e  della
          performance, nonche' con le linee di indirizzo  emanate  ai
          sensi dell'art. 6-ter. Qualora siano individuate  eccedenze
          di personale, si applica l'art. 33. Nell'ambito del  piano,
          le    amministrazioni    pubbliche    curano     l'ottimale
          distribuzione delle risorse umane attraverso la  coordinata
          attuazione dei processi di mobilita' e di reclutamento  del
          personale,  anche  con  riferimento  alle  unita'  di   cui
          all'art. 35, comma 2. Il piano triennale indica le  risorse
          finanziarie destinate all'attuazione del piano, nei  limiti
          delle risorse quantificate sulla base della  spesa  per  il
          personale in servizio e di quelle  connesse  alle  facolta'
          assunzionali previste a legislazione vigente. 
                3. In sede di definizione del piano di cui  al  comma
          2, ciascuna amministrazione  indica  la  consistenza  della
          dotazione organica e la sua eventuale rimodulazione in base
          ai fabbisogni programmati e secondo le linee  di  indirizzo
          di cui all'art. 6-ter, nell'ambito  del  potenziale  limite
          finanziario massimo della medesima  e  di  quanto  previsto
          dall'art. 2, comma 10-bis, del decreto-legge 6 luglio 2012,
          n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7  agosto
          2012, n. 135, garantendo la neutralita'  finanziaria  della
          rimodulazione. Resta  fermo  che  la  copertura  dei  posti
          vacanti avviene nei limiti delle  assunzioni  consentite  a
          legislazione vigente. 
                4. Nelle amministrazioni statali, il piano di cui  al
          comma 2, adottato annualmente dall'organo  di  vertice,  e'
          approvato, anche per le finalita' di cui all'art. 35, comma
          4, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  o
          del Ministro delegato, su proposta del Ministro competente,
          di concerto con il Ministro dell'economia e delle  finanze.
          Per le altre amministrazioni pubbliche il  piano  triennale
          dei fabbisogni, adottato  annualmente  nel  rispetto  delle
          previsioni di cui ai commi 2 e 3, e' approvato  secondo  le
          modalita' previste dalla disciplina dei propri ordinamenti.
          Nell'adozione degli atti  di  cui  al  presente  comma,  e'
          assicurata  la  preventiva  informazione   sindacale,   ove
          prevista nei contratti collettivi nazionali. 
                4-bis. 
                5. Per la Presidenza del Consiglio dei ministri,  per
          il  Ministero  degli  affari   esteri,   nonche'   per   le
          amministrazioni che esercitano competenze istituzionali  in
          materia di difesa e sicurezza dello Stato, di polizia e  di
          giustizia, sono fatte  salve  le  particolari  disposizioni
          dettate dalle normative di settore. L'art. 5, comma 3,  del
          decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, relativamente
          al  personale  appartenente  alle  Forze  di   polizia   ad
          ordinamento civile, si interpreta nel senso che al predetto
          personale non si applica l'art. 16  dello  stesso  decreto.
          Restano salve le disposizioni vigenti per la determinazione
          delle dotazioni organiche del personale  degli  istituti  e
          scuole  di  ogni  ordine  e  grado  e   delle   istituzioni
          educative. Le attribuzioni del Ministero dell'universita' e
          della ricerca scientifica e tecnologica, relative  a  tutto
          il personale tecnico e  amministrativo  universitario,  ivi
          compresi i  dirigenti,  sono  devolute  all'universita'  di
          appartenenza. Parimenti sono  attribuite  agli  osservatori
          astronomici, astrofisici e vesuviano tutte le  attribuzioni
          del Ministero dell'universita' e della ricerca  scientifica
          e tecnologica in materia  di  personale,  ad  eccezione  di
          quelle relative al reclutamento del personale di ricerca. 
                6. Le amministrazioni pubbliche  che  non  provvedono
          agli adempimenti di cui al presente  articolo  non  possono
          assumere nuovo personale. 
                6-bis. Sono fatte salve le procedure di  reclutamento
          del personale docente, educativo e amministrativo,  tecnico
          e  ausiliario  (ATA)  delle  istituzioni   scolastiche   ed
          educative statali, delle  istituzioni  di  alta  formazione
          artistica,  musicale  e  coreutica  e   delle   istituzioni
          universitarie, nonche' degli enti pubblici  di  ricerca  di
          cui al decreto legislativo 25 novembre 2016,  n.  218.  Per
          gli enti del servizio sanitario nazionale sono fatte  salve
          le particolari  disposizioni  dettate  dalla  normativa  di
          settore.» 
                «Art. 6-ter (Linee di indirizzo per la pianificazione
          dei fabbisogni di personale). - 1. Con  decreti  di  natura
          non   regolamentare   adottati   dal   Ministro   per    la
          semplificazione e la pubblica amministrazione  di  concerto
          con  il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,   sono
          definite, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica,
          linee  di  indirizzo  per  orientare   le   amministrazioni
          pubbliche nella predisposizione dei  rispettivi  piani  dei
          fabbisogni di personale ai  sensi  dell'art.  6,  comma  2,
          anche con riferimento a fabbisogni prioritari  o  emergenti
          di nuove figure e competenze professionali. 
                2. Le linee di indirizzo  di  cui  al  comma  1  sono
          definite  anche  sulla   base   delle   informazioni   rese
          disponibili  dal  sistema  informativo  del  personale  del
          Ministero dell'economia  e  delle  finanze  -  Dipartimento
          della Ragioneria generale dello Stato, di cui all'art. 60. 
                3. Con riguardo alle regioni, agli enti regionali, al
          sistema sanitario nazionale e agli enti locali,  i  decreti
          di cui al comma 1 sono adottati previa intesa  in  sede  di
          Conferenza unificata di cui  all'art.  8,  comma  6,  della
          legge 5 giugno 2003, n. 131. Con riguardo  alle  aziende  e
          agli enti del Servizio sanitario nazionale,  i  decreti  di
          cui al comma 1 sono  adottati  di  concerto  anche  con  il
          Ministro della salute. 
                4.  Le  modalita'  di  acquisizione  dei   dati   del
          personale di cui all'art. 60 sono a tal  fine  implementate
          per   consentire    l'acquisizione    delle    informazioni
          riguardanti   le   professioni   e   relative    competenze
          professionali, nonche' i dati correlati ai fabbisogni. 
                5. Ciascuna amministrazione pubblica comunica secondo
          le modalita' definite dall'art. 60 le predette informazioni
          e  i  relativi  aggiornamenti  annuali  che  vengono   resi
          tempestivamente disponibili al Dipartimento della  funzione
          pubblica. La  comunicazione  dei  contenuti  dei  piani  e'
          effettuata entro trenta giorni dalla loro  adozione  e,  in
          assenza  di  tale  comunicazione,  e'  fatto  divieto  alle
          amministrazioni di procedere alle assunzioni. 
                6. Qualora, sulla base  del  monitoraggio  effettuato
          dal Ministero dell'economia e delle finanze di  intesa  con
          il  Dipartimento  della  funzione  pubblica  attraverso  il
          sistema informativo di cui al comma 2, con riferimento alle
          amministrazioni dello  Stato,  si  rilevino  incrementi  di
          spesa  correlati  alle  politiche  assunzionali   tali   da
          compromettere gli obiettivi  e  gli  equilibri  di  finanza
          pubblica, il Ministro per la semplificazione e la  pubblica
          amministrazione, con decreto di natura  non  regolamentare,
          di concerto con il Ministro dell'economia e delle  finanze,
          adotta le  necessarie  misure  correttive  delle  linee  di
          indirizzo di cui al comma 1.  Con  riguardo  alle  regioni,
          agli enti regionali, al sistema sanitario nazionale ed agli
          enti locali, le misure  correttive  sono  adottate  con  le
          modalita' di cui al comma 3.» 
                «Art. 19  (Incarichi  di  funzioni  dirigenziali).  -
          Omissis. 
                6. Gli incarichi di cui ai commi da  1  a  5  possono
          essere conferiti, da  ciascuna  amministrazione,  entro  il
          limite del  10  per  cento  della  dotazione  organica  dei
          dirigenti appartenenti alla prima fascia dei ruoli  di  cui
          all'art. 23 e dell'8 per cento della dotazione organica  di
          quelli  appartenenti   alla   seconda   fascia,   a   tempo
          determinato ai soggetti indicati  dal  presente  comma.  La
          durata di tali incarichi, comunque, non puo' eccedere,  per
          gli incarichi di funzione dirigenziale di cui ai commi 3  e
          4, il termine di tre anni, e, per gli  altri  incarichi  di
          funzione dirigenziale, il  termine  di  cinque  anni.  Tali
          incarichi sono conferiti, fornendone esplicita motivazione,
          a  persone  di  particolare  e  comprovata   qualificazione
          professionale,     non      rinvenibile      nei      ruoli
          dell'Amministrazione,  che  abbiano  svolto  attivita'   in
          organismi  ed  enti  pubblici  o  privati  ovvero   aziende
          pubbliche o private con esperienza acquisita per almeno  un
          quinquennio  in  funzioni  dirigenziali,  o   che   abbiano
          conseguito una particolare specializzazione  professionale,
          culturale  e  scientifica   desumibile   dalla   formazione
          universitaria   e   postuniversitaria,   da   pubblicazioni
          scientifiche e da concrete esperienze  di  lavoro  maturate
          per almeno un  quinquennio,  anche  presso  amministrazioni
          statali,  ivi  comprese   quelle   che   conferiscono   gli
          incarichi, in posizioni funzionali previste  per  l'accesso
          alla dirigenza, o che provengano dai settori della ricerca,
          della docenza universitaria, delle magistrature e dei ruoli
          degli avvocati e procuratori dello  Stato.  Il  trattamento
          economico  puo'  essere   integrato   da   una   indennita'
          commisurata alla  specifica  qualificazione  professionale,
          tenendo conto della  temporaneita'  del  rapporto  e  delle
          condizioni di mercato relative alle  specifiche  competenze
          professionali. Per il periodo di  durata  dell'incarico,  i
          dipendenti delle pubbliche amministrazioni  sono  collocati
          in   aspettativa   senza   assegni,   con    riconoscimento
          dell'anzianita' di servizio.  La  formazione  universitaria
          richiesta dal presente comma non puo' essere  inferiore  al
          possesso della laurea specialistica o magistrale ovvero del
          diploma  di   laurea   conseguito   secondo   l'ordinamento
          didattico previgente al regolamento di cui al  decreto  del
          Ministro dell'universita' e  della  ricerca  scientifica  e
          tecnologica 3 novembre 1999, n. 509. 
                Omissis.» 
                «Art. 24 (Trattamento economico). - Omissis. 
                3. Il trattamento economico determinato ai sensi  dei
          commi 1 e  2  remunera  tutte  le  funzioni  ed  i  compiti
          attribuiti ai dirigenti  in  base  a  quanto  previsto  dal
          presente  decreto,  nonche'  qualsiasi  incarico  ad   essi
          conferito in ragione del loro ufficio o comunque  conferito
          dall'amministrazione presso  cui  prestano  servizio  o  su
          designazione della stessa; i compensi dovuti dai terzi sono
          corrisposti direttamente alla  medesima  amministrazione  e
          confluiscono  nelle  risorse   destinate   al   trattamento
          economico accessorio della dirigenza. 
                Omissis.» 
                «Art.  30  (Passaggio  diretto   di   personale   tra
          amministrazioni diverse). - 1. Le  amministrazioni  possono
          ricoprire posti  vacanti  in  organico  mediante  passaggio
          diretto  di  dipendenti  di  cui  all'art.  2,   comma   2,
          appartenenti a una qualifica corrispondente e  in  servizio
          presso  altre  amministrazioni,  che  facciano  domanda  di
          trasferimento,  previo  assenso   dell'amministrazione   di
          appartenenza. Le amministrazioni, fissando  preventivamente
          i  requisiti  e  le  competenze  professionali   richieste,
          pubblicano sul proprio sito istituzionale, per  un  periodo
          pari almeno a trenta giorni, un bando in cui sono  indicati
          i  posti  che  intendono  ricoprire  attraverso   passaggio
          diretto  di  personale  di   altre   amministrazioni,   con
          indicazione dei requisiti da possedere. In via sperimentale
          e  fino  all'introduzione  di  nuove   procedure   per   la
          determinazione dei fabbisogni standard di  personale  delle
          amministrazioni pubbliche, per il trasferimento tra le sedi
          centrali di differenti ministeri, agenzie ed enti  pubblici
          non  economici  nazionali  non   e'   richiesto   l'assenso
          dell'amministrazione di appartenenza, la quale  dispone  il
          trasferimento    entro    due    mesi    dalla    richiesta
          dell'amministrazione di destinazione, fatti salvi i termini
          per il preavviso e a condizione  che  l'amministrazione  di
          destinazione  abbia  una  percentuale  di   posti   vacanti
          superiore   all'amministrazione   di   appartenenza.    Per
          agevolare le  procedure  di  mobilita'  la  Presidenza  del
          Consiglio  dei  ministri  -  Dipartimento  della   funzione
          pubblica istituisce un portale finalizzato all'incontro tra
          la domanda e l'offerta di mobilita'. 
                1-bis.  L'amministrazione  di  destinazione  provvede
          alla riqualificazione dei  dipendenti  la  cui  domanda  di
          trasferimento e' accolta,  eventualmente  avvalendosi,  ove
          sia necessario predisporre percorsi specifici o  settoriali
          di formazione, della Scuola nazionale dell'amministrazione.
          All'attuazione del presente comma si  provvede  utilizzando
          le risorse umane, strumentali e finanziarie  disponibili  a
          legislazione vigente e, comunque, senza  nuovi  o  maggiori
          oneri per la finanza pubblica. 
                1-ter. La dipendente vittima di  violenza  di  genere
          inserita in specifici percorsi di  protezione,  debitamente
          certificati dai servizi sociali del  comune  di  residenza,
          puo'  presentare  domanda   di   trasferimento   ad   altra
          amministrazione pubblica ubicata in un  comune  diverso  da
          quello     di     residenza,      previa      comunicazione
          all'amministrazione di appartenenza. Entro quindici  giorni
          dalla   suddetta   comunicazione    l'amministrazione    di
          appartenenza    dispone     il     trasferimento     presso
          l'amministrazione indicata dalla dipendente, ove  vi  siano
          posti   vacanti   corrispondenti   alla    sua    qualifica
          professionale. 
                2. Nell'ambito dei rapporti di lavoro di cui all'art.
          2,  comma  2,  i  dipendenti  possono   essere   trasferiti
          all'interno della stessa amministrazione o, previo  accordo
          tra    le    amministrazioni    interessate,    in    altra
          amministrazione, in sedi  collocate  nel  territorio  dello
          stesso comune ovvero a distanza non superiore  a  cinquanta
          chilometri  dalla  sede  cui  sono  adibiti.  Ai  fini  del
          presente comma non si applica il terzo  periodo  del  primo
          comma dell'art. 2103 del codice  civile.  Con  decreto  del
          Ministro   per   la   semplificazione   e    la    pubblica
          amministrazione, previa consultazione con le confederazioni
          sindacali rappresentative e previa intesa, ove  necessario,
          in sede di conferenza  unificata  di  cui  all'art.  8  del
          decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, possono  essere
          fissati  criteri  per  realizzare  i  processi  di  cui  al
          presente comma, anche con passaggi diretti di personale tra
          amministrazioni senza  preventivo  accordo,  per  garantire
          l'esercizio delle funzioni  istituzionali  da  parte  delle
          amministrazioni che  presentano  carenze  di  organico.  Le
          disposizioni di cui  al  presente  comma  si  applicano  ai
          dipendenti con figli di eta'  inferiore  a  tre  anni,  che
          hanno diritto al congedo parentale, e ai  soggetti  di  cui
          all'art. 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n.  104,
          e successive modificazioni, con il  consenso  degli  stessi
          alla prestazione  della  propria  attivita'  lavorativa  in
          un'altra sede. 
                2.1. Nei casi di cui ai commi 1 e 2 per i  quali  sia
          necessario un trasferimento di risorse, si applica il comma
          2.3. 
                2.2  I   contratti   collettivi   nazionali   possono
          integrare  le  procedure   e   i   criteri   generali   per
          l'attuazione di quanto previsto dai commi 1 e 2. Sono nulli
          gli  accordi,  gli  atti  o  le  clausole   dei   contratti
          collettivi in contrasto con le disposizioni di cui ai commi
          1 e 2. 
                2.3 Al fine di favorire i processi di cui ai commi  1
          e 2, e' istituito, nello stato di previsione del  Ministero
          dell'economia  e  delle  finanze,  un  fondo  destinato  al
          miglioramento  dell'allocazione  del  personale  presso  le
          pubbliche amministrazioni, con una dotazione di 15  milioni
          di euro per l'anno 2014 e di 30 milioni di euro a decorrere
          dall'anno  2015,   da   attribuire   alle   amministrazioni
          destinatarie dei predetti processi. Al fondo  confluiscono,
          altresi', le risorse corrispondenti al cinquanta per  cento
          del trattamento economico spettante al personale trasferito
          mediante  versamento  all'entrata  dello  Stato  da   parte
          dell'amministrazione     cedente      e      corrispondente
          riassegnazione  al  fondo   ovvero   mediante   contestuale
          riduzione  dei  trasferimenti  statali  all'amministrazione
          cedente. I criteri di utilizzo e le modalita'  di  gestione
          delle risorse del fondo  sono  stabiliti  con  decreto  del
          Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto  con  il
          Ministro dell'economia e delle finanze. In  sede  di  prima
          applicazione,  nell'assegnazione  delle   risorse   vengono
          prioritariamente   valutate   le   richieste    finalizzate
          all'ottimale  funzionamento  degli  uffici  giudiziari  che
          presentino    rilevanti    carenze    di    personale     e
          conseguentemente  alla  piena  applicazione  della  riforma
          delle province di cui alla legge 7 aprile 2014, n.  56.  Le
          risorse sono assegnate alle amministrazioni di destinazione
          sino al momento di effettiva  permanenza  in  servizio  del
          personale oggetto delle procedure di cui ai commi 1 e 2. 
                2.4 Agli oneri derivanti  dall'attuazione  del  comma
          2.3, pari a 15 milioni di euro  per  l'anno  2014  e  a  30
          milioni di euro a decorrere dall'anno  2015,  si  provvede,
          quanto a 6 milioni di euro per l'anno 2014 e a 9 milioni di
          euro a decorrere dal 2015 mediante corrispondente riduzione
          dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 3,  comma  97,
          della legge 24 dicembre 2007, n. 244, quanto a 9 milioni di
          euro a decorrere dal 2014 mediante corrispondente riduzione
          dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1,  comma  14,
          del decreto-legge del 3 ottobre 2006, n. 262 convertito con
          modificazioni, dalla legge  24  novembre  2006,  n.  286  e
          quanto a 12 milioni di euro a decorrere dal  2015  mediante
          corrispondente riduzione dell'autorizzazione  di  spesa  di
          cui all'art. 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2006, n.
          296. A decorrere dall'anno 2015, il fondo di cui  al  comma
          2.3 puo' essere rideterminato ai sensi dell'art. 11,  comma
          3, lettera d), della legge 31 dicembre  2009,  n.  196.  Il
          Ministro dell'economia e delle finanze  e'  autorizzato  ad
          apportare con propri decreti le  occorrenti  variazioni  di
          bilancio per l'attuazione del presente articolo. 
                2-bis.  Le  amministrazioni,   prima   di   procedere
          all'espletamento di procedure concorsuali, finalizzate alla
          copertura di posti vacanti in organico, devono attivare  le
          procedure di mobilita' di cui al comma 1,  provvedendo,  in
          via prioritaria, all'immissione in  ruolo  dei  dipendenti,
          provenienti  da  altre  amministrazioni,  in  posizione  di
          comando o di fuori ruolo,  appartenenti  alla  stessa  area
          funzionale, che facciano domanda di trasferimento nei ruoli
          delle  amministrazioni  in  cui   prestano   servizio.   Il
          trasferimento e' disposto, nei limiti  dei  posti  vacanti,
          con  inquadramento   nell'area   funzionale   e   posizione
          economica  corrispondente  a  quella  posseduta  presso  le
          amministrazioni  di  provenienza;  il  trasferimento   puo'
          essere disposto anche se la vacanza sia  presente  in  area
          diversa  da  quella   di   inquadramento   assicurando   la
          necessaria neutralita' finanziaria. 
                2-ter. L'immissione in ruolo di cui al  comma  2-bis,
          limitatamente alla Presidenza del Consiglio dei ministri  e
          al  Ministero  degli  affari  esteri,  in   ragione   della
          specifica professionalita' richiesta ai propri  dipendenti,
          avviene  previa  valutazione  comparativa  dei  titoli   di
          servizio e di studio, posseduti dai dipendenti comandati  o
          fuori ruolo al momento della presentazione della domanda di
          trasferimento,  nei   limiti   dei   posti   effettivamente
          disponibili. 
                2-quater. La Presidenza del Consiglio  dei  ministri,
          per fronteggiare le situazioni di  emergenza  in  atto,  in
          ragione  della  specifica  professionalita'  richiesta   ai
          propri dipendenti puo' procedere alla riserva di  posti  da
          destinare  al  personale  assunto  con  ordinanza  per   le
          esigenze della Protezione civile  e  del  servizio  civile,
          nell'ambito delle procedure concorsuali di cui all'art.  3,
          comma 59, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e  all'art.
          1, comma 95, della legge 30 dicembre 2004, n. 311". 
                2-quinquies.  Salvo  diversa  previsione,  a  seguito
          dell'iscrizione   nel   ruolo    dell'amministrazione    di
          destinazione, al dipendente  trasferito  per  mobilita'  si
          applica  esclusivamente   il   trattamento   giuridico   ed
          economico,  compreso  quello   accessorio,   previsto   nei
          contratti collettivi  vigenti  nel  comparto  della  stessa
          amministrazione. 
                2-sexies. Le pubbliche amministrazioni, per  motivate
          esigenze  organizzative,  risultanti   dai   documenti   di
          programmazione previsti all'art. 6, possono  utilizzare  in
          assegnazione temporanea,  con  le  modalita'  previste  dai
          rispettivi ordinamenti, personale di altre  amministrazioni
          per un periodo non superiore a  tre  anni,  fermo  restando
          quanto gia'  previsto  da  norme  speciali  sulla  materia,
          nonche' il regime di spesa eventualmente previsto  da  tali
          norme e dal presente decreto.» 
                «Art.  33  (Eccedenze  di   personale   e   mobilita'
          collettiva). - 1. Le pubbliche  amministrazioni  che  hanno
          situazioni di soprannumero o rilevino comunque eccedenze di
          personale, in relazione alle  esigenze  funzionali  o  alla
          situazione  finanziaria,  anche  in  sede  di  ricognizione
          annuale prevista dall'art.  6,  comma  1,  terzo  e  quarto
          periodo, sono tenute ad osservare le procedure previste dal
          presente  articolo  dandone  immediata   comunicazione   al
          Dipartimento della funzione pubblica. 
                2. Le amministrazioni  pubbliche  che  non  adempiono
          alla ricognizione annuale di cui al  comma  1  non  possono
