Di Fulvio Conti Guglia. In materia di edilizia, anche le opere eseguite dai Comuni sono soggette all’obbligo di conformarsi alle disposizioni urbanistiche vigenti e ai relativi controlli” anche se, per effetto dell’art. 7 del d.P.R. n. 380 del 2001e della contestuale abrogazione del D.L. n. 398 del 1993 e successive modifiche, non è necessario per tali opere il previo rilascio del permesso di costruire, al quale è da ritenere equipollente la delibera del consiglio o della giunta comunale accompagnata da un progetto, che sia stato riscontrato conforme alle prescrizioni urbanistiche ed edilizie (Cass. Sez.3, n. 18900 del 2/4/2008, dep. 9/5/2008, Vinci e altri). Si tratta della c.d. validazione del progetto ai sensi dell’art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, prevista dall’art. 7 del D.P.R. n. 380 del 2001.
In linea generale, va premesso che nella fattispecie contravvenzionale l’eventuale buona fede può rilevare quando consista nella mancata consapevolezza del fatto che derivi da un elemento positivo, estraneo all’agente stesso, consistente in una circostanza che induca alla convinzione della liceità del comportamento tenuto, facendosi carico di tale prova l’imputato, il quale deve anche dimostrare di avere compiuto tutto quanto poteva per osservare la norma violata (Cfr., per tutte, Sez. 3, n. 172 del 6/11/2007, dep. 7/1/2008, Picconi, Rv. 238600).
Mentre, la procedura prevista per le opere eseguite dai Comuni, pur prevedendo una posizione di garanzia del progettista, il quale attesta la conformità del progetto alle norme vigenti in abito edilizio, paesaggistico e sanitario, non consente di ritenere con ciò esonerati dai propri doveri di controllo i pubblici amministratori responsabili della deliberazione di Giunta, soprattutto in un caso quale quello di specie, in cui le divergenze ed anomalie risultino consistenti ed ictu oculi visibili per la loro macroscopicità (trattandosi di demolizione e nuova edificazione difforme da quella preesistente, non consentita all’interno del centro storico). Pertanto la prospettata tesi dell’errore, a seguito dell’affidamento nella relazione del progettista o per la mera presenza del Segretario comunale alla deliberazione della Giunta comunale, risulta, per la Suprema Corte, implausibile.
Nella specie sono stati condannati il sindaco e gli assessori comunali, alla pena di mesi sette di arresto ed euro 6.500 di ammenda ciascuno, per il reato di cui all’art. 44 D.P.R. n. 380 del 2001, per avere abusivamente realizzato un fabbricato articolato su due piani fuori terra e altezza superiore ai nove metri, previa demolizione dei locali dell’ex asilo infantile e di dimensioni superiori al preesistente edificio, da destinare a punto di accoglienza, informazione e promozione turistica.
Sentenza per esteso e massime su: www.ambientediritto.it