          effettuare assunzioni o instaurare rapporti di  lavoro  con
          qualunque tipologia di contratto  pena  la  nullita'  degli
          atti posti in essere. 
                3. La mancata attivazione delle procedure di  cui  al
          presente articolo da parte del  dirigente  responsabile  e'
          valutabile ai fini della responsabilita' disciplinare. 
                4.  Nei  casi  previsti  dal  comma  1  del  presente
          articolo il dirigente responsabile deve dare un'informativa
          preventiva alle rappresentanze  unitarie  del  personale  e
          alle  organizzazioni  sindacali  firmatarie  del  contratto
          collettivo nazionale del comparto o area. 
                5. Trascorsi dieci giorni dalla comunicazione di  cui
          al comma 4, l'amministrazione applica l'art. 72, comma  11,
          del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,  convertito,  con
          modificazioni, dalla  legge  6  agosto  2008,  n.  133,  in
          subordine, verifica la ricollocazione totale o parziale del
          personale in situazione  di  soprannumero  o  di  eccedenza
          nell'ambito della stessa amministrazione, anche mediante il
          ricorso a forme flessibili di gestione del tempo di  lavoro
          o  a  contratti  di  solidarieta',  ovvero   presso   altre
          amministrazioni, previo accordo  con  le  stesse,  comprese
          nell'ambito della regione  tenuto  anche  conto  di  quanto
          previsto dall'art. 1, comma 29, del decreto-legge 13 agosto
          2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14
          settembre 2011, n. 148, nonche' del comma 6. 
                6. I contratti collettivi nazionali possono stabilire
          criteri generali e procedure per consentire,  tenuto  conto
          delle  caratteristiche  del  comparto,  la  gestione  delle
          eccedenze di personale attraverso il passaggio  diretto  ad
          altre amministrazioni al di fuori del territorio  regionale
          che, in relazione  alla  distribuzione  territoriale  delle
          amministrazioni o alla situazione del mercato  del  lavoro,
          sia  stabilito  dai  contratti  collettivi  nazionali.   Si
          applicano le disposizioni dell'art. 30. 
                7. Trascorsi novanta giorni  dalla  comunicazione  di
          cui al comma 4 l'amministrazione colloca in  disponibilita'
          il personale che non sia possibile  impiegare  diversamente
          nell'ambito della medesima amministrazione e che non  possa
          essere ricollocato presso altre amministrazioni nell'ambito
          regionale, ovvero che non abbia preso  servizio  presso  la
          diversa amministrazione secondo gli accordi di mobilita'. 
                8.  Dalla  data  di  collocamento  in  disponibilita'
          restano sospese tutte le obbligazioni inerenti al  rapporto
          di lavoro e il lavoratore ha diritto ad un'indennita'  pari
          all'80  per  cento  dello   stipendio   e   dell'indennita'
          integrativa speciale, con  esclusione  di  qualsiasi  altro
          emolumento retributivo comunque denominato, per  la  durata
          massima  di  ventiquattro  mesi.  I  periodi  di  godimento
          dell'indennita'   sono   riconosciuti   ai    fini    della
          determinazione dei requisiti di  accesso  alla  pensione  e
          della misura della  stessa.  E'  riconosciuto  altresi'  il
          diritto all'assegno per il nucleo familiare di cui all'art.
          2 del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153.» 
                «Art. 35 (Reclutamento del personale). - Omissis. 
                3.  Le  procedure  di  reclutamento  nelle  pubbliche
          amministrazioni si conformano ai seguenti principi: 
                  a) adeguata pubblicita' della selezione e modalita'
          di   svolgimento   che   garantiscano   l'imparzialita'   e
          assicurino  economicita'  e  celerita'   di   espletamento,
          ricorrendo,  ove  e'  opportuno,  all'ausilio  di   sistemi
          automatizzati,  diretti  anche  a   realizzare   forme   di
          preselezione; 
                  b) adozione di meccanismi oggettivi e  trasparenti,
          idonei a verificare il possesso dei requisiti  attitudinali
          e professionali richiesti in relazione  alla  posizione  da
          ricoprire; 
                  c) rispetto delle pari opportunita' tra lavoratrici
          e lavoratori; 
                  d) decentramento delle procedure di reclutamento; 
                  e) composizione  delle  commissioni  esclusivamente
          con  esperti  di  provata  competenza  nelle   materie   di
          concorso,  scelti  tra  funzionari  delle  amministrazioni,
          docenti ed estranei alle medesime, che non siano componenti
          dell'organo di direzione politica dell'amministrazione, che
          non  ricoprano  cariche   politiche   e   che   non   siano
          rappresentanti sindacali o designati  dalle  confederazioni
          ed   organizzazioni   sindacali   o   dalle    associazioni
          professionali; 
                  e-bis). 
                  e-ter) possibilita' di richiedere, tra i  requisiti
          previsti per specifici profili o livelli di  inquadramento,
          il possesso del  titolo  di  dott.  di  ricerca,  che  deve
          comunque essere valutato,  ove  pertinente,  tra  i  titoli
          rilevanti ai fini del concorso. 
                Omissis. 
                4. Le determinazioni relative all'avvio di  procedure
          di reclutamento sono adottate da ciascuna amministrazione o
          ente  sulla  base  del  piano  triennale   dei   fabbisogni
          approvato ai sensi dell'art. 6, comma 4.  Con  decreto  del
          Presidente del Consiglio dei ministri di  concerto  con  il
          Ministro dell'economia e delle  finanze,  sono  autorizzati
          l'avvio  delle  procedure   concorsuali   e   le   relative
          assunzioni del personale delle amministrazioni dello Stato,
          anche ad ordinamento autonomo, delle agenzie e  degli  enti
          pubblici non economici. 
                Omissis. 
                5. Fermo restando quanto previsto dall'art. 4,  comma
          3-quinquies, del decreto-legge  31  agosto  2013,  n.  101,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013,
          n. 125, per le  amministrazioni  di  cui  al  comma  4,  le
          restanti  amministrazioni  pubbliche,  per  lo  svolgimento
          delle proprie procedure selettive,  possono  rivolgersi  al
          Dipartimento della  funzione  pubblica  e  avvalersi  della
          Commissione    per    l'attuazione    del    Progetto    di
          Riqualificazione delle Pubbliche  Amministrazioni  (RIPAM),
          di cui al decreto interministeriale 25 luglio  1994,  fatte
          comunque   salve   le    competenze    delle    Commissioni
          esaminatrici. A tali fini, la Commissione RIPAM  si  avvale
          di personale messo a disposizione dall'Associazione  Formez
          PA. 
                Omissis.» 
                «Art. 53  (Incompatibilita',  cumulo  di  impieghi  e
          incarichi).  -  1.  Resta  ferma  per  tutti  i  dipendenti
          pubblici la disciplina delle incompatibilita' dettata dagli
          articoli 60  e  seguenti  del  testo  unico  approvato  con
          decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n.
          3, salva la deroga prevista dall'art. 23-bis  del  presente
          decreto,  nonche',  per  i  rapporti  di  lavoro  a   tempo
          parziale, dall'art. 6, comma 2, del decreto del  Presidente
          del  Consiglio  dei  ministri  17  marzo  1989,  n.  117  e
          dall'art. 1, commi 57 e seguenti della  legge  23  dicembre
          1996, n. 662. Restano ferme altresi' le disposizioni di cui
          agli articoli 267, comma 1, 273, 274, 508 nonche'  676  del
          decreto legislativo 16 aprile 1994,  n.  297,  all'art.  9,
          commi 1 e 2, della legge 23 dicembre 1992, n. 498, all'art.
          4, comma 7, della legge 30 dicembre 1991, n. 412,  ed  ogni
          altra  successiva  modificazione  ed   integrazione   della
          relativa disciplina. 
                1-bis. Non  possono  essere  conferiti  incarichi  di
          direzione di strutture deputate alla gestione del personale
          a soggetti che rivestano o abbiano rivestito  negli  ultimi
          due anni cariche in partiti politici  o  in  organizzazioni
          sindacali  o  che  abbiano  avuto  negli  ultimi  due  anni
          rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con
          le predette organizzazioni. 
                2. Le pubbliche amministrazioni non possono conferire
          ai dipendenti incarichi, non compresi nei compiti e  doveri
          di  ufficio,  che  non  siano  espressamente   previsti   o
          disciplinati da legge o altre fonti normative,  o  che  non
          siano espressamente autorizzati. 
                3.  Ai  fini  previsti  dal  comma  2,  con  appositi
          regolamenti, da emanarsi ai sensi dell'art.  17,  comma  2,
          della legge 23 agosto 1988, n. 400,  sono  individuati  gli
          incarichi  consentiti  e  quelli  vietati   ai   magistrati
          ordinari, amministrativi,  contabili  e  militari,  nonche'
          agli avvocati e procuratori dello Stato,  sentiti,  per  le
          diverse magistrature, i rispettivi istituti. 
                3-bis. Ai fini previsti dal  comma  2,  con  appositi
          regolamenti  emanati  su  proposta  del  Ministro  per   la
          pubblica amministrazione e la semplificazione, di  concerto
          con i Ministri interessati, ai sensi dell'art. 17, comma 2,
          della  legge  23  agosto  1988,  n.   400,   e   successive
          modificazioni,   sono    individuati,    secondo    criteri
          differenziati in rapporto alle diverse qualifiche  e  ruoli
          professionali, gli incarichi vietati  ai  dipendenti  delle
          amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2. 
                4. Nel caso in cui i regolamenti di cui  al  comma  3
          non  siano  emanati,  l'attribuzione  degli  incarichi   e'
          consentita nei soli casi espressamente previsti dalla legge
          o da altre fonti normative. 
                5. In ogni caso, il conferimento operato direttamente
          dall'amministrazione,       nonche'        l'autorizzazione
          all'esercizio    di    incarichi    che    provengano    da
          amministrazione pubblica diversa da quella di appartenenza,
          ovvero  da  societa'  o  persone  fisiche,   che   svolgano
          attivita'  d'impresa  o  commerciale,  sono  disposti   dai
          rispettivi organi competenti secondo  criteri  oggettivi  e
          predeterminati,   che   tengano   conto   della   specifica
          professionalita',    tali    da    escludere    casi     di
          incompatibilita',   sia   di   diritto   che   di    fatto,
          nell'interesse   del   buon   andamento   della    pubblica
          amministrazione   o   situazioni   di   conflitto,    anche
          potenziale, di  interessi,  che  pregiudichino  l'esercizio
          imparziale delle funzioni attribuite al dipendente. 
                6. I commi  da  7  a  13  del  presente  articolo  si
          applicano ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche  di
          cui all'art. 1, comma 2, compresi quelli di cui all'art. 3,
          con esclusione dei dipendenti  con  rapporto  di  lavoro  a
          tempo parziale con prestazione lavorativa non superiore  al
          cinquanta per cento di quella a tempo  pieno,  dei  docenti
          universitari a tempo definito e delle  altre  categorie  di
          dipendenti pubblici ai quali e' consentito da  disposizioni
          speciali lo svolgimento di attivita'  libero-professionali.
          Sono  nulli  tutti  gli  atti  e   provvedimenti   comunque
          denominati, regolamentari e amministrativi, adottati  dalle
          amministrazioni  di  appartenenza  in  contrasto   con   il
          presente comma. Gli incarichi retribuiti, di cui  ai  commi
          seguenti, sono tutti gli incarichi, anche occasionali,  non
          compresi nei compiti e doveri di ufficio, per  i  quali  e'
          previsto, sotto qualsiasi forma, un compenso. Sono  esclusi
          i compensi derivanti: 
                  a)  dalla  collaborazione  a   giornali,   riviste,
          enciclopedie e simili; 
                  b)   dalla   utilizzazione   economica   da   parte
          dell'autore  o  inventore  di  opere  dell'ingegno   e   di
          invenzioni industriali; 
                  c) dalla partecipazione a convegni e seminari; 
                  d) da incarichi per i quali e' corrisposto solo  il
          rimborso delle spese documentate; 
                  e) da incarichi per lo  svolgimento  dei  quali  il
          dipendente e' posto in posizione di aspettativa, di comando
          o di fuori ruolo; 
                  f)  da  incarichi  conferiti  dalle  organizzazioni
          sindacali a dipendenti presso le  stesse  distaccati  o  in
          aspettativa non retribuita; 
                  f-bis)  da  attivita'  di  formazione  diretta   ai
          dipendenti  della  pubblica  amministrazione   nonche'   di
          docenza e di ricerca scientifica. 
                7.  I  dipendenti  pubblici  non   possono   svolgere
          incarichi  retribuiti  che  non  siano  stati  conferiti  o
          previamente     autorizzati     dall'amministrazione     di
          appartenenza.      Ai       fini       dell'autorizzazione,
          l'amministrazione verifica l'insussistenza  di  situazioni,
          anche  potenziali,   di   conflitto   di   interessi.   Con
          riferimento ai professori universitari a tempo  pieno,  gli
          statuti o i regolamenti degli atenei disciplinano i criteri
          e le procedure per il rilascio dell'autorizzazione nei casi
          previsti dal presente decreto. In caso di inosservanza  del
          divieto, salve le piu' gravi sanzioni e ferma  restando  la
          responsabilita' disciplinare, il  compenso  dovuto  per  le
          prestazioni eventualmente svolte  deve  essere  versato,  a
          cura dell'erogante o, in difetto, del percettore, nel conto
          dell'entrata   del   bilancio    dell'amministrazione    di
          appartenenza  del  dipendente  per  essere   destinato   ad
          incremento  del  fondo  di   produttivita'   o   di   fondi
          equivalenti. 
                7-bis. L'omissione del  versamento  del  compenso  da
          parte   del   dipendente   pubblico   indebito   percettore
          costituisce ipotesi di  responsabilita'  erariale  soggetta
          alla giurisdizione della Corte dei conti. 
                8. Le pubbliche amministrazioni non possono conferire
          incarichi retribuiti a dipendenti di altre  amministrazioni
          pubbliche     senza      la      previa      autorizzazione
          dell'amministrazione di appartenenza dei dipendenti stessi.
          Salve le piu' gravi sanzioni, il conferimento dei  predetti
          incarichi, senza la previa autorizzazione,  costituisce  in
          ogni  caso  infrazione  disciplinare  per  il   funzionario
          responsabile del procedimento; il relativo provvedimento e'
          nullo di diritto.  In  tal  caso  l'importo  previsto  come
          corrispettivo  dell'incarico,  ove  gravi   su   fondi   in
          disponibilita'    dell'amministrazione    conferente,    e'
          trasferito   all'amministrazione   di   appartenenza    del
          dipendente ad incremento del fondo di  produttivita'  o  di
          fondi equivalenti. 
                9. Gli enti pubblici economici e i  soggetti  privati
          non possono conferire  incarichi  retribuiti  a  dipendenti
          pubblici      senza      la      previa      autorizzazione
          dell'amministrazione di appartenenza dei dipendenti stessi.
          Ai  fini  dell'autorizzazione,  l'amministrazione  verifica
          l'insussistenza  di  situazioni,   anche   potenziali,   di
          conflitto di interessi. In caso di inosservanza si  applica
          la disposizione dell'art. 6, comma 1, del decreto legge  28
          marzo 1997, n. 79,  convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 28 maggio 1997, n. 140, e successive modificazioni ed
          integrazioni.   All'accertamento   delle    violazioni    e
          all'irrogazione delle sanzioni provvede il Ministero  delle
          finanze, avvalendosi della Guardia di finanza,  secondo  le
          disposizioni della  legge  24  novembre  1981,  n.  689,  e
          successive modificazioni ed integrazioni. Le somme riscosse
          sono acquisite alle entrate del Ministero delle finanze. 
                10. L'autorizzazione, di  cui  ai  commi  precedenti,
          deve essere richiesta all'amministrazione  di  appartenenza
          del  dipendente  dai  soggetti  pubblici  o  privati,   che
          intendono  conferire  l'incarico;  puo',  altresi',  essere
          richiesta dal dipendente interessato. L'amministrazione  di
          appartenenza   deve   pronunciarsi   sulla   richiesta   di
          autorizzazione entro trenta giorni  dalla  ricezione  della
          richiesta stessa. Per  il  personale  che  presta  comunque
          servizio presso amministrazioni pubbliche diverse da quelle
          di appartenenza, l'autorizzazione e' subordinata all'intesa
          tra le due amministrazioni. In  tal  caso  il  termine  per
          provvedere e' per l'amministrazione di appartenenza  di  45
          giorni e  si  prescinde  dall'intesa  se  l'amministrazione
          presso la  quale  il  dipendente  presta  servizio  non  si
          pronunzia entro 10 giorni dalla ricezione  della  richiesta
          di intesa da parte  dell'amministrazione  di  appartenenza.
          Decorso il termine  per  provvedere,  l'autorizzazione,  se
          richiesta per incarichi da  conferirsi  da  amministrazioni
          pubbliche, si intende accordata; in  ogni  altro  caso,  si
          intende definitivamente negata. 
                11.  Entro  quindici   giorni   dall'erogazione   del
          compenso per gli incarichi di cui al comma  6,  i  soggetti
          pubblici  o  privati  comunicano   all'amministrazione   di
          appartenenza l'ammontare dei compensi erogati ai dipendenti
          pubblici. 
                12. Le amministrazioni pubbliche che  conferiscono  o
          autorizzano incarichi, anche a titolo gratuito,  ai  propri
          dipendenti comunicano in via  telematica,  nel  termine  di
          quindici giorni, al Dipartimento  della  funzione  pubblica
          gli incarichi conferiti o autorizzati ai dipendenti stessi,
          con l'indicazione dell'oggetto dell'incarico e del compenso
          lordo, ove previsto. 
                13. Le amministrazioni di appartenenza sono tenute  a
          comunicare tempestivamente al Dipartimento  della  funzione
          pubblica,  in  via  telematica,  per  ciascuno  dei  propri
          dipendenti e distintamente per ogni  incarico  conferito  o
          autorizzato,  i  compensi  da  esse  erogati  o  della  cui
          erogazione abbiano avuto comunicazione dai soggetti di  cui
          al comma 11. 
                14. Al fine della  verifica  dell'applicazione  delle
          norme di cui all'art. 1, commi 123 e 127,  della  legge  23
          dicembre  1996,  n.  662,  e  successive  modificazioni   e
          integrazioni, le amministrazioni pubbliche  sono  tenute  a
          comunicare al Dipartimento della funzione pubblica, in  via
          telematica  ,  tempestivamente  e  comunque   nei   termini
          previsti dal decreto legislativo 14 marzo 2013,  n.  33,  i
          dati di cui agli articoli 15  e  18  del  medesimo  decreto
          legislativo n. 33 del 2013, relativi a tutti gli  incarichi
          conferiti   o   autorizzati   a   qualsiasi   titolo.    Le
          amministrazioni rendono noti,  mediante  inserimento  nelle
          proprie  banche  dati  accessibili  al  pubblico  per   via
          telematica, gli elenchi  dei  propri  consulenti  indicando
          l'oggetto, la durata e il  compenso  dell'incarico  nonche'
          l'attestazione dell'avvenuta verifica dell'insussistenza di
          situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi. Le
          informazioni relative a consulenze e  incarichi  comunicate
          dalle  amministrazioni  al  Dipartimento   della   funzione
          pubblica, nonche' le informazioni pubblicate  dalle  stesse
          nelle proprie banche dati accessibili al pubblico  per  via
          telematica ai sensi del presente articolo, sono trasmesse e
          pubblicate  in   tabelle   riassuntive   rese   liberamente
          scaricabili in un  formato  digitale  standard  aperto  che
          consenta  di  analizzare  e  rielaborare,  anche   a   fini
          statistici, i dati informatici. Entro  il  31  dicembre  di
          ciascun  anno  il  Dipartimento  della  funzione   pubblica
          trasmette   alla   Corte   dei   conti    l'elenco    delle
          amministrazioni  che  hanno   omesso   di   trasmettere   e
          pubblicare, in tutto o in parte, le informazioni di cui  al
          terzo  periodo  del  presente  comma  in  formato  digitale
          standard aperto. Entro il 31 dicembre di  ciascun  anno  il
          Dipartimento della funzione pubblica trasmette  alla  Corte
          dei conti l'elenco delle amministrazioni che  hanno  omesso
          di effettuare la comunicazione, avente ad oggetto  l'elenco
          dei collaboratori esterni e dei  soggetti  cui  sono  stati
          affidati incarichi di consulenza. 
                15. Le amministrazioni che omettono  gli  adempimenti
          di cui ai commi da 11 a  14  non  possono  conferire  nuovi
          incarichi fino a quando non adempiono. I soggetti di cui al
          comma 9 che omettono le comunicazioni di cui  al  comma  11
          incorrono nella sanzione di cui allo stesso comma 9. 
                16. Il Dipartimento della funzione pubblica, entro il
          31 dicembre di ciascun anno, riferisce  al  Parlamento  sui
          dati raccolti, adotta le relative misure di  pubblicita'  e
          trasparenza e formula proposte per  il  contenimento  della
          spesa per gli incarichi  e  per  la  razionalizzazione  dei
          criteri di attribuzione degli incarichi stessi. 
                16-bis. La Presidenza del Consiglio  dei  ministri  -
          Dipartimento  della   funzione   pubblica   puo'   disporre
          verifiche del  rispetto  delle  disposizioni  del  presente
          articolo e dell'art. 1, commi 56 e seguenti, della legge 23
          dicembre 1996, n. 662, per il tramite dell'Ispettorato  per
          la  funzione  pubblica.  A  tale  fine  quest'ultimo  opera
          d'intesa con i Servizi ispettivi di  finanza  pubblica  del
          Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. 
                16-ter. I dipendenti che, negli ultimi  tre  anni  di
          servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o  negoziali
          per conto delle pubbliche amministrazioni di  cui  all'art.
          1, comma 2, non possono svolgere, nei tre  anni  successivi
          alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attivita'
          lavorativa  o  professionale  presso  i  soggetti   privati
          destinatari dell'attivita' della  pubblica  amministrazione
          svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e
          gli incarichi conferiti in violazione  di  quanto  previsto
          dal presente comma  sono  nulli  ed  e'  fatto  divieto  ai
          soggetti privati che  li  hanno  conclusi  o  conferiti  di
          contrattare  con  le  pubbliche   amministrazioni   per   i
          successivi  tre  anni  con  obbligo  di  restituzione   dei
          compensi  eventualmente  percepiti  e  accertati  ad   essi
          riferiti.» 
                «Art. 70 (Norme finali). - Omissis. 
                4. Le aziende  e  gli  enti  di  cui  alla  legge  26
          dicembre 1936,  n.  2174,  e  successive  modificazioni  ed
          integrazioni, alla legge 13 luglio 1984, n. 312, alla legge
          30 maggio 1988, n. 186, alla legge 11 luglio 1988, n.  266,
          alla legge 31 gennaio 1992, n. 138, alla legge 30  dicembre
          1986, n. 936, al decreto legislativo  25  luglio  1997,  n.
          250, al  decreto  legislativo  12  febbraio  1993,  n.  39,
          adeguano i propri ordinamenti ai principi di cui al  titolo
          I. I rapporti di lavoro dei dipendenti dei predetti enti ed
          aziende  nonche'  della  Cassa  depositi  e  prestiti  sono
          regolati da contratti collettivi  ed  individuali  in  base
          alle disposizioni di cui all'art. 2, comma 2,  all'art.  8,
          comma 2 ed all'art. 60, comma 3. 
                Omissis.» 
                «Art. 34 (Gestione del personale in  disponibilita').
          - 1. Il personale in disponibilita' e' iscritto in appositi
          elenchi secondo l'ordine  cronologico  di  sospensione  del
          relativo rapporto di lavoro. 
                2. Per  le  amministrazioni  dello  Stato,  anche  ad
          ordinamento autonomo e per gli enti pubblici non  economici
          nazionali, il Dipartimento della  funzione  pubblica  della
          Presidenza del Consiglio  dei  ministri  forma  e  gestisce
          l'elenco, avvalendosi anche, ai fini della riqualificazione
          professionale del personale e della sua  ricollocazione  in
          altre amministrazioni, della collaborazione delle strutture
          regionali e provinciali di cui al  decreto  legislativo  23
          dicembre 1997, n. 469, e  realizzando  opportune  forme  di
          coordinamento con l'elenco di cui al comma 3. 
                3. Per le altre amministrazioni, l'elenco  e'  tenuto
          dalle strutture regionali e provinciali di cui  al  decreto
          legislativo  23  dicembre  1997,  n.   469   e   successive
          modificazioni ed integrazioni, alle quali sono  affidati  i
          compiti di riqualificazione professionale e  ricollocazione
          presso  altre  amministrazioni  del  personale.  Le   leggi
          regionali previste  dal  decreto  legislativo  23  dicembre
          1997, n. 469, nel provvedere all'organizzazione del sistema
          regionale per l'impiego, si adeguano ai principi di cui  al
          comma 2. 
                3-bis. Gli elenchi  di  cui  ai  commi  2  e  3  sono
          pubblicati sul  sito  istituzionale  delle  amministrazioni
          competenti. 
                4. Il  personale  in  disponibilita'  iscritto  negli
          appositi elenchi ha diritto all'indennita' di cui  all'art.
          33, comma 8, per la durata massima ivi prevista.  La  spesa
          relativa  grava  sul   bilancio   dell'amministrazione   di
          appartenenza    sino    al    trasferimento    ad     altra
          amministrazione,  ovvero  al  raggiungimento  del   periodo
          massimo di fruizione dell'indennita'  di  cui  al  medesimo
          comma 8. Fermo restando quanto previsto  nell'art.  33,  il
          rapporto di lavoro si intende definitivamente risolto  alla
          data del raggiungimento del periodo  massimo  di  fruizione
          dell'indennita' di cui al comma 8  del  medesimo  art.  33,
          ovvero, prima del raggiungimento di detto periodo  massimo,
          qualora il  dipendente  in  disponibilita'  rinunci  o  non
          accetti per due  volte  l'assegnazione  disposta  ai  sensi
          dell'art. 34-bis nell'ambito della provincia  dallo  stesso
          indicata. Gli  oneri  sociali  relativi  alla  retribuzione
          goduta al momento del collocamento in  disponibilita'  sono
          corrisposti dall'amministrazione di  appartenenza  all'ente
          previdenziale di riferimento per  tutto  il  periodo  della
          disponibilita'.  Nei  sei  mesi  anteriori  alla  data   di
          scadenza del termine  di  cui  all'art.  33,  comma  8,  il
          personale   in   disponibilita'   puo'   presentare,   alle
          amministrazioni  di  cui  ai  commi  2  e  3,  istanza   di
          ricollocazione, in deroga all'art. 2103 del codice  civile,
          nell'ambito dei posti vacanti in  organico,  anche  in  una
          qualifica inferiore  o  in  posizione  economica  inferiore
          della stessa o di inferiore area o  categoria  di  un  solo
          livello per ciascuna delle suddette fattispecie, al fine di
          ampliare le occasioni di ricollocazione.  In  tal  caso  la
          ricollocazione non puo' avvenire prima  dei  trenta  giorni
          anteriori alla data di scadenza del termine di cui all'art.
          33, comma 8. Il personale ricollocato ai sensi del  periodo
          precedente non ha diritto all'indennita'  di  cui  all'art.
          33,  comma   8,   e   mantiene   il   diritto   di   essere
          successivamente  ricollocato   nella   propria   originaria
          qualifica e categoria di inquadramento, anche attraverso le
          procedure di mobilita' volontaria di cui  all'art.  30.  In
          sede di contrattazione  collettiva  con  le  organizzazioni
          sindacali  maggiormente  rappresentative   possono   essere
          stabiliti  criteri  generali   per   l'applicazione   delle
          disposizioni di cui al quinto e al sesto periodo. 
                5. I contratti collettivi nazionali possono riservare
          appositi fondi per la  riqualificazione  professionale  del
          personale trasferito ai sensi dell'art. 33 o  collocato  in
          disponibilita' e per favorire forme di incentivazione  alla
          ricollocazione  del  personale,  in  particolare   mediante
          mobilita' volontaria. 
                6. Nell'ambito  della  programmazione  triennale  del
          personale di cui all'art. 39 della legge 27 dicembre  1997,
          n. 449, e successive modificazioni,  l'avvio  di  procedure
          concorsuali e le nuove assunzioni a tempo  indeterminato  o
          determinato per un periodo  superiore  a  dodici  mesi,  ad
          esclusione di quelle relative al conferimento di  incarichi
          dirigenziali ai sensi dell'art. 19,  comma  6,  nonche'  al
          conferimento degli incarichi di cui all'art. 110 del  testo
          unico delle leggi sull'ordinamento degli  enti  locali,  di
          cui al decreto  legislativo  18  agosto  2000,  n.  267,  e
          all'art. 15-septies del  decreto  legislativo  30  dicembre
          1992,   n.   502,   sono   subordinate   alla    verificata
          impossibilita'   di    ricollocare    il    personale    in
          disponibilita' iscritto nell'apposito elenco e in  possesso
          della  qualifica  e  della   categoria   di   inquadramento
          occorrenti. I dipendenti iscritti negli elenchi di  cui  al
          presente articolo possono essere assegnati, nell'ambito dei
          posti vacanti in organico, in posizione di  comando  presso
          amministrazioni che ne facciano richiesta o  presso  quelle
          individuate ai sensi dell'art.  34-bis,  comma  5-bis.  Gli
          stessi  dipendenti  possono,  altresi',   avvalersi   della
          disposizione di cui all'art. 23-bis. Durante il periodo  in
          cui i dipendenti sono utilizzati con rapporto di  lavoro  a
          tempo determinato o in posizione di  comando  presso  altre
          amministrazioni pubbliche o si avvalgono  dell'art.  23-bis
          il termine di cui all'art. 33, comma  8,  resta  sospeso  e
          l'onere retributivo  e'  a  carico  dall'amministrazione  o
          dell'ente che utilizza il dipendente. 
                7. Per gli enti  pubblici  territoriali  le  economie
          derivanti dalla minore spesa per effetto  del  collocamento
          in disponibilita' restano a disposizione del loro  bilancio
          e  possono  essere  utilizzate  per  la  formazione  e   la
          riqualificazione del personale nell'esercizio successivo. 
                8. Sono fatte salve le procedure di  cui  al  decreto
          legislativo  18  agosto   2000,   n.   267,   relative   al
          collocamento in disponibilita' presso gli enti  locali  che
          hanno dichiarato il dissesto.» 
                «Art. 34-bis (Disposizioni in  materia  di  mobilita'
          del personale). - 1. Le amministrazioni  pubbliche  di  cui
          all'art. 1, comma 2, con esclusione  delle  amministrazioni
          previste dall'art.  3,  comma  1,  ivi  compreso  il  Corpo
          nazionale  dei  vigili  del  fuoco,  prima  di  avviare  le
          procedure  di  assunzione  di  personale,  sono  tenute   a
          comunicare ai soggetti di cui all'art. 34,  commi  2  e  3,
          l'area, il livello e la sede di destinazione per i quali si
          intende bandire il  concorso  nonche',  se  necessario,  le
          funzioni e le eventuali specifiche idoneita' richieste. 
                2.  La  Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri   -
          Dipartimento della funzione pubblica, di  concerto  con  il
          Ministero dell'economia e  delle  finanze  e  le  strutture
          regionali e provinciali di  cui  all'  art.  34,  comma  3,
          provvedono, entro quindici giorni dalla  comunicazione,  ad
          assegnare secondo l'anzianita' di iscrizione  nel  relativo
          elenco il personale collocato in  disponibilita'  ai  sensi
          degli articoli 33 e 34. Le predette strutture  regionali  e
          provinciali, accertata l'assenza negli appositi elenchi  di
          personale da assegnare alle amministrazioni  che  intendono
          bandire  il  concorso,  comunicano   tempestivamente   alla
          Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento  della
          funzione pubblica  le  informazioni  inviate  dalle  stesse
          amministrazioni.  Entro  quindici  giorni  dal  ricevimento
          della predetta comunicazione, la Presidenza  del  Consiglio
          dei ministri - Dipartimento  della  funzione  pubblica,  di
          concerto con il Ministero dell'economia  e  delle  finanze,
          provvede ad assegnare alle  amministrazioni  che  intendono
          bandire  il  concorso  il  personale  inserito  nell'elenco
          previsto    dall'art.    34,    comma    2.    A    seguito
          dell'assegnazione, l'amministrazione  destinataria  iscrive
          il dipendente in disponibilita'  nel  proprio  ruolo  e  il
          rapporto di lavoro prosegue con  l'amministrazione  che  ha
          comunicato   l'intenzione   di   bandire    il    concorso.
          L'amministrazione  destinataria  comunica   tempestivamente
          alla Presidenza del Consiglio dei ministri  -  Dipartimento
          della  funzione  pubblica  e  alle  strutture  regionali  e
          provinciali di cui all'art. 34, comma 3, la rinuncia  o  la
          mancata  accettazione  dell'assegnazione   da   parte   del
          dipendente in disponibilita'. 
                3.   Le   amministrazioni   possono   provvedere    a
          organizzare  percorsi  di  qualificazione   del   personale
          assegnato ai sensi del comma 2. 
                4. Le amministrazioni, decorsi quarantacinque  giorni
          dalla ricezione della comunicazione di cui al  comma  1  da
          parte del Dipartimento della funzione pubblica direttamente
          per le amministrazioni dello Stato e per gli enti  pubblici
          non economici nazionali, comprese  le  universita',  e  per
          conoscenza per le altre amministrazioni, possono  procedere
          all'avvio della procedura concorsuale per le posizioni  per
          le quali non sia intervenuta l'assegnazione di personale ai
          sensi del comma 2. 
                5.  Le  assunzioni  effettuate  in   violazione   del
          presente articolo sono nulle di diritto. Restano  ferme  le
          disposizioni previste dall'art. 39 della legge 27  dicembre
          1997, n. 449, e successive modificazioni 
                5-bis. Ove se ne  ravvisi  l'esigenza  per  una  piu'
          tempestiva ricollocazione del personale  in  disponibilita'
          iscritto nell'elenco  di  cui  all'art.  34,  comma  2,  il
          Dipartimento della funzione pubblica effettua  ricognizioni
          presso  le   amministrazioni   pubbliche   per   verificare
          l'interesse  all'acquisizione  in  mobilita'  dei  medesimi
          dipendenti. Si applica l'art. 4, comma 2, del decreto-legge
          12 maggio 1995,  n.  163,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 11 luglio 1995, n. 273.» 
                «Art. 39 (Assunzioni obbligatorie e  tirocinio  delle
          categorie protette).  -  1.  Le  amministrazioni  pubbliche
          promuovono o propongono, anche  per  profili  professionali
          delle aree o categorie previste dai contratti collettivi di
          comparto per i quali non  e'  previsto  il  solo  requisito
          della scuola dell'obbligo e nel rispetto  dei  principi  di
          cui all'art. 35, comma 3, del presente  decreto,  programmi
          di assunzioni ai sensi dell'art. 11 della  legge  12  marzo
          1999, n. 68, destinati ai soggetti titolari del diritto  al
          collocamento obbligatorio previsto dagli articoli  3  e  18
          della medesima legge n. 68 del 1999 e dall'art. 1, comma 2,
          della  legge  23  novembre  1998,  n.  407,  programmi   di
          assunzioni per portatori di handicap ai sensi dell'art.  11
          della  legge  12  marzo  1999,  n.  68,  sulla  base  delle
          direttive impartite  dalla  Presidenza  del  Consiglio  dei
          ministri -  Dipartimento  della  funzione  pubblica  e  dal
          Ministero  del  lavoro,  della  salute  e  delle  politiche
          sociali,  cui  confluisce  il  Dipartimento  degli   affari
          sociali della Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri  ai
          sensi dell'art. 45, comma  3  del  decreto  legislativo  30
          luglio 1999, n. 300 con le  decorrenze  previste  dall'art.
          10, commi 3 e 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
          303.». 
              - Si riporta il testo  dell'art.  4,  commi  3,  3-bis,
          3-quinquies e 3-sexies, del decreto-legge 31  agosto  2013,
          n. 101, recante «Disposizioni urgenti per il  perseguimento
          di   obiettivi   di   razionalizzazione   nelle   pubbliche
          amministrazioni»,  convertito,  con  modificazioni,   dalla
          legge 30 ottobre 2013, n. 125: 
                «Art. 4 (Disposizioni urgenti in tema  di  immissione
          in servizio di idonei e vincitori di concorsi,  nonche'  di
          limitazioni a proroghe di contratti e  all'uso  del  lavoro
          flessibile nel pubblico impiego). - Omissis. 
                3. Per  le  amministrazioni  dello  Stato,  anche  ad
          ordinamento autonomo, le agenzie,  gli  enti  pubblici  non
          economici e gli enti di ricerca, l'autorizzazione all'avvio
          di nuove procedure  concorsuali,  ai  sensi  dell'art.  35,
          comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165,  e
          successive modificazioni, e' subordinata alla verifica: 
                  a)  dell'avvenuta  immissione  in  servizio,  nella
          stessa amministrazione,  di  tutti  i  vincitori  collocati
          nelle proprie graduatorie vigenti di concorsi pubblici  per
          assunzioni a tempo indeterminato per  qualsiasi  qualifica,
          salve comprovate non  temporanee  necessita'  organizzative
          adeguatamente motivate; 
                  b). 
                3-bis. Per la copertura dei  posti  in  organico,  e'
          comunque necessaria la previa attivazione  della  procedura
          prevista dall'art. 33  del  decreto  legislativo  30  marzo
          2001, n. 165, e successive  modificazioni,  in  materia  di
          trasferimento unilaterale del personale eccedentario. 
                3-ter. 
                3-quater. 
                3-quinquies. A decorrere  dal  1°  gennaio  2014,  il
          reclutamento dei dirigenti  e  delle  figure  professionali
          comuni a tutte le amministrazioni pubbliche di cui all'art.
          35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
          e successive modificazioni,  si  svolge  mediante  concorsi
          pubblici unici, nel rispetto dei principi di imparzialita',
          trasparenza  e  buon  andamento.  I  concorsi  unici   sono
          organizzati dal Dipartimento della funzione pubblica  della
          Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri,  senza  nuovi  o
          maggiori oneri per la finanza pubblica,  anche  avvalendosi
          della  Commissione  per  l'attuazione   del   progetto   di
          riqualificazione delle pubbliche amministrazioni, di cui al
          decreto   interministeriale   25   luglio   1994,    previa
          ricognizione  del  fabbisogno  presso  le   amministrazioni
          interessate, nel rispetto dei vincoli finanziari in materia
          di assunzioni a tempo indeterminato. Il Dipartimento  della
          funzione  pubblica,  nella  ricognizione  del   fabbisogno,
          verifica   le   vacanze   riguardanti   le    sedi    delle
          amministrazioni ricadenti nella medesima regione. Ove  tali
          vacanze risultino  riferite  ad  una  singola  regione,  il
          concorso  unico  si  svolge  in  ambito  regionale,   ferme
          restando le norme generali di  partecipazione  ai  concorsi
          pubblici. Le amministrazioni pubbliche di cui all'art.  35,
          comma 4, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001,  e
          successive modificazioni, nel  rispetto  del  regime  delle
          assunzioni a tempo indeterminato previsto  dalla  normativa
          vigente, possono assumere personale  solo  attingendo  alle
          nuove  graduatorie  di  concorso  predisposte   presso   il
          Dipartimento  della  funzione  pubblica,   fino   al   loro
          esaurimento, provvedendo a programmare le quote annuali  di
          assunzioni. Restano ferme le disposizioni di cui ai commi 3
          e  6  del  presente  articolo  e  quelle  in   materia   di
          corso-concorso    bandito    dalla     Scuola     nazionale
          dell'amministrazione ai sensi del  regolamento  di  cui  al
          decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013,  n.
          70. 
                3-sexies. Con le modalita' di cui all'art. 35,  comma
          4, del  decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  e
          successive  modificazioni,  o  previste   dalla   normativa
          vigente, le amministrazioni e gli enti ivi indicati possono
          essere  autorizzati  a  svolgere  direttamente  i  concorsi
          pubblici per specifiche professionalita'. Le regioni e  gli
          enti locali possono aderire alla  ricognizione  di  cui  al
          comma 3-quinquies e, in caso di adesione, si  obbligano  ad
          attingere alle relative graduatorie in caso di  fabbisogno,
          nel  rispetto  dei  vincoli  finanziari   in   materia   di
          assunzioni. Al fine di assicurare  la  massima  trasparenza
          delle procedure, il Dipartimento  della  funzione  pubblica
          della Presidenza del  Consiglio  dei  ministri  garantisce,
          mediante   pubblicazione   nel   proprio   sito    internet
          istituzionale, la diffusione  di  ogni  informazione  utile
          sullo stato della procedura di reclutamento e selezione. 
                Omissis.». 
              Il decreto del Presidente  della  Repubblica  9  maggio
          1994,  n.   487,   recante   «Regolamento   recante   norme
          sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche  amministrazioni
          e le modalita' di svolgimento dei  concorsi,  dei  concorsi
          unici e  delle  altre  forme  di  assunzione  nei  pubblici
          impieghi» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  9  agosto
          1994, n. 185, S.O. 
              Il Regolamento (CE) 27  aprile  2016,  n.  2016/679/UE,
          relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo
          al trattamento dei  dati  personali,  nonche'  alla  libera
          circolazione  di  tali  dati  e  che  abroga  la  direttiva
          95/46/CE (regolamento generale sulla protezione  dei  dati)
          e' pubblicato nella G.U.U.E. 4 maggio 2016, n. L 119. 
              Il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,  recante
          Disposizioni per l'adeguamento  dell'ordinamento  nazionale
          al regolamento (UE) n. 2016/679 del  Parlamento  europeo  e
          del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione
          delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei  dati
          personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati  e
          che abroga la  direttiva  95/46/CE»,  e'  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 29 luglio 2003, n. 174, S.O. 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  110  del  decreto
          legislativo 18 agosto 2000, n. 267,  recante  «Testo  unico
          delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»: 
                «Art. 110 (Incarichi a contratto). -  1.  Lo  statuto
          puo' prevedere che la copertura dei posti  di  responsabili
          dei servizi o degli uffici, di qualifiche dirigenziali o di
          alta specializzazione, possa avvenire mediante contratto  a
          tempo determinato. Per i posti di  qualifica  dirigenziale,
          il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei  servizi
          definisce  la  quota  degli  stessi  attribuibile  mediante
          contratti a  tempo  determinato,  comunque  in  misura  non
          superiore  al  30  per  cento  dei  posti  istituiti  nella
          dotazione organica della medesima  qualifica  e,  comunque,
          per almeno una unita'. Fermi restando i requisiti richiesti
          per la qualifica da ricoprire, gli incarichi a contratto di
          cui al  presente  comma  sono  conferiti  previa  selezione
          pubblica  volta  ad  accertare,   in   capo   ai   soggetti
          interessati,   il   possesso   di   comprovata   esperienza
          pluriennale  e  specifica  professionalita'  nelle  materie
          oggetto dell'incarico. 
                2. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei
          servizi, negli  enti  in  cui  e'  prevista  la  dirigenza,
          stabilisce i limiti, i  criteri  e  le  modalita'  con  cui
          possono essere  stipulati,  al  di  fuori  della  dotazione
          organica, contratti a tempo determinato per i  dirigenti  e
          le  alte  specializzazioni,  fermi  restando  i   requisiti
          richiesti per la qualifica  da  ricoprire.  Tali  contratti
          sono stipulati in misura complessivamente non superiore  al
          5 per cento  del  totale  della  dotazione  organica  della
          dirigenza e dell'area direttiva e comunque per  almeno  una
          unita'. Negli altri enti, il  regolamento  sull'ordinamento
          degli uffici e dei servizi stabilisce i limiti, i criteri e
          le modalita' con cui possono essere stipulati, al di  fuori
          della   dotazione   organica,   solo    in    assenza    di
          professionalita' analoghe presenti  all'interno  dell'ente,
          contratti  a   tempo   determinato   di   dirigenti,   alte
          specializzazioni o funzionari  dell'area  direttiva,  fermi
          restando  i  requisiti  richiesti  per  la   qualifica   da
          ricoprire.  Tali  contratti  sono   stipulati   in   misura
          complessivamente  non  superiore  al  5  per  cento   della
          dotazione  organica  dell'ente  arrotondando  il   prodotto
          all'unita' superiore, o ad una unita' negli  enti  con  una
          dotazione organica inferiore alle 20 unita'. 3. I contratti
          di  cui  ai  precedenti  commi  non  possono  avere  durata
          superiore al mandato elettivo del sindaco o del  presidente
          della  provincia  in  carica.  Il  trattamento   economico,
          equivalente  a  quello  previsto  dai   vigenti   contratti
          collettivi nazionali e decentrati per  il  personale  degli
          enti  locali,  puo'  essere  integrato,  con  provvedimento
          motivato della  giunta,  da  una  indennita'  ad  personam,
          commisurata alla specifica qualificazione  professionale  e
          culturale, anche in considerazione della temporaneita'  del
          rapporto  e  delle  condizioni  di  mercato  relative  alle
          specifiche   competenze   professionali.   Il   trattamento
          economico  e  l'eventuale  indennita'  ad   personam   sono
          definiti in stretta correlazione con il bilancio  dell'ente
          e non vanno imputati al costo contrattuale e del personale. 
                4. Il contratto a tempo  determinato  e'  risolto  di
          diritto nel caso in cui l'ente locale dichiari il  dissesto
          o  venga  a  trovarsi  nelle   situazioni   strutturalmente
          deficitarie. 
                5. Per il periodo di durata degli incarichi di cui ai
          commi 1 e 2 del presente articolo nonche' dell'incarico  di
          cui   all'art.   108,   i   dipendenti   delle    pubbliche
          amministrazioni  sono  collocati   in   aspettativa   senza
          assegni, con riconoscimento dell'anzianita' di servizio. 
                6. Per obiettivi  determinati  e  con  convenzioni  a
          termine,  il  regolamento  puo'  prevedere   collaborazioni
          esterne ad alto contenuto di professionalita'.». 
              - Si riporta il testo dell'art. 15-septies del  decreto
          legislativo 30 dicembre 1992,  n.  502,  recante  «Riordino
          della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art.  1
          della legge 23 ottobre 1992, n. 421»: 
                «Art. 15-septies (Contratti a tempo  determinato).  -
          1. I direttori generali  possono  conferire  incarichi  per
          l'espletamento di funzioni di particolare  rilevanza  e  di
          interesse strategico mediante la  stipula  di  contratti  a
          tempo determinato  e  con  rapporto  di  lavoro  esclusivo,
          rispettivamente entro i limiti  del  due  per  cento  della
          dotazione organica della dirigenza sanitaria e del due  per
          cento della  dotazione  organica  complessiva  degli  altri
          ruoli della dirigenza, fermo restando che, ove le  predette
          percentuali determinino valori non interi,  si  applica  in
          ogni caso il valore arrotondato per difetto a  laureati  di
          particolare e comprovata qualificazione  professionale  che
          abbiano svolto attivita' in organismi ed  enti  pubblici  o
          privati  o  aziende  pubbliche  o  private  con  esperienza
          acquisita   per   almeno   un   quinquennio   in   funzioni
          dirigenziali  apicali  o   che   abbiano   conseguito   una
          particolare  specializzazione  professionale,  culturale  e
          scientifica desumibile  dalla  formazione  universitaria  e
          post-universitaria,  da  pubblicazioni  scientifiche  o  da
          concrete  esperienze  di  lavoro  e  che  non  godano   del
          trattamento di quiescenza. I  contratti  hanno  durata  non
          inferiore a due anni e non superiore  a  cinque  anni,  con
          facolta' di rinnovo. 
                2.  Le  aziende  unita'  sanitarie   e   le   aziende
          ospedaliere possono stipulare, oltre a quelli previsti  dal
          comma precedente, contratti a tempo determinato, in  numero
          non superiore rispettivamente al  cinque  per  cento  della
          dotazione organica della dirigenza sanitaria, ad esclusione
          della dirigenza medica, nonche' al cinque per  cento  della
          dotazione organica della dirigenza professionale, tecnica e
          amministrativa,  fermo  restando  che,  ove   le   predette
          percentuali determinino valori non interi,  si  applica  in
          ogni  caso  il  valore   arrotondato   per   difetto,   per
          l'attribuzione  di  incarichi   di   natura   dirigenziale,
          relativi a profili diversi da quello medico, ad esperti  di
          provata  competenza  che  non  godano  del  trattamento  di
          quiescenza e che siano in possesso del diploma di laurea  e
          di  specifici  requisiti  coerenti  con  le  esigenze   che
          determinano il conferimento dell'incarico. 
                3. Il trattamento economico e' determinato sulla base
          dei  criteri  stabiliti  nei  contratti  collettivi   della
          dirigenza del Servizio sanitario nazionale. 
                4. Per il periodo di durata del contratto di  cui  al
          comma 1 i  dipendenti  di  pubbliche  amministrazioni  sono
          collocati in aspettativa senza assegni  con  riconoscimento
          dell'anzianita' di servizio. 
                5.  Gli  incarichi  di  cui  al  presente   articolo,
          conferiti sulla base  di  direttive  regionali,  comportano
          l'obbligo  per   l'azienda   di   rendere   contestualmente
          indisponibili posti  di  organico  della  dirigenza  per  i
          corrispondenti oneri finanziari. 
                5-bis.   Per   soddisfare   le   esigenze    connesse
          all'espletamento dell'attivita' libero  professionale  deve
          essere utilizzato  il  personale  dipendente  del  servizio
          sanitario nazionale. Solo in caso di oggettiva e  accertata
          impossibilita' di far fronte con  il  personale  dipendente
          alle esigenze connesse all'attivazione  delle  strutture  e
          degli  spazi  per  l'attivita'  libero  professionale,   le
          aziende  sanitarie   possono   acquisire   personale,   non
          dirigente, del ruolo sanitario e  personale  amministrativo
          di collaborazione, tramite contratti di diritto  privato  a
          tempo  determinato  anche  con  societa'   cooperative   di
          servizi. Per specifici progetti finalizzati  ad  assicurare
          l'attivita'  libero  professionale,  le  aziende  sanitarie
          possono, altresi', assumere il personale medico necessario,
          con contratti di diritto privato a tempo  determinato  o  a
          rapporto professionale. Gli oneri relativi al personale  di
          cui al presente comma sono a totale carico  della  gestione
          di cui all'art. 3, comma 6, della legge 23  dicembre  1994,
          n. 724. La validita' dei contratti e' subordinata,  a  pena
          di nullita', all'effettiva  sussistenza  delle  risorse  al
          momento della  loro  stipulazione.  Il  direttore  generale
          provvede ad effettuare riscontri  trimestrali  al  fine  di
          evitare che la contabilita' separata presenti disavanzi. Il
          personale assunto con rapporto  a  tempo  determinato  o  a
          rapporto  professionale   e'   assoggettato   al   rapporto
          esclusivo, salvo espressa  deroga  da  parte  dell'azienda,
          sempre che il rapporto di lavoro non abbia durata superiore
          a sei mesi e cessi comunque a tale scadenza. La deroga puo'
          essere concessa una sola  volta  anche  in  caso  di  nuovo
          rapporto di lavoro con altra azienda.». 
              - Si riporta il testo degli articoli 3, 11 e  18  della
          legge 12 marzo 1999, n. 68, recante «Norme per  il  diritto
          al lavoro dei disabili»: 
                «Art. 3 (Assunzioni obbligatorie. Quote di  riserva).
          - 1. I datori di lavoro pubblici e privati sono  tenuti  ad
          avere alle loro  dipendenze  lavoratori  appartenenti  alle
          categorie di cui all'art. 1 nella seguente misura: 
                  a) sette per  cento  dei  lavoratori  occupati,  se
          occupano piu' di 50 dipendenti; 
                  b)  due  lavoratori,  se  occupano  da  36   a   50
          dipendenti; 
                  c)  un  lavoratore,  se  occupano  da   15   a   35
          dipendenti. 
                2. 
                3.  Per  i  partiti   politici,   le   organizzazioni
          sindacali e le organizzazioni che, senza  scopo  di  lucro,
          operano   nel    campo    della    solidarieta'    sociale,
          dell'assistenza e della riabilitazione, la quota di riserva
          si computa  esclusivamente  con  riferimento  al  personale
          tecnico-esecutivo e svolgente funzioni amministrative. 
                4. Per  i  servizi  di  polizia  e  della  protezione
          civile, il collocamento dei disabili e' previsto  nei  soli
          servizi amministrativi. 
                5. Gli obblighi di  assunzione  di  cui  al  presente
          articolo sono  sospesi  nei  confronti  delle  imprese  che
          versano in una delle situazioni previste dagli articoli 1 e
          3  della  legge  23  luglio  1991,  n.  223,  e  successive
          modificazioni, ovvero  dall'art.  1  del  decreto-legge  30
          ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni,  dalla
          legge 19 dicembre 1984, n. 863; gli obblighi  sono  sospesi
          per  la  durata  dei  programmi  contenuti  nella  relativa
          richiesta  di  intervento,  in  proporzione   all'attivita'
          lavorativa effettivamente sospesa e per il  singolo  ambito
          provinciale. Gli  obblighi  sono  sospesi  inoltre  per  la
          durata della  procedura  di  mobilita'  disciplinata  dagli
          articoli 4 e 24 della legge  23  luglio  1991,  n.  223,  e
          successive modificazioni, e, nel caso in cui  la  procedura
          si concluda con almeno cinque licenziamenti, per il periodo
          in cui permane  il  diritto  di  precedenza  all'assunzione
          previsto dall'art. 8, comma 1, della stessa legge. 
                6.  Agli  enti  pubblici  economici  si  applica   la
          disciplina prevista per i datori di lavoro privati. 
                7. Nella quota di riserva sono computati i lavoratori
          che vengono assunti ai sensi della legge 21 luglio 1961, n.
          686, e successive modificazioni,  nonche'  della  legge  29
          marzo 1985, n. 113, e della legge 11 gennaio 1994, n. 29.» 
                «Art. 11 (Convenzioni e convenzioni  di  integrazione
          lavorativa).  -  1.  Al  fine  di  favorire   l'inserimento
          lavorativo dei disabili,  gli  uffici  competenti,  sentito
          l'organismo  di  cui  all'art.  6,  comma  3,  del  decreto
          legislativo 23  dicembre  1997,  n.  469,  come  modificato
          dall'art. 6 della presente legge, possono stipulare con  il
          datore  di  lavoro  convenzioni  aventi   ad   oggetto   la
          determinazione di un  programma  mirante  al  conseguimento
          degli obiettivi occupazionali di cui alla presente legge. 
                2. Nella convenzione sono  stabiliti  i  tempi  e  le
          modalita' delle assunzioni  che  il  datore  di  lavoro  si
          impegna ad effettuare. Tra le modalita' che possono  essere
          convenute  vi  sono  anche   la   facolta'   della   scelta
          nominativa,  lo  svolgimento  di  tirocini  con   finalita'
          formative o di orientamento, l'assunzione con contratto  di
          lavoro a termine, lo svolgimento di periodi di  prova  piu'
          ampi di quelli previsti dal contratto  collettivo,  purche'
          l'esito negativo della prova, qualora sia  riferibile  alla
          menomazione da cui e' affetto il soggetto, non  costituisca
          motivo di risoluzione del rapporto di lavoro. 
                3. La convenzione puo'  essere  stipulata  anche  con
          datori di lavoro che non sono obbligati alle assunzioni  ai
          sensi della presente legge. 
                4. Gli uffici  competenti  possono  stipulare  con  i
          datori di lavoro convenzioni di integrazione lavorativa per
          l'avviamento  di  disabili   che   presentino   particolari
          caratteristiche e  difficolta'  di  inserimento  nel  ciclo
          lavorativo ordinario. 
                5. Gli uffici competenti promuovono ed  attuano  ogni
          iniziativa utile a favorire  l'inserimento  lavorativo  dei
          disabili anche attraverso convenzioni  con  le  cooperative
          sociali di cui all'art. 1, comma 1, lettera b), della legge
          8 novembre 1991, n. 381, e con i consorzi di cui all'art. 8
          della  stessa  legge,  nonche'  con  le  organizzazioni  di
          volontariato  iscritte  nei  registri  regionali   di   cui
          all'art. 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266,  e  comunque
          con gli organismi di cui agli articoli 17 e 18 della  legge
          5 febbraio 1992, n. 104, ovvero con altri soggetti pubblici
          e privati idonei a  contribuire  alla  realizzazione  degli
          obiettivi della presente legge. 
                6. L'organismo  di  cui  all'art.  6,  comma  3,  del
          decreto  legislativo  23  dicembre  1997,  n.   469,   come
          modificato dall'art. 6 della presente legge, puo'  proporre
          l'adozione di deroghe ai limiti di eta'  e  di  durata  dei
          contratti di formazione-lavoro e di apprendistato,  per  le
          quali trovano applicazione le disposizioni di cui al  comma
          3 ed  al  primo  periodo  del  comma  6  dell'art.  16  del
          decreto-legge 16  maggio  1994,  n.  299,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 19 luglio  1994,  n.  451.  Tali
          deroghe devono essere giustificate da specifici progetti di
          inserimento mirato. 
                7. Oltre a quanto previsto al comma 2, le convenzioni
          di integrazione lavorativa devono: 
                  a) indicare dettagliatamente le mansioni attribuite
          al lavoratore disabile e le modalita' del loro svolgimento; 
                  b) prevedere le forme di sostegno, di consulenza  e
          di tutoraggio da parte degli appositi servizi  regionali  o
          dei centri di orientamento professionale e degli  organismi
          di cui all'art. 18 della legge 5 febbraio 1992, n. 104,  al
          fine di favorire l'adattamento al lavoro del disabile; 
                  c) prevedere  verifiche  periodiche  sull'andamento
          del  percorso  formativo   inerente   la   convenzione   di
          integrazione  lavorativa,  da  parte  degli  enti  pubblici
          incaricati delle attivita' di sorveglianza e controllo.». 
                «Art. 18 (Disposizioni transitorie e finali). - 1.  I
          soggetti gia' assunti ai sensi delle norme sul collocamento
          obbligatorio sono mantenuti in servizio anche  se  superano
          il numero di unita'  da  occupare  in  base  alle  aliquote
          stabilite dalla presente legge e  sono  computati  ai  fini
          dell'adempimento dell'obbligo stabilito dalla stessa. 
                2. In attesa di una disciplina organica  del  diritto
          al lavoro degli orfani e dei coniugi superstiti  di  coloro
          che siano deceduti per causa di  lavoro,  di  guerra  o  di
          servizio,    ovvero    in    conseguenza    dell'aggravarsi
          dell'invalidita' riportata  per  tali  cause,  nonche'  dei
          coniugi  e  dei  figli  di  soggetti  riconosciuti   grandi
          invalidi per causa di guerra, di servizio e di lavoro e dei
          profughi   italiani   rimpatriati,   il   cui   status   e'
          riconosciuto ai sensi della legge 26 dicembre 1981, n. 763,
          e' attribuita in favore  di  tali  soggetti  una  quota  di
          riserva, sul numero di  dipendenti  dei  datori  di  lavoro
          pubblici  e  privati  che  occupano   piu'   di   cinquanta
          dipendenti, pari  a  un  punto  percentuale  e  determinata
          secondo la disciplina di cui all'art. 3, commi 3, 4 e 6,  e
          all'art. 4, commi 1,  2  e  3,  della  presente  legge.  La
          predetta quota e' pari ad un'unita' per i datori di lavoro,
          pubblici  e  privati,  che  occupano   da   cinquantuno   a
          centocinquanta dipendenti. Le  assunzioni  sono  effettuate
          con le modalita' di cui all'art. 7, comma 1. Il regolamento
          di  cui  all'art.  20  stabilisce  le  relative  norme   di
          attuazione. 
                3. Per un periodo di ventiquattro  mesi  a  decorrere
          dalla data di cui all'art. 23, comma 1,  gli  invalidi  del
          lavoro ed i soggetti di cui all'art. 4, comma 5,  che  alla
          medesima data risultino iscritti nelle liste  di  cui  alla
          legge 2 aprile 1968, n. 482,  e  successive  modificazioni,
          sono  avviati  al  lavoro  dagli  uffici  competenti  senza
          necessita' di inserimento nella graduatoria di cui all'art.
          8,  comma  2.  Ai  medesimi  soggetti   si   applicano   le
          disposizioni dell'art. 4, comma 6.». 
              - Si riporta il testo dell'art. 1, comma 2, della legge
          23 novembre 1998, n. 407, recante «Nuove  norme  in  favore
          delle  vittime  del   terrorismo   e   della   criminalita'
          organizzata»: 
                «Omissis. 
                2. I soggetti  di  cui  all'art.  1  della  legge  20
          ottobre 1990, n. 302 , come  modificato  dal  comma  1  del
          presente articolo, nonche' il coniuge e i figli superstiti,
          ovvero i fratelli conviventi e a carico qualora  siano  gli
          unici   superstiti,   dei   soggetti   deceduti   o    resi
          permanentemente invalidi godono del diritto al collocamento
          obbligatorio di cui alle vigenti disposizioni  legislative,
          con precedenza rispetto  ad  ogni  altra  categoria  e  con
          preferenza a parita' di titoli. Per i soggetti  di  cui  al
          presente  comma,  compresi   coloro   che   svolgono   gia'
          un'attivita' lavorativa, le assunzioni per chiamata diretta
          sono previste per i  profili  professionali  del  personale
          contrattualizzato del comparto  Ministeri  fino  all'ottavo
          livello  retributivo.  Ferme  restando  le  percentuali  di
          assunzioni  previste  dalle  vigenti  disposizioni,  per  i
          livelli retributivi dal sesto all'ottavo le assunzioni,  da
          effettuarsi previo espletamento della prova di idoneita' di
          cui all'art. 32 del decreto del Presidente della Repubblica
          9 maggio 1994, n. 487,  come  sostituito  dall'art.  4  del
          decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1997,  n.
          246, non potranno superare l'aliquota del 10 per cento  del
          numero di vacanze nell'organico. Alle assunzioni di cui  al
          presente comma non si applica la quota di  riserva  di  cui
          all'art. 18, comma 2, della legge 12 marzo 1999, n. 68. 
                Omissis.». 
              - Si  riporta  il  testo  dell'art.  5,  comma  9,  del
          decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,  recante  «Disposizioni
          urgenti  per  la  revisione  della   spesa   pubblica   con
          invarianza dei  servizi  ai  cittadini  nonche'  misure  di
          rafforzamento  patrimoniale  delle  imprese   del   settore
          bancario», convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  7
          agosto 2012, n. 135: 
                «Art.  5  (Riduzione   di   spese   delle   pubbliche
          amministrazioni). - Omissis. 
                9. E' fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di
          cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del
          2001 (118), nonche' alle pubbliche amministrazioni inserite
          nel   conto   economico    consolidato    della    pubblica
          amministrazione, come individuate  dall'Istituto  nazionale
          di statistica (ISTAT) ai sensi dell'art. 1, comma 2,  della
          legge 31 dicembre  2009,  n.  196  nonche'  alle  autorita'
          indipendenti ivi inclusa la Commissione  nazionale  per  le
          societa' e la borsa (Consob)  di  attribuire  incarichi  di
          studio e di consulenza a soggetti gia' lavoratori privati o
          pubblici   collocati   in   quiescenza.    Alle    suddette
          amministrazioni e', altresi', fatto divieto di conferire ai
          medesimi soggetti  incarichi  dirigenziali  o  direttivi  o
          cariche in organi di governo delle amministrazioni  di  cui
          al  primo  periodo  e  degli  enti  e  societa'   da   esse
          controllati, ad eccezione dei componenti delle giunte degli
          enti territoriali e dei componenti o titolari degli  organi
          elettivi degli enti di cui all'art.  2,  comma  2-bis,  del
          decreto-legge 31  agosto  2013,  n.  101,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 30 ottobre  2013,  n.  125.  Gli
          incarichi, le cariche e le collaborazioni di cui ai periodi
          precedenti sono comunque consentiti a titolo gratuito.  Per
          i soli incarichi dirigenziali e direttivi,  ferma  restando
          la gratuita', la durata non  puo'  essere  superiore  a  un
          anno, non  prorogabile  ne'  rinnovabile,  presso  ciascuna
          amministrazione.  Devono  essere   rendicontati   eventuali
          rimborsi  di  spese,   corrisposti   nei   limiti   fissati
          dall'organo  competente  dell'amministrazione  interessata.
          Gli organi costituzionali si adeguano alle disposizioni del
          presente comma nell'ambito della propria autonomia. 
                Omissis.». 
              - Si  riporta  il  testo  dell'art.  6,  comma  3,  del
          decreto-legge  31  maggio  2010,  n.  78,  recante  «Misure
          urgenti in materia  di  stabilizzazione  finanziaria  e  di
          competitivita' economica», convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 30 luglio 2010, n. 122: 
                «3. Fermo restando quanto previsto dall'art. 1, comma
          58, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, a  decorrere  dal
          1° gennaio 2011 le indennita', i compensi,  i  gettoni,  le
          retribuzioni  o  le  altre  utilita'  comunque  denominate,
          corrisposti dalle pubbliche amministrazioni di cui al comma
          3 dell'art. 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse
          le autorita'  indipendenti,  ai  componenti  di  organi  di
          indirizzo,   direzione    e    controllo,    consigli    di
          amministrazione e organi collegiali comunque denominati  ed
          ai  titolari  di  incarichi   di   qualsiasi   tipo,   sono
          automaticamente ridotte del  10  per  cento  rispetto  agli
          importi risultanti alla data del 30 aprile 2010. Sino al 31
          dicembre 2017, gli emolumenti di cui al presente comma  non
          possono superare gli importi risultanti alla  data  del  30
          aprile 2010, come ridotti ai sensi del presente  comma.  Le
          disposizioni del presente comma si applicano ai  commissari
          straordinari del Governo di cui all'art. 11 della legge  23
          agosto  1988,  n.  400  nonche'   agli   altri   commissari
          straordinari, comunque  denominati.  La  riduzione  non  si
          applica al trattamento retributivo di servizio.». 
              Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23
          marzo  1995  recante  «Determinazione   dei   compensi   da
          corrispondere ai componenti delle commissioni  esaminatrici
          e al personale addetto alla sorveglianza di tutti i tipi di
          concorso  indetti  dalle  amministrazioni   pubbliche»   e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 10 giugno 1995, n. 134. 
              -  Si   riporta   il   testo   dell'art.   23-ter   del
          decreto-legge   6   dicembre   2011,   n.   201,    recante
          «Disposizioni urgenti  per  la  crescita,  l'equita'  e  il
          consolidamento  dei  conti   pubblici»,   convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214: 
                «Art. 23-ter (Disposizioni in materia di  trattamenti
          economici). - 1. Con decreto del Presidente  del  Consiglio
          dei ministri, previo parere  delle  competenti  Commissioni
          parlamentari, entro novanta giorni dalla data di entrata in
          vigore della legge di conversione del presente decreto,  e'
          definito il trattamento economico annuo onnicomprensivo  di
          chiunque riceva a carico delle finanze pubbliche emolumenti
          o retribuzioni nell'ambito di rapporti di lavoro dipendente
          o autonomo con pubbliche amministrazioni  statali,  di  cui
          all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001,
          n.  165,  e  successive  modificazioni,  ivi   incluso   il
          personale in regime di diritto pubblico di cui  all'art.  3
          del   medesimo   decreto    legislativo,    e    successive
          modificazioni,  stabilendo  come   parametro   massimo   di
          riferimento il trattamento economico del  primo  presidente
          della Corte di cassazione. Ai fini dell'applicazione  della
          disciplina di cui al presente comma devono essere computate
          in   modo   cumulativo   le    somme    comunque    erogate
          all'interessato a carico del medesimo o di piu'  organismi,
          anche nel caso di pluralita' di incarichi conferiti da  uno
          stesso organismo nel corso dell'anno. 
                2. Il personale di cui al comma 1  che  e'  chiamato,
          conservando   il   trattamento    economico    riconosciuto
          dall'amministrazione  di  appartenenza,  all'esercizio   di
          funzioni direttive, dirigenziali  o  equiparate,  anche  in
          posizione di fuori ruolo o di aspettativa, presso Ministeri
          o  enti   pubblici   nazionali,   comprese   le   autorita'
          amministrative indipendenti, non puo' ricevere, a titolo di
          retribuzione o di indennita' per  l'incarico  ricoperto,  o
          anche soltanto per il rimborso delle spese, piu' del 25 per
          cento dell'ammontare complessivo del trattamento  economico
          percepito. 
                3. Con il decreto di cui al comma  1  possono  essere
          previste deroghe motivate per le  posizioni  apicali  delle
          rispettive  amministrazioni  ed  e'  stabilito  un   limite
          massimo per i rimborsi di spese. 
                4.  Le  risorse  rivenienti  dall'applicazione  delle
          misure di cui al presente articolo sono annualmente versate
          al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato.». 
              Per il riferimento all'art. 17, comma 3,  della  citata
          legge 23 agosto 1988, n. 400, vedasi in Note all'art. 2. 
                               Art. 4 
 
 
            Disposizioni per la mobilita' tra il settore 
                del lavoro pubblico e quello privato 
 
  1. All'articolo 23-bis del decreto legislativo 30  marzo  2001,  n.
165, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a)  al  comma  1,  le  parole:  «i  dirigenti   delle   pubbliche
amministrazioni, nonche' gli appartenenti alla carriera diplomatica e
prefettizia» sono sostituite  dalle  seguenti:  «i  dipendenti  delle
pubbliche  amministrazioni,  ivi  compresi  gli   appartenenti   alle
carriere diplomatica e prefettizia,»; 
    b) al comma 4, dopo le parole: «non puo' superare i cinque  anni»
sono inserite le seguenti: «, e' rinnovabile per una sola volta»; 
    c) il comma 6 e' sostituito dal seguente: 
  «6. Il personale di cui al comma 1, nei successivi  due  anni,  non
puo' essere destinatario di  incarichi  ne'  essere  impiegato  nello
svolgimento di attivita' che comportino  l'esercizio  delle  funzioni
individuate alla lettera a) del comma 5». 
  2. All'articolo 18, comma 1, della legge 4 novembre 2010,  n.  183,
dopo le parole: «per un periodo massimo di dodici mesi» sono inserite
le seguenti: «e rinnovabile per una sola volta». 
          Note all'art. 4: 
 
              - Si riporta  il  testo  dell'art.  23-bis  del  citato
          decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come  modificato
          dalla presente legge: 
                «Art. 23-bis (Disposizioni in  materia  di  mobilita'
          tra pubblico e privato). - 1. In  deroga  all'art.  60  del
          testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli
          impiegati  civili  dello  Stato,  di  cui  al  decreto  del
          Presidente della  Repubblica  10  gennaio  1957,  n.  3,  i
          dipendenti delle pubbliche  amministrazioni,  ivi  compresi
          gli appartenenti alle carriere diplomatica  e  prefettizia,
          e, limitatamente  agli  incarichi  pubblici,  i  magistrati
          ordinari, amministrativi  e  contabili  e  gli  avvocati  e
          procuratori dello  Stato  sono  collocati,  salvo  motivato
          diniego dell'amministrazione di appartenenza in ordine alle
          proprie preminenti esigenze organizzative,  in  aspettativa
          senza  assegni  per  lo  svolgimento  di  attivita'  presso
          soggetti e organismi, pubblici o privati, anche operanti in
          sede  internazionale,  i  quali  provvedono   al   relativo
          trattamento  previdenziale.  Resta  ferma   la   disciplina
          vigente in materia di collocamento  fuori  ruolo  nei  casi
          consentiti.  Il  periodo   di   aspettativa   comporta   il
          mantenimento della qualifica posseduta. E'  sempre  ammessa
          la  ricongiunzione  dei  periodi  contributivi  a   domanda
          dell'interessato, ai sensi della legge 7 febbraio 1979,  n.
          29, presso una qualsiasi  delle  forme  assicurative  nelle
          quali abbia maturato  gli  anni  di  contribuzione.  Quando
          l'incarico e' espletato presso organismi operanti  in  sede
          internazionale, la ricongiunzione dei periodi  contributivi
          e'  a  carico  dell'interessato,  salvo  che  l'ordinamento
          dell'amministrazione   di   destinazione    non    disponga
          altrimenti. 
                2. I dirigenti di cui all'art.  19,  comma  10,  sono
          collocati a domanda in aspettativa  senza  assegni  per  lo
          svolgimento dei medesimi incarichi di cui al  comma  1  del
          presente     articolo,     salvo      motivato      diniego
          dell'amministrazione di appartenenza in ordine alle proprie
          preminenti esigenze organizzative. 
                3.  Per  i  magistrati  ordinari,  amministrativi   e
          contabili, e per gli avvocati e  procuratori  dello  Stato,
          gli  organi  competenti  deliberano  il   collocamento   in
          aspettativa, fatta salva per  i  medesimi  la  facolta'  di
          valutare ragioni ostative all'accoglimento della domanda. 
                4.  Nel  caso  di  svolgimento  di  attivita'  presso
          soggetti  diversi  dalle  amministrazioni   pubbliche,   il
          periodo di collocamento in aspettativa di cui  al  comma  1
          non puo' superare i cinque anni,  e'  rinnovabile  per  una
          sola volta e non e' computabile ai fini del trattamento  di
          quiescenza e previdenza. 
                5. L'aspettativa per lo svolgimento  di  attivita'  o
          incarichi presso soggetti privati o pubblici da  parte  del
          personale di cui  al  comma  1  non  puo'  comunque  essere
          disposta se: 
                  a) il personale, nei due anni precedenti, e'  stato
          addetto a funzioni di vigilanza, di controllo  ovvero,  nel
          medesimo  periodo  di  tempo,  ha  stipulato  contratti   o
          formulato  pareri  o  avvisi  su   contratti   o   concesso
          autorizzazioni a favore di soggetti presso i quali  intende
          svolgere  l'attivita'.  Ove  l'attivita'  che  si   intende
          svolgere sia presso una  impresa,  il  divieto  si  estende
          anche al caso in cui le  predette  attivita'  istituzionali
          abbiano interessato imprese che, anche  indirettamente,  la
          controllano o ne sono controllate, ai sensi dell'art.  2359
          del codice civile; 
                  b)  il  personale  intende  svolgere  attivita'  in
          organismi e imprese private che, per la loro  natura  o  la
          loro attivita', in relazione alle funzioni  precedentemente
          esercitate,   possa   cagionare   nocumento    all'immagine
          dell'amministrazione   o    comprometterne    il    normale
          funzionamento o l'imparzialita'. 
                6. Il personale di cui al comma 1, nei successivi due
          anni, non puo' essere destinatario di incaruichi ne' essere
          impiegato nello svolgimento  di  attivita'  che  comportino
          l'esercizio delle funzioni individuate alla lettera a)  del
          comma 5. 
                7. Sulla base di appositi protocolli di intesa tra le
          parti, le amministrazioni  di  cui  all'art.  1,  comma  2,
          possono  disporre,  per  singoli  progetti   di   interesse
          specifico   dell'amministrazione   e   con   il    consenso
          dell'interessato, l'assegnazione  temporanea  di  personale
          presso altre pubbliche amministrazioni o imprese private. I
          protocolli  disciplinano  le  funzioni,  le  modalita'   di
          inserimento, l'onere per la corresponsione del  trattamento
          economico da porre a carico delle imprese destinatarie. Nel
          caso di assegnazione temporanea presso  imprese  private  i
          predetti   protocolli   possono    prevedere    l'eventuale
          attribuzione di un compenso aggiuntivo, con oneri a  carico
          delle imprese medesime. 
                8. Il servizio prestato  dai  dipendenti  durante  il
          periodo di  assegnazione  temporanea  di  cui  al  comma  7
          costituisce titolo valutabile ai fini della progressione di
          carriera. 
                9. Le disposizioni del presente articolo non  trovano
          comunque applicazione nei confronti del personale  militare
          e delle Forze di polizia, nonche' del Corpo  nazionale  dei
          vigili del fuoco. 
                10. ». 
              - Si riporta il testo  dell'art.  18,  comma  1,  della
          legge 4 novembre 2010, n. 183, recante "Deleghe al  Governo
          in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti,
          di  congedi,  aspettative  e  permessi,  di  ammortizzatori
          sociali,   di   servizi   per   l'impiego,   di   incentivi
          all'occupazione,   di   apprendistato,    di    occupazione
          femminile, nonche'  misure  contro  il  lavoro  sommerso  e
          disposizioni in tema di lavoro pubblico e  di  controversie
          di lavoro", come modificato dalla presente legge: 
                «Art. 18 (Aspettativa). - 1.  I  dipendenti  pubblici
          possono essere collocati in aspettativa,  senza  assegni  e
          senza  decorrenza  dell'anzianita'  di  servizio,  per   un
          periodo massimo di dodici mesi e rinnovabile per  una  sola
          volta,  anche  per  avviare   attivita'   professionali   e
          imprenditoriali.      L'aspettativa       e'       concessa
          dall'amministrazione,   tenuto   conto    delle    esigenze
          organizzative, previo esame della  documentazione  prodotta
          dall'interessato. 
                Omissis.». 
                               Art. 5 
 
 
               Disposizioni in materia di buoni pasto 
 
  1. Le  pubbliche  amministrazioni  che  hanno  sottoscritto  ordini
d'acquisto in attuazione  delle  convenzioni  per  la  fornitura  del
servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto  -  edizione  7  e
mediante buoni pasto elettronici - edizione 1, stipulate dalla Consip
S.p.A., ai sensi dell'articolo 26 della legge 23  dicembre  1999,  n.
488, e dell'articolo 58 della legge 23 dicembre 2000, n. 388,  per  i
lotti che sono stati oggetto di risoluzione  da  parte  della  Consip
S.p.A., richiedono ai propri dipendenti  la  restituzione  dei  buoni
pasto, maturati e non spesi, e li sostituiscono con altri buoni pasto
di  valore  nominale  corrispondente,  acquistati  con  le  modalita'
previste dalla normativa vigente. 
  2. Nell'ambito delle attivita' del Programma  di  razionalizzazione
degli acquisti nella pubblica amministrazione, la  Consip  S.p.A.  e'
autorizzata a gestire centralmente il recupero  dei  crediti  vantati
dalle amministrazioni nei confronti della societa' aggiudicataria dei
lotti  oggetto  di  risoluzione,  di  cui  al  comma  1,   attraverso
l'escussione unitaria della cauzione definitiva, agendo anche in  via
giudiziale. Nell'esercizio dell'azione di cui al precedente  periodo,
la Consip S.p.A.  si  avvale  del  patrocinio  dell'Avvocatura  dello
Stato.  Le  somme  recuperate  sono  versate  dalla   Consip   S.p.A.
all'entrata del bilancio dello  Stato  per  essere  riassegnate  alle
amministrazioni pubbliche interessate,  in  misura  pari  al  credito
residuo vantato dalle stesse. Qualora le somme  recuperate  risultino
inferiori all'importo complessivo dei crediti  delle  amministrazioni
aderenti, la Consip S.p.A. provvede al  versamento  delle  stesse  in
favore di ciascuna amministrazione  in  proporzione  all'entita'  del
rispettivo credito. Le  singole  amministrazioni  attivano  ulteriori
procedimenti  per  il  recupero  del  credito   non   soddisfatto   e
dell'eventuale maggior danno. 
  3. Fermo restando l'esercizio delle azioni necessarie per la tutela
dei  crediti  delle  pubbliche   amministrazioni   interessate,   per
l'attuazione degli interventi previsti dal comma 1 e' istituito nello
stato di previsione del Ministero dell'economia e  delle  finanze  un
apposito fondo da ripartire, con una dotazione di 3 milioni  di  euro
per  l'anno  2019.  L'utilizzo  del   fondo   e'   disposto,   previa
ricognizione dei fabbisogni, con uno o piu'  decreti  del  Presidente
del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la  pubblica
amministrazione, di concerto con il Ministro  dell'economia  e  delle
finanze, in relazione alle esigenze presentate. 
  4. Agli oneri derivanti dal comma 3, pari a 3 milioni di  euro  per
l'anno 2019, si  provvede  mediante  corrispondente  riduzione  dello
stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto,  ai  fini
del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di
riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire»  dello  stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per  l'anno
2019, allo scopo parzialmente utilizzando  l'accantonamento  relativo
al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle  finanze  e'
autorizzato  ad  apportare,  con  propri   decreti,   le   occorrenti
variazioni di bilancio. 
  5. All'articolo 144, comma 5, del codice dei contratti pubblici, di
cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n.  50,  e'  aggiunto,  in
fine, il  seguente  periodo:  «I  predetti  accordi  devono  comunque
prevedere una garanzia fideiussoria rilasciata da imprese bancarie  o
assicurative che rispondano ai  requisiti  di  solvibilita'  previsti
dalla legislazione vigente, che le societa' emittenti sono  tenute  a
consegnare agli esercizi convenzionati». 
  6. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico,  di  concerto
con  il  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,  sentita
l'Autorita'  nazionale   anticorruzione,   da   adottare   ai   sensi
dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.  400,  sono
apportate al  regolamento  di  cui  al  decreto  del  Ministro  dello
sviluppo economico 7 giugno 2017, n. 122, le modificazioni necessarie
ad adeguarlo alla disposizione introdotta dal comma  5  del  presente
articolo. Con il medesimo decreto, sentite anche le imprese  bancarie
e le imprese assicurative o  le  loro  associazioni  rappresentative,
sono adottati gli schemi tipo delle  garanzie  fideiussorie  previste
dall'articolo 144, comma 5, del codice di cui al decreto  legislativo
18 aprile 2016, n. 50, come  modificato  dal  comma  5  del  presente
articolo. 
          Note all'art. 5: 
 
              - Si riporta il  testo  dell'art.  26  della  legge  23
          dicembre  1999,  n.  488,  recante  «Disposizioni  per   la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale  dello  Stato
          (Legge finanziaria 2000)»: 
                «Art. 26 (Acquisto  di  beni  e  servizi).  -  1.  Il
          Ministero del tesoro, del bilancio e  della  programmazione
          economica, nel rispetto della vigente normativa in  materia
          di scelta del contraente,  stipula,  anche  avvalendosi  di
          societa' di consulenza specializzate, selezionate anche  in
          deroga  alla  normativa  di  contabilita'   pubblica,   con
          procedure competitive tra primarie  societa'  nazionali  ed
          estere, convenzioni con le  quali  l'impresa  prescelta  si
          impegna ad accettare, sino a  concorrenza  della  quantita'
          massima  complessiva  stabilita  dalla  convenzione  ed  ai
          prezzi e condizioni ivi previsti, ordinativi  di  fornitura
          di beni e servizi deliberati  dalle  amministrazioni  dello
          Stato anche con il ricorso alla  locazione  finanziaria.  I
          contratti conclusi con l'accettazione  di  tali  ordinativi
          non sono sottoposti al parere di congruita' economica.  Ove
          previsto nel bando di gara, le convenzioni  possono  essere
          stipulate con una o piu'  imprese  alle  stesse  condizioni
          contrattuali proposte dal miglior offerente. 
                2.  Il  parere  del  Consiglio  di  Stato,   previsto
          dall'art. 17, comma 25, lettera c), della legge  15  maggio
          1997, n. 127, non e' richiesto per le convenzioni di cui al
          comma 1 del presente articolo. Alle predette convenzioni  e
          ai relativi contratti stipulati  da  amministrazioni  dello
          Stato, in luogo dell'art. 3, comma  1,  lettera  g),  della
          legge 14 gennaio 1994, n. 20, si applica  il  comma  4  del
          medesimo art. 3 della stessa legge. 
                3. Le  amministrazioni  pubbliche  possono  ricorrere
          alle convenzioni stipulate ai sensi del comma 1, ovvero  ne
          utilizzano i  parametri  di  prezzo-qualita',  come  limiti
          massimi, per  l'acquisto  di  beni  e  servizi  comparabili
          oggetto   delle   stesse,   anche   utilizzando   procedure
          telematiche per l'acquisizione di beni e servizi  ai  sensi
          del decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile  2002,
          n. 101. La stipulazione di un contratto in  violazione  del
          presente comma e' causa di responsabilita'  amministrativa;
          ai fini della determinazione del danno  erariale  si  tiene
          anche conto della differenza tra il prezzo  previsto  nelle
          convenzioni   e   quello   indicato   nel   contratto.   Le
          disposizioni di cui al presente comma non si  applicano  ai
          comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti  e  ai  comuni
          montani con popolazione fino a 5.000 abitanti. 
                3-bis. I provvedimenti  con  cui  le  amministrazioni
          pubbliche  deliberano  di  procedere  in  modo  autonomo  a
          singoli acquisti di beni  e  servizi  sono  trasmessi  alle
          strutture e agli uffici preposti al controllo di  gestione,
          per  l'esercizio  delle  funzioni  di  sorveglianza  e   di
          controllo, anche ai sensi del comma 4. Il dipendente che ha
          sottoscritto il contratto allega allo stesso  una  apposita
          dichiarazione con la quale attesta,  ai  sensi  e  per  gli
          effetti degli  articoli  47  e  seguenti  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 28 dicembre  2000,  n.  445,  e
          successive  modifiche,  il  rispetto   delle   disposizioni
          contenute nel comma 3. 
                4. Nell'ambito di ciascuna  pubblica  amministrazione
          gli uffici preposti  al  controllo  di  gestione  ai  sensi
          dell'art. 4 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286,
          verificano l'osservanza dei parametri di cui  al  comma  3,
          richiedendo eventualmente  al  Ministero  del  tesoro,  del
          bilancio e della programmazione economica il parere tecnico
          circa    le    caratteristiche     tecnico-funzionali     e
          l'economicita'  dei  prodotti  acquisiti.   Annualmente   i
          responsabili dei predetti uffici sottopongono all'organo di
          direzione politica una relazione riguardante  i  risultati,
          in termini di riduzione  di  spesa,  conseguiti  attraverso
          l'attuazione di quanto previsto dal presente articolo. Tali
          relazioni  sono  rese  disponibili  sui  siti  Internet  di
          ciascuna amministrazione. Nella fase di prima applicazione,
          ove gli uffici preposti al controllo di gestione non  siano
          costituiti, i compiti di verifica e referto sono svolti dai
          servizi di controllo interno. 
                5. Il Ministro  del  tesoro,  del  bilancio  e  della
          programmazione economica presenta annualmente  alle  Camere
          una relazione che illustra le modalita' di  attuazione  del
          presente articolo nonche' i risultati conseguiti.». 
              - Si riporta il  testo  dell'art.  58  della  legge  23
          dicembre  2000,  n.  388,  recante  «Disposizioni  per   la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale  dello  Stato
          (Legge finanziaria 2001)»: 
                «Art. 58 (Consumi intermedi). - 1. Ai sensi di quanto
          previsto dall'art. 26, comma 3,  della  legge  23  dicembre
          1999, n. 488, per pubbliche  amministrazioni  si  intendono
          quelle definite  dall'art.  1  del  decreto  legislativo  3
          febbraio 1993, n. 29. Le convenzioni di cui al citato  art.
          26 sono stipulate dalla Concessionaria servizi  informatici
          pubblici (CONSIP) Spa, per conto del Ministero del  tesoro,
          del bilancio e della programmazione  economica,  ovvero  di
          altre pubbliche amministrazioni di cui al presente comma, e
          devono indicare, anche al fine  di  tutelare  il  principio
          della libera concorrenza e  dell'apertura  dei  mercati,  i
          limiti massimi dei beni e dei servizi espressi  in  termini
          di quantita'. Le predette convenzioni indicano altresi'  il
          loro periodo di efficacia. 
                2. All'art. 26, comma  1,  della  legge  23  dicembre
          1999, n. 488, dopo le parole: "amministrazioni dello Stato"
          sono inserite le  seguenti:  "anche  con  il  ricorso  alla
          locazione finanziaria". 
                3. Con uno o piu' regolamenti  da  emanare  ai  sensi
          dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.  400,
          sono  stabiliti  i  criteri  per  la  standardizzazione   e
          l'adeguamento  dei  sistemi   contabili   delle   pubbliche
          amministrazioni, anche attraverso strumenti  elettronici  e
          telematici, finalizzati anche al monitoraggio della spesa e
          dei fabbisogni. 
                4. Con uno o piu' regolamenti  da  emanare  ai  sensi
          dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.  400,
          sono stabiliti i tempi e  le  modalita'  di  pagamento  dei
          corrispettivi relativi alle forniture  di  beni  e  servizi
          nonche' i relativi sistemi di collaudo o atti equipollenti. 
                5. Con uno o piu' regolamenti  da  emanare  ai  sensi
          dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.  400,
          sono definite le procedure di scelta del  contraente  e  le
          modalita' di utilizzazione degli strumenti  elettronici  ed
          informatici che le amministrazioni  aggiudicatrici  possono
          utilizzare ai fini dell'acquisizione  di  beni  e  servizi,
          assicurando la parita' di condizioni dei partecipanti,  nel
          rispetto dei principi di trasparenza e  di  semplificazione
          della procedura. 
                6. Ai fini della razionalizzazione  della  spesa  per
          l'acquisto di beni mobili  durevoli,  gli  stanziamenti  di
          conto  capitale  destinati  a  tale  scopo  possono  essere
          trasformati in canoni di locazione finanziaria. Il Ministro
          del tesoro, del bilancio e della  programmazione  economica
          autorizza  la  trasformazione  e  certifica   l'equivalenza
          dell'onere finanziario complessivo.». 
              - Si riporta il  testo  dell'art.  144,  comma  5,  del
          decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante  «Codice
          dei contratti pubblici»,  come  modificato  dalla  presente
          legge: 
                «Art. 144 (Servizi di ristorazione). - Omissis. 
                5. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico,
          di concerto con il  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei
          trasporti, sentita l'ANAC, sono  individuati  gli  esercizi
          presso i quali puo' essere erogato il servizio  sostitutivo
          di mensa reso a mezzo dei buoni pasto,  le  caratteristiche
          dei buoni pasto e il contenuto degli accordi stipulati  tra
          le societa' di emissione di buoni pasto e i titolari  degli
          esercizi  convenzionabili.  I   predetti   accordi   devono
          comunque prevedere una garanzia fideiussoria rilasciata  da
          imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti
          di solvibilita' previsti dalla legislazione vigente, che le
          societa' emittenti sono tenute a consegnare  agli  esercizi
          convenzionati. 
                Omissis.». 
              Per il riferimento all'art. 17, comma 3,  della  citata
          legge 23 agosto 1988, n. 400, vedasi in Note all'art. 2. 
                
              Il regolamento del Ministero dello sviluppo economico 7
          giugno 2017, n. 122, recante «Disposizioni  in  materia  di
          servizi sostitutivi di mensa, in attuazione dell'art.  144,
          comma 5, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50»  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 10 agosto 2017, n. 186. 
                               Art. 6 
 
 
                         Disposizioni finali 
                     e clausola di salvaguardia 
 
  1. Le disposizioni di cui agli articoli  1  e  3  recano  norme  di
diretta   attuazione   dell'articolo   97   della   Costituzione    e
costituiscono principi generali dell'ordinamento. 
  2. Le disposizioni di cui all'articolo  2  attengono  alla  materia
dell'ordinamento civile  di  cui  all'articolo  117,  secondo  comma,
lettera l), della Costituzione. 
  3. Le disposizioni di cui  all'articolo  5  costituiscono  principi
fondamentali in materia di coordinamento della  finanza  pubblica  ai
sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione. 
  4. Ai sensi dei commi 1, 2  e  3,  le  regioni,  anche  per  quanto
concerne i propri enti e le amministrazioni  del  Servizio  sanitario
nazionale, e gli enti  locali  adeguano  i  propri  ordinamenti  alle
disposizioni della presente legge. 
  5. Le disposizioni della  presente  legge  sono  applicabili  nelle
regioni a statuto speciale e nelle Province autonome di Trento  e  di
Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative  norme
di attuazione. 
  La presente legge, munita del sigillo dello Stato,  sara'  inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato. 
 
    Data a Roma, addi' 19 giugno 2019 
 
                             MATTARELLA 
 
                                  Conte, Presidente del Consiglio dei
                                  ministri 
 
                                  Bongiorno, Ministro per la pubblica
                                  amministrazione 
 
Visto, il Guardasigilli: Bonafede 
          Note all'art. 6: 
 
              - Si riporta il testo degli articoli  97  e  117  della
          Costituzione:  
                «Art. 97. Le pubbliche amministrazioni,  in  coerenza
          con   l'ordinamento   dell'Unione    europea,    assicurano
          l'equilibrio dei bilanci e  la  sostenibilita'  del  debito
          pubblico. 
                I   pubblici   uffici   sono   organizzati    secondo
          disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon
          andamento e la imparzialita' dell'amministrazione. 
                Nell'ordinamento degli  uffici  sono  determinate  le
          sfere di competenza, le attribuzioni e  le  responsabilita'
          proprie dei funzionari. 
                Agli  impieghi  nelle  Pubbliche  Amministrazioni  si
          accede mediante concorso,  salvo  i  casi  stabiliti  dalla
          legge.» 
                «Art. 117.  La  potesta'  legislativa  e'  esercitata
          dallo  Stato   e   dalle   Regioni   nel   rispetto   della
          Costituzione,     nonche'     dei     vincoli     derivanti
          dall'ordinamento    comunitario    e     dagli     obblighi
          internazionali. 
                Lo Stato ha  legislazione  esclusiva  nelle  seguenti
          materie: 
                  a) politica estera e rapporti internazionali  dello
          Stato; rapporti dello Stato con l'Unione  europea;  diritto
          di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati  non
          appartenenti all'Unione europea; 
                  b) immigrazione; 
                  c) rapporti tra  la  Repubblica  e  le  confessioni
          religiose; 
                  d) difesa e Forze armate;  sicurezza  dello  Stato;
          armi, munizioni ed esplosivi; 
                  e)  moneta,  tutela   del   risparmio   e   mercati
          finanziari; tutela della  concorrenza;  sistema  valutario;
          sistema tributario e contabile dello Stato;  armonizzazione
          dei   bilanci   pubblici;   perequazione   delle    risorse
          finanziarie; 
                  f) organi dello Stato e relative leggi  elettorali;
          referendum statali; elezione del Parlamento europeo; 
                  g)  ordinamento  e  organizzazione   amministrativa
          dello Stato e degli enti pubblici nazionali; 
                  h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della
          polizia amministrativa locale; 
                  i) cittadinanza, stato civile e anagrafi; 
                  l) giurisdizione e norme  processuali;  ordinamento
          civile e penale; giustizia amministrativa; 
                  m)  determinazione  dei  livelli  essenziali  delle
          prestazioni concernenti i  diritti  civili  e  sociali  che
          devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale; 
                  n) norme generali sull'istruzione; 
                  o) previdenza sociale; 
                  p) legislazione elettorale,  organi  di  governo  e
          funzioni  fondamentali  di  Comuni,   Province   e   Citta'
          metropolitane; 
                  q)  dogane,  protezione  dei  confini  nazionali  e
          profilassi internazionale; 
                  r)  pesi,  misure  e  determinazione   del   tempo;
          coordinamento informativo statistico e informatico dei dati
          dell'amministrazione statale,  regionale  e  locale;  opere
          dell'ingegno; 
                  s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni
          culturali. 
                Sono  materie  di  legislazione  concorrente   quelle
          relative a: rapporti internazionali e con l'Unione  europea
          delle Regioni; commercio con l'estero; tutela  e  sicurezza
          del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni
          scolastiche e  con  esclusione  della  istruzione  e  della
          formazione professionale; professioni; ricerca  scientifica
          e tecnologica e  sostegno  all'innovazione  per  i  settori
          produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento
          sportivo; protezione civile; governo del territorio;  porti
          e  aeroporti  civili;  grandi  reti  di  trasporto   e   di
          navigazione; ordinamento della  comunicazione;  produzione,
          trasporto   e   distribuzione    nazionale    dell'energia;
          previdenza complementare e integrativa; coordinamento della
          finanza pubblica e del sistema  tributario;  valorizzazione
          dei  beni   culturali   e   ambientali   e   promozione   e
          organizzazione di attivita' culturali; casse di  risparmio,
          casse rurali, aziende di  credito  a  carattere  regionale;
          enti di credito fondiario e agrario a carattere  regionale.
          Nelle  materie  di  legislazione  concorrente  spetta  alle
          Regioni  la  potesta'  legislativa,  salvo   che   per   la
          determinazione dei principi  fondamentali,  riservata  alla
          legislazione dello Stato. 
                Spetta  alle  Regioni  la  potesta'  legislativa   in
          riferimento ad ogni  materia  non  espressamente  riservata
          alla legislazione dello Stato. 
                Le Regioni e le Province  autonome  di  Trento  e  di
          Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle
          decisioni dirette  alla  formazione  degli  atti  normativi
          comunitari e  provvedono  all'attuazione  e  all'esecuzione
          degli  accordi  internazionali  e  degli  atti  dell'Unione
          europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da
          legge dello Stato, che disciplina le modalita' di esercizio
          del potere sostitutivo in caso di inadempienza. 
                La potesta' regolamentare  spetta  allo  Stato  nelle
          materie  di  legislazione  esclusiva,  salva  delega   alle
          Regioni. La potesta' regolamentare spetta alle  Regioni  in
          ogni altra materia. I  Comuni,  le  Province  e  le  Citta'
          metropolitane hanno potesta' regolamentare in  ordine  alla
          disciplina dell'organizzazione e  dello  svolgimento  delle
          funzioni loro attribuite. 
                Le  leggi  regionali  rimuovono  ogni  ostacolo   che
          impedisce la piena parita' degli uomini e delle donne nella
          vita  sociale,  culturale  ed  economica  e  promuovono  la
          parita'  di  accesso  tra  donne  e  uomini  alle   cariche
          elettive. 
                La legge regionale ratifica le intese  della  Regione
          con altre Regioni per il migliore esercizio  delle  proprie
          funzioni, anche con individuazione di organi comuni. 
                Nelle materie  di  sua  competenza  la  Regione  puo'
          concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali
          interni  ad  altro  Stato,  nei  casi  e   con   le   forme
          disciplinati da leggi dello Stato.». 
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